Articolo 2 della Legge 3 febbraio 1963, n. 57
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 marzo 1963
Art. 2.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio presso gli uffici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione almeno dal 1 dicembre 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti previsti, ad eccezione del limite di eta', sono collocati, a domanda, presso il predetto Ispettorato generale, con la qualifica di diurnista, nelle categorie III e IV del personale non di ruolo previsto alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il collocamento nella III categoria si prescinde dal titolo di studio nei riguardi di coloro che alla data predetta risultino adibiti con carattere permanente ed esclusivo a mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.
Al personale predetto e' attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.
Le domande di cui al primo comma del presente articolo dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'entrata, in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 3 marzo 1963