TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/07/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8143/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Lanza ed elettivamente C.F._1
domiciliata presso il suo studio, sito in Catania via G.A. Costanzo n. 41, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Silvana Mariotti ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.08.2024, ha impugnato l'ordinanza Parte_2
ingiunzione n. OI-002398984 avente prot. n. .2100.16/07/2024.0542188, con la quale CP_1
l' le ha ingiunto, in via solidale con la società CP_1 Controparte_2
, il pagamento per l'annualità 2018 della somma
[...]
complessiva di euro 11.673,00, oltre spese di notifica, assumendo la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l.
11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali).
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha dedotto:
- che nessuna responsabilità può essere addebitata alla stessa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 2018, in quanto, all'epoca dell'omissione contestata, la stessa non riveste la carica di amministratore né era legale rappresentante della predetta società;
- che, ad ogni modo, alla stessa non è stato comunicato alcun atto di accertamento ciò viziando il dispiegarsi del procedimento sanzionatorio;
- che, a norma dell'art. 14 della l. n.689/1989, l'ente previdenziale è decaduto dall'esercitare il potere sanzionatorio;
- che, inoltre, l'ordinanza ingiunzione è illegittima in quanto priva di motivazione e nessun atto risulta allegato al provvedimento opposto;
- che comunque è onere dell'ente previdenziale dimostrare l'esistenza della pretesa contributiva e sanzionatoria per cui è causa.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, di “… dichiarare l'illegittimità e/o
l'infondatezza dell'atto opposto … e, per gli effetti, dichiararlo nullo, annullarlo, ovvero - con qualsiasi altra formula - renderlo inefficace, dichiarando non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte della ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del … procuratore”.
In data 14.06.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' depositando nel fascicolo CP_1
telematico memoria difensiva, con la quale ha dedotto che la “diffida, contrariamente a quanto affermato da controparte, risulta notificata tramite Messo Comunale in data 21.12.2021 … In merito al difetto di legittimazione passiva eccepito in ricorso si fa presente che dalla lettura dell'allegata visura camerale storica … (parte) ricorrente viene nominato Amministratore
Unico in data 22.05.2015 e cessa dalla carica il 18.04.2018; pertanto, il periodo contestato,
(DICEMBRE 2017, nel PREGRESSO atto di accertamento, risulta correttamente imputato. …
Pagina 2 tuttavia, considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata dalla ricorrente … si è provveduto ad avviare iter in autotutela per l'annullamento dell'Ordinanza
Ingiunzione opposta …”.
Conseguentemente, l' ha chiesto di “Dichiarare cessata la materia del contendere, CP_1 stante l'adesione dell' all'avverso motivo di opposizione;
Con compensazione, anche CP_1 parziale, delle spese e delle competenze di lite”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza dell'11.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
Innanzitutto, va dichiarata l'ammissibilità del giudizio di opposizione che ci occupa, essendo provato in atti che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è stata notificata in data 3.08.2024
e dai registri di consolle risulta che il ricorso è stato depositato il 30.08.2024.
In via assorbente, si prende atto che l'ente resistente “… Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata in ricorso” ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, sì come si legge nel provvedimento di annullamento versato in atti.
In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Pagina 3 Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dai procuratori della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) –che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che il ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente attivando prontamente i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, i compensi professionali in favore della parte ricorrente restano liquidati avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase istruttoria, al mancato apporto di nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come
Pagina 4 modificato dal DM n.147/2022, altresì tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla ordinanza ingiunzione OI-
002398984
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
parte ricorrente che liquida in 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 1243,35 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 12.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
Pagina 5