Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 33881/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
OT.ssa Maria Laura Amato Presidente
OT. Giuseppe Gennari Giudice
OT.ssa Valentina Maderna Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 16.09.2022, rimessa al
Collegio con verbale del 01.04.2025 e discussa nella camera di consiglio del 02.04.2025.
promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MARCHITELLI SANDRA, presso il cui studio, sito in Milano, Corso XXII Marzo n. 4, ha eletto domicilio;
-parte ricorrente-
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. MOROSINI ILARIA, presso il cui studio, sito in Melegnano, Via Marconi n. 5, ha eletto domicilio;
-parte resistente-
, nato il [...], ed , nata il [...], in [...]_2 CP_3 del curatore speciale, Avv. ALESSANDRO CERRATO, che li rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c.
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 05.10.2022.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE (precisate con note scritte depositate in data 31.03.2025):
Voglia L'ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
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1. mantenere l'affidamento di ed al Comune di Settala per ulteriori 18 CP_2 CP_3 mesi, confermando gli incarichi affidati ai SS del Comune, in particolare il percorso psicologico per i due minori presso il Centro Goccia a Goccia e con le psicologhe che già stanno seguendo e , il supporto genitoriale ma disponendo la revoca CP_3 CP_2 dell'assistenza educativa domiciliare per i minori. Al buon esito e al completo raggiungimento degli incarichi affidati ai SS del Comune, previa verifica positiva, disporre l'affido congiunto dei figli ed con collocazione prevalente presso la CP_2 CP_3 madre;
2. mantenere il calendario di visite attualmente in eSEre, ovviamente con la facoltà che il SS incaricato possa intervenire, prevedendo (anche con l'ausilio di ADM) restrizioni ed ampiamenti seguendo l'intereSE della prole, pertanto per l'effetto, disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé:
- una settimana due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita della scuola fino 21.30 il martedì ed il venerdì sera;
- la settimana successiva, il martedì dall'uscita della scuola alle ore 21.30 e nel week- end dalle ore 13.00 del sabato alle domenica la sera;
ed seguiranno il calendario sopra indicato, anche durante le festività, nel caso in cui CP_2 CP_3
i genitori doveSEro eSEre presso il proprio domicilio.
3. per mantenere le abitudini familiari, disporre che il padre trascorra con i figli la vigilia di
Natale (24.12) dalle 17 fino all'1.00 , mentre la madre il giorno di Natale ed il 26.12. I genitori seguiranno il principio dell'alternanza per la serata del 31.1 – pranzo dell'1.1., così come per il giorno di Pasqua – Lunedì dell'Angelo, avendo cura di alternare le festività dell'anno.
4. disporre che il padre trascorra con i figli, anche due settimane di vacanza (anche non consecutive) di vacanza nel periodo estivo, da concordare con la madre entro il 30.4 di ogni anno
5. aSEgnare la casa coniugale, sita in Settala, Via A. Toscanini 31 con quanto l'arreda e le relative pertinenze alla ricorrente, che l'abiterà con i figli;
6. il sig. restituirà le chiavi ancora in suo poSEsso e libererà il box dai suoi effetti CP_3 personali entro e non oltre il 15 aprile 2025;
7. porre a carico del marito, quale contributo per il mantenimento dei due figli minori, un aSEgno mensile dell'importo di euro 650,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge, en tro il giorno 5 di ogni mese, mediante accredito sul c/c della signora nonché il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Pt_1
Milano;
8. porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, la propria quota di mutuo, mediante accredito sul C/C comune, nella misura del 50% del residuo mutuo ad oggi ancora gravante sulla casa coniugale sita in Settala, Via A. Toscanini 31;
9. disporre che l'ASEgno Unico per i figli minori venga percepito dalla madre, ivi compresi gli arretrati non richiesti;
10. spese compensate.
Pagina 2 di 19 Per ed il curatore speciale, Avv. ALESSANDRO CERRATO, ha depositato CP_2 CP_3 in data 31.03.2025 note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni aderendo integralmente alle conclusioni delle parti, come sopra integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BuSEro (Milano) in data 09.07.2005
(atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di BuSEro (MI) al n. 16, parte II, serie A, anno 2005).
Dall'unione sono nati a SE (MI) (il 25.04.2009) ed il 23.07.2010). CP_2 CP_3
Con ricorso depositato in data 15.09.2022 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 dichiarare la separazione personale dei coniugi con pronuncia di addebito a carico del marito e di disporre l'affido condiviso dei figli minori, il collocamento prevalente degli stessi presso la madre, l'aSEgnazione a quest'ultima della casa familiare, adottando ogni più opportuno provvedimento, anche a mezzo di TU, in ordine alle modalità di visita padre-figli (ovvero, in subordine, regolamentando la frequentazione, tenuto conto della volontà dei minori, a fine settimana alternati dalle ore 13 del sabato alle ore 19 della domenica, oltre a un pomeriggio infrasettimanale nelle settimane in cui weekend è di competenza paterna e a due pomeriggi infrasettimanali nelle settimane in cui il weekend è di competenza materna) e ponendo altresì a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante l'importo mensile di 800 euro, corrisposto direttamente dal suo datore di lavoro, oltre alle spese straordinarie determinate pro quota in base al raffronto dei redditi delle parti e al 50% del mutuo gravante sulla casa coniugale.
Con memoria difensiva depositata in data 29.11.2022 , aderendo alla domanda CP_1 di separazione e di affido dei minori, ha chiesto di pronunciare l'addebito della separazione alla moglie e di disporre la regolamentazione delle frequentazioni padre-figli per un tempo uguale a quello trascorso con la madre sulla base di un'alternanza settimanale, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori mediante la somma di 600 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate.
All'udienza presidenziale del 13.12.2022 le parti hanno congiuntamente chiesto disporsi TU e hanno dichiarato di eSEre medio tempore concordi sull'affido dei minori all'Ente, sull'aSEgnazione della casa coniugale alla madre, sulla determinazione del contributo paterno al mantenimento dei minori nella somma mensile di 600 euro oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore della madre, mantenendo diverse prospettazioni in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni genitori-figli.
In data 26.12.2022, a scioglimento della riserva assunta alla suddetta udienza, il Presidente f.f. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: letti gli atti introduttivi del giudizio ed esaminata la documentazione di causa;
sentite le parti all'udienza celebrata in data 13.12.2022 nel corso della quale le steSE hanno reso dichiarazioni, da intendersi in questa sede integralmente trascritte;
OSErvato che dopo ampia discussione le parti hanno insistito, per il tramite dei propri difensori, per l'espletamento di TU genitoriale, raggiungendo il seguente accordo provvisorio:
-affido dei figli minori, , nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], CP_2 CP_3 al Comune di Settala con collocamento prevalente anche ai fini della residenza anagrafica presso e con la mamma;
-aSEgnazione della casa coniugale, sita a Settala Via Toscanini 31/A, alla ricorrente;
Pagina 3 di 19 -regolamentazione dei tempi permanenza dei minori con ciascun genitore delegata ai Servizi Sociali dell'Ente affidatario;
-determinazione del contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% delle spese extra aSEgno,
-integrale percezione dell'aSEgno unico relativo ai due figli da parte della ricorrente
Rilevato che quanto alle frequentazioni padre/figli nell'attesa dell'effettivo intervento dei Servizi
Sociali, la ricorrente ha chiesto di conservare la regolamentazione attualmente in eSEre (una settimana martedì e venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21/21.30 e l'altra martedì dall'uscita da scuola alle ore 21/21.30 e da sabato alle 13 alla domenica alle 19) mentre il resistente ha chiesto di poter tenere con sé i figli minori tutti i martedì e venerdì dall'uscita da scuola alle 21.30 e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica sera. Quanto alle festività natalizie 2022 le parti hanno invece concordato che e trascorreranno la cena del 24 dicembre con il papà, il 25 CP_2 CP_3 dicembre con la mamma, 31 dicembre e 1 gennaio con la mamma e il 6 gennaio con il papà oSErvato che la totale aSEnza di comunicazione esistente all'interno della coppia genitoriale, le dinamiche disfunzionali che connotano la loro relazione e il forte maleSEre manifestato dai figli minori (ampiamente descritto dalla ricorrente e parzialmente riconosciuto, seppur sminuendolo, dal resistente), circostanze tutte emerse chiaramente non solo dalla lettura degli atti ma anche nel corso dell'udienza celebrata avanti il Tribunale, unitamente alla complessa vicenda familiare che merita di eSEre scrupolosamente approfondita anche tenuto conto delle condotte controllanti e di grave pressione psicologica allegate dalla ricorrente, rendono impossibile proseguire nell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, non sussistendo i presupposti minimi per l'effettuazione di un giudizio prognostico positivo in ordine alla capacità delle parti di confrontarsi in maniera sana e costruttiva in ordine alle principali scelte relative alla vita dei minori, né di garantire agli stessi il pieno e sereno accesso alla figura dell'altro genitore, senza che sia possibile allo stato ritenere uno solo dei due genitori idoneo ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale;
ritenuto necessario nominare un curatore speciale per ed che garantisca che gli CP_2 CP_3 interessi dei minori siano adeguatamente tutelati e che gli interventi predisposti dai servizi – su delega del Tribunale – sia concretamente effettuati;
rilevata altresì la necessità di disporre TU genitoriale al fine di approfondire ogni aspetto relativo alla personalità e alle competenze genitoriali delle parti, nonché in ordine alla qualità della relazione che lega le steSE ai figli minori;
ritenuto, nell'attesa dell'espletamento delle operazioni peritali necessario, disporre l'affido di
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] ai Servizi Sociali del CP_2 CP_3
Comune di Settala con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior intereSE per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a ed CP_2
(iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc). Le CP_3 decisioni di maggior intereSE per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma
3 c.c saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente
Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione finale dovrà eSEre assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'intereSE primario dei minori e il loro beneSEre psico fisico.
I Servizi Sociali dell'Ente affidatario manterranno allo stato collocati i minori presso e con la mamma, presso l'abitazione di Settala Via Toscanini 31/A, che viene aSEgnata alla ricorrente
Pagina 4 di 19 ritenuto altresì assolutamente necessario e urgente che i Servizi Sociali dell'ente affidatario, se opportuno anche per il tramite sei servizi specialistici sul territorio, senza ritardo:
-avviino un percorso di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori, anche al fine di rielaborare il proprio vissuto in specie connesso alle dinamiche relative alla separazione, di lavorare seriamente sulle proprie fragilità e paure nonché di ampliare le proprie competenze genitoriali e ritornare a sintonizzarsi pienamente sui reali bisogni dei figli minori e sui loro diritti, ivi compreso quello alla bi genitorialità;
-avviino un percorso di supporto alla genitorialità individuale
-attivino una massiccia educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso a figure professionali comuni, al fine, armonizzare il più possibile nell'intereSE dei minori abitudini e stili educativi ed oSErvare la relazione di ciascun genitore con i figli minori;
-effettuino visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori ed assumano informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di ed CP_2 CP_3
Ritenuto che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario debbano eSEre espressamente delegati a regolamentare, sentiti i genitori, il curatore speciale, i tempi e le modalità di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore.
Ritenuto che in una prima fase e nell'attesa dell'effettivo intervento dei Servizi, sia opportuno non introdurre modifiche ai tempi e alle modalità di regolamentazione delle frequentazioni padre/figli con la conseguenza che ed nel rispetto della loro volontà e del loro beneSEre psico CP_2 CP_3 fisico, continueranno a vedere il papà una settimana il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21/21.30 e la settimana successiva il martedì dall'uscita da scuola alle ore 21/21.30 e dalle ore
13 del sabato alle ore 19 della domenica.
Ritenuto di poter ratificare gli accordi raggiunti dai genitori all'udienza del 13.12.2022 quanto al periodo di sospensione scolastica connesso alle festività natalizie 2022 nonché quanto ai profili economici della vicenda familiare
P.Q.M.
Il Presidente f.f. adotta i seguenti provvedimenti provvisori nell'intereSE dei minori e delle parti:
1. AUTORIZZA i coniugi a vivere separarti con l'obbligo del reciproco rispetto
2. Nomina in favore di , nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_2 CP_3
23.07.2010 un curatore speciale, individuato nella persona dell'avvocato Alessandro
CERRATO, iscritto all'albo degli Avvocati di Milano,
3. ASEgna al nominato curatore speciale termine sino al 20.01.2023 per depositare una memoria difensiva di costituzione nell'intereSE dei minori,
4. AFFIDA ex art. 333 c.c. , nato a [...] il [...] e nata CP_2 CP_3
a SE il 23.07.2010 al Comune di Settala, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior intereSE per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a ed (iscrizioni scolastiche, CP_2 CP_3 rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc). Le decisioni di maggior intereSE per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337ter comma 3 c.c saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori e il curatore speciale dei minori, dall'Ente
Affidatario, con la precisazione che in caso di insanabile contrasto tra le parti la decisione
Pagina 5 di 19 finale dovrà eSEre assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'intereSE primario dei minori e il loro beneSEre psico fisico.
5. DISPONE che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione di Settala Via Toscanini 31/A.
6. ASSEGNA la casa coniugale di Settala Via Toscanini 31/A con tutto quanto l'arreda alla resistente che vi abiterà unitamente ai figli minori.
7. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Settala se opportuno anche per il tramite sei servizi specialistici sul territorio, senza ritardo
-avviino un percorso di supporto psicologico individuale in favore di entrambi i genitori, anche al fine di rielaborare il proprio vissuto in specie connesso alle dinamiche relative alla separazione, di lavorare seriamente sulle proprie fragilità e paure nonché di ampliare le proprie competenze genitoriali e ritornare a sintonizzarsi pienamente sui reali bisogni dei figli minori e sui loro diritti, ivi compreso quello alla bi genitorialità;
-avviino un percorso di supporto alla genitorialità individuale
-attivino una massiccia educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, possibilmente facendo ricorso a figure professionali comuni, al fine, armonizzare il più possibile nell'intereSE dei minori abitudini e stili educativi ed oSErvare la relazione di ciascun genitore con i figli minori;
-effettuino visite domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori ed assumano informazioni dalle insegnanti e dal pediatra di ed CP_2 CP_3
8. INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Settala di regolamentare, nelle modalità ritenute più opportune, sentiti i genitori, il curatore speciale, i tempi di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore.
9. DISPONE che in una prima fase e nell'attesa dell'effettivo intervento dei Servizi, ed CP_2
nel rispetto della loro volontà e del loro beneSEre psico fisico, continueranno a CP_3 vedere il papà una settimana il martedì e il venerdì dall'uscita da scuola alle ore 21/21.30 e la settimana successiva il martedì dall'uscita da scuola alle ore 21/21.30 e dalle ore 13 del sabato alle ore 19 della domenica.
10. DISPONE sull'accordo delle parti che e nel periodo di sospensione scolastica CP_2 CP_3 connessa alle festività natalizie 2022 ferma restando la regolamentazione ordinaria, trascorreranno la cena del 24 dicembre con il papà, il 25 dicembre con la mamma, il 26 dicembre con il papà, le giornate del 31 dicembre e 1 gennaio con la mamma e la giornata del 6 gennaio con il papà
11. PONE a carico di sull'accordo delle parti, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori mediante versamento il favore di in via Parte_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 600,00 (somma soggetta a rivalutazione ISTAT) con decorrenza dalla domanda giudiziale, oltre al 50% spese straordinarie individuate come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'OSErvatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se
Pagina 6 di 19 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) taSE scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) taSE scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato diSEnso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
12. DISPONE sull'accordo delle parti che l'aSEgno unico universale relativo ai due figli minori venga percepito per l'intero da Parte_2 alla Cancelleria –ove i coniugi siano anche ad oggi in regime di comunione legale- di
[...] comunicare l'odierna ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191, II comma, c.c. come modificato dalla Legge del 06 maggio 2015 n. 55, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
Provvedimento immediatamente esecutivo
13.DISPONE TU psicodiagnostica sul nucleo familiare e sul minore per le finalità sopra indicate e nomina quale consulente tecnico di ufficio la dott.ssa formulando sin d'ora il Persona_1 seguente quesito da sottoporre al consulente tecnico:
Pagina 7 di 19 "Dica il TU, letti gli atti di causa, esaminati i documenti, sentite le parti, i figli minori , nato CP_2
a SE il 25.04.2009 e nata a [...] il [...] nelle forme ritenute più opportune CP_3 nonché eventuali compagni delle parti e altre figure di riferimento anche nell'ambitodel nucleo familiare originario di ciascun genitore e nell'ambito scolastico, esperito ogni accertamento ritenuto necessario o anche solo opportuno - eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità e segnalando all'AG con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1) Quali siano le condizioni psichiche dei genitori, formulando un'accurata diagnosi funzionale del loro aSEtto attuale, con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza, eventuali aree di fragilità, ed evidenziandone l'impatto sulle competenze genitoriali;
2) Quali siano le caratteristiche di personalità delle parti e le loro qualità genitoriali con particolare riguardo alla funzione di cura e protezione, educazione, capacità di leggere i comportamenti e i bisogni manifestati dalla figlia, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi del figlio, assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità;
3) Quale sia la situazione psicofisica attuale dei minori e quale sia la relazione empatica ed affettiva intercorrente tra gli stessi e ciascuna delle figure genitoriali, indicandone qualità, aspetti positivi e eventuali aspetti di fragilità o disfunzionali, indicando se vi siano elementi tali da comportare per il minore uno specifico ostacolo alla relazione con uno o entrambi i genitori;
4) Se vi siano elementi tali che suggeriscano l'adozione di un regime di esercizio della responsabilità genitoriale differente da quello condiviso, fornendo tutti gli elementi utili al fine di consentire al
Tribunale di valutare il miglior regime di affidamento dei minori nell'attualità e nella prospettiva di un loro adeguato progredire nella crescita, in considerazione dei bisogni di accudimento e di graduale acquisizione di autonomia.;
5) Quali siano gli elementi significativi per la determinazione dei tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore e quali le migliori modalità;
6) Fornisca il TU elementi utili a valutare quali siano le più probabili traiettorie “evolutive” della situazione familiare in rapporto alle prospettate diverse conclusioni delle parti e, nel caso di esiti sfavorevoli, quali potrebbero eSEre percorsi o soluzioni alternative realisticamente attuabili;
7) Fornisca indicazioni, laddove necessario, circa eventuali interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi del minore. “
8) Autorizza il TU ad eventualmente diversamente regolamentare, nel corso delle operazioni peritali tempi e modalità di permanenza dei minori presso e con ciascun genitore attualmente vigenti, rispetto a quanto nel corso delle operazioni verrà attuato;
14. DISPONE che il TU presti il proprio giuramento in forma telematica, secondo il modello trascritto in calce, mediante dichiarazione sottoscritta firmata digitalmente almeno dieci giorni prima della data di seguito indicata;
15.DISPONE che la cancelleria abiliti il TU nominato sin da adesso all'accesso al fascicolo telematico;
16. RINVIA la causa all'udienza del 24.01.2023 per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del TU, disponendo che l'udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 221 c. 4 e 8 L
77/2020 e quindi con contraddittorio unicamente scritto, mediante il deposito telematico di note ad opera dei difensori;
Pagina 8 di 19 17.ASSEGNA a tal fine alle parti termine sino al 19.01.2023 per il deposito telematico di sintetiche note scritte, con eventuale nomina dei CTP.
In data 21.07.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.07.2023 (tenutasi a seguito di rinvio, richiesto dalla TU, dott.ssa per il completamento dell'incarico affidatole), in cui le Per_1 parti, esaminata la relazione depositata in data 04.07.2023, hanno chiesto di chiudere la fase presidenziale con l'adozione di provvedimenti provvisori attuativi del progetto elaborato dalla TU per il nucleo, il Presidente f.f. ha pronunciato la seguente ordinanza:
Letti gli atti ed esaminata la documentazione di causa;
richiamata integralmente l'ordinanza pronunciata in data 26.12.2022 con la quale il Presidente f.f. ha così provveduto:
[…]
Dato atto che il TU nominato dal Tribunale ha depositato l'elaborato peritale in data 4.07.2023
Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 12.07.2023 nel corso della quale è stata esaminata la relazione depositata dalla OT.ssa nel contraddittorio delle parti e del curatore speciale Per_1
OSErvato che, all'esito della discussione, le parti- con il fattivo intervento del curatore speciale- hanno aderito, al progetto elaborato dal TU per il nucleo famigliare, chiedendo la chiusura della fase presidenziale con l'adozione di provvedimenti attuativi dello stesso;
rilevato che all'esito degli approfondimenti peritali disposti è emerso che:
-entrambe le parti, pur in aSEnza di riscontrate problematiche psicopatologiche, sono caratterizzate da fragilità sul piano della struttura personale e del funzionamento intrapsichico. In particolare, la ricorrente – descritta come una donna portatrice di profonde ferite psichiche, presenta un funzionamento intrapsichico che tende ad indurla ad un annullamento personale per lasciare maggior spazio all'altro con una conseguente perdita di controllo e azione sulle situazioni;
il resistente, invece, sembra presentare una generale immaturità emotiva che, a sua volta, riflette un'immaturità strutturale. Di fronte alle situazioni spiacevoli o che sfuggono al proprio controllo l'uomo tende a ricorrere alla repressione degli affetti e dell'emotività, con una possibile vulnerabilità all'impulsività ideativa e comportamentale e con la messa in atto di un atteggiamento poco empatico e percepito come “respingente”.
-quanto alla capacità genitoriale entrambi i genitori sono risultati, allo stato, poco capaci di sintonizzarsi con gli stati emotivi e con i bisogni diversi da quelli materiali, dei due figli minori. La funzione protettiva è risultata adeguata in entrambi, così come quella regolativa. Quanto alla funzione normativa il padre è risultato eSEre maggiormente in grado di assolvervi anche se in alcune occasioni entrambi, invischiati nel conflitto, abdicano alla funzione genitoriale rimettendo la decisione ai figli. La funzione triadica, che riguarda la capacità di far entrare il bambino nella relazione genitoriale allargata ed integrata, è risultata carente in entrambi i genitori, avendo il TU oSErvato una sostanziale scissione tra il mondo materno e quello paterno
-che in relazione alle capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la funzione agli occhi del figlio il TU non ha riscontrato una posizione specificamente ostativa, dal lato paterno o materno, alla frequentazione dell'altro genitore
-relativamente alla assunzione attiva di responsabilità ivi incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità, si sono rilevate difficoltà a carico di entrambi i genitori la cui relazione è ancora connotata dalla totale aSEnza di comunicazione.
- in relazione allo stato di beneSEre psico fisico dei minori, riportando testualmente le parole del
TU :
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CP_2
“è adeguato nello sviluppo fisico, ma presenta una generale immaturità psicoemotiva e un ritardo nell'assolvimento dei compiti evolutivi tipici della fase di sviluppo che sta attraversando.
Isolato e chiuso nel proprio mondo, riferisce di avere pochi contatti con i coetanei, dai quali si sente escluso, e riferisce ben poche esperienze e vissuti in linea con l'età, anche in ragione degli episodi di bullismo di cui è stato vittima.
sembra non aver ancora avviato un processo di strutturazione del concetto di sé né un CP_2 movimento di separazione individuazione dalle figure genitoriali.
Il ragazzo fatica nel controllo dell'emotività, alla quale reagisce in senso difensivo. Il tono dell'umore è risultato deflesso.
è autenticamente legato ad entrambi i genitori, con i quali ha un buon rapporto. CP_2
All'interno della famiglia, a seguito della separazione, sembra svolgere la funzione di “collante”: egli si pone quale portatore di messaggi e comunicazioni che i genitori non sono in grado di riferirsi.
Si ritiene che le difficoltà di questo minore non siano esclusivamente reattive alla separazione.
Si ritiene urgente l'avvio di un percorso di psicoterapia individuale”.
CP_3
“è una ragazzina di tredici anni che sta assolvendo ai propri compiti evolutivi: il gruppo dei pari costituisce per questa ragazza un importante punto di riferimento e di identificazione, a suggerire un avviato processo di separazione dalle figure di riferimento dell'infanzia; si confronta con un corpo nuovo, con il quale sperimenta.
Anch'ella, come tutti gli altri membri della famiglia, sta sperimentando uno stato di disagio. L'impressione che si ha è che per sia necessario confrontarsi con un limite, che non riesce a CP_3 trovare nella madre, in ragione della sua eccessiva morbidezza, e neppure nel padre, in ragione della significativa rigidità.
In aSEnza di riferimenti, tende ad assumere il ruolo che gli altri le attribuiscono. CP_3
Tale aspetto, come intuibile, risulta potenzialmente dannoso, soprattutto in una fase di sviluppo in cui si è alla ricerca di sé e di modelli con i quali identificarsi.
Autenticamente legata ad entrambi i genitori, esprime però difficoltà e resistenze nel rapporto con il padre. Scontrarsi con la scarsa comprensione emotiva, l'inadeguata comunicazione e la rigidità (che
è in realtà una fragilità) del padre, porta a rispondere difensivamente, con la chiusura e CP_3
l'evitamento. Si ritiene che tale relazione non sia compromessa, ma richieda l'intervento di figure terze e specializzate per eSEre recuperata.
Come per il fratello, si ritiene urgente una presa in carico psicoterapeutica”.
Rilevato, che alla luce degli approfondimenti effettuati, il TU ha formulato il seguente progetto per il nucleo famigliare:
-conferma dell'affido dei minori all'ente e del collocamento prevalente di ed presso e CP_2 CP_3 con la mamma;
-conferma della regolamentazione attualmente vigente quanto alle frequentazioni tra e il CP_2 papà
-attivazione dell'educativa domiciliare e/o territoriale per favorire la ripresa di una frequentazione stabile tra e il papà CP_3
-immediata attivazione di un supporto psicoterapeutico per entrambi i minori
-supporto alla genitorialità per entrambi i genitori
Pagina 10 di 19 -prosecuzione del supporto psicologico già intrapreso dalla madre
-prosecuzione dell'educativa domiciliare
OSErvato che il progetto elaborato dal TU, come riconosciuto dal curatore speciale dei minori e dalle steSE parti, appare rispondente al primario intereSE dei minori e si pone in linea con quanto già disposto dal Presidente f.f. con ordinanza del 26.12.2022 sopra trascritta;
ritenuto pertanto, per tutte le considerazioni già espreSE nel citato provvedimento e alla luce degli esiti della TU espletata testè riportati, di dover confermare i provvedimenti provvisori già assunti, integrati con i seguenti incarichi ai SS dell'Ente affidtario:
-immediata attivazione del supporto psicoterapeutico in favore di ed CP_2 CP_3
-calendarizzazione degli incontri padre/figlia prevedendo, in funzione facilitatrice, la presenza dell'educatore
PQM
Il Presidente f.f. così provvede:
1.conferma tutte le statuizioni assunte e tutti gli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Settala,
Ente affidatario dei minori, con ordinanza del 26.12.2022
2.incarica i SS dell'ente affidatario, in aggiunta agli incarichi già conferiti, di:
-attivare senza ritardo di un supporto psicoterapeutico per entrambi i minori
- proseguire nell'organizzare e scandire i tempi di permanenza dei minori presso e con il papà secondo i calendario già previsto, valutando -quanto ad di ricorrere alla presenza CP_3 dell'educatore che già si reca presso il domicilio della ricorrente, in funzione facilitatrice degli incontri, con espressa delega a diversamente regolamentare, sentite le parti, tempi e modalità della frequentazione, se rispondente al beneSEre psico fisico dei minori, previa consultazione con gli psicoterapeuti che prenderanno in carico i minori e con il curatore speciale
Provvedimento immediatamente esecutivo
Il Presidente f.f. ha quindi nominato se stesso Giudice Istruttore e ha fissato l'udienza di comparizione e trattazione al 25.01.2024.
Il convenuto si è costituito in giudizio in data 11.01.2024.
All'udienza del 25.01.2024 il Giudice, preso atto della richiesta congiunta delle parti di rinviare il procedimento al fine di proseguire gli interventi avviati e monitorare lo sviluppo della situazione del nucleo, ha così provveduto:
Delega SS, sentito il curatore, a predisporre un calendario delle frequentazioni tra e il papà CP_2 che, fermo restando l'incontro settimanale alla presenza del curatore, preveda ulteriori tempi di permanenza del minore con il padre, precisando che i SS del comune del Comune di Settala in qualità di ente affidatario del potere hanno il potere, sentito il curatore e le parti, di regolamentare tempi e modalità delle frequentazioni die minori con ciascun genitori nella maniera ritenuta maggiormente rispondente al loro esclusivo intereSE
Conferma nel resto le statuizioni vigenti e tutti gli incarichi conferiti
All'udienza del 19.06.2024 il Giudice, sentite le parti e il curatore, ha provveduto come segue:
Tenuto conto delle gravi allegazioni di serio pregiudizio e grave maleSEre di entrambi i minori reiterate dalla madre e condivisa la necessità-evidenziata da entrambi i difensori – di acquisire, a seguito di un incontro di rete con tutti gli operatori che vario titolo si occupano del nucleo e dei minori (psicologhe, educatrice, assistenti sociali, supporto alla genitorialità) una dettagliata relazione di aggiornamento
PQM
Pagina 11 di 19 Conferma allo stato le statuizioni vigenti
Dispone che i SS del comune di Settala- ente affidatario trasmettano entro il termine del 16.09.2024 una dettagliata relazione adi aggiornamento del nucleo dando conto con precisione dell'andamento di tutti i supporti attivati ed allegando:
1.una relazione della OT.ssa CP_4
2.una relazione dell'educatrice
3.una relazione delle psicologhe del centro Goccia a Goccia che hanno in carico i minori OT.SE
e _2 Per_3
4.una relazione dei professionisti che si occupano del supporto alla genitorialità
Rinvia la causa all'udienza del 24.09.2024 ore 15 per l'esame della relazione disponendo la comparizione personale delle parti nonché delle psicologhe dei minori OT.SE e _2
, della dott.ssa e dell del Comune di Settala, Per_3 Persona_4 Controparte_5 dell'attuale educatrice dei minori All'udienza del 24.09.2024 il Giudice, sentite le parti, sentite altresì le psicologhe dello studio
“Goccia a Goccia” e del servizio tutele del Comune di Settala, l'assistente sociale del medesimo Comune e l'attuale educatrice dei minori, ha così provveduto:
Conferma le situazioni attualmente vigenti tra le parti e tutti i supporti attivati in favore dei minori
(in specie supporto psicologico) e dei genitori incaricando espressamente i SS di:
-modulare l'intervento di educativa domiciliare, compatibilmente con le risorse a disposizione del
Servizio sociale, in maniera tale da risultare meno impattante a livello di cadenza temporale sulla vita dei minori nonché da garantire momenti di esclusività ad e con il papà ( a mero CP_3 CP_2 titolo esemplificativo: una settimana educativa più papà -settimana successiva educativa CP_3
+ papà) CP_2
-proseguire il massiccio supporto alla genitorialità intrapreso in favore dei genitori, proseguendo con gli incontri congiunti con il primario obiettivo di costruire insieme un quadro di regole base condivise dai genitori che dovranno eSEre rispettate in entrambi i contesti educativi (a mero titolo esemplificativo: tempo da dedicare allo studio, orario pasti, uso smartphone/social/videogiochi, orario sonno, regolamentazione uscite con amici (uscite serali, orari di rientro, etc), compiti in casa),
-favorire l'iscrizione dei ragazzi a pratiche sportive in specie dinamiche, anche al fine di allentare le tensioni e sfogare rabbia e frustrazione (ad esempio box e suoi simili, corsa, arti marziali etc)
ASEgnai ai SS del comune di Settala termine fino al 11.01.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento che dia in particolare conto dello stato di beneSEre psico fisico dei minori (anche mediante acquisizione di una relazione a firma delle terapeute degli stessi), dell'andamento scolastico dei ragazzi (non solo didattico ma anche a livello di relazione con i pari e con gli adulti in tale ambito), del supporto alla genitorialità e dell'educativa Rinvia la causa all'udienza del 16.01.2025 alle ore 14:30 per l'esame della relazione e per l'ascolto dei minori e CP_3 CP_2
All'udienza del 16.01.2025 il Giudice, all'esito dell'ascolto dei minori, sentite le parti e i loro procuratori, che hanno chiesto, congiuntamente al curatore, un rinvio del procedimento per la precisazione delle conclusioni, impegnandosi a coltivare la possibilità di raSEgnare conclusioni condivise, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza mediante il deposito di note scritte e invitando le parti a indicare espressamente la richiesta o la rinuncia alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Pagina 12 di 19 In data 01.04.2025 il Giudice, lette le note in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate dalle parti, con cui le steSE hanno precisato congiuntamente le proprie conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
***
Sulla pronuncia di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi deve eSEre accolta, in quanto fondata.
Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, eSEndosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi.
In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi negli atti difensivi, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, tenuto altresì conto del fatto che i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto in data 26.12.2022.
Deve, pertanto, eSEre pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c. in conformità alle domande formulate dalle parti.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Le conclusioni congiunte delle parti in merito alla conferma dell'affidamento di ed l CP_2 CP_3
Comune di Settala per un periodo di 18 mesi con conseguente ripristino, condizionato alla positiva valutazione dei Servizi sociali dell'Ente Affidatario relativamente al completo raggiungimento degli incarichi loro affidati, del regime di genitorialità condivisa, devono eSEre accolte.
In particolare, oSErva il Collegio che l'intero procedimento è stato caratterizzato dalla rilevante difficoltà dei genitori a separare il proprio vissuto coniugale dal ruolo genitoriale assunto nei confronti di ed faticando sia a instaurare un dialogo sano e costruttivo nell'intereSE di questi CP_2 CP_3 ultimi (e quindi a rappresentare per loro un fronte comune solido e affidabile), sia a riconoscere e soddisfare bisogni ed esigenze dei minori, i quali invece speSE volte si sono trovati invischiati nella dinamica conflittuale e disfunzionale dei genitori sentendosi in dovere di schierarsi con l'uno o con l'altro.
Detta situazione ha imposto, su richiesta congiunta delle parti, di disporre TU al fine di approfondire ogni aspetto relativo alla personalità e alle competenze genitoriali delle parti, nonché in ordine alla qualità della relazione dalle steSE instaurata tra loro e con i figli minori.
All'esito della consulenza tecnica, la Consulente incaricata, dott.ssa ha evidenziato Persona_1
l'urgenza di una presa in carico psicoterapeutica dei minori e la necessità dell'immediato avvio di un percorso di supporto ai genitori che consentiSE loro di attuare una lettura più efficace dei bisogni dei figli e una migliore comunicazione tra loro e con i figli medesimi.
In particolare (cfr. relazione della TU depositata in data 04.07.2023): quanto alla funzione affettiva,
“Entrambi i genitori faticano a sintonizzarsi con gli stati emotivi di e e con i loro CP_3 CP_2 bisogni, non tanto pratici, quanto psicologici”; quanto alla funzione regolativa, “Entrambi i genitori sono in grado di assolvere a tale funzione. Tuttavia, si segnala la tendenza della signora ad Pt_1 aSEcondare eccessivamente i desiderata dei figli e, di contro, la rigidità del signor ”; quanto CP_3 alla funzione normativa, pur risultando la madre più carente e il padre maggiormente predisposto ad
Pagina 13 di 19 assolverla, “In talune circostanze, in ragione dell'ancora elevato coinvolgimento in dinamiche conflittuali, entrambi i genitori perdono di vista la propria funzione genitoriale normativa, lasciando che siano i figli a decidere”; carente in entrambi è apparsa la capacità di attribuire significato alle richieste dei figli e di “aggiornare” le rappresentazioni degli stessi, così come carente è risultata la capacità di far entrare i figli nella relazione genitoriale allargata e integrata, realizzando “una sostanziale scissione tra il mondo materno e quello paterno” che – sebbene non sconfinata in posizioni ostative alla frequentazione dell'altro genitore – ha comunque evidenziato la difficoltà di entrambi nell'assunzione attiva di responsabilità, incluse quelle indispensabili ad un esercizio condiviso della genitorialità.
Assunto come elemento di possibile pregiudizio la quasi totale aSEnza di comunicazione tra i genitori, il TU ha concluso nel senso di ritenere necessario l'avvio di un percorso di psicoterapia individuale per entrambi i minori e di un percorso di sostegno alla genitorialità, oltre alla prosecuzione del percorso di psicoterapia individuale della madre e dell'intervento di educativa domiciliare. Avviati, nella disponibilità delle parti, tutti gli interventi ritenuti necessari, i SS dell'Ente Affidatario hanno riscontrato che il maleSEre dei ragazzi è stato senz'altro accentuato dalla separazione dei genitori;
che la separazione ha quindi impattato sulle capacità prettamente genitoriali delle parti e reso più difficoltosa la crescita evolutiva di ed cfr. relazione del Centro Goccia dopo CP_2 CP_3
Goccia del 16.09.2024); che i genitori, malgrado le sofferenze, hanno partecipato con impegno al percorso, anche congiunto, disposto in loro favore (cfr. relazione dell'assistente sociale del
13.06.2024).
Pertanto, alla luce della positiva, seppur graduale, evoluzione dei percorsi avviati nell'intereSE della prole e dei genitori, il Collegio ritiene opportuno confermare l'affido di ed l Comune CP_2 CP_3 di Settala per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza e la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior intereSE per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a ed iscrizioni scolastiche, CP_2 CP_3 rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.). Le decisioni di maggior intereSE per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337-ter, comma 3, c.c. saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che, in caso di insanabile contrasto tra le parti, la decisione finale dovrà eSEre assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'intereSE primario dei minori e il loro beneSEre psicofisico.
Decorsi i 18 mesi, tenuto esclusivamente conto dell'intereSE primario dei minori, potrà eSEre ricostituito il regime di genitorialità condivisa, subordinandone il ripristino alla valutazione positiva da parte dei SS dell'Ente Affidatario e al completo raggiungimento degli incarichi agli stessi affidati.
Inoltre, in conformità alle determinazioni dei Servizi sociali, appare opportuno confermare l'incarico aSEgnato ai SS dell'Ente Affidatario di proseguire i percorsi già avviati in favore della prole e dei genitori. In particolare, i SS del Comune di Settala, in collaborazione con le competenti ASST, dovranno:
- Proseguire il percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore dei genitori, mantenendo anche gli incontri congiunti, con il primario obiettivo di costruire insieme un quadro di regole base condivise dai genitori che dovranno eSEre rispettate in entrambi i contesti educativi (a mero titolo esemplificativo: tempo da dedicare allo studio, orario pasti, uso smartphone/social/videogiochi, orario sonno, regolamentazione uscite con amici (uscite serali, orari di rientro, etc., compiti in casa);
Pagina 14 di 19 - Avviare/Proseguire il percorso di supporto psicologico individuale in favore dei genitori, anche al fine di rielaborare il proprio vissuto in specie connesso alle dinamiche relative alla separazione, di lavorare seriamente sulle proprie fragilità e paure, nonché di ampliare le proprie competenze genitoriali e ritornare a sintonizzarsi pienamente sui reali bisogni dei figli minori e sui loro diritti, ivi compreso quello alla bi-genitorialità, eventualmente anche coordinando e monitorando quello autonomamente intrapreso dalle parti;
- Modulare fino alla graduale chiusura, almeno per ulteriori 18 mesi, e sempre se ritenuto rispondente al primario intereSE dei minori il percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, in maniera tale da risultare meno impattante a livello di cadenza temporale sulla vita degli stessi, nonché da garantire momenti di esclusività ad con il papà; CP_3 CP_2
- Proseguire il supporto psicoterapeutico avviato in favore di entrambi i minori presso il
Centro Goccia a Goccia con le psicologhe che già seguono i ragazzi;
- Favorire l'iscrizione dei ragazzi a pratiche sportive in specie dinamiche, anche al fine di allentare le tensioni e sfogare rabbia e frustrazione (ad esempio box e suoi simili, corsa, arti marziali etc.).
Quanto al collocamento dei minori e alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figli, anche alla luce delle concordi determinazioni dei genitori e dell'attuale maggior serenità che sembra caratterizzare la relazione affettiva tra i figli e il padre, il Collegio ritiene che sia conforme all'intereSE dei minori mantenere gli stessi collocati in via prevalente presso la madre e regolamentare le frequentazioni padre-figli secondo lo schema attualmente vigente e cioè, ferma la facoltà del SS del Comune di Settala di intervenire (anche con l'ausilio di ADM) con restrizioni e ampliamenti, il padre vedrà e terrà con sé i minori:
- Nella prima settimana, per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e venerdì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30;
- Nella settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola alle ore 21:30 e nel week- end dalle ore 13:00 del sabato alla domenica la sera.
- ed eguiranno il calendario sopra indicato anche durante le festività, nel CP_2 CP_3 caso in cui i genitori doveSEro eSEre presso il proprio domicilio.
- Quanto alle festività natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con i figli la Vigilia di
Natale (24.12) dalle 17 fino all'1.00, mentre la madre il giorno di Natale ed il 26.12; i genitori seguiranno il principio dell'alternanza per la serata del 31.12 – pranzo dell'1.1., così come per il giorno di Pasqua – Lunedì dell'Angelo, avendo cura di alternare le festività dell'anno.
- Quanto al periodo estivo, il padre trascorrerà con i figli anche due settimane di vacanza
(anche non consecutive), da concordare con la madre entro il 30.4 di ogni anno.
Sull'aSEgnazione della casa coniugale.
Stante il collocamento prevalente dei minori presso la madre, deve eSEre confermata, anche sull'accordo delle parti, l'aSEgnazione della casa coniugale, sita in Settala, Via A. Toscanini n. 31, con quanto l'arreda e le relative pertinenze, alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la prole. Pt_1
Il Tribunale dà atto dell'accordo raggiunto dalle parti, in forza del quale il sig. restituirà le CP_3 chiavi ancora in suo poSEsso e libererà il box dai suoi effetti personali entro e non oltre il 15 aprile
2025.
Pagina 15 di 19 Sul contributo nel mantenimento della prole.
Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento dei figli – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, risultando, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, idonee ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché eque e congrue rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
L'AUU, sull'accordo delle parti, dovrà continuare ad eSEre percepito interamente dalla madre. Il Tribunale dà altresì atto dell'accordo dei genitori di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere nel pagamento del mutuo ancora gravante sulla casa familiare, mediante accredito sul c/c comune della propria quota, nella misura del 50% del residuo mutuo.
Sulle spese di lite.
Stante l'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite devono eSEre interamente compensate tra le steSE.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede anche sull'accordo delle parti:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151, comma 1, c.c. tra e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in BuSEro CP_1
(Milano) in data 09.07.2005 (atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
BuSEro (MI) al n. 16, parte II, serie A, anno 2005);
2. Dispone l'affido di , nato il [...], ed nata il [...], al Comune di CP_2 CP_3
Settala per un periodo di 18 mesi a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle decisioni di maggior intereSE per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza dei minori, nonché all'espletamento di tutte le pratiche amministrative relative a ed CP_2 iscrizioni scolastiche, rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio, etc.). CP_3
Le decisioni di maggior intereSE per i figli relative alle questioni sopra indicate ex art. 337- ter, comma 3, c.c. saranno pertanto assunte, sentiti entrambi i genitori, dall'Ente Affidatario, con la precisazione che, in caso di insanabile contrasto tra le parti, la decisione finale dovrà eSEre assunta dall'Ente, tenuto esclusivamente in considerazione l'intereSE primario dei minori e il loro beneSEre psicofisico. Prescrive ai servizi sociali dell'ente affidatario di segnalare, almeno tre mesi prima dalla scadenza, alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano l'eventuale presenza di elementi ostativi al pieno reintegro di entrambi i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
3. Dispone che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
4. ASEgna la casa coniugale, sita in Settala, Via A. Toscanini n. 31, con quanto l'arreda e le relative pertinenze, alla madre, che continuerà ad abitarla con la prole;
Pagina 16 di 19 5. Dà atto dell'accordo raggiunto dalle parti secondo cui il sig. restituirà le chiavi CP_3 ancora in suo poSEsso e libererà il box dai suoi effetti personali entro e non oltre il 15 aprile
2025;
6. Incarica i Servizi sociali del Comune di Settala, in collaborazione con le competenti ASST, di:
- Proseguire il percorso di supporto alla genitorialità individuale in favore dei genitori, mantenendo anche gli incontri congiunti, con il primario obiettivo di costruire insieme un quadro di regole base condivise dai genitori che dovranno eSEre rispettate in entrambi i contesti educativi (a mero titolo esemplificativo: tempo da dedicare allo studio, orario pasti, uso smartphone/social/videogiochi, orario sonno, regolamentazione uscite con amici (uscite serali, orari di rientro, etc., compiti in casa);
- Proseguire il percorso di supporto psicologico individuale in favore dei genitori, anche al fine di rielaborare il proprio vissuto in specie connesso alle dinamiche relative alla separazione, di lavorare seriamente sulle proprie fragilità e paure, nonché di ampliare le proprie competenze genitoriali e ritornare a sintonizzarsi pienamente sui reali bisogni dei figli minori e sui loro diritti, ivi compreso quello alla bi-genitorialità, eventualmente anche coordinando e monitorando quello autonomamente intrapreso dalle parti
- Modulare fino alla progressiva chiusura, almeno per ulteriori 18 mesi, il percorso di educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, in maniera tale da risultare meno impattante a livello di cadenza temporale sulla vita dei minori, nonché da garantire momenti di esclusività ad con il papà CP_3 CP_2
- Proseguire il supporto psicoterapeutico in favore di ed presso il Centro CP_2 CP_3
Goccia a Goccia con le psicologhe che già seguono i ragazzi;
- Favorire l'iscrizione dei ragazzi a pratiche sportive in specie dinamiche, anche al fine di allentare le tensioni e sfogare rabbia e frustrazione (ad esempio box e suoi simili, corsa, arti marziali etc.).
7. Dispone che le frequentazioni tra il padre e i figli, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, tenuto conto della volontà di ed dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, CP_2 CP_3 avvengano secondo il calendario attualmente in eSEre e cioè, ferma la facoltà dei SS di intervenire con restrizioni e ampliamenti, il padre vedrà e terrà con sé i minori:
- Nella prima settimana, per due pomeriggi infrasettimanali (martedì e venerdì) dall'uscita da scuola fino alle ore 21:30;
- Nella settimana successiva, il martedì dall'uscita da scuola alle ore 21:30 e nel week- end dalle ore 13:00 del sabato alla domenica la sera.
- ed eguiranno il calendario sopra indicato anche durante le festività, nel CP_2 CP_3 caso in cui i genitori doveSEro eSEre presso il proprio domicilio.
- Quanto alle festività natalizie e pasquali, il padre trascorrerà con i figli la Vigilia di
Natale (24.12) dalle 17 fino all'1.00, mentre la madre il giorno di Natale ed il 26.12; i genitori seguiranno il principio dell'alternanza per la serata del 31.12 – pranzo dell'1.1., così come per il giorno di Pasqua – Lunedì dell'Angelo, avendo cura di alternare le festività dell'anno.
- Quanto al periodo estivo, il padre trascorrerà con i figli anche due settimane di vacanza
(anche non consecutive), da concordare con la madre entro il 30.4 di ogni anno.
Pagina 17 di 19 8. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento dei minori versando alla madre, mediante accredito sul c/c della sig.ra Pt_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di complessivi € 650,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge);
9. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, in ragione del 50% ciascuno, nel pagamento delle spese straordinarie relative ai minori, come da
Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'OSErvatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) taSE scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) taSE scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto della figlia;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato diSEnso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Pagina 18 di 19 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'AUU continui ad eSEre percepito per intero dalla madre;
11. Dà atto dell'accordo dei genitori a che il padre continui a sostenere il pagamento del mutuo ancora gravante sulla casa familiare, mediante accredito sul c/c comune della propria quota, nella misura del 50% del residuo mutuo;
12. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BuSEro (Milano), affinché provveda ad annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Si comunichi anche ai SS del Comune di Settala.
Il Giudice Relatore Il Presidente
OT.ssa Valentina Maderna OT.ssa Maria Laura Amato
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