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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9791 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.2.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 9791 con il quale il Comune di Siracusa aveva richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2019, relativamente a svariati immobili, deducendo l'eccessività della pretesa relativamente ad uno dei terreni indicati nel detto avviso.
Costituitosi in giudizio il Comune di Siracusa chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Con l'unico motivo posto a sostegno dello stesso, invero, il ricorrente si duole dell'eccessività della rendita di uno di terreni su cui è parametrata l'IMU richiesta dal Comune di Siracusa lamentando che detto terreno
è considerato come orto irriguo con una rendita eccessivamente elevata. Tale classamento deriva inizialmente da una errata interpretazione di refresh, su ripresa aerea. Infatti, in data 08/03/2007, l'Società_1 ha interpretato in modo errato le immagini provenienti dalle riprese aeree, ed ha classificato la particella 145 del foglio 99 di Siracusa come orto irriguo per una quota di superficie pari a mq 2073. In base a quanto previsto dal D.L. del 03/10/2006 art. 2 comma 33, l'Società_1, comunica le variazioni colturale sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti i contributi anche in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dello stesso richiedente e non su errate interpretazioni di riprese aeree riportate poi nel GIS. Successivamente in data 26/11/2013, in seguito ad accatastamento fabbricati effettuato nella predetta particella, è stata costituita la unificazione di coltura, di conseguenza, l'ufficio del territorio ha classato tutta particella 145 per ha 3.31.62 come orto irriguo, quindi una coltura di fatto inesistente interessa l'intera superficie della particella.
Risulta tuttavia evidente che la l'attribuzione di una rendita più elevata rispetto a quella ritenuta corretta dal contribuente, non è atto imputabile al comune che è tenuto a parametrare l'importo dell'IMU alla rendita attribuita e non contestata , non potendo provvedere autonomamente au una revisione.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione terza in persona del giudice monocratico;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune resistente delle spese di lite che liquida in € 233,00 per compensi oltre accessori di legge.
Siracusa 7.10.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 07/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GRILLO CONCETTA, Giudice monocratico in data 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 279/2025 depositato il 15/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9791 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale
Resistente/Appellato: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.2.2025 Ricorrente_1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. 9791 con il quale il Comune di Siracusa aveva richiesto il pagamento dell'IMU per l'anno 2019, relativamente a svariati immobili, deducendo l'eccessività della pretesa relativamente ad uno dei terreni indicati nel detto avviso.
Costituitosi in giudizio il Comune di Siracusa chiedeva il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso.
Con l'unico motivo posto a sostegno dello stesso, invero, il ricorrente si duole dell'eccessività della rendita di uno di terreni su cui è parametrata l'IMU richiesta dal Comune di Siracusa lamentando che detto terreno
è considerato come orto irriguo con una rendita eccessivamente elevata. Tale classamento deriva inizialmente da una errata interpretazione di refresh, su ripresa aerea. Infatti, in data 08/03/2007, l'Società_1 ha interpretato in modo errato le immagini provenienti dalle riprese aeree, ed ha classificato la particella 145 del foglio 99 di Siracusa come orto irriguo per una quota di superficie pari a mq 2073. In base a quanto previsto dal D.L. del 03/10/2006 art. 2 comma 33, l'Società_1, comunica le variazioni colturale sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti i contributi anche in fase di aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dello stesso richiedente e non su errate interpretazioni di riprese aeree riportate poi nel GIS. Successivamente in data 26/11/2013, in seguito ad accatastamento fabbricati effettuato nella predetta particella, è stata costituita la unificazione di coltura, di conseguenza, l'ufficio del territorio ha classato tutta particella 145 per ha 3.31.62 come orto irriguo, quindi una coltura di fatto inesistente interessa l'intera superficie della particella.
Risulta tuttavia evidente che la l'attribuzione di una rendita più elevata rispetto a quella ritenuta corretta dal contribuente, non è atto imputabile al comune che è tenuto a parametrare l'importo dell'IMU alla rendita attribuita e non contestata , non potendo provvedere autonomamente au una revisione.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione terza in persona del giudice monocratico;
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune resistente delle spese di lite che liquida in € 233,00 per compensi oltre accessori di legge.
Siracusa 7.10.2025
Il GiudiceDott.ssa Concetta Grillo