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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/10/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1391 /2024 R.G. vertente
fra
nato a [...], il [...] (C.F ), ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Antonio Giordano
(C.F. ), e VI TE (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro Studio –in Potenza alla Via Cavour, 48, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
IA IP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 8.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi direttamente collegati all'attività lavorativa edesposti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data CP_1 risultante di giustizia, nella misura del 8% o in quella maggiore o minore da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale ed all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e prova testi, in data 14 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Il signor è affetto da Parte_1
2 “Ernia del disco L4-L5 ed L5-S1 RMN accertate”. La patologia accertata e' causa unica e diretta del servizio e determina un danno biologico quantizzabile nella misura del 6%, valutando le tabelle del danno biologico (-213.). La malattia e' ascrivibile alle CP_3 tabelle (ICD-10 M51-2). La decorrenza e' dall'epoca della domanda amministrativa: CP_1
21.12.2022
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 08.05.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1 della patologia di cui risulta affetto, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 14 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1391 /2024 R.G. vertente
fra
nato a [...], il [...] (C.F ), ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] A rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Antonio Giordano
(C.F. ), e VI TE (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro Studio –in Potenza alla Via Cavour, 48, giusta procura in atti
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
IA IP ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza, alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 8.05.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che l'istante, a seguito degli eventi direttamente collegati all'attività lavorativa edesposti in ricorso, ha diritto al riconoscimento della malattia professionale;
accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della domanda amministrativa e/o dalla diversa data CP_1 risultante di giustizia, nella misura del 8% o in quella maggiore o minore da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
condannare l'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al riconoscimento in favore dell'istante dei benefici economici dipendenti e/o connessi al riconoscimento della malattia professionale ed all'indennizzo per il danno biologico subito, a norma di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1 ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU, acquisizione documentale e prova testi, in data 14 ottobre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “ Il signor è affetto da Parte_1
2 “Ernia del disco L4-L5 ed L5-S1 RMN accertate”. La patologia accertata e' causa unica e diretta del servizio e determina un danno biologico quantizzabile nella misura del 6%, valutando le tabelle del danno biologico (-213.). La malattia e' ascrivibile alle CP_3 tabelle (ICD-10 M51-2). La decorrenza e' dall'epoca della domanda amministrativa: CP_1
21.12.2022
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2 prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 08.05.2024, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale conseguenza Parte_1 della patologia di cui risulta affetto, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1 favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per legge;
Parte_1
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
4) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di in via definitiva. CP_1
Potenza, 14 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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