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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 933/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Giudice istruttore, sciogliendo la superiore riserva;
esaminati gli atti;
ritenuto non potersi procedere a convalida dello sfratto e ad emissione di ingiunzione di pagamento, stante l'opposizione dell'intimato; rilevato che il ricorrente, alla superiore udienza, ha richiesto l'emissione di ordinanza di rilascio;
ritenuto doversi concedere tale ordinanza, non sussistendo gravi motivi in contrario;
ritenuto, infatti, che le controdeduzioni di parte intimata non risultano dirette a contestare la sussistenza della morosità, essendo volte, piuttosto, ad evidenziare un asserito controcredito che dovrà essere oggetto di prova nel corso del giudizio;
ritenuto doversi dunque ordinare il rilascio, entro il 30 aprile 2025, termine congruo ai sensi dell'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della rilevante durata e dell'entità della morosità e degli interessi comparati delle parti;
ritenuto doversi, altresì, convertire il rito, al fine di pronunciare sulle domande di parte;
rilevato, infine, che le parti non hanno dato prova di aver esperito procedimento di mediazione e che la controversia, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010, dopo l'ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., rientra tra quelle per cui è previsto l'esperimento obbligatorio del suddetto procedimento;
ritenuto, dunque, che deve assegnarsi alle parti termine per l'esperimento della mediazione, fissando la successiva udienza oltre la scadenza del previsto termine di tre mesi di cui agli artt. 5 e 6 del citato decreto e riservando all'esito ogni determinazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 657 ss. c.p.c.,
Rigetta la richiesta di convalida dello sfratto. Visto l'art. 665 c.p.c., ordina alla società Padel Zone Siracusa s.r.l. Sportiva Dilettantistica di rilasciare a favore di il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività e gestione di Parte_1
campetti di calcio e impianti sportivi, sito in Siracusa via Giuseppe Agnello n. 7, entro il 30 aprile 2025.
Visti gli artt. 5 e 6 d. lgs. 28/2010,
Assegna alle parti termine di giorni quindici, decorrenti dal 24 marzo 2025, per la presentazione della domanda di mediazione.
Visto l'art. 667 c.p.c.; dispone mutarsi il rito e fissa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. l'udienza del 10 dicembre 2025, ore
9,00, assegnando termine ex art. 426 c.p.c. fino a dieci giorni prima della medesima per il deposito di memorie integrative e documenti, e riservando a tale udienza la pronuncia sulle richieste istruttorie.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Siracusa, 20/03/2025
Il Giudice dott. Domenico Stilo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Giudice istruttore, sciogliendo la superiore riserva;
esaminati gli atti;
ritenuto non potersi procedere a convalida dello sfratto e ad emissione di ingiunzione di pagamento, stante l'opposizione dell'intimato; rilevato che il ricorrente, alla superiore udienza, ha richiesto l'emissione di ordinanza di rilascio;
ritenuto doversi concedere tale ordinanza, non sussistendo gravi motivi in contrario;
ritenuto, infatti, che le controdeduzioni di parte intimata non risultano dirette a contestare la sussistenza della morosità, essendo volte, piuttosto, ad evidenziare un asserito controcredito che dovrà essere oggetto di prova nel corso del giudizio;
ritenuto doversi dunque ordinare il rilascio, entro il 30 aprile 2025, termine congruo ai sensi dell'art. 56 l. 392/1978, tenuto conto della rilevante durata e dell'entità della morosità e degli interessi comparati delle parti;
ritenuto doversi, altresì, convertire il rito, al fine di pronunciare sulle domande di parte;
rilevato, infine, che le parti non hanno dato prova di aver esperito procedimento di mediazione e che la controversia, ai sensi dell'art. 5 co. 1bis e 4 d. lgs. 28/2010, dopo l'ordinanza di mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., rientra tra quelle per cui è previsto l'esperimento obbligatorio del suddetto procedimento;
ritenuto, dunque, che deve assegnarsi alle parti termine per l'esperimento della mediazione, fissando la successiva udienza oltre la scadenza del previsto termine di tre mesi di cui agli artt. 5 e 6 del citato decreto e riservando all'esito ogni determinazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 657 ss. c.p.c.,
Rigetta la richiesta di convalida dello sfratto. Visto l'art. 665 c.p.c., ordina alla società Padel Zone Siracusa s.r.l. Sportiva Dilettantistica di rilasciare a favore di il complesso dei beni organizzati per l'esercizio delle attività e gestione di Parte_1
campetti di calcio e impianti sportivi, sito in Siracusa via Giuseppe Agnello n. 7, entro il 30 aprile 2025.
Visti gli artt. 5 e 6 d. lgs. 28/2010,
Assegna alle parti termine di giorni quindici, decorrenti dal 24 marzo 2025, per la presentazione della domanda di mediazione.
Visto l'art. 667 c.p.c.; dispone mutarsi il rito e fissa ai sensi dell'art. 420 c.p.c. l'udienza del 10 dicembre 2025, ore
9,00, assegnando termine ex art. 426 c.p.c. fino a dieci giorni prima della medesima per il deposito di memorie integrative e documenti, e riservando a tale udienza la pronuncia sulle richieste istruttorie.
Si comunichi a cura della Cancelleria.
Siracusa, 20/03/2025
Il Giudice dott. Domenico Stilo