CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU US, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Corbusier Ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO PE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è presente nella sala di attesa virtuale alle ore 13:17
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa, con ricorso iscritto al n. di R.G.R. 1166/2024, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi nei confronti dell'istanza di rimborso relativa a PE per l'anno 1987 – periodo d'imposta 1/10/86 –
30/09/87; ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, che si è regolarmente costituita nel presente giudizio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, in data 16 luglio 2024 la Società ha presentato tempestivo ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi rispetto alla richiesta di rimborso della somma di £ 527.230.000
(euro 272.291,57) a titolo di Irpeg, oltre a interessi, derivante da un residuo di credito indicato nel Modello
760/87 redditi 1986, relativo al periodo d'imposta 01.10.1986 – 30.09.1987.
In data 23 luglio 2024 la Società si è costituita nel presente giudizio;
l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Latina si è costituita a sua volta nel presente giudizio riservandosi di effettuare le verifiche necessarie sulla fondatezza del credito chiesto a rimborso anche coinvolgendo, a tal fine, la Direzione
Regionale del Lazio in considerazione dell'importo per cui il ricorrente procedeva.
Nelle more della trattazione della causa odierna, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina ha effettuato il rimborso del credito e degli interessi chiesti nel ricorso, come esattamente riportato nella memoria depositata dalla ricorrente in data 5.1.2026.
All'odierna udienza, la parte presente ha concluso come da verbale in atti e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per rinuncia allo stesso da parte della ricorrente.
Come da memoria sottoscritta digitalmente dalle parti in causa, risulta con certezza che entrambe sono concordi alla rinuncia e nel compensare reciprocamente le spese del presente procedimento. La Società ricorrente, in un'ottica di collaborazione e trasparenza verso l'Ufficio, in considerazione del rimborso conseguito e della compensazione delle spese convenuta, dichiara di non avere dunque interesse alla prosecuzione della causa.
L'Ufficio risulta in atti aver accettato tale soluzione processuale anche con riferimento alle spese di lite.
Sussistono quindi i presupposti di legge per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 44 D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La CORTE dichiara la estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente.
Spese compensate.
In Latina il 9 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa Mariateresa POLI Dott.Giuseppe D'AU
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'AU US, Presidente
POLI MARIATERESA, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1166/2024 depositato il 23/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Corbusier Ang. Via Vespucci 04100 Latina LT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO BO PE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 106/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: nessuno è presente nella sala di attesa virtuale alle ore 13:17
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa, con ricorso iscritto al n. di R.G.R. 1166/2024, ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi nei confronti dell'istanza di rimborso relativa a PE per l'anno 1987 – periodo d'imposta 1/10/86 –
30/09/87; ha notificato il ricorso all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, che si è regolarmente costituita nel presente giudizio.
Come risulta dalla documentazione versata in atti, in data 16 luglio 2024 la Società ha presentato tempestivo ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi rispetto alla richiesta di rimborso della somma di £ 527.230.000
(euro 272.291,57) a titolo di Irpeg, oltre a interessi, derivante da un residuo di credito indicato nel Modello
760/87 redditi 1986, relativo al periodo d'imposta 01.10.1986 – 30.09.1987.
In data 23 luglio 2024 la Società si è costituita nel presente giudizio;
l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Latina si è costituita a sua volta nel presente giudizio riservandosi di effettuare le verifiche necessarie sulla fondatezza del credito chiesto a rimborso anche coinvolgendo, a tal fine, la Direzione
Regionale del Lazio in considerazione dell'importo per cui il ricorrente procedeva.
Nelle more della trattazione della causa odierna, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina ha effettuato il rimborso del credito e degli interessi chiesti nel ricorso, come esattamente riportato nella memoria depositata dalla ricorrente in data 5.1.2026.
All'odierna udienza, la parte presente ha concluso come da verbale in atti e la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per rinuncia allo stesso da parte della ricorrente.
Come da memoria sottoscritta digitalmente dalle parti in causa, risulta con certezza che entrambe sono concordi alla rinuncia e nel compensare reciprocamente le spese del presente procedimento. La Società ricorrente, in un'ottica di collaborazione e trasparenza verso l'Ufficio, in considerazione del rimborso conseguito e della compensazione delle spese convenuta, dichiara di non avere dunque interesse alla prosecuzione della causa.
L'Ufficio risulta in atti aver accettato tale soluzione processuale anche con riferimento alle spese di lite.
Sussistono quindi i presupposti di legge per dichiarare l'estinzione del giudizio ex art. 44 D.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La CORTE dichiara la estinzione del giudizio per rinuncia da parte della ricorrente.
Spese compensate.
In Latina il 9 febbraio 2026
Il Relatore Il Presidente Dott.ssa Mariateresa POLI Dott.Giuseppe D'AU