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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2479/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2479/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SP IA RT e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RI ZI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti, all'udienza del 26.11.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“LE PARTI fanno presente di aver raggiunto un accordo, insistono nella domanda di separazione, prevedendo un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 500 da versare entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico, importo soggetto a rivalutazione ISTAT con l'impegno di rivalutare detto importo per il caso di mutate condizioni economiche.
Le parti danno atto che il figlio è economicamente autonomo pertanto non occorre la pronuncia sull'assegnazione della casa che seguirà i titoli di proprietà (del resistente).
Spese compensate”.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 26.11.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate e che non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge.
Stante l'intervenuto accordo tra le part, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sposatisi il 29/07/2017 in BB (MI) (Atto N. 30, CP_1 parte I, anno 2017);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pavia, camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 2479/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2479/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SP IA RT e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
RI ZI e con domicilio eletto presso il suo studio sito in
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Si dà atto che le parti, all'udienza del 26.11.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“LE PARTI fanno presente di aver raggiunto un accordo, insistono nella domanda di separazione, prevedendo un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 500 da versare entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico, importo soggetto a rivalutazione ISTAT con l'impegno di rivalutare detto importo per il caso di mutate condizioni economiche.
Le parti danno atto che il figlio è economicamente autonomo pertanto non occorre la pronuncia sull'assegnazione della casa che seguirà i titoli di proprietà (del resistente).
Spese compensate”.
pag. 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Collegio da atto che le parti, all'udienza del 26.11.2025, hanno raggiunto un accordo e hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate e che non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabilite dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge.
Stante l'intervenuto accordo tra le part, le spese di lite vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
sposatisi il 29/07/2017 in BB (MI) (Atto N. 30, CP_1 parte I, anno 2017);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni di legge;
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Pavia, camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2