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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2024, n. 17906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17906 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 15343 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15343 /2023 promossa da:
(CF. ) nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAPPELLO FOLCO e dell'Avv. CAPPELLO DARIO;
RICORRENTE contro
(CF. ) nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RULLI GIORGIA e dell'Avv. PASCUCCI GUIDO;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/03/2023, , premesso che dalla relazione more Parte_1
Per_ uxorio con , era nata la FI (il 08/10/2017), ha chiesto all'adito Controparte_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della FI minore con collocamento materno, la regolamentazione della frequentazione padre-FI e il mantenimento in via diretta della FI, ciascuno durante il tempo di permanenza della minore presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione al 100% dei contributi dell'assegno unico.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla richiesta affidamento congiunto e di Controparte_1 collocamento della minore presso la madre, nonché alle modalità di frequentazione e di mantenimento.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nei termini che di seguito si espongono: Per_
“1) Affidare la FI minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla FI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di sè. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla propria FI.
2) La facoltà della IG.ra , previo accordo dei genitori, ove lo ritenga opportuno o Parte_1
Per_ necessario, di trasferire altrove la propria residenza e quella della FI , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento presso altra abitazione, la SI.ra sarà Pt_1 tenuta a darne notizia al SI. Antenos con congruo preavviso;
3) Disciplinare la frequentazione della minore con le seguenti modalità:
A) il padre ogni settimana terrà con sé la FI dal lunedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola, fino al martedì mattina, sino all'ingresso della scuola, mattina con accompagnamento a scuola, nonché dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola, fino al giovedì mattina sempre con accompagnamento a scuola;
B) la minore trascorrerà con il padre i week-end alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica pomeriggio;
C) durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà, con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. I 15 giorni di rispettiva spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle eIGenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente informazioni sulle località di vacanza dove si recheranno con la FI, specificando l'indirizzo esatto del luogo di soggiorno, nonché le date di partenza e di ritorno ed il mezzo utilizzato.
Nei restanti periodi delle vacanze scolastiche estive, si seguirà la frequentazione ordinaria e i genitori valuteranno se iscrivere la FI al Centro Estivo e, se opteranno per tale soluzione, individueranno il Centro Estivo di comune accordo;
D) durante le vacanze natalizie la FI trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i seguenti giorni: 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio mentre, nei restanti giorni delle vacanze scolastiche natalizie, si seguirà la frequentazione ordinaria. Se i genitori decideranno di trascorrere i giorni di rispettiva spettanza con la FI in una località fuori dallo Stato italiano dovranno richiedere all'altro genitore il preventivo assenso che dovrà essere manifestato entro 10 giorni dalla richiesta formulata da uno dei genitori, fermo restando che il silenzio equivale ad assenso. Per_ E) durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo mentre, nei restanti giorni delle vacanze scolastiche pasquali, si seguirà la frequentazione ordinaria.
4) L'accompagnamento della bambina, da parte dei genitori, alle terapie delle quali necessita essendo affetta da “disturbo espressivo del linguaggio con indicazione a terapia logopedica” suddividendosi, per il momento, tale compito nel modo seguente: i genitori, compatibilmente con i loro impegni, si alterneranno nell'accompagnare la FI alle sedute fissate nel pomeriggio di martedì dalle ore 15,00 in poi, e il pomeriggio del giovedì dalle ore 18,00 in poi. In caso di comprovato impedimento da parte di uno dei genitori, l'altro si renderà disponibile a sostituirlo nell'incombenza di accompagnare la FI alla seduta di terapia e, nel caso in cui anche quest'ultimo fosse impossibilitato, la minore dovrà essere accompagnata e prelevata alla terapia da una terza persona scelta di comune accordo che, per tale incombenza, verrà retribuita dai genitori al 50%. Per_
5) L'accantonamento, laddove possibile, delle somme percepite da a titolo di indennità di frequenza - accreditandole su un libretto pensionistico a lei dedicato- al fine di formarne un capitale di risparmio. Dette somme, solo in caso di necessità, potranno essere utilizzate, previa concertazione, per il pagamento delle terapie o per altre eIGenze della bambina.
6) Provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della FI, durante il tempo di permanenza della minore presso ciascuno;
stabilire per la ricorrente la percezione dell'Assegno Unico Universale per la quota del 100%. Le spese straordinarie per la minore, così come individuate dal Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014 per tipologia e modalità di concertazione, da sostenersi, dai genitori, in ragione del 50% ciascuno.
7) L'impegno dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI.” Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte così come concordate all'interesse della minore, può disporsi in conformità.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del Tribunale di Roma, in data 18/11/2024.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 15343 /2023 promossa da:
(CF. ) nata a [...] il [...] con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. CAPPELLO FOLCO e dell'Avv. CAPPELLO DARIO;
RICORRENTE contro
(CF. ) nato a [...] il [...] con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. RULLI GIORGIA e dell'Avv. PASCUCCI GUIDO;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/03/2023, , premesso che dalla relazione more Parte_1
Per_ uxorio con , era nata la FI (il 08/10/2017), ha chiesto all'adito Controparte_1
Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della FI minore con collocamento materno, la regolamentazione della frequentazione padre-FI e il mantenimento in via diretta della FI, ciascuno durante il tempo di permanenza della minore presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché la percezione al 100% dei contributi dell'assegno unico.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla richiesta affidamento congiunto e di Controparte_1 collocamento della minore presso la madre, nonché alle modalità di frequentazione e di mantenimento.
Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e mantenimento della minore nei termini che di seguito si espongono: Per_
“1) Affidare la FI minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla FI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza della minore presso di sè. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla propria FI.
2) La facoltà della IG.ra , previo accordo dei genitori, ove lo ritenga opportuno o Parte_1
Per_ necessario, di trasferire altrove la propria residenza e quella della FI , purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento presso altra abitazione, la SI.ra sarà Pt_1 tenuta a darne notizia al SI. Antenos con congruo preavviso;
3) Disciplinare la frequentazione della minore con le seguenti modalità:
A) il padre ogni settimana terrà con sé la FI dal lunedì pomeriggio, dall'uscita dalla scuola, fino al martedì mattina, sino all'ingresso della scuola, mattina con accompagnamento a scuola, nonché dal mercoledì pomeriggio dall'uscita dalla scuola, fino al giovedì mattina sempre con accompagnamento a scuola;
B) la minore trascorrerà con il padre i week-end alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica pomeriggio;
C) durante le vacanze scolastiche estive la minore trascorrerà, con ciascun genitore 15 (quindici) giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. I 15 giorni di rispettiva spettanza dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle eIGenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente informazioni sulle località di vacanza dove si recheranno con la FI, specificando l'indirizzo esatto del luogo di soggiorno, nonché le date di partenza e di ritorno ed il mezzo utilizzato.
Nei restanti periodi delle vacanze scolastiche estive, si seguirà la frequentazione ordinaria e i genitori valuteranno se iscrivere la FI al Centro Estivo e, se opteranno per tale soluzione, individueranno il Centro Estivo di comune accordo;
D) durante le vacanze natalizie la FI trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore i seguenti giorni: 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio mentre, nei restanti giorni delle vacanze scolastiche natalizie, si seguirà la frequentazione ordinaria. Se i genitori decideranno di trascorrere i giorni di rispettiva spettanza con la FI in una località fuori dallo Stato italiano dovranno richiedere all'altro genitore il preventivo assenso che dovrà essere manifestato entro 10 giorni dalla richiesta formulata da uno dei genitori, fermo restando che il silenzio equivale ad assenso. Per_ E) durante le vacanze pasquali trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo mentre, nei restanti giorni delle vacanze scolastiche pasquali, si seguirà la frequentazione ordinaria.
4) L'accompagnamento della bambina, da parte dei genitori, alle terapie delle quali necessita essendo affetta da “disturbo espressivo del linguaggio con indicazione a terapia logopedica” suddividendosi, per il momento, tale compito nel modo seguente: i genitori, compatibilmente con i loro impegni, si alterneranno nell'accompagnare la FI alle sedute fissate nel pomeriggio di martedì dalle ore 15,00 in poi, e il pomeriggio del giovedì dalle ore 18,00 in poi. In caso di comprovato impedimento da parte di uno dei genitori, l'altro si renderà disponibile a sostituirlo nell'incombenza di accompagnare la FI alla seduta di terapia e, nel caso in cui anche quest'ultimo fosse impossibilitato, la minore dovrà essere accompagnata e prelevata alla terapia da una terza persona scelta di comune accordo che, per tale incombenza, verrà retribuita dai genitori al 50%. Per_
5) L'accantonamento, laddove possibile, delle somme percepite da a titolo di indennità di frequenza - accreditandole su un libretto pensionistico a lei dedicato- al fine di formarne un capitale di risparmio. Dette somme, solo in caso di necessità, potranno essere utilizzate, previa concertazione, per il pagamento delle terapie o per altre eIGenze della bambina.
6) Provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della FI, durante il tempo di permanenza della minore presso ciascuno;
stabilire per la ricorrente la percezione dell'Assegno Unico Universale per la quota del 100%. Le spese straordinarie per la minore, così come individuate dal Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014 per tipologia e modalità di concertazione, da sostenersi, dai genitori, in ragione del 50% ciascuno.
7) L'impegno dei genitori a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della FI con ciascuno di essi e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI.” Il GD, come da separata ordinanza, ha rimesso la decisione al Collegio.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte così come concordate all'interesse della minore, può disporsi in conformità.
La natura congiunta delle conclusioni delle parti giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle condizioni concordate come esposte in parte motiva;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di conIGlio del Tribunale di Roma, in data 18/11/2024.
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi