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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 13641/2023 promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.09.2023 da:
residente a Marcon (VE), Via della Stazione, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelita Parte_1
Cosentino, indirizzo di posta certificata Email_1
- opponente -
contro con sede in Roma (RM), Via Po n. 16/A, interviene al presente atto per conto del Controparte_1 fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “ , rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Marzia Nardelotto, indirizzo di posta certificata Email_2
- opposta -
In punto: Opposizione a precetto.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte opponente: “Voglia l'Ill,mo Tribunale adito, previa sospensione per i motivi in narrativa, chiarare illegittimo il precetto notificato e per l'effetto condannare la controparte al pagamento di spese, funzioni e onorari per il presente giudizio.”
Per parte opposta
“dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di precetto per violazione del ne bis in idem.
Rigettarsi in ogni caso l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto.
Si chiede la condanna del Signor al pagamento dell'importo di € 5.000 per responsabilità Parte_1 aggravata per avere proposto opposizione con mala fede o colpa grave o comunque si chiede al Giudice di condannare controparte ex art. 96 co. 3 cpc all'importo della somma di €.
5.000 o al diverso importo ritenuto dal Giudice in via equitativa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.09.2023 notificava telematicamente atto di citazione in opposizione a precetto e Parte_1 conveniva in giudizio vanti al Tribunale di Venezia assumendo di avere già pagato Controparte_1 il credito di cui all'atto di precetto notificatogli dalla convenuta in data 1.8.2023 per euro 27.377,70 con moneta scritturale e chiedendo la declaratoria di illegittimità di tale atto.
Si costituiva in giudizio, in data 20.11.2023, la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree per violazione del ne bis in idem in quanto il Tribunale di Venezia, con ordinanza di convalida di sfratto in data
23.2.2022, riconosceva come unica forma valida di moneta, quella legale emessa da una banca centrale, escludeva la validità del pagamento con moneta scritturale ed accertava il mancato pagamento del dovuto da parte del parte convenuta contestava infine l'avvenuto pagamento del debito con moneta scritturale. Pt_1
Venivano depositate le memorie 171 ter c.p.c. e successivamente la causa veniva rimessa in decisione tenuto conto della sua natura documentale.
All'udienza del 19.03.2025 parte convenuta precisava le conclusioni come da nota già dimessa in telematico previo deposito delle comparse conclusionali ai sensi dell'art. 189 c.p.c. Non compariva invece il difensore di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di pagamento o di omesso pagamento per fatto imputabile al creditore formulata da parte attrice deve essere rigettata in quanto priva di fondamento.
Parte attrice opponente rappresenta che il debito nei confronti della convenuta è stato estinto e che in ogni caso è avvenuta un'offerta di pagamento con moneta “scritturale” da parte di GST Virtual bank, organismo sovranazionale appartenente al circuito monetario M1 , aggregato monetario di liquidità primaria la quale però non avrebbe consentito di estinguere definitivamente il debito del sig. in quanto “nelle more Pt_1 dell'esecuzione dello sfatto la Società è stata messa in contatto diretto con la Fineconomy Service Parte_2
S.U.A per le modalità di conversione della moneta scritturale;
che tale contatto si era reso necessario a motivo della omissione, da parte dell'Istituto bancario della Società agente, della registrazione dell'affidavit nel registro “altri valori” , della produzione alla depositaria della moneta scritturale, di precisazione del credito per attivare la conversione ed estinguere definitivamente il debito di ”. Parte_1
La ricostruzione attorea è destituita di ogni fondamento.
L'eccezione di pagamento (e anche la pretesa non addebitabilità all'attore del mancato pagamento per le omissioni della convenuta) non risulta essere provata, non essendo stata prodotta la documentazione a sostegno di tale eccezione.
In ogni caso, si rileva che nel caso in esame la locuzione “moneta scritturale e/o virtuale” è utilizzata in modo improprio posto che non può qualificarsi giuridicamente come moneta scritturale e, neppure come moneta, giacché di questa non possiede alcuna delle caratteristiche fondamentali, ossia l'espletare le funzioni di unità di conto, mezzo di pagamento, mezzo di scambio e riserva di valore.
Peraltro, l'unica forma di moneta dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta legale, emessa da una Banca NT (in questi termini Corte di Appello di Bari, Sez. II, 7 febbraio 2024) e l'ordinamento riserva l'attività di erogazione del credito esclusivamente agli istituti di credito a ciò abilitati, cosicché, “per poter bonificare una somma di denaro a terzi, è necessario averne la giuridica disponibilità ed essere abilitati ad impartire disposizioni di pagamento attraverso il sistema bancario mediante il ricorso agli strumenti di pagamento previsti dall'ordinamento, giuridica disponibilità che non può di certo derivare da una arbitraria e fantasiosa autoproduzione” (Trib. di Treviso, sent. n. 1623/2018 ma v. anche art. 10 del T.U.B.). Non solo. È già stato osservato in giurisprudenza che la moneta scritturale bancaria ha “due prerogative che la differenziano in modo sostanziale rispetto a qualsiasi altra forma di moneta creata da soggetti privati e che determinano la sua accettabilità come mezzo di pagamento: - 1) il possessore può chiedere all'emittente di convertirla in qualsiasi momento e senza perdita di valore (al valore nominale pieno) in moneta avente corso legale;
- 2) è emessa da operatori del sistema bancario e finanziario, ossia soggetti qualificati che sono sottoposti al controllo di autorità pubbliche che ne assicurano la sana e prudente gestione
e che vigilano anche sulla stabilita complessiva del sistema (per i Paesi dell'Unione europea, queste autorità sono la Banca NT Europea e le singole autorità nazionali competenti;
per l'Italia l'autorità nazionale di vigilanza è la Banca d'Italia)” (Corte di Appello di Bari, Sez. II, 7 febbraio 2024).
La prestazione dei servizi di pagamento attraverso moneta scritturale, pertanto, è un'attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati (banche, istituti di moneta elettronica, altri istituti di pagamento) tra cui non risulta esservi il soggetto menzionato da parte attrice GST Virtual bank. Infine, deve osservarsi che non vi è la prova di un accordo fra le parti in ordine a una diversa modalità di pagamento e, in ogni caso, nessuna azione idonea a compromettere l'adempimento può essere imputata a la quale ha comunicato prontamente alla controparte di non accettare alcun Controparte_1 pagamento nelle forme della moneta scritturale ( doc.12).
In conclusione le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Si rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non ravvisandosi gli estremi della malafede o della colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'opponente alla rifusione nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1 delle spese di lite, che liquida in € 3.139,50 per compensi, oltre spese generali e accessori come per
[...] legge.
Venezia, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Pitinari