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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 08/01/2024, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
RG. n. 799/2020
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 08.01.2024 ore 12.52
E' comparso l'Avv. Stefano Oggiano per il e l'Avv. Chiara Parte_1
Carteri, in sostituzione dell'Avv. Eriana Erittu per . I Controparte_1 procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusionali e agli atti di causa.
IL GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.45 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799/2020 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Stefano Oggiano, giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Olbia, via Germania n.34
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Eriana Erittu, giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in Olbia Via Veronese 95
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_2
proponeva opposizione al precetto notificato in data 30.05.2020 - con il
[...]
quale veniva intimato dall'odierna opposta il pagamento della somma di €
13.203,05, oltre le spese dell'Ufficiale Giudiziario, gli interessi legali maturandi e spese successive occorrende - formulando eccezione di compensazione con un controcredito asseritamente vantato dal opponente nei confronti Parte_1
dell'opposta per un totale di € 30.788,68, per ratei condominiali scaduti sino alla gestione dell'anno 2017 relativi alla unità immobiliare di proprietà della medesima, come da bilancio approvato dall'Assemblea del 04.06.2019 ed in virtù del quale, in data 12.10.2020, veniva emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il decreto ingiuntivo n. 620/2020, provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 16.10.2020 e notificato in data 23.10.2020, contestualmente all'atto di precetto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia del suddetto precetto, accertate come non dovute le somme indicate nel precetto stesso e dichiarata la totale compensazione del credito vantato dall'opposta con il maggior credito vantato dal Parte_1
Costituitasi in giudizio l'opposta contestava le avverse difese e chiedeva il rigetto dell'opposizione per insussistenza dei presupposti richiesti per la compensazione.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2024, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Si rileva preliminarmente come l'art. 1243 c.c. stabilisca i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Qualora invece il credito opposto sia certo, ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza della parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Ne deriva che, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, co. 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
In tale ipotesi resta, pertanto, esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, co. 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass. SS. UU. del 15.11.2016 n.
23225).
Attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria - la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma a maggior ragione quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del
2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza
(credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).
Dunque, la compensazione legale si distingue da quella giudiziale, in quanto per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione può non essere liquido, ma viene liquidato dal giudice nello stesso processo, purchè reputato di "pronta e facile liquidazione".
Pertanto, se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013) e, in quest'ultimo caso, il giudice davanti al quale è stata sollevata l'eccezione di compensazione - non potendo sospendere il giudizio sul credito principale, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa una sentenza non passata in giudicato (Cass. n.
325 del 1992) - deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Se, invece, la certezza del controcredito - il cui onere della prova spetta all'eccipiente (Cass. 5444/2001) - matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti.
Orbene, passando al caso di specie, si rileva come le parti abbiano pacificamente ammesso che il credito opposto in compensazione è controverso, poiché è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in favore del e che il predetto giudizio è ancora Parte_1
pendente. Nessuna rilevanza in merito può avere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in quanto l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011, Cass.
SS. UU. 15/11/2016 n° 23225).
Per quanto sopra l'opposizione va, pertanto, rigettata per insussistenza dei requisiti richiesti dalle norme speciali in materia di compensazione dei crediti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- rigetta l'opposizione per i motivi esposti;
- condanna il opponente alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che si liquidano in € 2.200,00, oltre 15% per spese Controparte_1
generali, CPA e Iva come per legge.
Tempio Pausania, 08/01/2024
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
UDIENZA DEL 08.01.2024 ore 12.52
E' comparso l'Avv. Stefano Oggiano per il e l'Avv. Chiara Parte_1
Carteri, in sostituzione dell'Avv. Eriana Erittu per . I Controparte_1 procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusionali e agli atti di causa.
IL GOT si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.45 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 799/2020 pendente tra
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_2 P.IVA_1
Stefano Oggiano, giusta procura in atti ed elett.te dom.to presso lo studio del medesimo in Olbia, via Germania n.34
CONTRO
( ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Eriana Erittu, giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in Olbia Via Veronese 95
*****************
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_2
proponeva opposizione al precetto notificato in data 30.05.2020 - con il
[...]
quale veniva intimato dall'odierna opposta il pagamento della somma di €
13.203,05, oltre le spese dell'Ufficiale Giudiziario, gli interessi legali maturandi e spese successive occorrende - formulando eccezione di compensazione con un controcredito asseritamente vantato dal opponente nei confronti Parte_1
dell'opposta per un totale di € 30.788,68, per ratei condominiali scaduti sino alla gestione dell'anno 2017 relativi alla unità immobiliare di proprietà della medesima, come da bilancio approvato dall'Assemblea del 04.06.2019 ed in virtù del quale, in data 12.10.2020, veniva emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il decreto ingiuntivo n. 620/2020, provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 16.10.2020 e notificato in data 23.10.2020, contestualmente all'atto di precetto.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'inefficacia del suddetto precetto, accertate come non dovute le somme indicate nel precetto stesso e dichiarata la totale compensazione del credito vantato dall'opposta con il maggior credito vantato dal Parte_1
Costituitasi in giudizio l'opposta contestava le avverse difese e chiedeva il rigetto dell'opposizione per insussistenza dei presupposti richiesti per la compensazione.
La causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza del 08/01/2024, con contestuale lettura del dispositivo.
********
L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
Si rileva preliminarmente come l'art. 1243 c.c. stabilisca i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia la liquidità, inclusiva del requisito della certezza, e l'esigibilità. Nella loro ricorrenza, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione legale, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Qualora invece il credito opposto sia certo, ma non liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, egli può provvedere alla relativa liquidazione, se facile e pronta, e quindi può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale sino alla concorrenza della parte di controcredito liquido, oppure può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
Ne deriva che, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, co. 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
In tale ipotesi resta, pertanto, esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, co. 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c. (Cass. SS. UU. del 15.11.2016 n.
23225).
Attesa la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca (il che peraltro postula che anche il credito principale sia certo, liquido ed esigibile), che non può verificarsi se la coesistenza del controcredito è provvisoria - la giurisprudenza, da tempo risalente (Cass. n. 620 del 1970) ha affermato che non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma a maggior ragione quando ne sia contestata l'esistenza. Da qui l'ormai consolidato principio che per l'operatività della compensazione legale il titolo del credito deve essere incontrovertibile, ossia non essere più soggetto a modificazioni a seguito di impugnazione (Cass. 6820 del
2002, 8338 del 2011) non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza
(credito certus nell'an, quid, quale, quantum debeatur).
Dunque, la compensazione legale si distingue da quella giudiziale, in quanto per la ricorrenza della prima i due crediti contrapposti devono essere certi, liquidi ed esigibili anteriormente al giudizio, mentre per la seconda il credito opposto in compensazione può non essere liquido, ma viene liquidato dal giudice nello stesso processo, purchè reputato di "pronta e facile liquidazione".
Pertanto, se l'accertamento del credito opposto in compensazione pende dinanzi ad altro giudice, è questi che deve liquidarlo (Cass. 1695 del 2015, 9608 del 19 aprile 2013) e, in quest'ultimo caso, il giudice davanti al quale è stata sollevata l'eccezione di compensazione - non potendo sospendere il giudizio sul credito principale, qualora nel giudizio avente ad oggetto il credito eccepito in compensazione sia stata emessa una sentenza non passata in giudicato (Cass. n.
325 del 1992) - deve dichiarare l'insussistenza dei presupposti per elidere il credito agito e rigettare l'eccezione di compensazione.
Se, invece, la certezza del controcredito - il cui onere della prova spetta all'eccipiente (Cass. 5444/2001) - matura nel corso del giudizio sul credito principale, anche in appello, gli effetti estintivi della compensazione legale decorrono dalla coesistenza dei crediti.
Orbene, passando al caso di specie, si rileva come le parti abbiano pacificamente ammesso che il credito opposto in compensazione è controverso, poiché è stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Tempio Pausania in favore del e che il predetto giudizio è ancora Parte_1
pendente. Nessuna rilevanza in merito può avere la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, in quanto l'eseguibilità del titolo giudiziale che accerta il credito non attiene alla certezza, ma solo alla tutela anticipata del medesimo, mediante la sua immediata azionabilità (Cass. 8338 del 2011, Cass.
SS. UU. 15/11/2016 n° 23225).
Per quanto sopra l'opposizione va, pertanto, rigettata per insussistenza dei requisiti richiesti dalle norme speciali in materia di compensazione dei crediti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
- rigetta l'opposizione per i motivi esposti;
- condanna il opponente alla rifusione delle spese del giudizio in Parte_1
favore di che si liquidano in € 2.200,00, oltre 15% per spese Controparte_1
generali, CPA e Iva come per legge.
Tempio Pausania, 08/01/2024
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona