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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4131 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3425/2018 R.G., cui è riunito il n. 3727/2018 R.G., avente ad oggetto:
Prestazione d'opera intellettuale/ appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1774/2017, depositata il 31.08.2017, e non notificata,
vertente tra
, elettivamente domiciliato in Casamassima (BA), alla Via Rivoli n. 39, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Roberto Moschetti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello del 21.02.2018,
- APPELLANTE -
contro
Avv. LA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Sannicandro di Bari (BA), al Corso Vittorio
Emanuele n. 190, presso lo studio dell'avv. Nicola Armenise, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello del 7.05.2018, depositata telematicamente in data 23.05.2018,
- APPELLATO -
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, comma 1,
c.p.c.
-RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione in appello del 21.02.2018, ritualmente notificato in data 27.02.2018, Parte_1 impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 1774/2017, depositata in data 31.08.2017, non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza rigettava l'opposizione e, conseguentemente, confermava in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 967/2015 del 12.02/3.03.2015 (R.G. n. 1282/2015), notificato in data
31.03/9.04.2015, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 3.311,41 in favore dell'Avv.
1 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. FR LA per compensi professionali in relazione all'attività da egli svolta nell'ambito di due giudizi civili, di seguito meglio precisati, sino alla rinuncia all'incarico del 13.11.2013, con compensazione delle spese di lite.
In particolare, nel primo grado di giudizio l'opponente , premesso che “ad istanza dell'Avv. Parte_1
CO FR, il Giudice di Pace di Bari, con decreto n.967/15 emesso in data 12.2/3.3.2015, e notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 31.3/9.4.2015 ha ingiunto all'odierno opponente, sig. , il Parte_1 pagamento della complessiva somma di €. 3.311,41 = oltre interessi legali a far data dal 19.2.2014 (epoca della costituzione in mora) sino al soddisfo, nonché l'ulteriore somma di €. 526,00= per spese (€. 76,00) e competenze (€. 450,00) della procedura monitoria, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CNAP (cfr. relativa copia allegata- doc. 1 in fascicolo di parte);- a base della richiesta del detto provvedimento ingiuntivo, il professionista ricorrente ha assunto: di aver svolto in favore del sig. attività di assistenza e Parte_1 rappresentanza processuale ai fini dell'instaurazione della fase di merito e delle relative udienze di due cause possessorie presso il Tribunale di Bari- Sez. Dist. di Rutigliano;
di aver maturato per tali giudizi ed attività connesse i compensi di cui alle rispettive due parcelle;
di aver a suo tempo inutilmente sollecitato il pagamento delle relative somme a mezzo racc. A.R. del 19.2.2014; di aver conseguentemente proceduto a richiedere al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari parere di congruità, che ha ottenuto in data
10.11.2014”, ha chiesto, nel merito, di accogliere l'opposizione, in quanto nessuna difesa era stata svolta in via esclusiva ed in suo favore dall'Avv. CO e, in ogni caso, nessun importo era da lui dovuto in quanto già corrisposto mediante pagamento in contanti, e, per l'effetto, chiedeva di annullare, revocare o rendere nullo il decreto ingiuntivo opposto, nonché di condannare l'Avv. CO al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva nel giudizio di primo grado l'opposto Avv. CO, il quale instava per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, in fatto ed in diritto, attesa “la carente articolazione della difesa di parte convenuta e la sua intrinseca contraddittorietà” (cfr. pag. 14, note conclusive 1° grado), chiedendo la conferma in toto del decreto monitorio e la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art 96, comma 3, c.p.c., con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, consistita nell'espletamento dell'interrogatorio formale dell'opposto, nonché nell'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'opponente, il Giudice di prime cure, con la citata sentenza n. 1774/2017 (n. R.G. 5200/2015) rigettava l'opposizione, ritenendo provata l'attività difensiva da parte dell'Avv. CO e non provate le contestazioni spiegate da parte opponente in quanto “smentite dalle vicende processuali soprattutto a fronte della documentazione prodotta dall'opposto. Infatti, va considerato che le contestazioni di non debenza devono essere supportate con prove certe e inconfutabili non soltanto ipotizzarne la infondatezza della pretesa, contestando l'altrui operato con affermazioni per lo più generiche ed imprecise. Le prove orali espletate - infatti- non hanno confortato l'assunto dell'istante poiché smentite dagli atti processuali. […] Tutte le volte in cui un cliente contesta una qualsivoglia prestazione ovvero singole voci di spesa della prestazione professionale espletata, asserendo che la relativa attività è stata espletata ma non eseguita la singola voce di
2 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. spese ovvero onerate le somme ovvero compensate, deve darne la prova certa. Non spetta all'avvocato dimostrare lo svolgimento delle singole mansioni e di convincere il cliente sulle prestazioni eseguite e non onorate allorché richieste. […] La parcella è assistita da una presunzione di veridicità che opera fino a prova contraria e probabilmente l'opponente non l'ha fornita. […] Nei fatti l'opponente non ha fornito una prova rigorosa onde poter smentire l'assunto del professionista fondato su una presunzione di veridicità […] confortata altresì da un parere di congruità rilasciato da un Organo a ciò deputato”, riconoscendo, in tal guisa, al professionista il pagamento della somma ingiunta a titolo di compenso professionale e compensando le spese del giudizio, “stante l'esito globale della causa” (cfr. pp.
3-4 sentenza 1° grado).
Con l'odierno gravame, ha impugnato tale pronuncia in quanto il Giudice di primo grado Parte_1 avrebbe errato nel ritenere che l'Avv. CO avesse assolto l'onere della prova su di esso incombente circa l'effettivo conferimento ed espletamento dell'incarico affidatogli, in violazione della regola prevista dall'art. 2697 c.c. e che, basandosi su una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non avrebbe tenuto conto sia del fatto che “l'istruttoria ha inconfutabilmente dimostrato che l'attività difensiva è stata svolta in via pressoché esclusiva dall'Avv. Giancarlo RO”, sia dell'intervenuta estinzione dell'obbligazione “con i pagamenti in contanti effettuati, la cui prova è stata offerta tramite la testimonianza del figlio, indebitamente svalutata dal primo Giudice”, considerato, peraltro, che “l'importo preteso e ingiunto è palesemente errato e frutto di una falsa applicazione delle norme tariffarie” in ragione della inapplicabilità del rimborso forfettario previsto dal D.M. 55/2014, della duplicazione della voce relativa alla “fase studio” e della non debenza del rimborso per il costo del parere di congruità.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 23.05.2018, si costituiva anche nel presente giudizio d'appello l'Avv. FR LA, il quale eccepiva, in via preliminare,
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in ordine alla gravata sentenza del Giudice di primo grado, eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame a fronte della irreprensibilità formale e sostanziale della ridetta sentenza, nonché chiedendo la riforma della sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese del giudizio ex art. 92 c.p.c. nonostante la mancanza dei presupposti previsti dalla legge, con condanna al pagamento di un somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c.
Con separato atto di appello del 21.02.2018 (n. R.G. 3727/2018) veniva proposta impugnazione dall'Avv.
FR LA avverso la medesima sentenza n. 1774/2017, relativamente alla sola statuizione sulla compensazione delle spese processuali disposta in prime cure, e all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio anche in detto giudizio di appello, veniva successivamente disposta con ordinanza del
13.06.2018 assunta dal precedente giudice designato, la riunione del detto procedimento al presente, in quanto precedentemente iscritto al n. 3425/2018 R.G, con cui il giudice designato “dato atto della connessione oggettiva e soggettiva del presente fascicolo a quello recante RG n. 3727/2018, dispone la riunione del presente fascicolo recante RG n. 3727/2018” (cfr. ordinanza in calce al verbale del 13.06.2018).
Le cause così riunite, venivano istruite esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, stante il carattere meramente documentale delle stesse e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso
3 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. carico del ruolo, sono state successivamente decise da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di
60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190, co. 1 c.p.c.
In via preliminare, e in rito, ritiene questo giudice che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. sia infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella medesima sentenza vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il percorso logico-giuridico delle prime (cfr. ex multis, Cass. civ., 11.10.2006, n. 21816;
Cass. civ., 21.01.2011, n. 1924; Cass. civ., 31.03.2010, n. 7786); nell'atto di appello, invero, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. civ., 19.10.2009, n. 22123; Cass. civ., 1.02.2007, n. 2217; Cass. civ.,
28.11.2003, n. 18229), con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione (cfr. Cass., S.U., 8.04.2008, n. 9038; Cass. civ.,
13.09.2006, n. 19661; Cass. civ., 29.10.2004, n. 20987), non ritenendosi necessaria la specifica indicazione delle norme di diritto invocate a fondamento dell'appello (cfr. Cass. civ., 27.02.2004, n. 3974), e risultando necessario, quindi, che risultino esposte con sufficiente grado di specificità le sole ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione (cfr. Cass. civ., 15.01.2009, n. 806; Cass. civ., 11.10.2006, n. 21745).
Ancora più di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento pressoché granitico e consolidato che “nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., sez. I,
4 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. 27.09.2016, n. 18932; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., n. 16 del 2000; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.05.2017,
n. 10916, per la quale l'art. 342 c.p.c. «impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il
"quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere»; Cass. civ., sez. 6-2, ord. 14.09.2017, n. 21336; nonché da ultimo, Cass. S.U.,
16.11.2017, n. 27199, secondo cui «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 30.05.2018, n. 13535, nella quale viene ribadito che non occorre ai fini dell'ammissibilità dell'appello “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”; in termini, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 8.02.2018, n. 3115, secondo cui “L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello”).
Detto in altre parole, la norma di cui innanzi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico della decisione gravata.
Orbene, nel caso di specie, i motivi di impugnazione risultano formulati ed evincibili in relazione alla critica mossa all'intero corpo motivazionale della sentenza gravata, sicché l'eccezione di inammissibilità è priva di pregio giuridico.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato e va pertanto in parte accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellante, con i primi due motivi di appello, che si ritiene di dover trattare congiuntamente per le questioni che essi pongono, ha sostanzialmente denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697
c.c., “per avere il Giudice di Pace ritenuto che sul gravasse l'onere di provare la non veridicità delle Pt_1 prestazioni professionali riportate nella parcella dell'avv. CO poiché detta parcella, in quanto vistata dall'ordine professionale, era assistita da una presunzione di veridicità tanto da avere un valore probatorio
5 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. assoluto. Così violando il principio che chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, onere che nel giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo resta a carico del creditore opposto e, pertanto, il CO avrebbe dovuto provare le prestazioni eseguite e la misura degli importi richiesti, essendo vietato al giudice di assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni indicate nella parcella e contestate dal (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in Pt_1 appello), nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., “per aver il Giudice di Pace omesso, nella valutazione delle risultanze istruttorie, di indicare le prove idonee a sorreggere la decisione fornendo congrua ed esatta motivazione per controllare il criterio logico seguito, nonché di valutare e tenere in debito conto la circostanza circa il conferimento del mandato anche all'avv. RO che, come emerge dagli atti, ha svolto tutta l'attività, oggi vantata dal CO il quale, invece, non è andato oltre la mera sottoscrizione degli atti senza svolgere alcuna effettiva prestazione professionale e, quindi, senza possibilità di pretendere il pagamento in contestazione. ” (cfr. pag. 16, atto di citazione in appello).
Ed invero, il giudice di pace ha apoditticamente ritenuto provato “per presunzioni” l'avvenuto conferimento e svolgimento dell'incarico professionale da parte dell'Avv. CO in favore del ove si consideri che Pt_1 nella parte motiva della sentenza n. 1774/2017, qui gravata, si legge, quanto all'attività professionale svolta dall'opposto, “risulta che al professionista Avv. CO sia stato conferito l'incarico professionale dal Sig.
onde incardinare il giudizio dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Distaccata di Rutigliano per le due Parte_1 cause possessorie recanti il n. R.G. 372/2011 e R.G. n. 779/2011. Lo stesso istante deduce di aver conferito il mandato ai due professionisti (CO e RO) per cui ha errato il pagamento dell'intero, salvo poi contestare, al professionista CO di non aver effettivamente svolto alcuna prestazione di quelle indicate nel procedimento monitorio. Tutte le contestazioni e asserzioni sollevate in atti dall'opponente, non possono essere accolte perché smentite dalle vicende processuali soprattutto a fronte della documentazione prodotta dall'opposto. Infatti, va considerato che le contestazioni di non debenza devono essere supportate con prove certe ed inconfutabili non soltanto ipotizzarne la infondatezza della pretesa, contrastando l'altrui operato con affermazioni per lo più generiche ed imprecise. Le prove orali espletate – infatti – non hanno confortato
l'assunto dell'istante poiché smentite dagli atti processuali. Anche le dichiarazioni rese dal -figlio Parte_2 del talvolta discordanti – comunque- affatto esaustive per contrastare una qualsivoglia attività Parte_1 professionale confermata agli atti da prestazioni -comunque- eseguite e non contestate nei termini e con le modalità all'uopo contemplate. Tutte le volte in cui un cliente contesta una qualsivoglia prestazione ovvero singole voci di spesa della prestazione professionale espletata, asserendo che la relativa attività è stata espletata ma non eseguita la singola voce di spese ovvero onerate le somme ovvero compensate, deve darne la prova certa. Non spetta all'avvocato dimostrare lo svolgimento delle singole mansioni e di convincere il cliente sulle prestazioni eseguite e non onorate allorché richieste. […] La parcella è assistita da una presunzione di veridicità che opera fino a prova contraria e probabilmente l'opponente non l'ha fornita.” (cfr. pp. 3-4, sentenza 1° grado).
Dunque, sulla base di tali argomentazioni, il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta dal ritenendo che, a fronte delle risultanze probatorie prodotte dall'Avv. CO e della presunzione di Pt_1
6 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. veridicità, sino a prova contraria, che assiste la parcella vidimata dal Consiglio dell'Ordine, l'opponente- odierno appellante non avesse fornito alcuna prova utile a smentire l'assunto del professionista creditore.
Orbene, in proposito, occorre, anzitutto, circoscrivere il perimetro della pretesa creditoria avuto riguardo all'attività professionale espletata dall'Avv. CO nell'ambito dei due procedimenti possessori (R.G. n.
372/2011 e R.G. n. 779/2011), con la conseguenza che è soltanto con riferimento a tale attività che devono essere vagliate in sede di gravame le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine all'assolvimento dei rispettivi oneri probatori incombenti sulle parti del rapporto professionale.
Ciò premesso, è, dunque, opportuno richiamare la più recente giurisprudenza che si è ormai consolidata nel ritenere che, a fronte di una richiesta giudiziale di pagamento del compenso avanzata dall'avvocato, il cliente possa limitarsi a contestare, anche genericamente, la richiesta, spettando al professionista dare prova dell'attività svolta ex art. 2697 c.c.; una contestazione, ancorché generica, è, infatti, idonea ad investire il giudice del potere- dovere di dare corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente,
a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività da egli svolta e alla corretta applicazione della tariffa o dei parametri previsti dalla legge.
Ne discende che, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui si verifica una sostanziale inversione delle posizioni processuali assunte dalle parti, in caso di contestazione circa il corretto adempimento dell'incarico professionale, vale in ogni caso il principio generale affermato dalla giurisprudenza secondo cui in materia di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. ex multis, Cass. civ., S.U. n. 13533/01, secondo cui, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”; cfr. altresì, più di recente, Cass. civ., 12.04.2006, n. 8615; Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373;
Cass. civ., 15.07.2011, n. 15659; Cass. civ., 20.01.2015, n. 826).
In altre parole, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Più precisamente, è stato osservato che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a
7 Dott. Luca Sforza
n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 4.10.2011, n. 20288; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 16.07.2019, n. 19039).
Detto principio sul riparto dell'onere della prova trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito, come nel caso che ci occupa, con ricorso monitorio per chiedere il pagamento della prestazione ed il cliente abbia eccepito l'inadempimento; anche in questo caso, infatti, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista, anche in virtù del noto principio sulla c.d. vicinanza della prova (cfr. Cass. civ., n. 36295/2023). Prova che il professionista, gravato di detto onere, può peraltro fornire con ogni mezzo e quindi anche mediante dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, purché chiare, precise e concordanti, rese da altri professionisti operanti nel medesimo settore della cui collaborazione si è avvalso per la corretta esecuzione dell'incarico professionale assunto.
Infine, è altrettanto noto che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente, “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione n. 5987 del 1994), ma anche quando questo tratta origine da un'azione di accertamento negativo”
(cfr. Cass. civ., sez. 3, 31.10.2013, n. 24568).
A tale riguardo, infatti, vale la pena rammentare che, con riferimento ai crediti per prestazioni professionali, sempre secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore” [cfr. Cass. civ., sez. 3, 17.03.2006, n. 5884; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 13.04.1999,
n. 3627; Cass. civ., sez. 2, 20.04.2006, n. 9254; e, più recentemente, v. Cass. civ., ord. 24120/2020 secondo cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di diritti ed onorari richiesti dall'avvocato, la contestazione mossa da quest'ultimo circa la pretesa fatta valere dall'opposto sulla base della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine non deve avere carattere specifico, potendo essere anche generica, risultando comunque idonea ad investire il giudice del potere - dovere di dar corso alla verifica della fondatezza della contestazione e, correlativamente, a determinare l'onere probatorio a carico del professionista in ordine all'attività svolta e alla corretta applicazione della tariffa”; Cass. civ., n. 6734/2020;
Cass. civ., n. 11790/2019; Cass. civ., n. 230/2016”].
L'evoluzione ermeneutica appena richiamata ha, in tal guisa, condotto la giurisprudenza di legittimità più recente a rivalutare la portata probatoria della vidimazione della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine,
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. giungendo, da ultimo, ad affermare che “la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine d'appartenenza del professionista ha, per il combinato disposto degli artt. 633, comma 1 n. 2 e
636, comma 1 cod. proc. civ., valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice esclusivamente ai fini della pronunzia dell'ingiunzione, ma non nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; la parcella vistata, infatti, costituisce una semplice dichiarazione unilaterale del professionista su cui l'organo associativo si è limitato ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione. In conseguenza, in ipotesi di opposizione del cliente assistito, è rimessa al libero apprezzamento del giudice
l'effettività e la consistenza delle prestazioni eseguite ovvero l'applicazione della tariffa pertinente e la rispondenza ai parametri stabiliti delle somme richieste, né è necessaria, al fine di tale valutazione sul fondamento della pretesa nel rispetto del principio dispositivo, una specifica contestazione da parte dell'opponente perché l'avvocato creditore opposto assume la veste sostanziale di attore ed è su di lui che incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 cod. civ.”(cfr. Cass. civ., sez. II, 17.09.2025, n. 25539; in senso conforme v. anche Cass. civ., n. 5138/2019; Cass. civ., sez. II, 11.01.2016, n. 230; Cass. civ., sez. VI -
II, 10.01.2023, n. 357).
Ne segue, più sinteticamente, l'irrilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione, sia della parcella predisposta dal professionista sia della sua congruità vistata dal consiglio dell'ordine di appartenenza, residuando, perciò, in capo al professionista l'onere di provare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa e senza che tale onere possa ritenersi opportunamente assolto mediante la mera allegazione di tale documentazione, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure nella parte della sentenza in cui apoditticamente sostiene che “non spetta all'avvocato dimostrare lo svolgimento delle singole mansioni e di convincere il cliente sulle prestazioni eseguite e non onorate allorché richieste. Questo perché per il professionista garantisce già l'iscrizione in un albo che è sinonimo di probità
e integrità morale. La parcella assistita da una presunzione di veridicità che opera fino a prova contraria
[…]” (cfr. pag. 3 sentenza 1° grado).
In definitiva, il giudice di prime cure, discostandosi immotivatamente da quanto diffusamente evidenziato nella giurisprudenza di legittimità consolidata innanzi richiamata, nel ritenere a monte esonerato il professionista dalla prova dell'effettivo svolgimento dell'incarico sulla base della garanzia di veridicità offerta tanto dall'iscrizione all'albo quanto dal controllo di conformità della parcella da parte del Consiglio dell'Ordine, è erroneamente giunto ad un inammissibile inversione dell'onere della prova, imputando a valle, in capo al cliente debitore, l'onere di fornire la prova delle contestazioni mosse con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, senza, tuttavia, tenere conto sia del fatto che il avesse specificamente contestato la Pt_1 fondatezza della pretesa creditoria, sia del fatto che tale contestazione è ammessa dalla giurisprudenza di legittimità anche attraverso censure generiche.
Inquadrate in questi termini le regole in tema di corretta ripartizione dell'onere probatorio, pacifico e incontestato tra le parti è il conferimento dell'incarico in favore dell'Avv. CO da parte del trattandosi Pt_1 di circostanza dedotta da quest'ultimo nei propri scritti difensivi e provata dalla documentazione allegata ai
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. rispettivi fascicoli di parte del giudizio di opposizione (cfr. docc. da 1 a 4 dell'all. A, fasc. parte appellata), così come rilevato anche dal giudice di prime cure nella parte della sentenza impugnata, ove si legge “risulta che al professionista Avv. CO sia stato conferito l'incarico professionale dal Sig. onde Parte_1 incardinare il giudizio dinanzi il Tribunale di Bari Sez. Distaccata di Rutigliano per le due cause possessorie recanti il n. R.G. 372/2011 e R.G. n. 779/2011” (cfr. pag. 3 della motivazione della sentenza gravata).
Ne segue, dunque, che nella specie, l'Avv. CO avrebbe dovuto fornire riscontro delle concrete attività effettivamente svolte attraverso l'allegazione e la deduzione di specifiche circostanze idonee a rappresentare i fatti costitutivi dei diritti da lui azionati inerenti, per ciascuno dei procedimenti possessori, lo svolgimento dell'attività di “ritiro del fascicolo di parte inerente la fase sommaria;
esecuzione delle copie di tutti gli atti e documenti;
fase studio della controversia ed esame dei precedenti atti riguardanti la fase sommaria della citata azione possessoria, consultazione con contestuale esposizione e spiegazione di pareri orali al cliente;
fase introduttiva del giudizio comprensiva della redazione e del deposito in Cancelleria dell'istanza ex art.
703, comma 4, c.p.c.; presa visione e ritiro del decreto di fissazione d'udienza per l'inizio del giudizio di merito;
ritiro ed esame della memoria di costituzione di controparte;
assistenza e rappresentanza in udienza”
(cfr. pp. 1-2, ricorso per decreto ingiuntivo).
Ebbene, dall'esame del materiale probatorio in atti emerge come l'Avv. CO ha solo in parte adempiuto in prime cure l'onus probandi su di lui gravante, avuto riguardo alla documentazione riversata in atti, ovverosia la ricostruzione cronologica dei fatti oggetto delle vicende possessorie (doc. 5) ed il verbale di sopralluogo del
10.04.2013, redatto dal medesimo difensore e ratificato dal (cfr. doc. 15, allegato alla denuncia querela). Pt_1
Tali documenti, invero, consentono di ritenere effettivamente espletata l'attività inerente allo studio delle controversie e all'esame degli atti riguardanti la fase sommaria di entrambi i procedimenti possessori.
Nondimeno, risultano sfornite di riscontro probatorio le restanti attività descritte nel ricorso monitorio e di cui è stato azionato il pagamento, tenuto conto, altresì, del fatto che l'attività relativa alla fase introduttiva del giudizio, oltre che quella di assistenza in udienza, è stata svolta dall'Avv. CO in compartecipazione con l'Avv. RO;
circostanze, queste ultime, che risultano per tabulas dalla documentazione allegata da parte opposta-odierna appellata nel giudizio n. R.G.3425/2018 - in particolare, le istanze di prosecuzione del giudizio possessorio ex art. 703, comma 4, c.p.c., (doc. 5 e 15), queste ultime recanti la sottoscrizione dell'Avv. CO unitamente a quella del co-difensore, Avv. RO, e i verbali delle udienze del 4.01.2012 (doc.12) e del
2.07.2013 (doc. 13) - oltre che dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dallo stesso Avv.
CO, ascoltato all'udienza del 26.06.2016 (cfr. verbale di udienza del 26.06.2016 nella parte in cui dichiara che “il sig. veniva ricevuto contestualmente all'avv. RO e da me presso lo studio RO in via Pt_1
Trevisani n. 153. Il Sig. veniva convocato da entrambi gli avvocati telefonicamente. Una volta lì conferiva Pt_1 contestualmente con il sottoscritto e con il collega RO”).
Tali elementi probatori, invero, non consentono di ritenere che l'attività di redazione degli atti, così come quella di rappresentanza in udienza sia stata svolta personalmente dall'Avv. CO: in particolare, dai verbali delle udienze risulta che ogni difesa ed eccezione è stata svolta e sollevata prevalentemente dall'Avv. RO, figurando il CO come mero difensore comparso in udienza così come dalle comunicazioni di cancelleria,
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. inerenti l'autorizzazione a prendere visione del fascicolo relativo al procedimento R.G. n. 13299/2011 e quella di fissazione dell'udienza, risulta che esse sono state trasmesse all'indirizzo di posta elettronica dell'Avv.
RO (cfr. docc. 12 e 13, fasc. parte opponente).
Peraltro, tali circostanze sono state confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del
27.01.2017 dall'Avv. Donato Schena, difensore delle controparti nei procedimenti possessori, dalle quali è emerso che l'attività di assistenza e rappresentanza in udienza è stata effettivamente espletata per la maggior parte, se non in via esclusiva, dall'Avv. RO, così come quella di corrispondenza volta ad individuare una soluzione bonaria delle controversie.
In particolare, il teste Schena, della cui attendibilità non v'è motivo per cui dubitare, neppure alla luce della immotivata esclusione operata dal giudice di prime cure, trattandosi di soggetto estraneo alle questioni di cui
è causa, ha riferito che “l'avv. CO è stato presente in una o due udienze riguardanti il giudizio di merito dell'azione possessoria. Tuttavia, in dette circostanze era comunque sempre presente l'avv. Giancarlo
RO” e che “confermo integralmente la circostanza di cui al n. 16 del ridetto verbale di udienza, precisando che tutti i contatti verbali riguardo alla individuazione di soluzioni transattive di contenzioso in atto, sono direttamente intercorse solo tra il sottoscritto e l'avv. Giancarlo RO. Per quanto riguarda la corrispondenza se ho indicato anche l'avv. CO in indirizzo dovrebbe risultare per tabulas poiché al momento non ricordo” (cfr. verbale d'udienza del 27.01.2017).
Pertanto, il materiale probatorio in atti, nel complesso esaminato, restituisce due dati sufficientemente certi: per un verso, che l'Avv. CO abbia maturato il diritto ad ottenere il compenso entro i limiti dell'attività inerente la “fase studio”, effettivamente svolta e provata in sede di opposizione, e, per altro verso, che rispetto alla restante attività il medesimo, disattendendo l'onere probatorio su di lui incombente, non ha dimostrato alcunché in merito alle circostanze di tempo e di luogo del compimento delle singole attività giudiziali, residuando, rispetto a tali attività, evidenti lacune probatorie che non consentono di ricondurre al difensore l'asserita attività di difesa scritta e orale descritta nei propri scritti difensivi.
Ora, circoscritto entro tale perimetro il rapporto professionale esistente tra l'Avv. CO ed il non Pt_1 colgono nel segno le contestazioni sollevate da parte opponente-odierna appellante circa la natura
“amichevole” dei rapporti intercorrenti con il CO e l'intervenuta estinzione dell'obbligazione pecuniaria a seguito del pagamento in contanti degli importi richiesti.
Ed invero, con riferimento alla prima circostanza, tenuto conto della presunzione di onerosità del mandato professionale intercorso tra le parti, in conformità al condiviso orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto” (cfr.
Cass. civ., n. 17384/2018; in termini analoghi Cass. civ., sez. II, del 23.11.2016 n. 23893; Cass. civ., n.
14682/2014), giova precisare come, nel contratto d'opera intellettuale, l'onerosità costituisce un elemento non essenziale dell'accordo, sicché, per esigere il pagamento spetta al professionista l'onere di provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, non essendo a ciò necessaria anche la prova della
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. pattuizione del compenso, mentre, al beneficiario, il dovere di dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione, prova che, nella vicenda de qua, è del tutto carente.
Difatti, parte opponente-odierna appellante, dopo aver illustrato nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo i rapporti di “cordialità e amicizia” intercorsi tra le parti in epoca anteriore l'instaurazione del giudizio e aver fatto cenno alla necessità dell'Avv. CO di partecipare a tale esperienza professionale per
“acquisire una preziosa esperienza professionale e iniziare a maturare per il futuro i requisiti occorrenti per
l'accesso agli elenchi dei difensori abilitati al gratuito patrocinio” (cfr. pag. 3), ha omesso, tuttavia, di fornire qualsivoglia elemento probatorio da cui desumere la natura sostanzialmente gratuita dell'incarico assunto dall'Avv. CO.
Né, tanto meno, la testimonianza resa da all'udienza del 24.01.2017, figlio dell'odierno Tes_1 appellante, può ritenersi esaustiva ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, considerato il tenore delle dichiarazioni rese: generiche, inconferenti e a tratti contraddittorie nella parte in cui il teste, pur riferendo degli asseriti rapporti amichevoli risalenti nel tempo ha, altresì, ammesso di alcuni pagamenti effettuati dal padre in favore dell'Avv. CO (cfr. verbale di udienza del 24.01.2017, nella parte in cui riferisce che “confermo la circostanza sub 1 del verbale del 4.1.2015. Preciso all'uopo che mio padre conosce il CO da molto tempo sin da quando io ero molto piccolo. Preciso che veniva a casa ed in qualche occasione si è fermato anche a pranzo. In altre occasioni siamo anche andati fuori a mangiare insieme. Con riferimento alla circostanza sub 8 la confermo e preciso che mi è stata riferita da mio padre” e, al contempo, riferisce che “posso confermarvi le somme date, posso confermavi il mese ma non ricordo il giorno con esattezza. Il pagamento è avvenuto sempre di pomeriggio. Confermo il pagamento di Euro 1000,00 del mese di marzo 2013 ma non ricordo il taglio della banconota”).
Inoltre, in merito ai suddetti asseriti pagamenti in contanti, circostanza quest'ultima che sarebbe suscettibile di integrare una causa estintiva dell'obbligazione assunta, il teste si è limitato acriticamente a confermare i capitoli di prova vertenti su date ed importi specifici (nella parte in cui riferisce “con riferimento alle circostanze sub 9,10,11,12,13 del verbale del 9.12.2015 che mi leggete posso confermarvi le date, posso confermarvi il mese, ma non ricordo il giorno con esattezza” e ancora “confermo la circostanza sub 14”), senza, tuttavia, essere in grado di riferire ulteriori dettagli sugli incontri né sulle modalità di pagamento ovvero sul taglio delle banconote (cfr. nella parte in cui riferisce che “confermo il pagamento di Euro 1000,00 del mese di marzo 2013 ma non ricordo il taglio delle banconote”).
In primo luogo, deve evidenziarsi come appare a dir poco singolare che il teste fosse stato presente in ogni occasione dei dedotti pagamenti che sarebbero avvenuti presso il domicilio del padre anche per piccoli importi, né si profila credibile quanto dichiarato dal teste considerato, peraltro, che lo stesso si è limitato a confermare circostanze capitolate su date ed importi specifici, senza tuttavia essere in grado di riferire gli orari degli incontri né le modalità del pagamento (ovvero il taglio delle banconote tenuto conto, ad esempio, che nel mese di marzo 2013 sarebbe stato corrisposto l'importo di €. 1.000,00) né la durata degli incontri avvenuti con il padre.
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. La dubbia attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, rimasta del resto priva di spiegazione anche negli scritti difensivi di parte opponente-odierna appellante, influisce inevitabilmente sulla credibilità del testimone, anche in considerazione dei legami di filiazione che intercorrono con l'appellante, rispetto ai quali, giova rilevare che, attesa l'insussistenza di un divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248/1994, che non consente al giudice di merito un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni, non può neppure escludersi che l'esistenza di uno dei vincoli in essa indicati possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito - la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata - ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 98/2019).
Da ciò consegue, dunque, che, le dichiarazioni rese dal teste , sia in merito ai rapporti pregressi Tes_1 intercorrenti tra le parti sia in merito a presunti pagamenti degli importi azionati, presentino profili di dubbia attendibilità e credibilità in ragione tanto del tenore delle dichiarazioni rese quanto dal rapporto di filiazione con l'odierno appellante, sicché, in forza di tali elementi, è inverosimile che l'Avv. CO abbia richiesto il pagamento degli importi presso il domicilio del debitore e che alcuna quietanza sia stata richiesta dal al Pt_1 momento del loro versamento.
Ciò detto, ritenuta raggiunta la prova in punto dell'an, entro i limiti suddetti, e venendo all'esame degli ulteriori motivi di appello relativi al quantum della pretesa risarcitoria, resta, dunque, da determinare il compenso spettante all'opposto-odierno appellato.
Parte appellante lamenta in proposito la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. “per non avere il Giudice di Pace, in via subordinata, rideterminato in minus il credito del CO, omettendo di valutare e tenere in debito conto le circostanze, ritualmente eccepite e provate circa: a) la minima partecipazione del
CO, unitamente all'avv. RO, agli atti e verbali di causa, ritualmente documentata;
b) l'inclusione nella parcella di voci ed importi non dovuti a norma di legge come il rimborso forfettario, non previsto sotto la vigenza dei parametri di cui al D.M. n. 140/2012” (cfr. p. 27, atto di citazione in appello).
A tale riguardo, deve tenersi presente, per un verso, come innanzi già evidenziato, che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine non è vincolante per il giudice chiamato a rideterminare il compenso professionale e, per altro verso, che il cliente è obbligato a corrispondere all'avvocato i compensi nella misura stabilita nei suoi specifici confronti dal giudice innanzi al quale il professionista abbia proposto la relativa domanda di pagamento, il cui ammontare va determinato da detto giudice, avendo riguardo all'importanza dell'opera prestata, alla quantità di lavoro svolto dal professionista ed al valore economico e sociale dell'attività in relazione al risultato prefisso (cfr. Cass. civ., sez. 6-1, ord. 14.03.2011, n.
5953; Cass. civ., sez. 2, 13.12.2001, n. 15757; Cass. civ., sez. 2, 22.12.1994, n. 11065; Cass. civ., sez.
2, 10.06.1977, n. 2407; Cass. civ., sez. 2, 3.05.1969, n. 1478); sicché, in ipotesi di difesa della medesima parte da più difensori, come nel caso di specie, in virtù di quanto disposto dall'art. 11, D.M. 140/2012, ratione temporis applicabile tenuto conto della data di esaurimento del mandato e di conclusione dell'incarico (i.e. la rinuncia al mandato intervenuta in data 13.11.2013, doc. 21), il compenso dovuto a ciascun professionista deve
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. essere determinato in base alle circostanze del singolo caso concreto e, dunque, in base all'attività personalmente ed effettivamente svolta.
Sotto tale profilo, pertanto, giova, altresì, precisare che la valutazione dell'attività effettivamente svolta deve essere condotta complessivamente, tenendo, dunque, in considerazione sia quella espletata per il giudizio
R.G. n. 732/2011 sia per quello R.G. n. 779/2011, riuniti con ordinanza del 2.07.2013 (cfr. all. A, doc. 27), in forza di quanto previsto dall'art. 4, co. 1, D.M. 140/2012 secondo cui “Nella liquidazione il giudice deve tenere conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause, dell'eventuale urgenza della prestazione”.
La giurisprudenza di legittimità successiva alla sua entrata in vigore, in continuità con l'indirizzo ermeneutico prevalente, ha, per vero, precisato che “in tema di compenso spettante al difensore, nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto onorario per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione” (cfr. Cass. civ., sez. II, 3.09.2013, n. 20147, in senso conforme v. anche Cass. civ., sez. lav., 22.07.2009, n. 17095; Cass. civ., sez. II, 6.12.2002 n. 17354).
Ne segue, pertanto, che per l'attività personalmente e concretamente espletata dall'Avv. CO, circoscritta esclusivamente alla “fase di studio e ricostruzione cronologica dei fatti di causa” e alla “fase introduttiva”, deve essere determinato il compenso avendo riguardo alla Tabella A, con riferimento alla sezione inerente i compensi per attività svolte innanzi, tra l'altro, al “tribunale ordinario”, scaglione di valore indeterminato o indeterminabile relativamente alla controversia R.G. n. 732/2011, e del valore pari ad €. 5.200,00 per quella
R.G. n. 779/2011, nonché avendo riguardo alla complessità e importanza delle questioni trattate e degli elementi emersi in relazione all'effettivo apporto offerto dall'Avv. CO nel concorso con l'attività espletata dall'Avv. RO;
ne consegue, pertanto, che deve ritenersi congrua l'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale per ciascuna delle fasi prese in considerazione, sicché l'importo da riconoscere al professionista va complessivamente rideterminato nei seguenti termini:
- per il giudizio RG. n. 732/2011: €. 600,00 per la fase studio, ed €. 300,00 per la fase introduttiva;
- per il giudizio R.G. 779/2011: €. 275,00 per la fase studio, ed €. 150,00 per la fase introduttiva.
Nulla deve essere invece riconosciuto a titolo di rimborso spese forfettario richiesto dall'Avv. Collella come previsto dal D.M. n. 55/2014, non potendo ritenersi applicabile ratione temporis ai detti giudizi, il disposto di cui all'art. 13, comma 10, della legge 31.12.2012, n. 247 (in vigore dal 2.02.2013), il quale necessitava comunque del DM attuativo intervenuto soltanto nel marzo del 2014, quando orami era stata già conclusa l'attività del professionista per l'intervenuta rinuncia in data 13.11.2013.
Sul punto, invero, è opportuno precisare che il d.lgs. n. 140/2012, innovando la precedente disciplina in tema di onorari professionali, ha introdotto il sistema dei parametri per il calcolo delle competenze basato su un criterio di liquidazione per fasi ed ha tacitamente abrogato il diritto dell'avvocato a percepire il rimborso forfetario delle spese, poi previsto nuovamente soltanto nel successivo D.M. n. 55/2014.
Nonostante l'implicita abrogazione, la legge n. 247/2012 ha previsto, all'art. 13, comma 10, che “Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”; decreto che, come innanzi evidenziato, è stato emanato soltanto nell'aprile del 2014, con l'adozione del D.M n. 55/2014 che ha determinato un rimborso forfettario nella misura del 15% degli onorari determinati in base ai parametri.
Tuttavia il disposto di cui all'art. 13, comma 10, della legge 31.12.2012, n. 247, benché in vigore dal
2.02.2013, necessitava del DM attuativo intervenuto soltanto nel marzo del 2014, sicché sul punto nulla spetta all'appellato a titolo di rimborso spese forfettarie.
Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione delle spese sostenute per il parere di congruità finalizzato all'emissione del decreto ingiuntivo, deve darsi conto dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente in sede di legittimità secondo cui “l'acquisizione del parere dell'ordine professionale è obbligatoria nel procedimento
d'ingiunzione, secondo quanto prescritto dall'art. 636, primo comma, cod. proc. civ., quando l'ammontare del relativo credito non sia determinato in base a tariffe fisse. Al di fuori del predetto ambito, la necessità del parere non è in funzione del procedimento giudiziale adottato, camerale o a cognizione piena, né dipende dal fatto che il credito sia azionato dal professionista stesso o dai suoi eredi, ma è dettata dalla tipologia del corrispettivo, nel senso che è indispensabile soltanto se esso non possa essere determinato in base a tariffe, ovvero queste, pur esistenti, non siano vincolanti” (cfr. Cass. civ., n. 236/2011; Cass. civ., n. 10428/2005).
In proposito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno poi chiarito che “anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 9, comma 5, L. n. 27/2012, l'abrogazione delle tariffe professionali ha mantenuto in vigore
l'art. 636 c.p.c., per cui l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247 e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi” (Cass. civ., S.U., n.
19427/2021).
Ne segue, dunque, che, essendo rimasta immutata la previsione di cui all'art. 636 c.p.c. anche a seguito dell'intervento normativo, la giurisprudenza di legittimità più recente ha ritenuto di doversi uniformare al precedente orientamento giurisprudenziale e ha, pertanto, affermato che “le spese sostenute dal professionista per ottenere il parere del consiglio dell'ordine devono restare a carico del ricorrente ove tale parere sia dedotto a sostegno di pretesa giudicata infondata (Cass. n. 705 del 1983) o allorquando il decreto sia stato comunque revocato e la controversia venga decisa all'esito del giudizio di opposizione, come nel caso di specie, con il parziale accoglimento della pretesa del difensore (Cass. 12681/2017; Cass. 24481/2021)” (cfr.
Cass. civ., sez. II, 13.09.2024, n. 24640).
Pertanto, in applicazione dei criteri ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità al caso di specie, stante il parziale accoglimento dell'impugnazione con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'ulteriore conseguente parziale accoglimento della pretesa creditoria del difensore, deve ritenersi
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. che le spese sostenute da quest'ultimo per ottenere il parere del Consiglio dell'ordine devono rimanere a carico dello stesso.
In definitiva, le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere l'appello parzialmente fondato, con la conseguenza che la sentenza del giudice di pace deve, dunque, essere riformata e deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, in accoglimento parziale della domanda avanzata dall'opposto in prime cure, deve essere condannato il al pagamento in favore dell'Avv. CO della somma complessiva Pt_1 di €. 1.325, 00, oltre CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. reciprocamente avanzata da entrambe le parti, va ribadito che in base al granitico orientamento della Suprema Corte di cassazione, “ai fini della condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. è necessaria la condotta dolosa o colposa dell'attore o del resistente in giudizio, unitamente alla certezza dell'infondatezza delle proprie argomentazioni. La condanna della parte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. postula, oltre alla soccombenza totale e non parziale in giudizio, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno conseguente al comportamento processuale, doloso o colposo grave, della controparte: cioè deve provarsi la consapevolezza o l'ignoranza (derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza) dell'infondatezza delle proprie tesi ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 6675/2015).
Nel caso di specie, tuttavia, non ricorrono i caratteri della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto entrambe le parti non hanno allegato gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificare concretamente l'esistenza di un danno da lite temeraria ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (si veda sul punto, ex pluribus, Cass. civ., n. 27383 del 12.12.2005), sicché le relative domande devono essere rigettate, rendendosi comunque le stesse idonee astrattamente ad acuire il clima particolarmente litigioso ed astioso già esistente tra le parti.
In conclusione, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. reciprocamente avanzata da entrambe le parti deve essere rigettata, restando assorbita ogni ulteriore questione ed eccezione sollevata dalle medesime.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite, noto il principio secondo cui, “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. ex multis, Cass. civ., 14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775, secondo cui “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice
d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle
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n. 3425/2018 R.G. cui è riunito il n. 3727/2018 R.G. spese”), deve ritenersi che la parziale reciproca soccombenza, unitamente alla complessità delle questioni esaminate e della situazione di obiettiva incertezza, tenuto conto delle oggettive difficoltà degli accertamenti in fatto, consentono di compensare ai sensi dell'art. 92 c.p.c. integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1774/2017, Parte_1 depositata in data 31.08.2017, non notificata, nella causa iscritta al n. R.G. 3425/2018, cui è riunita quella n.
R.G. 3727/2018, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) accoglie parzialmente, per le ragioni indicate in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 967/2015 del 12.2/3.03.2015, accoglie parzialmente la domanda proposta dall'Avv. LA FR e condanna al Parte_1 pagamento in favore dell'Avv. LA FR, a titolo di compenso professionale, per l'attività svolta nei giudizi civili instaurati innanzi al Tribunale di Bari, iscritti ai nn. R.G. 732/2011 e 779/2011, della somma complessiva di €. 1.325,00, oltre CAP e IVA, se dovuta, come per legge, ed oltre gli interessi legali dalla pronuncia sino al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bari, il 10.11.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
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Il Giudice
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