Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00878/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 878 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Cella e Giovanni Siotto Pintor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in via Nuoro, 50;
per l'annullamento
del Decreto del Direttore del Comando Generale Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, concernente diniego di equo indennizzo con riferimento alle seguenti infermità: Lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica più marcata sulle frequenze acute; minimi esiti cicatriziali da multiple schegge da arma da fuoco dorso e arto sinistro con persistenza radiograficamente accertata di due corpi estranei a densità metallica alla spalla sinistra”; B) “Esiti di epitrocleite in intervento di neurolisi dell’ulnare sinistro con sfumata ripercussione funzionale per rimozione chirurgica di scheggia metallica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della p.a., con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il Decreto del Direttore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n° -OMISSIS-, datato -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS- con il quale è stato negato il riconoscimento della spettanza dell’equo indennizzo in relazione alle infermità suindicate.
2. Espone il ricorrente di rivestire il ruolo di Appuntato Scelto dei Carabinieri e di essere rimasto gravemente ferito in seguito a un attentato di matrice terroristica, riportando esiti invalidanti permanenti mentre si trovava in missione in Iraq (Nassirya).
3. Precisa di aver conseguito, per effetto di tale episodio, lo status di Vittima del Terrorismo con il Decreto del Ministero dell’Interno del -OMISSIS-, con correlata erogazione dei benefici di legge, e di aver ottenuto l’accertamento del nesso eziologico tra le lesioni e le conseguenti invalidità con il servizio prestato in forza del disposto di cui all’art. 19, co. 2 del DPR 461/2001 e dell’art. 1880 del Codice dell’Ordinamento Militare.
4. Il ricorrente evidenzia inoltre di avere richiesto all’amministrazione la concessione dell’equo indennizzo per le seguenti infermità in esito alle lesioni subite in Iraq: A) “ Lieve ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica più marcata sulle frequenze acute; minimi esiti cicatriziali da multiple schegge da arma da fuoco dorso e arto sinistro con persistenza radiograficamente accertata di due corpi estranei a densità metallica alla spalla sinistra ”; B) “ Esiti di epitrocleite in intervento di neurolisi dell’ulnare sinistro con sfumata ripercussione funzionale per rimozione chirurgica di scheggia metallica”.
5. Nel settembre 2023, tuttavia, l’esponente riceveva una comunicazione con la quale il Direttore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri respingeva la domanda avanzata sulla scorta di quanto riportato nel Verbale Mod. B -OMISSIS- della C.M.O. di Cagliari, che riteneva tali esiti non ascrivibili ad alcuna categoria.
6. Avverso tale determinazione è insorto il ricorrente con due motivi.
6.1. Con un primo profilo di doglianza il ricorrente deduce eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti.
6.1.1. Rappresenta parte ricorrente che le valutazioni espresse dalla CMO nell’aprile del -OMISSIS- nulla avrebbero a che vedere con il richiesto Equo Indennizzo in quanto il parere medico legale confluito nel predetto verbale e sulla cui base è stato adottato il provvedimento impugnato riguarderebbe la valutazione connessa alla attribuzione dei benefici inerenti alle Vittime del Terrorismo, regolati da una normativa speciale e specifica (artt. 3 e 4 del DPR 181/2009).
6.1.2. Evidenzia, ancora, il ricorrente che la CMO, in ogni caso, ha ritenuto la sussistenza di una invalidità complessiva permanente del 5% e che ciò si porrebbe in contrasto con il rigetto operato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che ha sostenuto l’assenza di ascrivibilità degli esiti invalidanti accertati.
6.1.3. Infine, precisa il ricorrente che, nell’ambito del giudizio incardinato nanti il Tribunale del Lavoro di Cagliari avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno di accertamento del diritto ai benefici quale vittima del Terrorismo, con Sentenza del -OMISSIS-, il Giudice competente ha accertato una maggiore percentuale di invalidità complessiva in capo al -OMISSIS-, rispetto a quanto esitato dalla CMO (di cui richiamato Verbale Mod. B -OMISSIS-) attribuendo quella del 13%, di cui il 10% di danno biologico e il 3% per danno psichico. Da qui, conclude il ricorrente, la sicura ascrivibilità degli esiti invalidanti, quantomeno alla Tab. B di cui al DPR 915/78 e successivi aggiornamenti (DPR n° 834/1981).
6.2. Con un secondo motivo di gravame parte ricorrente deduce violazione ed errata applicazione di legge, in relazione alle disposizioni vigenti in tema di Equo Indennizzo.
6.2.1. Ribadisce parte ricorrente che il provvedimento gravato nega l’ascrivibilità delle lesioni ed infermità dipendenti dal servizio sulla base di un parere medico legale redatto a fini differenti da quelli connessi al richiesto beneficio dell’Equo Indennizzo.
In particolare, tale parere andrebbe riferito all’accertamento dello status di vittima del terrorismo di cui alla L. n° 206 del 2004 mentre con riguardo all’Istituto dell’Equo Indennizzo la normativa procedurale applicabile è racchiusa negli artt. 6 e 9 del DPR n° 461 del 2001. Pertanto, l’accertamento spettante alle Commissioni Mediche chiamate ad esprimersi sull’ascrivibilità alla Tabelle di legge (DPR 834/1981) sarebbe stato omesso con conseguente invalidità del procedimento che ha prodotto il rigetto oggetto di gravame.
6.2.2. Conclusivamente parte ricorrente formula istanza per l’acquisizione, ove ritenuto necessario, di un motivato parere Medico Legale d’Ufficio, volto ad accertare il grado invalidante degli esiti delle lesioni subite dal Militare in servizio e per causa di esso.
7. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando dell’Arma dei Carabinieri instando per la reiezione del gravame.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 28 maggio 2025.
DIRITTO
1. I motivi di ricorso, alla luce della loro omogeneità contenutistica, possono essere scrutinati congiuntamente.
1.1. Con riguardo ad un primo profilo di gravame, il ricorrente si duole del fatto che le valutazioni espresse dalla CMO nell’aprile del -OMISSIS- sarebbero funzionali all’attribuzione dei benefici di cui alle Vittime del Terrorismo e non al riconoscimento dell’equo indennizzo.
1.1.1. Il rilievo è, tuttavia, contraddetto dalle risultanze documentali atteso che il verbale prodotto dall’amministrazione (cfr. doc. n° 5) reca la seguente univoca dicitura “ la sottoscritta Commissione si è riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati a: Aggravamento ai fini di EI ”.
Non possono esservi, pertanto, dubbi circa il fatto che l’attività posta in essere dalla Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari fosse specificamente rivolta alla verifica dei presupposti per l’eventuale concessione dell’equo indennizzo.
In tale documento, avuto riguardo alle infermità già giudicate e ricondotte come dipendenti da causa di servizio (trauma acustico, schegge multiple spalla sinistra e esiti di neurolisi ulnare sinistro e di rimozione chirurgica scheggia metallica avambraccio sinistro) e sulla scorta degli accertamenti medici condotti, si dà atto del non aggravamento delle predette infermità e della non ascrivibilità ad alcuna tabella delle predette infermità.
1.2. Avuto riguardo al giudizio espresso dalla CMO osserva il Collegio che il Decreto del Presidente della Repubblica n° 461, 29 ottobre 2001, all’art. 4, comma 2 prevede che “ La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica”.
1.2.1. Il vaglio operato dalla Commissione Medica, per giurisprudenza costante, il che esime dal compiere citazioni specifiche, fatti salvi i richiami giurisprudenziali operati di seguito, “ costituisce espressione di discrezionalità tecnica (Consiglio di Stato, sez. II, 15 gennaio 2021, n.462), in quanto il giudizio da essa formulato si basa su cognizioni specialistiche della scienza medica. Trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, la suddetta valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, ovvero per travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, sez. II, 25 novembre 2022, n. 10372), non essendo censurabili le valutazioni di merito compiute dall'amministrazione. I n altre parole, al giudice non è consentito sostituire le proprie valutazioni a quelle espresse dalla Commissione. Difatti, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza, il ricorso a criteri di valutazione tecnica non offre sempre risposte univoche, ma costituisce un apprezzamento cui è connaturato un certo grado di opinabilità, ed in tali casi il sindacato del Giudice amministrativo - che è un sindacato di legittimità e non di merito - non può spingersi sino ad esercitare un controllo intrinseco sulle valutazioni tecniche dell'Amministrazione, in quanto ciò si tradurrebbe nell'esercizio di un potere sostitutivo non previsto dalla legge” .
1.2.2. A tale proposito, va evidenziato che il giudizio espresso dalla CMO e posto a base del Decreto gravato, fa seguito a due pregressi accertamenti, entrambi eseguiti in epoca successiva agli eventi che hanno determinato l’insorgenza delle lesioni ai quali si riferisce la richiesta di Equo Indennizzo, eseguiti rispettivamente nel marzo 2005 e nel maggio 2010, e in entrambi i casi veniva riscontrata la non ascrivibilità dell’infermità ad alcuna categoria.
1.2.3. Per converso parte ricorrente, nel ritenere errato il giudizio di non ascrivibilità della infermità suindicata ad alcuna categoria tabellare, espresso dalla Commissione non indica, partitamente, quali sarebbero i profili di illogicità e/o di irrazionalità della valutazione operata dalla Commissione, e finisce con il formulare conclusioni alternative a quelle cui la Commissione è giunta, mediante un non consentito sindacato che investe nella sostanza il merito della scelta tecnico - discrezionale operata dall’Organo pubblico.
In tale contesto non può non osservarsi come l’affermazione di parte ricorrente che propugna “ l’evidente ascrivibilità degli esiti invalidanti, quantomeno alla Tab. B di cui al DPR 915/78 e successivi aggiornamenti (DPR n° 834/1981) ” non sia supportata da alcun puntuale riferimento alla voce relativa alla Tabella (A o B) nella quale la “ lieve ipoacusia ”, i “minimi esiti cicatriziali” e la “ sfumata ripercussione funzionale ” con correlate “ lievissime limitazioni ai massimi gradi nella flessoestensione e della pronosupinazione ” andrebbero ricondotte.
1.2.4. Osserva ulteriormente il Collegio che anche il vaglio di equivalenza di una menomazione della integrità fisica conseguente ad una lesione non prevista in alcuna categoria tabellare rispetto a talune delle infermità contemplate nelle tabelle A o B stesse, non impone certo un obbligo per le Commissioni mediche ospedaliere di equiparare qualunque menomazione non menzionata nelle ricordate tabelle a una infermità che risulti in esse espressamente contemplata, ma attribuisce a tali organi la facoltà di verificare, caso per caso, se una determinata infermità possa effettivamente ritenersi equivalente ad altra inserita nelle già ricordate tabelle di cui al d.P.R. n. 834 del 1981.
Anche il predetto giudizio di equivalenza costituisce, però, a sua volta, espressione di discrezionalità tecnica, trattandosi pur sempre di formulare una valutazione - in questo caso di equivalenza - sulla base di nozioni medico-scientifiche, per cui sono inammissibili le censure dirette a riformulare il giudizio espresso dall'organo tecnico – specialistico in assenza della deduzione di profili di macroscopica illogicità ovvero di travisamento dei fatti.
1.2.5. Né valgono a sconfessare tali risultanze mediche le considerazioni concernenti gli accertamenti condotti dalla medesima Commissione ad altri fini e in particolare per la quantificazione, correlata all’attribuzione dei benefici di cui alle vittime del terrorismo, del grado di invalidità permanente.
Infatti, tali accertamenti attengono al vaglio in merito alla sussistenza dei presupposti per altre erogazioni e, pertanto, non imprimono alcun vincolo valutativo in ordine alla verifica per la concessione dell’equo indennizzo e, comunque, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna apprezzabile deviazione logica nel percorso argomentativo fatto proprio dalla Commissione Medica, la quale si è limitata ad accertare la non riconducibilità delle infermità lamentate, per le quali non è stato riscontrato negli anni e nel corso delle ripetute verifiche alcun aggravamento, a quelle indicate nell'elenco recato dalle Tabelle, secondo i criteri di giudizio prescritti nel testo normativo del quale la Tabella medesima è parte integrante.
1.2.6. Le considerazioni sin qui svolte inducono anche a non accogliere le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, in quanto le stesse mirano anch'esse a riformulare il giudizio medico-scientifico espresso dalla Commissione sostituendolo con differenti valutazioni.
Evidenzia il Collegio a questo riguardo che “ la C.T.U. non può essere invocata per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del privato (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 26 marzo 2020, n. 2121; Sez. IV, 15 dicembre 2011 n.6598). La consulenza tecnica non esonera, infatti, la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla medesima parte alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., avendo la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute, anche in relazione alle modalità di quantificazione di un danno già provato, al fine di verificare i criteri di quantificazione forniti dalle parti (Cons. Stato Sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1271)" (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2020, n. 5643)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, nn. 905 e 815 del 2024; Sez. II, 19 gennaio 2023, n. 20; cfr. altresì Corte di Cassazione, sez. II, 26 aprile 2023, n. 10941: “ la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ”).
2. In conclusione e per le suesposte considerazioni il ricorso siccome proposto si rivela infondato e, come tale, meritevole di reiezione.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge siccome infondato.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, ove dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.