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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3461 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025,
nelle cause civili di II Grado RIUNITE n. 2117/2023 e 2186/2024 RG
tra
Parte_1 Mantovani) Parte appellante e appellata/appellante incidentale contro
in Controparte_1
(Avv. Rosalba Valenzano),
Parte appellata e appellante/appellata incidentale
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1087/2024 pronunciata dal Tribunale di Roma, Sezione lavoro, nel giudizio R.G. n. 35714/2021, depositata in data 30/1/2024 e non notificata. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto contro l (d'ora in avanti anche per Controparte_2 brevità ”), dinanzi al Tribunale di Roma, la dott.ssa , chiedeva: CP_1 Parte_1
1) accertarsi e dichiararsi che con l era intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo pieno, con inquadramento a dirigente medico del senza soluzione di continuità, CP_3 dal 12/7/2004 al 31/12/2020, condannando, per l'effetto, l al pagamento in Controparte_1 suo favore della somma di € 672.399,91, a titolo di differenze retributive, nonché
2) accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al computo del periodo di lavoro dal 12/7/2004 al 31/12/2020 nell'anzianità di servizio utile ai fini degli scatti dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione ai sensi degli artt. 89 e 92 del CCNL 2016-2018 Area Dirigenza sanitaria del S.s.n. (con espressa riserva di quantificare le somme dovute a tali titoli in separato giudizio) e
3) l'illegittimità del contratto di collaborazione originariamente concluso tra le parti, comprensivo delle relative proroghe condannando, per l'effetto, l al Controparte_4 pagamento in suo favore dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, parametrata alla retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad €. 5.456,63 mensili, nella misura di 12 mensilità, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con rivalutazione ed interessi come per legge.
- A sostegno di tali domande, la dott.ssa deduceva che il rapporto di lavoro tra le parti aveva avuto Pt_1 natura subordinata sin dall'origine in quanto ella:
(i) era stata sempre soggetta al potere direttivo e di controllo dei Direttori della Parte_2 avvicendatisi nel corso degli anni;
(ii) era stata sempre tenuta a svolgere i compiti indicati dai suddetti Direttori;
(iii) era stata sempre tenuta a rispettare uno specifico orario di lavoro e specifiche turnazioni di servizio per almeno 38 ore settimanali;
(iv) era stata sempre tenuta a richiedere permessi e ferie ed a giustificarsi in caso di assenza;
(v) era stata sempre stabilmente inserita nell'organizzazione della senza poter Parte_2 predeterminare autonomamente le modalità di svolgimento della propria attività;
(vi) era stata sempre retribuita in misura fissa e predeterminata, senza alcun collegamento ai risultati del lavoro;
(vii) era stata formalmente assunta, a far data dal 1/1/2021, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in regime di esclusività, con orario a tempo pieno ed inquadramento come dirigente medico della disciplina di oncologia ed era stata assegnata, per tutto il corso del rapporto di collaborazione e tutt'oggi, alle attività sanitarie presso l , al pari dei medici di ruolo con rapporto di lavoro Parte_2 subordinato, seguendo le direttive del relativo direttore.
Nel giudizio così incardinato si costituiva il Policlinico, il quale eccepiva la prescrizione delle differenze retributive pretese dalla ricorrente e deduceva la genuinità del rapporto libero-professionale originariamente instaurato tra le parti, chiedendo, in subordine, in caso di accertamento della natura subordinata del rapporto de quo, l'accertamento negativo del diritto della ricorrente all'indennità di esclusività e alla retribuzione di posizione.
Il primo Giudice assumeva la prova testimoniale articolata dalle parti, all'esito della quale rinviava per la decisione concedendo termine per note.
Alla successiva udienza, tuttavia, rinviava ad altra udienza, onerando parte ricorrente di produrre nuovi conteggi, limitando le differenze retributive al solo periodo compreso nel quinquennio antecedente alla ricezione da parte dell resistente del primo atto interruttivo della prescrizione. CP_1
A seguito della produzione di nuovi conteggi, il depositava note in cui, per la prima volta, CP_1 CP_ contestava in giudizio l'obbligo di versare il TFR, che viceversa avrebbe dovuto essere pagato dall
Il Tribunale ha così definitivamente accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro fra le parti, dichiarando, tuttavia, la prescrizione delle differenze retributive maturate anteriormente al 30/7/2016 ed espungendo dalle differenze retributive riconosciute l'indennità di esclusività, la retribuzione di posizione ed il TFR;
al contempo, ha accolto la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente ai sensi dell'art. 36, comma 5, TUPI, liquidandolo in 12 mensilità della relativa retribuzione globale di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, riconoscendole altresì l'anzianità di servizio maturata a far data dal primo contratto di collaborazione.
Avverso tale sentenza, hanno proposto appello sia la dott.ssa sia il . Pt_1 CP_1
In particolare, con due motivi di gravame la lavoratrice ha contestato la sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure: a) ritenuto che la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione delle differenze retributive richieste fosse iniziata in corso di svolgimento del rapporto lavorativo, sostenendo, al contrario, che tale termine doveva decorrere dalla cessazione del rapporto;
b) espunto il TFR dalle differenze retributive per difetto di legittimazione del al relativo pagamento senza considerare che CP_1 quest'ultimo non aveva tempestivamente contestato la debenza del TFR con la memoria di costituzione nel giudizio di primo grado bensì con note successive, in violazione delle preclusioni assertive imposte dal codice di rito, invocando, per l'effetto, l'operatività del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c..
Invece, il ha impugnato la sentenza in esame per avere il primo giudice c) riconosciuto alla CP_1 l'anzianità di servizio maturata a decorrere dal primo contratto di collaborazione stipulato tra le Pt_1 parti, senza considerare che la stessa non è mai stata assunta a tempo determinato dal , nei modi CP_1 prescritti dall'art. 97 Cost., bensì in regime libero-professionale e, dunque, senza il previo espletamento di alcuna procedura concorsuale, potendo, pertanto, trovare applicazione l'art. 2126 c.c., con riferimento soltanto al regime economico, e non anche a quello giuridico, corrispondente alla natura subordinata del rapporto;
d) riconosciuto il diritto della dott.ssa al risarcimento del danno derivante dall'illegittimo Pt_1
e abusivo utilizzo di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, vertendosi, invece, nel caso in esame, a dire del , nella diversa ipotesi dell'illegittimo utilizzo di contratti di lavoro autonomo CP_1 (co.co.co) a termine e non potendosi logicamente trasformare mediante l'art. 2126 C.C. un rapporto parasubordinato a termine in un contratto di lavoro subordinato a termine, a maggior modo in considerazione del fatto che l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura idonea ed adeguata a reintegrare le ipotetiche conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'abuso al ricorso al lavoro flessibile, quando detta immissione avvenga con un rapporto di causa -effetto rispetto al predetto periodo di precariato.
Il ricorso in appello della lavoratrice è stato iscritto al n. di ruolo 2117/2024 e quello del Policlinico al n. 2186/2024.
Costituendosi nel giudizio instaurato dal , la ha spiegato appello incidentale col quale ha CP_1 Pt_1 chiesto condannarsi l al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001, CP_1 così come riformato nelle more del giudizio di appello introdotto dal , e, dunque, nella sua CP_1
“nuova” misura massima, prendendo a base di calcolo la retribuzione globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del CP_3
Disposta la riunione dei due giudizi, all'udienza del 28.10.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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Con il primo motivo di appello la censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la decorrenza Pt_1 del termine di prescrizione quinquennale - applicabile alle differenze retributive pretese in ragione della natura subordinata del rapporto intercorso a far data dal 12/7/2004 sino al 31/12/2020 - già durante lo svolgimento del rapporto con conseguente prescrizione dei crediti maturati dalla professionista anteriormente al quinquennio antecedente al primo atto di costituzione in mora, ritenendo, al contrario, che tale termine non potesse decorrere prima della cessazione della collaborazione, in considerazione delle remore tipicamente nutrite dai lavoratori subordinati nel far valere i propri diritti nei confronti del datore di lavoro in costanza del rapporto contrattuale, per il comprensibile timore di subire ritorsioni da parte di quest'ultimo.
Tale censura è infondata, per i seguenti motivi.
Stante la natura pubblicistica dell'attività svolta dalla parte datoriale e la conseguente soggezione della fattispecie in esame alla disciplina propria del pubblico impiego, devono condividersi le valutazioni svolte dal primo giudice in ordine alla prescrizione dei crediti maturati dalla sino al 30.7.2021, posto che Pt_1 il primo atto di costituzione in mora del , per la corresponsione delle differenze retributive CP_1 spettanti alla dipendente, risale alla pec del 30.7.2021 (v. doc. 26 della produzione della originaria ricorrente), contenente l'impugnativa dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra le parti sino alla assunzione della professionista con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate in considerazione del carattere subordinato anche delle collaborazioni de quibus per come svoltesi in concreto, indipendentemente dal nomen iuris formalmente attribuito ai relativi contratti. Conclusi consecutivamente nel tempo.
Difatti, la Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 36197/2023, ha ribadito:
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela” (cfr. ” Cass. 19 novembre 2021, n. 35676, in motivazione sub p.to 42).
Ed invero, la sentenza della Cassazione n. 6051/2023 invocata dall'appellante a sostegno delle censure rivolte alla sentenza impugnata è stata superata proprio dalla surrichiamata sentenza delle Sezioni Unite.
Con il secondo motivo di appello, relativo difetto di legittimazione passiva dell in Controparte_1 ordine al pagamento delle differenze di TFR spettanti per effetto del riconoscimento ab origine (sin dalla prima collaborazione) della natura subordinata del rapporto di lavoro, si osserva quanto segue.
In ipotesi di effettiva e legittima instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, è pacifico che il soggetto CP_ competente per la corresponsione del TFR spettante al lavoratore sia l Tuttavia, il TFR è corrisposto CP_ dall nella misura in cui l'Amministrazione Pubblica datrice di lavoro versi all'Istituto i relativi accantonamenti.
Viceversa, nel caso in esame, a causa della fittizia natura libero-professionale dei contratti di lavoro a termine stipulati con la dott.ssa sino alla sua formale assunzione con contratto di lavoro Pt_1 CP_ subordinato a tempo indeterminato, il non ha mai versato all le quote di TFR spettanti alla CP_1 predetta, in relazione al rapporto di natura subordinata svoltosi in concreto tra le parti (come mai disatteso dall in sede di gravame), con la conseguenza che la lavoratrice, ad oggi, ha maturato un TFR CP_1 inferiore rispetto a quello di sua spettanza, la cui reintegrazione, non può che essere onere esclusivo della parte datoriale, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ..
Infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso”. (cfr. Cassazione, Ordinanza n.4360/2023).
Ad ogni modo, presupposto indefettibile per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto lavorativo, ipotesi che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie, posto che la per sua stessa Pt_1 ammissione, lavora ancora alle dipendenze del . CP_1
Ed invero, la Suprema Corte ha recentemente precisato: “nella pronuncia del 2021 si è osservato, in continuità con il precedente del 2018, che, «anche dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, nel nuovo e più composito panorama normativo (che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti presso il Fondo di Tesoreria e CP_5 anche la possibilità per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare) resta fermo il fatto che il TFR costituisce a tutti gli effetti un credito del lavoratore, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto»; di conseguenza «le quote accantonate del TFR, tanto che siano trattenute presso l'azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l' ovvero conferite in un Fondo di previdenza complementare, sono CP_5 intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità»” (Cass. n. 16116/2023). Vedasi anche Cass. n. 4265/2025, secondo cui: “per quanto concerne il credito per TFR, come noto, esso matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro (v. Cass. n. 5376/2020); (…) 6.- il credito del lavoratore, relativo al TFR accantonato presso il datore di lavoro, in origine di natura
“retributiva”, assume natura “previdenziale” “nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo” (Cass. n.11198/2024; e n. 18477/2023);7.- qualora il datore di lavoro non versi le quote del TFR al Fondo di previdenza scelto dal lavoratore, “il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse”, con la conseguenza che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.”.
Dunque, dall'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti a far data dal 12/7/2004 sino al 31/12/2020, non può che discendere l'accertamento positivo del credito maturato dalla CP_ in relazione alle quote di TFR di propria spettanza non corrisposte all dal Policlinico, in Pt_1 relazione a tale periodo e, dunque, il Policlinico risulta debitore nei confronti della per l'importo Pt_1 corrispondente.
Tuttavia, stante la perdurante prosecuzione della collaborazione subordinata instaurata tra le parti, allo stato, non ancora cessata, non ricorrono, nella specie, i presupposti per l'erogazione del trattamento de quo in favore della lavoratrice, non essendosi ancora avverata la condizione di esigibilità del relativo credito.
A ciò si aggiunga che tra il datore di lavoro, l ed il prestatore di lavoro sussiste un Controparte_6 rapporto trilaterale in virtù del quale: il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il TFR maturato dal terzo, in favore di quest'ultimo, al pari di quanto avviene per le relative contribuzioni previdenziali e il secondo è tenuto ad erogare, nei confronti del terzo, le relative prestazioni, secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti dell'accantonamento conseguito dal beneficiario grazie ai versamenti periodici effettuati dalla parte datoriale (cfr. Cass. n. 16116/2023).
Ne discende che, in corso di durata del rapporto lavorativo, il datore di lavoro è obbligato nei confronti del lavoratore a versare al Fondo le quote di TFR maturate dal dipendente in relazione alle retribuzioni spettanti e/o corrisposte al dipendente, ma è il Fondo (in questo caso, l ) ad essere tenuto alla futura erogazione CP_5 del TFR nei confronti del lavoratore, nei limiti dell'accantonamento da quest'ultimo conseguito, grazie ai versamenti effettuati in suo favore dalla parte datoriale, allorché venga a cessare il rapporto di lavoro.
Ed invero, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11569/2024, “dal combinato disposto della l. n. 296 del 2006, artt. 1, comma 756, e del D.M. n. 30.1.2007, art. 2, commi 2 e 4, si ricava anzitutto che l'unico soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato dai lavoratori del settore privato (…) è il Fondo di tesoreria: il datore di lavoro, infatti, risponde dell'obbligazione quale adiectus solutionis causa e nei soli limiti dei contributi dovuti per quel mese al Fondo stesso e, in subordine, agli altri enti previdenziali. 15. Si tratta di un meccanismo di anticipazione salvo conguaglio affatto analogo a quello che presiede alla corresponsione di altre prestazioni previdenziali (ad es., assegni familiari, indennità di malattia, indennità di maternità), le quali, proprio per ciò, vengono del pari corrisposte "sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro", esattamente come prevede, per la prestazione in esame, la l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756. D'altra parte, la circostanza che il D.M. n. 30.1.2007, art. 1, comma 1, stabilisca che "il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 del codice civile", avvalora un'ulteriore conclusione già desumibile dal tenore testuale della l. n. 296 del 2006, artt. 1, commi 755 ss.: e precisamente, che quella corrisposta dal è una prestazione che, sebbene modulata CP_7 quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale. 17. Deve infatti convenirsi, con l' ricorrente, nel rilievo che la L. n. 296 del CP_8 2006 abbia all'uopo istituito una gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 c.c.: al Fondo, invero, affluiscono i contributi obbligatoriamente versati dai datori di lavoro (…) ed è il Fondo medesimo tenuto ad erogare le relative prestazioni "secondo il principio della ripartizione"”.
Medesime considerazioni valgono anche per il pubblico impiego, posto che, come ulteriormente precisato dalla Suprema Corte, “Secondo la concezione risalente, mai messa in dubbio da questa Corte di legittimità, il tfr ha natura retributiva (Cass. n. 6333 del 05/03/2019; anche a fini fiscali, Cass. n. 6117 del 01/03/2019) costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Esso matura durante lo svolgimento del rapporto ed è costituito dalla somma degli accantonamenti annui di una quota della retribuzione rivalutata periodicamente. (…) Analoga natura retributiva hanno anche le indennità di fine rapporto erogate nel settore pubblico, ridotte al paradigma comune della retribuzione differita (Cass. n. 25621/2024) nell'àmbito di un percorso di tendenziale assimilazione alle regole dettate nel settore privato dall'art. 2120 del codice civile, ricordato anche da Corte cost. n. 159 del 2019: “le indennità in esame presentano una natura retributiva, avvalorata dalla correlazione della misura delle prestazioni con la durata del servizio e con la retribuzione di carattere continuativo percepita in costanza di rapporto. Esse rappresentano il frutto dell'attività lavorativa prestata (sentenza n. 106 del 1996, punto 2.1. del Considerato in diritto)” (cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. L Num. 10082 Anno 2025).
Pertanto, il Tribunale non ha errato nel ritenere il Policlinico privo della legittimazione a resistere alla domanda di condanna al pagamento delle differenze di TFR pretese dalla in relazione Pt_1 all'accertamento della natura subordinata della collaborazione intercorsa tra le parti dal 2004 al 2020, essendo la parte datoriale, in mancanza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro, obbligata esclusivamente al versamento in delle predette differenze retributive, nelle casse dell , in modo che CP_5 quest'ultimo possa provvedere all'erogazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali nei CP_8 confronti della lavoratrice una volta cessato il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.
Né a diversa soluzione può condurre il richiamo alla sentenza n. 1768/2025, contenuto nelle note di trattazione scritta depositate dalla nel giudizio recante R.G. n. 2186/2024, posto che la fattispecie Pt_1 ivi definita presenta rilevanti profili di divergenza con quella oggetto del presente giudizio.
Ed invero, mentre il rapporto lavorativo oggetto del giudizio definito con la sopra menzionata sentenza risultava cessato sin dal 30.06.2017, quello oggetto del presente giudizio non è ancora cessato.
Ebbene, si è già precisato che presupposto indefettibile per l'erogazione del TFR è la cessazione del rapporto lavorativo, posto che le relative quote, tanto che siano accantonate presso l'Azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l ovvero conferite in un Fondo di previdenza CP_5 complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l'esigibilità.
Inoltre, in base a quanto chiarito dalla Suprema Corte nella giurisprudenza sopra citata, il credito vantato dal lavoratore nei confronti del proprio datore, con riferimento al TFR maturato in costanza del rapporto lavorativo, una volta avveratasi la suddetta condizione di esigibilità, può avere carattere retributivo, se le relative quote non sono state versate all'Ente previdenziale di competenza, ovvero previdenziale, in caso di regolarità dei versamenti datoriali nelle casse di quest'ultimo (“il credito del lavoratore, relativo al TFR accantonato presso il datore di lavoro, in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” “nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza (…) qualora il datore di lavoro non versi le quote del TFR al Fondo di previdenza (…) “il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse”, con la conseguenza che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.” Cit.); del resto, le quote di TFR altro non sono che “segmenti” della retribuzione spettante al lavoratore per le prestazioni svolte in favore della parte datoriale, che quest'ultima trattiene di volta in volta dalle buste paga del dipendente, con lo scopo di destinarle alla costituzione delle risorse necessarie allo stesso, per far fronte alle proprie esigenze di vita, una volta cessato il rapporto di lavoro e, dunque, la relativa fonte di guadagno. Di conseguenza, se alla cessazione del rapporto lavorativo, la finalità previdenziale delle predette trattenute non risulta realizzata, mediante il relativo versamento nelle apposite casse dell'Ente di competenza, il lavoratore ha diritto al pagamento delle quote di retribuzione inutilmente non percepite, altrimenti si verrebbe a determinare un indebito arricchimento della parte datoriale, essendo venuta meno la giustificazione causale delle ritenute operate da quest'ultima (o che quest'ultima avrebbe dovuto operare), in favore del beneficiario finale che, comunque, è il lavoratore;
ciò tantopiù ove si consideri che il lavoratore che abbia ottenuto l'accertamento giudiziale della reale natura subordinata del rapporto di collaborazione intercorso con la P.A., sino alla propria formale assunzione alle dipendenze della stessa a tempo indeterminato, non può conseguire la conversione del rapporto pregresso, da cui deriva il credito relativo alle quote di TFR mancanti al momento dell'avveramento della relativa condizione di esigibilità (come nella controversia definita da questo Collegio con la sentenza richiamata dalla in seno alle note di Pt_1 trattazione scritta depositate in data 27.10.2025).
Viceversa, finché il rapporto lavorativo si protrae e pende la condizione di esigibilità del TFR, permane il vincolo di destinazione delle relative quote spettanti al lavoratore e, dunque, le stesse devono essere versate dalla parte datoriale al competente Ente di previdenza, in ragione del suddetto rapporto trilaterale intercorrente tra datore di lavoro, Fondo e lavoratore, posto a presidio della obbligatorietà e finalità previdenziale delle trattenute de quibus.
Infatti, in tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di un contratto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto alla ricostruzione della propria posizione contributiva previdenziale (cit.).
A ciò si aggiunga che la non ha mai richiesto l'accertamento del proprio diritto al versamento, nelle Pt_1 casse dell , delle differenze di TFR a sé spettanti e la conseguente condanna della parte datoriale a CP_5 provvedervi, bensì la condanna della parte datoriale al pagamento delle predette differenze direttamente in proprio favore;
pertanto, per quanto sinora chiarito, il Tribunale non poteva che accertare il difetto di legittimazione passiva del , in relazione alla domanda de qua, per come formulata dalla ricorrente. CP_1
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo dell'appello spiegato dalla lavoratrice.
Pertanto, l'appello proposto dalla in via principale, deve essere integralmente rigettato. Pt_1
Venendo ora all'appello proposto dal , si osserva quanto segue. CP_1
Per quanto riguarda il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla sin dalla prima Pt_1 collaborazione prestata alle dipendenze del , ancorché in virtù di un formale contratto di CP_1 collaborazione in regime libero-professionale, l ritiene che logicamente non si possa Controparte_1 trasformare mediante l'art. 2126 c.c. un rapporto parasubordinato a termine in un contratto di lavoro subordinato a termine, in modo da ritenere applicabile allo stesso la disciplina propria di tale ultima fattispecie, in tema di ricostruzione della carriera del dipendente che abbia lavorato continuativamente alle dipendenze della medesima P.A. in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
Tuttavia, per individuare il regime giuridico applicabile al rapporto lavorativo oggetto di causa, salvo quanto disposto dall'art. 2126 c.c., occorre far riferimento alla reale natura del rapporto intercorso tra le parti.
Infatti, in un'ottica di definizione del rapporto giuridico, deve prevalere, sul nomen iuris formalmente attribuito (magari per fini elusivi) dalle parti, il concreto atteggiarsi dello stesso, come ampiamente attestato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 4533/2000; n.7931/2000).
Inoltre, il nel focalizzare le rispettive contestazioni sul presupposto dell'illegittimità dei contratti CP_1 a tempo determinato stipulati fra le parti in conseguenza della mancata effettuazione del concorso pubblico, trascura che proprio ai sensi dell'art. 2126 c.c. “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi da illiceità dell'oggetto o della causa” e che ai sensi dell'art. 15 septies D.lgs. 502/1992 “…Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale.”.
Dunque, nulla osta, nel caso di specie, al riconoscimento del servizio pre-ruolo in concreto svolto dalla in forza degli illegittimi contratti di co.co.co. che hanno preceduto la sua assunzione a tempo Pt_1 indeterminato alle dipendenze del , per la ricostruzione della relativa carriera. CP_1
EL resto, lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera, fatto in sede e fasi diverse da quelle del procedimento concorsuale per l'accesso alla carriera, ex post, è quello di assicurare che quel servizio non sia considerato inesistente nella definizione della anzianità giuridica ed economica del dipendente, essendo stato effettivamente prestato pur se non in posizione di ruolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza, 04/12/2013, n. 5764), a prescindere dalla eventuale illegittimità dei contratti in virtù dei quali è stato prestato, proprio in virtù della generale “clausola di salvezza” prevista dall'art. 2126 c.c. al primo comma.
Inoltre, il secondo comma dell'art. 2126 c.c. deve essere interpretato in conformità al primo e non in contrasto con lo stesso, nel senso che la retribuzione spettante al prestatore di lavoro per l'impegno profuso in esecuzione di contratti illegittimi è quella corrispondente alle prestazioni concretamente svolte, come se i contratti de quibus (di lavoro subordinato a tempo determinato) fossero stati legittimi, con ogni conseguente riflesso anche sul piano della progressione stipendiale.
Ed invero, la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, comporta una evidente violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni tipo di disparità di trattamento (anche retributiva) tra dipendenti precari e di ruolo di una stessa Amministrazione che non sia giustificata da elementi oggettivi di distinzione attinenti alle mansioni espletate. In particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999. trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, ha sancito nell'ordinamento europeo il principio cogente di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, in base al quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Nell'interpretare la Direttiva 1999/70/CE, la Corte di Giustizia UE (sent, 13.9.2007, C-307/05, Per_1
), ha anzitutto richiamato la propria precedente giurisprudenza, secondo cui le prescrizioni
[...] dell'Accordo Quadro e della Direttiva sono applicabili anche “ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le Amministrazioni e con altri enti del settore pubblico” (v. sent. 4.7,2006, C- 212/04, e altre), trattandosi di “norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza” che Per_2 devono trovare applicazione a “tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro”.
La Corte ha poi precisato che cosa debba intendersi per “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro, precisando che la riserva di cui all'art. 137, n. 5, del Trattato UE (che esclude la materia della retribuzione dalle competenze delle istituzioni comunitarie) “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, in guisa che proprio l'applicazione di tale principio debba comportare il pagamento di una differenza di retribuzione”. Affrontando, inoltre, lo specifico argomento della spettanza degli scatti di anzianità al personale assunto a termine dalle pubbliche Amministrazioni, di ruolo o non di ruolo, la CGE ha affermato: “La mera circostanza che un impiego sia qualificato come 'di ruolo' in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da tali strumenti comunitari”. La Corte di Giustizia ha infine spiegato che la nozione di “ragioni oggettive” che, secondo la clausola 4, punto I, dell'Accordo Quadro, possono giustificare la deroga al principio di non discriminazione in materia di periodi di anzianità, “non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo", ma solo quando "la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”. In conclusione, secondo la CGUE, la nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro "dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. Tali principi sono stati in seguito ribaditi dalla Corte di Giustizia (sent. 22.12.2010, nei procedimenti riuniti C-444/09, e C-456/09. che ha ulteriormente precisato che “un'indennità Persona_3 Persona_4 per anzianità di servizio ... rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi ad un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'Accordo Quadro”; Sul punto, vedasi altresì l'ordinanza 7 marzo 2013 in causa C393/11, in base alla quale “Dette circostanze possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato, dalle caratteristiche ad esse inerenti o eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Deve, invece, escludersi che possa configurare una ragione oggettiva il mero richiamo alla natura temporanea del rapporto, in quanto ciò "svuoterebbe di contenuti gli obiettivi della direttiva e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”(punto 41 ). La Corte ha aggiunto che “il principio di non discriminazione, enunciato nella clausola 4 dell'accordo quadro, sarebbe privato di qualsiasi contenuto se il semplice fatto che un rapporto di lavoro sia nuovo in base al diritto nazionale fosse idoneo a configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola suddetta, atta a giustificare una diversità di trattamento...." essendo necessario "prendere in considerazione la natura particolare delle mansioni svolte dai resistenti nel procedimento principale” ( punti 50 e 51). Sulla scorta di dette coordinate ermeneutiche con l'ordinanza n. 8447/2018 (nello stesso senso Cass. n. 22236/2017), la S.C ha affermato: “in conformità con Cass. n. 22558/2016; Cass. n. 27387/2016; Cass. n. 165/2017; Cass. n. 290/2017, (alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto del tutto condivise) (…) - l'obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato 'condizioni di impiego' che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato 'comparabile', sussiste, quindi, a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è attuazione, nell'ambito della disciplina del rapporto a termine, del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione che costituiscono 'norme di diritto sociale dell'Unione di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela' (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Dans, punto 32); - la clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008, causa C268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, ; 8.9.2011, causa C177/10 SA NA) ed affermando la Persona_5 esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (EL ER Alonso, cit., punto 42); - la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte dì Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); - l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale - che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa - e valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8 febbraio 2016, n. 2468)”. Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche in più recenti pronunce (Corte di Giustizia
20.6.2019, causa C-72/18 Ustariz Arostegui;
11.4.2019, causa C-29/18, Cobra Servizios Auxiliares;
21.11.2018, causa C-619/17, 5.6.2018, causa C-677/16, Montero Mateos), in cui Persona_6 interpretando la clausola 4 del suddetto Accordo Quadro ha poi risolto questioni analoghe a quella oggetto di causa, attraverso il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest'ultima relativa al personale ATA) nonché agli effetti della ricostruzione della carriera dei ricercatori stabilizzati dagli enti di ricerca (Cass. n. 27950/2017, Cass. n. 7112/2018, Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). Difatti, “la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL ER Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 SA NA)”.
Dunque, anche la Suprema Corte ha chiarito che i dipendenti pubblici con rapporti di lavoro precari successivamente inseriti in ruolo hanno diritto, ai fini della progressione stipendiale, a vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro purché le funzioni svolte siano identiche a quelle esercitate in precedenza come è pacifico nel caso in esame. Pertanto, il primo motivo dell'appello spiegato dal è infondato. CP_1
Per le stesse ragioni deve ritenersi infondato il secondo motivo di gravame formulato dall
[...]
, posto che i contratti di co.co.co stipulati tra le parti, per la loro reale natura devono essere CP_1 considerati a tutti gli effetti contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Infatti, quanto alla dedotta insussistenza dei presupposti per il risarcimento del danno riconosciuto alla si evidenzia che l'art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 165/2001, ha introdotto nell'ordinamento una Pt_1 norma di carattere generale, secondo cui: “Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità' in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo”.
Quanto alle conseguenze sanzionatorie, l'art. 36 al comma 5 prevede: “
5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e senza la necessità del rispetto delle condizioni ordinariamente previste.”
Inoltre, con la sentenza n. 5072 del 2016, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di rilevare che “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.”
Dalla suddetta pronuncia emerge una conferma del principio affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350) secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto non è stato modificato dal d.lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato;
ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
L'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 non contiene alcuna precisazione in ordine al risarcimento del danno e, quindi, deve farsi riferimento alla regola generale della responsabilità contrattuale posta dall'art.1223 c.c. secondo cui il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita, nella specie dal lavoratore, come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Lo stesso art. 36, comma 5, cit. definisce il danno risarcibile come derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative e non già come derivante dalla perdita di un posto di lavoro.
Pertanto, la stipula del contratto a tempo indeterminato in seguito all' illegittima precarizzazione del rapporto di impiego in alcun modo può sostituire il risarcimento del danno e ciò appare ancor più congruo nel caso di specie, ove si consideri che la è stata assunta dal , con contratto di Pt_1 CP_1 lavoro a tempo indeterminato, a far data dal 1/1/2021, in seguito ad un concorso pubblico, con una riserva di posti del 50% per il personale precario.
Quindi, per essere inserita in ruolo, la dott.ssa ha dovuto partecipare e superare un concorso Pt_1 pubblico, il cui esito era incerto, circostanza del tutto diversa dall'ipotesi in cui l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura idonea e adeguata a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del ricorso al lavoro flessibile, che ha come presupposto un rapporto di causa-effetto tra lavoro flessibile e successiva stabilizzazione, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato si realizza o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (cfr. Cass. 17/7/2020, n. 15353 e Cass. 27/5/2021, n. 14815).
In ordine all'appello incidentale spiegato dalla dott.ssa in ordine alla quantificazione del danno Pt_1 nella sua “nuova” misura massima, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11750/2019, statuisce che: “…il principio di irretroattività della legge sostanziale posto dall'art. 11 preleggi ("la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"), come inteso dalla costante giurisprudenza, nel senso che "la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso" (da Cass. 4 maggio 1966, n. 1115 a Cass. 14 febbraio 2017, n. 3845), con conseguente applicazione non solo ai cosiddetti "diritti quesiti", ma anche ai "fatti compiuti"…”.”.
Dunque, come si vede, il principio di irretroattività della legge sostanziale posto dall'art. 11 delle Preleggi, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, si riferisce alle sole ipotesi in cui l'applicazione della norma sostanziale sopravvenuta comporti il “disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto” e non anche quelle in cui dovesse tradursi nell'implementazione della tutela di un diritto già riconosciuto in forza della normativa previgente - e, dunque, nel rafforzamento di tali effetti -, come nel caso di specie, il diritto della lavoratrice a percepire l'indennità ex art. 32 del D.lgs. 183/2010 – ora ex art. 28, comma 2 D.lgs. 81/2015, ai sensi dell'art. 36 comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
Inoltre, occorre distinguere tra contenuto sostanziale e processuale delle norme, osservando come quest'ultimo si riferisca, non già al riconoscimento di un diritto, bensì alle procedure attraverso cui queste posizioni giuridiche vengono fatte valere e tutelate.
Ebbene, l'applicazione dell'art. 36 comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 nella sua nuova formulazione comporta non già il riconoscimento in capo alla di un diritto nuovo rispetto a quello riconosciutole nella Pt_1 sentenza impugnata in forza della normativa vigente ratione temporis (i.e. art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015), bensì una maggior tutela del diritto sostanziale già accertato in base alla normativa de qua, come medio tempore intensificata dal legislatore, in relazione al pubblico impiego privatizzato, all'art. 36, comma 5 del relativo T.U..
EL resto, l'indennità forfettaria ex art. 32 D.lgs. 183/2010, come confermato recentemente dalla Suprema Corte (Cass. Sez. Lav., ord. n. 4626/2024) costituisce una “penale” ex lege a carico del datore di lavoro per l'illegittima apposizione di un termine al contratto e consiste in una somma di denaro predeterminata, da versarsi a titolo di compensazione, destinata a coprire il danno subito dal lavoratore senza necessità di prova in ordine al suo esatto ammontare, in quanto lo stesso si presume in re ipsa e la relativa quantificazione è stabilita dalla legge.
Va da sé, dunque, che ai fini della liquidazione di tale indennità debba farsi riferimento alla legge vigente al momento della liquidazione, posto che il danno è determinato in misura forfettaria e non in ragione del suo esatto ammontare.
Ed invero, secondo la Suprema Corte, “la variazione dei criteri Tabellari, non incide sulla validità o sugli effetti del rapporto di diritto sostanziale dedotto in giudizio, ma è immanente all'esercizio del potere discrezionale -riservato al Giudice- di liquidazione equitativa del danno di natura non patrimoniale, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., diretto a realizzare nel caso concreto i principi di adeguatezza e proporzionalità, intesi come tendenziale integrale ristoro del danno patito ed uniforme trattamento di situazioni identiche, principi che risultano violati ove la liquidazione equitativa venga effettuata in base a criteri tabellari obsoleti in quanto superati dai nuovi ritenuti maggiormente adeguati a garantire una "equa" corrispondenza tra l'equivalente ed il valore non patrimoniale leso…”(Cass. Sent. n. 25485/2016).
Ne discende che, stante la spettanza della suddetta indennità, come accertata nel giudizio di primo grado e confermata in tale sede, la stessa deve essere liquidata in base alla legge attualmente vigente: tenuto conto della nuova formulazione normativa, in considerazione del cospicuo numero di anni di lavoro precario prestato dalla presso l sia, di converso, dell'indubbia esperienza maturata Pt_1 Controparte_1 dalla stessa che le ha consentito, infatti, il superamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, si reputa equo quantificare il danno subìto dalla lavoratrice nella misura di 24 mensilità di retribuzione globale di fatto.
In conclusione, vanno rigettati sia l'appello principale della sia l'appello principale del Pt_1
, mentre l'appello incidentale proposto dalla lavoratrice merita accoglimento, con CP_1 conseguente condanna dell al pagamento in favore Controparte_4 di dell'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001 nella misura di 24 Parte_1 mensilità di retribuzione, prendendo a base di calcolo la retribuzione globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad €. 5.456,63.
Stante il complessivo esito della lite, le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della metà, e poste per la quota residua a carico dell , liquidate come da dispositivo, da Controparte_1 distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve darsi atto che sussistono a carico dell le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del CP_1 DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte,
-rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
-rigetta l'appello proposto dall;
Controparte_1
-accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, confermata nel resto,
-condanna l al pagamento in favore di Controparte_1
dell'indennità prevista dall'art. 36, comma 5, D.lgs. 165/2001 nella misura di 24 mensilità Parte_1 di retribuzione, prendendo a base di calcolo la retribuzione globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad € 5.456,63.
-Compensa per la metà le spese del doppio grado e condanna l Controparte_1 al pagamento della restante quota delle spese, che liquida, per l'intero, quanto al primo
[...] grado in euro 4.710,00, e quanto al giudizio di appello in euro 6.800,00, oltre alle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti, Iva Cpa di legge, ponendone il pagamento in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Dà atto che sussistono a carico dell le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. CP_1 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 28/10/2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste