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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti n. 75/2019 R.G. e n. 115/2019 R.G. di questa Corte di
Appello, promossi in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CIMINO LUIGI, pec:
e dell'avv. CALABRINI Email_1
MARIAFRANCESCA, pec: Email_2
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI PALERMO pec: Email_3
Conclusioni: per l'appellante nel giudizio 75/2019 R.G.
Richiamando tutto quanto dedotto in seno all'atto d'appello introduttivo dell'odierno giudizio ed alle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si chiede il
Pag. 1 di 9 rigetto dell'appello proposto dall' nel giudizio RG 115/2019, Parte_2 riunito al presente giudizio, perché infondato in fatto ed in diritto e proposto con finalità meramente dilatorie, elusive dell'adempimento ed inibitorie dell'efficacia dell'ordinanza impugnata e, in accoglimento dell'appello introduttivo del presente giudizio, si chiede la condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio, nel rispetto del principio di soccombenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, spese per entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese allegate, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano espressamente antistatari.
Per l'appellante nel giudizio n. 115/2019 R.G.
VOGLIA L'ECC.MA CORTE APPELLO ADITA
Reiectis Adversis
Riformare l'ordinanza gravata in accoglimento del presente appello, secondo tutto quanto dedotto e rassegnato in parte motiva e per l'effetto rigettare in toto le avverse pretese spiegate in primo grado, perché inammissibili ed infondate come sopra dedotto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con ordinanza del 6.12.2018, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso della
- la quale reclamava Controparte_2
l'erogazione del contributo previsto, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. degli autoferrotramvieri 2004/2007, dall'art. 1 comma e D.L. 21.2.2005 n. 16, convertito in L n. 58/2005 - e condannava l'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia al pagamento della somma di €
102.484,59, compensando le spese di lite.
2. Avverso la predetta ordinanza, la Controparte_2
(d'ora in poi , con atto di depositato in data 11.01.2019, ha proposto appello CP_2
chiedendo la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e ha omesso di pronunciarsi sugli interessi dovuti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Pag. 2 di 9 3. Con separato atto d'appello l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Sicilia ha impugnato la medesima ordinanza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
4. Costituitosi il contraddittorio, la Controparte_2
chiedeva la riunione dei giudizi e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto troppo generico e quindi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; chiedeva altresì il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata. Nel merito, la stessa chiedeva l'accoglimento dell'appello da essa proposto e il rigetto dell'appello dell'amministrazione.
5. Riuniti i giudizi e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 18 dicembre 2024, le parti hanno depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravamedell'Assessorato, sollevata dalla in relazione alla previsione di cui CP_2
all'art.342 cpc. L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure.
(Cass. civ. sez. III, 10916/17).
Pag. 3 di 9 8. Pur dovendosi rilevare che l'atto di appello non presenta una rigorosa osservanza delle forme indicate dall'art. 342 c.p.c., tuttavia i motivi di gravame risultano sufficientemente individuabili, sia in relazione alle censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata, sia con riferimento alle richieste formulate.
L'appello consente quindi di comprendere, con sufficiente chiarezza, le doglianze specifiche rivolte alla decisione di primo grado, sicché ne va dichiarata l'ammissibilità.
9. Tanto premesso si osserva quanto segue.
10. Secondo l'ordine imposto dalla logica giuridica occorre esaminare prioritariamente l'appello proposto dall'Assessorato, posto che lo stesso, ove fondato, travolgerebbe anche la statuizione in termini di spese, oggetto dell'appello della
CP_2
11. Con il primo motivo l' lamenta che il giudice di prime Controparte_1
cure non abbia correttamente ricostruito l'iter procedimentale previsto per l'attuazione della normativa citata, osservando che l'obbligazione all'erogazione del contributo sorge e diviene vincolante solo all'esito del complesso iter amministrativo concluso con il decreto ministeriale che approva il piano di riparto formulato dalla
Regione, individua le aziende beneficiarie e le somme a ciascuna spettanti, impegna sul bilancio dello Stato le risorse necessarie a fronteggiare l'onere e le trasferisce alla
Regione. Solo a decorrere da tale momento, secondo la prospettazione dell'Assessorato, il credito delle imprese esercenti il trasporto pubblico di linea diviene esigibile. Sottolinea, inoltre, “il ruolo di mero soggetto proponente prima, e poi erogatore, dell'amministrazione regionale, non appena acquisita la effettiva provvista finanziaria mediante trasferimento ed accredito delle somme nel bilancio regionale” (cfr. p. 5 atto di appello).
12. Con il secondo motivo di appello, l'Assessorato censura l'erronea interpretazione dell'art. 9 del contratto di servizio stipulato tra il e Controparte_3
la società appellante, che disciplina tempi e modalità di pagamento - a trimestralità anticipate - del corrispettivo dovuto dalla Regione all'impresa. Egli lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato tale previsione contrattuale anche ai contributi statali extracontrattuali di cui alle leggi 58/2005 e 296/2006, che Pag. 4 di 9 invece, a suo dire, costituiscono finanziamenti aggiuntivi disposti dallo Stato e non rientrano tra gli importi contrattuali erogabili dalla Regione.
13. I sopra esposti motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, risultano infondati e vanno respinti.
14. Anche a voler condividere la tesi dell'Amministrazione appellante circa la fonte normativa – e non negoziale – del contributo (cfr. sul punto Cass. n. 929/2022), va rilevato che, con riferimento al primo motivo, l'appello non chiarisce in forza di quali disposizioni il diritto all'erogazione del contributo sarebbe subordinato alla condizione di esigibilità dell'adozione del provvedimento ministeriale di approvazione del piano di riparto, impegno e trasferimento delle somme dallo Stato alla Regione. Tale conclusione non trova fondamento nel tenore letterale delle disposizioni normative rilevanti, le quali si limitano a prevedere che “Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno” (art. 1 5 commi II
e III del D.L. 21.2.2005 n. 16, convertito in L. n. 58/2005), e, similmente, “Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno
2007 e' autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
Pag. 5 di 9 assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno” (art. 1 comma 1230 L. 27.12.2006 n. 296), nonché, da ultimo, “a parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006
l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” (art. 16 D.L.
4.7.2006 n.
223 convertito nella Legge 4.8.2006 n. 48).
15. L'assessorato appellante non espone con chiarezza né il contenuto degli incombenti posti a suo carico dalla normativa, né i tempi di espletamento degli stessi
- che, secondo la lettura sistematica delle norme citate, risultano cadenzate su base annuale - né il loro concreto rispetto.
16. Va considerato, al riguardo, che le somme destinate alla copertura dei contributi in questione sono annualmente impegnate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto, una volta assicurata la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la concreta erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizione del procedimento propedeutico alla liquidazione, nell'ambito del quale le Regioni raccolgono i dati contabili delle aziende operanti nel comparto e beneficiarie dei contributi, ne effettuano il controllo e ne curano la trasmissione al
Ministero. Tale iter, benché complesso, non giustifica il notevole ritardo subito dalla parte appellata.
17. In altri e conclusivi termini, la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alle Regioni, il ruolo dello Stato quale mero “finanziatore”, l'individuazione del
Pag. 6 di 9 parametro di computo del contributo riferito alla consistenza del personale in servizio a una precisa data, nonché l'assenza di una specifica definizione delle tempistiche per il trasferimento delle somme, inducono a ritenere che la Regione sia obbligata a provvedere all'erogazione del contributo, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicati in via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentemente dall'intervento dello Stato.
18. Per tutte le ragioni esposte l'appello proposto dall'amministrazione non può essere accolto.
19. Con il primo motivo di appello, la Controparte_2
lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, motivandola con la particolarità della questione trattata e con il tenore delle difese svolte dall'Amministrazione convenuta.
20. L'appellante osserva che la mancata applicazione del principio di soccombenza finisce per penalizzare la parte che ricorre alla giustizia per ottenere il soddisfacimento di un diritto al pagamento previsto dalla legge, il cui riconoscimento
è stato, peraltro, ritardato da un comportamento inefficiente dell'Amministrazione regionale.
21. Inoltre, la Società richiama la sentenza resa da questa Corte di Appello n.
1249/2022 (passata in giudicato), tra le medesime parti oggetto del presente giudizio e relativa a una fattispecie assolutamente identica (promossa per il pagamento dei medesimi contributi regionali ex L. 58/2005 e 296/2006 ma per annualità di contributo precedenti (2012-2014)). In tale giudizio la Corte ha affermato che la complessità dell'iter procedimentale, necessario per la corretta liquidazione delle somme, non giustifica il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagamento gravante sulla Pubblica Amministrazione e ha quindi condannato l'Assessorato soccombente al pagamento delle spese processuali.
22. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
23. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., impone che le spese siano poste a carico della parte risultata integralmente o prevalentemente soccombente, non potendo
Pag. 7 di 9 essere compensate se non in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione (cfr., ex multis, Cass. n. 8458/2018).
24. Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per procedere alla compensazione delle spese di lite, giacché la condotta della parte poi soccombente è causa del ricorso alla tutela giurisdizionale, e, pertanto, a fronte della chiara soccombenza della parte appellata, deve disporsi la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute nel primo grado del giudizio.
25. In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, allora, l'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia deve essere condannato a corrispondere alla società appellata, a titolo di refusione delle spese del primo grado di giudizio - liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento onde tener conto della ridotta estensione oggettiva delle questioni controverse, in cui non è in discussione la spettanza dei contributi, bensì unicamente l'individuazione dell'ente materialmente tenuto a erogarli - l'importo di € 4.217,00, oltre accessori.
26. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sugli interessi legali maturati dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
27. Anche tale domanda è fondata trattandosi di obbligazione pecuniaria che, ai sensi dell'art. 1282 c.c., produce interessi.
28. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va parzialmente riformata, con la previsione della condanna al pagamento degli interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo e con condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, da distrarsi in favore dell'Avv. Cimino e dell'Avv. Calabrini che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Palermo pubblicata in data 6.12.2018 proposto dalla
[...]
nei confronti dell'Assessorato Infrastrutture Controparte_2
Pag. 8 di 9 e Mobilità della Regione Sicilia e, per l'effetto, condanna l'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.217,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie
- Rigetta l'appello proposto dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Sicilia avverso la medesima ordinanza;
- Condanna dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia alla refusione in favore della Controparte_4
anche delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,
[...]
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore degli Avv. Cimino e Calabrini, antistatari.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti riuniti n. 75/2019 R.G. e n. 115/2019 R.G. di questa Corte di
Appello, promossi in questo grado da
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CIMINO LUIGI, pec:
e dell'avv. CALABRINI Email_1
MARIAFRANCESCA, pec: Email_2
contro
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI PALERMO pec: Email_3
Conclusioni: per l'appellante nel giudizio 75/2019 R.G.
Richiamando tutto quanto dedotto in seno all'atto d'appello introduttivo dell'odierno giudizio ed alle note di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, si chiede il
Pag. 1 di 9 rigetto dell'appello proposto dall' nel giudizio RG 115/2019, Parte_2 riunito al presente giudizio, perché infondato in fatto ed in diritto e proposto con finalità meramente dilatorie, elusive dell'adempimento ed inibitorie dell'efficacia dell'ordinanza impugnata e, in accoglimento dell'appello introduttivo del presente giudizio, si chiede la condanna dell'Amministrazione appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi gradi di giudizio, nel rispetto del principio di soccombenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, spese per entrambi i gradi di giudizio, come da nota spese allegate, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano espressamente antistatari.
Per l'appellante nel giudizio n. 115/2019 R.G.
VOGLIA L'ECC.MA CORTE APPELLO ADITA
Reiectis Adversis
Riformare l'ordinanza gravata in accoglimento del presente appello, secondo tutto quanto dedotto e rassegnato in parte motiva e per l'effetto rigettare in toto le avverse pretese spiegate in primo grado, perché inammissibili ed infondate come sopra dedotto;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
In fatto e in diritto
1. Con ordinanza del 6.12.2018, il Tribunale di Palermo accoglieva il ricorso della
- la quale reclamava Controparte_2
l'erogazione del contributo previsto, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. degli autoferrotramvieri 2004/2007, dall'art. 1 comma e D.L. 21.2.2005 n. 16, convertito in L n. 58/2005 - e condannava l'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia al pagamento della somma di €
102.484,59, compensando le spese di lite.
2. Avverso la predetta ordinanza, la Controparte_2
(d'ora in poi , con atto di depositato in data 11.01.2019, ha proposto appello CP_2
chiedendo la riforma della decisione impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio e ha omesso di pronunciarsi sugli interessi dovuti dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Pag. 2 di 9 3. Con separato atto d'appello l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Sicilia ha impugnato la medesima ordinanza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni indicate in epigrafe, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata.
4. Costituitosi il contraddittorio, la Controparte_2
chiedeva la riunione dei giudizi e, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello in quanto troppo generico e quindi in violazione dell'art. 342 c.p.c.; chiedeva altresì il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'ordinanza impugnata. Nel merito, la stessa chiedeva l'accoglimento dell'appello da essa proposto e il rigetto dell'appello dell'amministrazione.
5. Riuniti i giudizi e respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. Sostituita ex art. 127-ter c.p.c. l'udienza del 18 dicembre 2024, le parti hanno depositato le note difensive e il Collegio ha assunto la causa in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Va disattesa, anzitutto, la preliminare eccezione di inammissibilità del gravamedell'Assessorato, sollevata dalla in relazione alla previsione di cui CP_2
all'art.342 cpc. L'indicazione dei motivi richiesta dall'art. 342 cpc, pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. 134/2012, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'enunciazione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza: l'atto introduttivo risponde ad entrambi i requisiti perché indica, pur in difetto delle formule sacramentali, che la norma comunque non richiede, le ragioni ed il contenuto della domanda nonché le critiche, in fatto e in diritto, mosse alla decisione del primo giudice e le relative modifiche. La Cassazione ha ribadito che l'art. 342 cpc non esige un progetto alternativo di sentenza, un vacuo formalismo, né alcuna trascrizione della sentenza impugnata, ma la chiara ed inequivoca indicazione delle censure.
(Cass. civ. sez. III, 10916/17).
Pag. 3 di 9 8. Pur dovendosi rilevare che l'atto di appello non presenta una rigorosa osservanza delle forme indicate dall'art. 342 c.p.c., tuttavia i motivi di gravame risultano sufficientemente individuabili, sia in relazione alle censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata, sia con riferimento alle richieste formulate.
L'appello consente quindi di comprendere, con sufficiente chiarezza, le doglianze specifiche rivolte alla decisione di primo grado, sicché ne va dichiarata l'ammissibilità.
9. Tanto premesso si osserva quanto segue.
10. Secondo l'ordine imposto dalla logica giuridica occorre esaminare prioritariamente l'appello proposto dall'Assessorato, posto che lo stesso, ove fondato, travolgerebbe anche la statuizione in termini di spese, oggetto dell'appello della
CP_2
11. Con il primo motivo l' lamenta che il giudice di prime Controparte_1
cure non abbia correttamente ricostruito l'iter procedimentale previsto per l'attuazione della normativa citata, osservando che l'obbligazione all'erogazione del contributo sorge e diviene vincolante solo all'esito del complesso iter amministrativo concluso con il decreto ministeriale che approva il piano di riparto formulato dalla
Regione, individua le aziende beneficiarie e le somme a ciascuna spettanti, impegna sul bilancio dello Stato le risorse necessarie a fronteggiare l'onere e le trasferisce alla
Regione. Solo a decorrere da tale momento, secondo la prospettazione dell'Assessorato, il credito delle imprese esercenti il trasporto pubblico di linea diviene esigibile. Sottolinea, inoltre, “il ruolo di mero soggetto proponente prima, e poi erogatore, dell'amministrazione regionale, non appena acquisita la effettiva provvista finanziaria mediante trasferimento ed accredito delle somme nel bilancio regionale” (cfr. p. 5 atto di appello).
12. Con il secondo motivo di appello, l'Assessorato censura l'erronea interpretazione dell'art. 9 del contratto di servizio stipulato tra il e Controparte_3
la società appellante, che disciplina tempi e modalità di pagamento - a trimestralità anticipate - del corrispettivo dovuto dalla Regione all'impresa. Egli lamenta che il giudice di prime cure abbia erroneamente applicato tale previsione contrattuale anche ai contributi statali extracontrattuali di cui alle leggi 58/2005 e 296/2006, che Pag. 4 di 9 invece, a suo dire, costituiscono finanziamenti aggiuntivi disposti dallo Stato e non rientrano tra gli importi contrattuali erogabili dalla Regione.
13. I sopra esposti motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, risultano infondati e vanno respinti.
14. Anche a voler condividere la tesi dell'Amministrazione appellante circa la fonte normativa – e non negoziale – del contributo (cfr. sul punto Cass. n. 929/2022), va rilevato che, con riferimento al primo motivo, l'appello non chiarisce in forza di quali disposizioni il diritto all'erogazione del contributo sarebbe subordinato alla condizione di esigibilità dell'adozione del provvedimento ministeriale di approvazione del piano di riparto, impegno e trasferimento delle somme dallo Stato alla Regione. Tale conclusione non trova fondamento nel tenore letterale delle disposizioni normative rilevanti, le quali si limitano a prevedere che “Al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005; al conseguente onere si provvede, quanto a 200 milioni di euro annui, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 9 e, quanto a 60 milioni di euro annui, con riduzione dei trasferimenti erariali attribuiti dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a qualsiasi titolo assegnati a ciascun ente territoriale sulla base del riparto stabilito con il decreto di cui al comma 3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 novembre 2004 presso le aziende di trasporto pubblico locale. Le spese sostenute dagli enti territoriali per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno” (art. 1 5 commi II
e III del D.L. 21.2.2005 n. 16, convertito in L. n. 58/2005), e, similmente, “Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno
2007 e' autorizzata la spesa di 190 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono
Pag. 5 di 9 assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47. Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di stabilità interno” (art. 1 comma 1230 L. 27.12.2006 n. 296), nonché, da ultimo, “a parziale modifica di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall'anno 2006
l'importo di 60 milioni di euro annui è corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze” (art. 16 D.L.
4.7.2006 n.
223 convertito nella Legge 4.8.2006 n. 48).
15. L'assessorato appellante non espone con chiarezza né il contenuto degli incombenti posti a suo carico dalla normativa, né i tempi di espletamento degli stessi
- che, secondo la lettura sistematica delle norme citate, risultano cadenzate su base annuale - né il loro concreto rispetto.
16. Va considerato, al riguardo, che le somme destinate alla copertura dei contributi in questione sono annualmente impegnate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto, una volta assicurata la copertura finanziaria delle sovvenzioni, la concreta erogazione da parte della Regione dipende dalla tempestiva definizione del procedimento propedeutico alla liquidazione, nell'ambito del quale le Regioni raccolgono i dati contabili delle aziende operanti nel comparto e beneficiarie dei contributi, ne effettuano il controllo e ne curano la trasmissione al
Ministero. Tale iter, benché complesso, non giustifica il notevole ritardo subito dalla parte appellata.
17. In altri e conclusivi termini, la collocazione dell'onere di contribuzione in capo alle Regioni, il ruolo dello Stato quale mero “finanziatore”, l'individuazione del
Pag. 6 di 9 parametro di computo del contributo riferito alla consistenza del personale in servizio a una precisa data, nonché l'assenza di una specifica definizione delle tempistiche per il trasferimento delle somme, inducono a ritenere che la Regione sia obbligata a provvedere all'erogazione del contributo, anche in forma di acconto sulla base dei dati comunicati in via previsionale dalle aziende aventi diritto, indipendentemente dall'intervento dello Stato.
18. Per tutte le ragioni esposte l'appello proposto dall'amministrazione non può essere accolto.
19. Con il primo motivo di appello, la Controparte_2
lamenta che il giudice di primo grado abbia erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, motivandola con la particolarità della questione trattata e con il tenore delle difese svolte dall'Amministrazione convenuta.
20. L'appellante osserva che la mancata applicazione del principio di soccombenza finisce per penalizzare la parte che ricorre alla giustizia per ottenere il soddisfacimento di un diritto al pagamento previsto dalla legge, il cui riconoscimento
è stato, peraltro, ritardato da un comportamento inefficiente dell'Amministrazione regionale.
21. Inoltre, la Società richiama la sentenza resa da questa Corte di Appello n.
1249/2022 (passata in giudicato), tra le medesime parti oggetto del presente giudizio e relativa a una fattispecie assolutamente identica (promossa per il pagamento dei medesimi contributi regionali ex L. 58/2005 e 296/2006 ma per annualità di contributo precedenti (2012-2014)). In tale giudizio la Corte ha affermato che la complessità dell'iter procedimentale, necessario per la corretta liquidazione delle somme, non giustifica il ritardo nell'adempimento dell'obbligo di pagamento gravante sulla Pubblica Amministrazione e ha quindi condannato l'Assessorato soccombente al pagamento delle spese processuali.
22. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
23. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., impone che le spese siano poste a carico della parte risultata integralmente o prevalentemente soccombente, non potendo
Pag. 7 di 9 essere compensate se non in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi espressamente in motivazione (cfr., ex multis, Cass. n. 8458/2018).
24. Nel caso di specie, non si ravvisano i presupposti per procedere alla compensazione delle spese di lite, giacché la condotta della parte poi soccombente è causa del ricorso alla tutela giurisdizionale, e, pertanto, a fronte della chiara soccombenza della parte appellata, deve disporsi la condanna di quest'ultima alla rifusione delle spese di lite sostenute nel primo grado del giudizio.
25. In parziale riforma dell'ordinanza impugnata, allora, l'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia deve essere condannato a corrispondere alla società appellata, a titolo di refusione delle spese del primo grado di giudizio - liquidate ai valori minimi dello scaglione di riferimento onde tener conto della ridotta estensione oggettiva delle questioni controverse, in cui non è in discussione la spettanza dei contributi, bensì unicamente l'individuazione dell'ente materialmente tenuto a erogarli - l'importo di € 4.217,00, oltre accessori.
26. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante si duole dell'omessa pronuncia sugli interessi legali maturati dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
27. Anche tale domanda è fondata trattandosi di obbligazione pecuniaria che, ai sensi dell'art. 1282 c.c., produce interessi.
28. Conclusivamente, l'ordinanza impugnata va parzialmente riformata, con la previsione della condanna al pagamento degli interessi nella misura legale dalla domanda al soddisfo e con condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive modifiche e integrazioni, da distrarsi in favore dell'Avv. Cimino e dell'Avv. Calabrini che si sono dichiarati anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di
Palermo pubblicata in data 6.12.2018 proposto dalla
[...]
nei confronti dell'Assessorato Infrastrutture Controparte_2
Pag. 8 di 9 e Mobilità della Regione Sicilia e, per l'effetto, condanna l'Assessorato
Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo e al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 4.217,00, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie
- Rigetta l'appello proposto dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della
Regione Sicilia avverso la medesima ordinanza;
- Condanna dall'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Sicilia alla refusione in favore della Controparte_4
anche delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 5.000,
[...]
oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore degli Avv. Cimino e Calabrini, antistatari.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 17 luglio 2025
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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