Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/02/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Oggetto: procedura di concordato minore introdotta da ED US, in proprio e in qualità di socio accomandatario e rappresentante legale dell'impresa Condotte
d'acqua del Geom. US ED C. S.a.s.
-RG: 285 1/2024
Il Tribunale di Bari, sezione crisi d'impresa e dell'insolvenza, in persona della dott.ssa
Assunta Napoliello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che ED US, in proprio e in qualità di socio accomandatario e rappresentante legale dell'impresa Condotte d'acqua del Geom. US ED
C. S.a.s., ha formulato ai creditori, con ricorso depositato in data 05.07.2024, una proposta di concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 CCII;
con decreto del 19.07.2024 il ricorrente è stato invitato a rendere alcuni chiarimenti e ad integrare la documentazione;
intervenute le integrazioni richieste, con provvedimento del 10.09.2024, in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77
CCII ed apprezzate l'ammissibilità giuridica del concordato e la fattibilità del piano, veniva dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore;
con atto del 05.11.2024 il Gestore della crisi relazionava sull'esito della votazione dei creditori, che non approvavano la proposta;
il ricorrente presentava altra proposta migliorativa, integrata con atto del 21.11.2024, chiarendo altresì gli aspetti rilevati da Agenzia delle Entrate effettuati in sede di opposizione all'omologa del Concordato
Minore; con decreto del 26.11.2024, la proposta così come integrata veniva ammessa e posta al voto dei creditori;
con precisazione del 03.02.2025, richiesta con decreto del 20.02.2025, il Gestore della crisi prendeva posizione sui rilievi effettuati dal creditore INPS e proponeva, per conto del debitore, ulteriore modifica migliorativa al piano, mediante il versamento della somma di € 4.974,92 in un'unica soluzione all'omologa da parte del terzo assuntore sig.ra IA OM, da attribuire al solo creditore privilegiato INPS. la proposta sottoposta ai creditori è riassunta nella seguente tabella:
Ordine di Somma Ammess soddisfazione del Creditori Debito residuo soddisfazi Classi Note
o al voto proposta credito one conflitto d'interessi ex art. 79, comma 2, prededuzione OCC 11.769,24 100,00% € 11.769,24 Classe I No D.
Lgs.14/20
19 conflitto d'interessi privilegio art.2751 ex art. 79, Classe No comma 2, bis, comma 1, n.2) Avv. Ezio Mola €5.547,89 100,00% €5.547,89 11 D. c.e.
Lgs.14/20
19 privilegio ante 1" Soddisfaz Mediocredito centrale Classe
€68.202,75 100,00% € 68.202,75 No grado ex art.
8-bis III ione s.p.a.
D.L. 3/2015 piena privilegio generale grado 1 artt. 2753 INPS € 37.608,00 100,00% €37.608,00 2749 c.c.nl art.2778 e.e. Classe Si privilegio generale IV grado 1 artt.2753
€1.325,76 100,00% 1.328,76 INAIL 2749 cc. enl ast.2778 c.c. privilegio generale grado 18 Agenzia Entrate - Dir. Classe art.2752 2749 Prov.le Bari €63.018,53 35,98% € 22.671,09 Si V e.e. n.15 art. 2775
C.C. privilegio generale grado 19+ Classe Agenzia Entrate - Dir. art.2752 2749
€159.232.12 4,00% €6.369.28 Si Provle Bari VI e.e. n.19 art. 2775
C.C.
privilegio generale Classe 20 art.2752 c.c.
€2.714,49 3,00% € 81,43 Si Regione Puglia VII n.20 art.2778 e.c.
Mediocredito centrale 2,1596 chirografario
€11.214,03
€241,10 sp.a.
€15.391,57
€ 330,92 2.1596 INPS chirografario
Classe chirografario € 359,39
€7,73 2,15% INAIL 51 VIII Agenzia Entrate - Dir. chirografario € 17.542,34 2,15%
€377,16 Provile Bari
Agenzia Entrate chirografario
€ 24.682,36 2,15% € 530,67 Riscossione s.p.a.
Santander Consumer chirografario 2,15%
€ 78,89
€3.669,26 Bank s.p.a. Classe Si Credito Emiliano s.p.a. 2,15%
€223,53 chirografario
€ 10.396,53 IX
Credito Emiliano spa
€223,51 chirografario 2,15% 10.395,55 privilegio degradato a INPS €0,00 2,2% €0,00 chirografario per incapienza privilegio degradato a INAIL € 0,00 2,296 €0,00 chirografario per incapienza privilegio Classe Si degradato a Agenzia Entrate - Dir.
€40.347,44 2,2% € 867,47 X chirografario per Provle Bari incapienza privilegio Agenzia Entrate - Dir. degradato a
€152.562,54 2,2% € 3.256,55 chirografario per Provle Bari incapienza privilegio degradato a Regione Puglia € 2.633,06 2,2% € 56,61 chirografario per incapienza
Classe chirografario Regione Puglia €31,45 2,15% 51
€0,65 хт
Totale
€159.803,26
Totale senza prededuzione € 148,034,02 La tabella non tiene conto dell'ultima proposta migliorativa effettuata con atto del
03.02.2025, perciò le percentuali di soddisfazione del creditore privilegiato INPS risultano leggermente più alte rispetto a quelle riportate.
La proposta modificata prevede sostanzialmente il versamento di € 164.778,18 derivante:
- per € 73.837,29 dal versamento della somma da parte di IA OM, coniuge del ricorrente, in qualità di terzo assuntore;
- per € 4.974,92 dal versamento ulteriore da parte di IA OM;
- per € 85.965,97 a partire dal mese successivo all'omologa, mediante il versamento rateale di n. 85 rate mensili di € 1.000,00 e di un'ultima rata a saldo di € 965,97 da parte di US ED sul conto corrente della procedura da aprirsi in caso di omologa.
Il piano di pagamenti proposto con la proposta concordataria a seguito delle modifiche è presente in atti.
Dalla relazione finale risulta che sono stati espressi voti contrari per il 14,82%, favorevoli per il 67,54% e voti non espressi (approvazione tacita) per il 17,64%; i voti positivi (seppur in parte con il meccanismo del silenzio-assenso) sono pari all'85,18%.
La proposta è stata approvata dai creditori.
Nel termine di legge sono state le seguenti dichiarazioni di voto e osservazioni al piano:
a. dichiarazione di adesione da parte della creditrice INAIL;
b. dichiarazione di adesione da parte della creditrice di Agenzia Entrate;
c. dichiarazione di mancata adesione da parte di I.N.P.S. (all.5 dichiarazione di mancato assenso INPS), con la quale la creditrice eccepisce:
a. che la proposta di concordato minore così come modificata non risulta adeguatamente satisfattivo e conveniente per l'Istituto;
b. l'errata quantificazione dell'importo del credito dell'INPS; sul punto si osserva che le somme in parola sono interamente iscritte a ruolo e affidate per il recupero ad Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. e che quest'ultima relativamente agli importi non ha eccepito nulla a riguardo;
c. la mancata convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
eccependo infine la violazione dell'art. 74, comma 3, C.C.I.I. a fronte del sacrificio richiesto ai creditori a cui si propone un pagamento ridotto e dilazionato in violazione dell'art. 74, comma 3, poiché la proposta non indicherebbe in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, essendo assolutamente priva di un adeguato piano che consenta di salvaguardare il valore dell'impresa e i livelli occupazionali, in quanto finalizzata unicamente a ricevere una riduzione del versamento delle imposte dovute.
Con decreto del 21.01.2025 è stato richiesto al Gestore della crisi di prendere posizione sui rilievi effettuati dal creditore dissenziente INPS;
il Gestore della crisi, con atto del 03.02.2025 ha osservato che: "In data 19.11.2024 lo scrivente Gestore ha comunicato ai difensori del ricorrente la summenzionata richiesta di chiarimenti al fine di rendere edotta la parte. In data 21.11.2024 i difensori del ricorrente hanno fatto pervenire allo scrivente Gestore un atto di integrazioni e modifiche della proposta di concordato minore, formulata sulla scorta dei rilievi mossi con il provvedimento del 07.11.2024. Con p.e.c. del 18.06.2024 l'INPS comunicava allo scrivente Gestore della crisi "Preg.mo, si fa seguito alla pregiata Sua di pari oggetto per rappresentare che dalle ricerche svolte negli archivi informatici di questo Istituto non risultano - allo stato - crediti INPS in fase amministrativa presso la scrivente Sede per il nominativo in oggetto. Si fa riserva di comunicare eventuali variazioni". Con
p.e.c. del 13.01.2025 l'INPS comunicava allo scrivente Gestore della crisi "...nella proposta di concordato e successive modifiche è indicato che il credito dell'Istituto è pari a complessivi € 52.999,57, di cui € 37.608,00 in privilegio ex art artt. 2753 e
2778 n. 1 c.c ed € 15.391,57 in chirografo, mentre il credito dell'Istituto relativo a
ED US (C.F. [...]) in qualità di socio accomandatario della società CONDOTTE D'ACQUA SAS DEL GEOM. G. ED & C. (C.F.
03251560722), come da dichiarazione di credito di Agenzia delle Entrate e
Riscossione del 20.09.2024, è pari all'importo complessivo di 57.974,49, di cui €
42.160,67 in privilegio ex artt. 2753 e 2778 n. 1 c.c., € 905,62 in privilegio ex artt.
2754 e 2778 n. 8 c.c. ed € 14.908,20 in chirografo oltre oneri, diritti, spese di riscossione, sanzioni e interessi come per legge da calcolarsi fino al pieno soddisfo".
Con riferimento ai rilievi mossi dalla creditrice INPS si osserva che il credito in parola
è stato affidato per il recupero ad Agenzia Entrate Riscossione s.p.a. che in sede di votazioni ex art. 79 C.C.I.I. nulla ha eccepito in ordine alla quantificazione del credito vantato dall'INPS. Ad ogni buon conto, al fine di consentire la miglior soddisfazione possibile per la creditrice INPS, il ricorrente a mezzo pec dell'Avv. Ezio Mola in data odierna ha proposto il versamento dell'ulteriore somma di € 4.974,92 in un'unica soluzione all'omologa da parte del terzo assuntore sig.ra IA OM. Fermo restando le percentuali di soddisfazione e le modalità e tempistiche di pagamento in favore di tutti gli altri creditori concorsuali".
Quanto alla soddisfazione del creditore INPS e convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e alle tempistiche di pagamento, premesso che la normativa attuale impone un'indagine complessiva sulla fattibilità del piano, anche in base all'attività ausiliaria del gestore della crisi, della sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;
la finalità della legge sul sovraindebitamento è quella di consentire ai debitori di poter uscire dalla propria situazione di crisi, scongiurando l'eventualità di ricorrere ai circuiti di credito non regolamentati e cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali come la prima casa o di salvaguardare il patrimonio aziendale al fine di assicurarne la continuità;
fatte queste premesse, si rileva come la valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è da effettuarsi avuto riguardo a tutto il ceto creditorio e in considerazione delle cause di prelazione di ciascun creditore;
in virtù di tali considerazioni, il piano proposto appare fattibile e conveniente per l'intera massa creditoria rispetto all'alternativa liquidatoria. Infine, si osserva che la dilazione temporale prevista dal piano non risulti irragionevole, avendo già questo Tribunale ammesso piani che eccedono il quinquennio. Si precisa inoltre che la proposta di
Concordato Minore prevede, nei confronti di INPS, la soddisfazione integrale dell'importo privilegiato, pari ad € 37.608,00 a fronte di un debito complessivo pari a
€ 52.999,57; pertanto la falcidia del credito opera solo avuto riguardo al credito chirografario;
la parte del credito privilegiata e soddisfatta integralmente è stata ammessa al voto poiché la soddisfazione del credito è prevista in forma rateale.
Quanto all'errata quantificazione dell'importo del credito dell'INPS, sul punto il
Gestore della crisi nella relazione finale ha osservato che le somme in parola sono interamente iscritte a ruolo e affidate per il recupero ad Agenzia Entrate Riscossione
s.p.a. e che quest'ultima relativamente agli importi non ha eccepito nulla a riguardo;
pertanto si ritiene la correttezza della ricostruzione debitoria e di conseguenza le modalità di pagamento.
Richiamate le considerazioni di fatto e di diritto già effettuate e ritenuto che la convenienza del piano sia stata correttamente attestata dall'OCC e in grado di offrire una seppur minima soddisfazione a tutti i creditori, compresi i chirografari, anche in considerazione dell'attivo patrimoniale;
rilevata la conformità del piano proposto con l'art. 74 c. 3 CCII;
richiamata l'avvenuta approvazione del piano da parte dei creditori;
letto l'art. 80 CCII;
Ritenuto che, nella specie, sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 80 c. 3 CCII
e richiamate le attestazioni del Gestore della crisi sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria.
Rilevato che sono state eseguite le formalità e gli adempimenti previsti dall'art. 78, co.1 e 2 CCII.
Confermato il giudizio circa l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, già apprezzati in sede di apertura della procedura;
P.Q.M.
omologa il concordato minore di cui in motivazione;
dichiara chiusa la procedura in oggetto;
dispone la pubblicazione della presente sentenza nelle stesse forme previste per il decreto di apertura, nonché la sua trascrizione presso gli uffici competenti.
Ricorda all'OCC che ogni sei mesi deve riferire al tribunale per iscritto sullo stato dell'esecuzione del concordato.
Ricorda ancora all'OCC l'obbligo, previsto dall'art. 81 CCII, di segnalare tempestivamente ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
Si comunichi a cura della Cancelleria all'Avv. Pierfrancesco Marasciulo nella sua qualità di Gestore della Crisi.
Bari, 25.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello