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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1105 RG. 2022;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Candela e dall'avv. Vincenzo Scontrino e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con tempestivo ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso gli avvisi di addebito CP_1
n. 5992022000009493300 e n. 5992022000009483200, notificati il 29.03.2022, coi quali le è stato intimato rispettivamente il pagamento di € 9.540,45 e di € 122.715,59 a titolo di “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti – modello DM10” per il periodo 2018, 2019 e 2020. Contestando l'esistenza di tali debiti, dal momento che, nel detto periodo, il personale impiegato presso la struttura era stato assunto da altri soggetti somministratori di manodopera (Alma S.p.A. e Work On Time S.p.A.), e tenuto conto del fatto che le somme dovute a titolo di contributi erano già state versate da costoro, ha chiesto l'annullamento dei detti Avvisi di Addebito.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato, tanto per motivi di diritto (non potendosi ravvisare nel pagamento dei contributi da parte dei somministratori un adempimento di terzo, bensì un indebito soggettivo, privo di effetti liberatori e suscettibile di restituzione),
1 che per ragioni di fatto (avendo i somministratori effettivamente ottenuto, mediante compensazione, la restituzione quasi integrale di quanto in illo tempore pagato).
In dettaglio: può darsi per certo il fatto che la somministrazione del personale utilizzato dalla odierna opponente, nel periodo al quale si riferiscono gli AVA opposti, impugnati fosse fittizia. Depongono in tal senso i seguenti elementi:
1) Quasi tutti i dipendenti utilizzati in forza dei contratti di somministrazione stipulati dalla con la Alma s.p.a. e con la Work On Time s.p.a. erano stati Pt_1 dipendenti della cooperativa utilizzatrice fino al momento della somministrazione, ma i loro rispettivi apporti di lavoro erano cessati, senza apparente spiegazione, il giorno prima dell'inizio della somministrazione. Le dimissioni spontanee rassegnate da tutto il personale in questione risalgono al giorno 21.9.2018 e, fra la data di cessazione dei rapporti e la data di inizio dell'utilizzazione dei medesimi prestatori d'opera in forza della somministrazione, non vi è stata una apprezzabile interruzione.
2) La società opponente ha sostanzialmente ammesso che la situazione di fatto coincidesse con quella considerata dagli ispettori nel verbale ispettivo del 21.7.2020 (dal quale sono scaturiti gli AVA oggi contestati) in quanto, successivamente alla notifica dello stesso, ha provveduto a regolarizzare quasi tutto il personale menzionato dagli ispettori per il periodo di tempo oggetto di contestazione. Pure nel ricorso in opposizione col quale è stato incardinato il presente giudizio, peraltro, la società non ha contestato i fatti presi in considerazione dagli ispettori, ma si è limitata a spiegare quali siano state le ragioni sottese alla scelta di fare cessare i rapporti di lavoro intrattenuti col personale già assunto e di impiegare i medesimi dipendenti attraverso una somministrazione di lavoro. Tale scelta, seppur comprensibile sul versante extragiuridico (in quanto correlata con la temporanea indisponibilità di risorse, da parte della cooperativa, per pagare le retribuzioni), sul versante giuridico non appare comunque giustificabile e, in ogni caso, le ragioni esposte non consentono di ravvisare la liberazione dell'opponente dal debito contributivo, come appresso si dirà.
Posto che, per i motivi appena esaminati, si deve ritenere che i contratti di somministrazione di manodopera intercorsi con la Alma s.p.a. e con la Work On Time s.p.a. fossero connotati da simulazione oggettiva, nel senso che i lavoratori somministrati, in realtà, hanno di fatto continuare a prestare servizio alle dipendenze della cooperativa , al pari di quanto accadeva prima del 22.9.2018, occorre a Pt_1 questo punto esaminare l'altra questione sollevata dalla ricorrente, che peraltro costituisce il principale motivo di opposizione, ossia, l'idoneità del pagamento della contribuzione, da parte delle società di somministrazione ad estinguere il debito e, quindi, a liberare l'odierna ricorrente. Ebbene: se si muove dalla premessa che i rapporti di lavoro di cui si discute sono proseguiti per tutto l'arco di tempo in questione con la cooperativa (atteso Pt_1
2 il carattere simulato dei contratti di somministrazione), allora, il debito contributivo consequenziale non può che gravare su quest'ultima. Ciò detto, occorre verificare se detto debito sia stato estinto per effetto del pagamento delle retribuzioni da parte delle società di somministrazione. E' noto che il nostro Ordinamento conosce l'istituto giuridico dell'adempimento del terzo (disciplinato dall'art. 1180 cc.). Rispetto al pagamento effettuato dal debitore, però, l'adempimento di terzo presenta una importante peculiarità: mentre il pagamento eseguito dal debitore (o comunque a lui imputabile) ha carattere non negoziale, ossia, è un mero atto giuridico (secondo autorevole dottrina, addirittura, si tratterebbe addirittura di un fatto), per il quale è sufficiente che sussista la volontà di serbare una determinata condotta (pagare) e non occorre anche la volontà di conseguire un determinato risultato giuridico, l'adempimento del terzo ha natura negoziale. Occorre quindi che il terzo voglia che si produca uno specifico effetto giuridico: la liberazione di altro soggetto dall'obbligazione. In altre parole, la volontà che deve sorreggere il negozio solutorio del terzo deve necessariamente investire pure la consapevolezza di adempiere un'obbligazione altrui, e la volontà di conseguire tale risultato. Non rientra in tale ambito, e va invece qualificato come indebito soggettivo, il pagamento effettuato da chi, per errore scusabile, abbia ritenuto di adempiere a una propria obbligazione. Le conseguenze fra le due situazioni appena descritte sono macroscopiche: nel caso di adempimento del terzo si avrà certamente la liberazione del debitore nei confronti del creditore;
potranno poi esservi altri effetti a seconda di come si svolga la vicenda (ad esempio, potrebbe verificarsi una surrogazione del terzo nel diritto del creditore soddisfatto, oppure, potrebbe verificarsi l'estinzione pure di altra obbligazione inerente al rapporto fra il terzo adempiente e il debitore liberato – laddove il primo fosse a sua volta debitore del secondo-, oppure ancora, potranno aversi gli effetti di una liberalità indiretta, etc.). Viceversa, nel caso di indebito soggettivo, ossia di pagamento eseguito erroneamente dal terzo, si avrà come principale effetto la possibilità che detto pagamento debba essere restituito, conseguentemente, non si verificherà la liberazione del (vero) debitore dall'obbligazione.
Muovendo da tale premessa teorica, è chiaro che, nel caso di specie, il pagamento dei contributi fatto da un soggetto che appariva essere datore di lavoro, ma che di fatto non rivestiva tale qualità, rappresenta un indebito suscettibile di ripetizione e, quindi, non è idoneo a liberare la cooperativa dal debito contributivo nei Pt_1 confronti dell'Istituto. Già solo per questa ragione, l'opposizione è infondata in punto di diritto.
Ad abundantiam, va detto che anche in punto di fatto la tesi dell'opponente va respinta. Come spiegato dall a pag. 4 della memoria di costituzione, entrambe CP_1 le società Alma s.p.a. e Work On Time s.p.a. hanno recuperato quanto versato all CP_1
3 (la prima per intero, la seconda, in misura quasi integrale) compensando i propri rispettivi crediti, derivanti dall'indebito pagamento dei contributi che avrebbero dovuti in realtà essere corrisposti dalla , con i propri debiti nei confronti Pt_1 dell . CP_1
In particolare, la Alma spa. ha recuperato tutto l'indebito (in quanto il proprio debito contributivo era di importo maggiore, quindi è stata possibile una compensazione integrale), mentre la Work On Time s.p.a., alla data di costituzione dell nel CP_1 presente giudizio (21.11.2022) aveva recuperato € 44.596,66, a fronte di un indebito di € 48.914,36. Quanto precede non è oggetto di contestazione e, comunque, è confermato dalla corrispondenza telematica, intercorsa fra l di PA e quello di IN CP_1 depositata dall odierno resistente (doc. 13). CP_1
Quindi, anche a voler reputare superabili le argomentazioni in diritto sopra esposte, in punto di fatto, è chiaro che la situazione è diversa da quella prospettata dalla cooperativa opponente: l non ha affatto conseguito quanto dovutogli per effetto CP_1 dei pagamenti effettuati dalle società di somministrazione;
piuttosto, l è stato CP_1 soddisfatto per appena € 4.317,70, a fronte di un credito complessivo di € 93.511,02. Peraltro, l'ultimo aggiornamento in ordine alle vicende dell'indebito in questione risale al 21.11.2022, data in cui l nel costituirsi in giudizio, ha indicato le cifre CP_1 appena esaminate. Non si può affatto escludere che, nelle more, la Work On Time s.p.a. abbia ottenuto la restituzione pure dei residui € 4.317,70 per effetto di successive compensazioni. Anche per tale ragione, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 8.250,00 oltre iva, CPA e spese generali.
PA, 14/02/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luca Candela e dall'avv. Vincenzo Scontrino e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: opposizione ad avvisi di addebito
Definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con tempestivo ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' spiegando opposizione avverso gli avvisi di addebito CP_1
n. 5992022000009493300 e n. 5992022000009483200, notificati il 29.03.2022, coi quali le è stato intimato rispettivamente il pagamento di € 9.540,45 e di € 122.715,59 a titolo di “contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti – modello DM10” per il periodo 2018, 2019 e 2020. Contestando l'esistenza di tali debiti, dal momento che, nel detto periodo, il personale impiegato presso la struttura era stato assunto da altri soggetti somministratori di manodopera (Alma S.p.A. e Work On Time S.p.A.), e tenuto conto del fatto che le somme dovute a titolo di contributi erano già state versate da costoro, ha chiesto l'annullamento dei detti Avvisi di Addebito.
Si è costituito in giudizio l il quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato, tanto per motivi di diritto (non potendosi ravvisare nel pagamento dei contributi da parte dei somministratori un adempimento di terzo, bensì un indebito soggettivo, privo di effetti liberatori e suscettibile di restituzione),
1 che per ragioni di fatto (avendo i somministratori effettivamente ottenuto, mediante compensazione, la restituzione quasi integrale di quanto in illo tempore pagato).
In dettaglio: può darsi per certo il fatto che la somministrazione del personale utilizzato dalla odierna opponente, nel periodo al quale si riferiscono gli AVA opposti, impugnati fosse fittizia. Depongono in tal senso i seguenti elementi:
1) Quasi tutti i dipendenti utilizzati in forza dei contratti di somministrazione stipulati dalla con la Alma s.p.a. e con la Work On Time s.p.a. erano stati Pt_1 dipendenti della cooperativa utilizzatrice fino al momento della somministrazione, ma i loro rispettivi apporti di lavoro erano cessati, senza apparente spiegazione, il giorno prima dell'inizio della somministrazione. Le dimissioni spontanee rassegnate da tutto il personale in questione risalgono al giorno 21.9.2018 e, fra la data di cessazione dei rapporti e la data di inizio dell'utilizzazione dei medesimi prestatori d'opera in forza della somministrazione, non vi è stata una apprezzabile interruzione.
2) La società opponente ha sostanzialmente ammesso che la situazione di fatto coincidesse con quella considerata dagli ispettori nel verbale ispettivo del 21.7.2020 (dal quale sono scaturiti gli AVA oggi contestati) in quanto, successivamente alla notifica dello stesso, ha provveduto a regolarizzare quasi tutto il personale menzionato dagli ispettori per il periodo di tempo oggetto di contestazione. Pure nel ricorso in opposizione col quale è stato incardinato il presente giudizio, peraltro, la società non ha contestato i fatti presi in considerazione dagli ispettori, ma si è limitata a spiegare quali siano state le ragioni sottese alla scelta di fare cessare i rapporti di lavoro intrattenuti col personale già assunto e di impiegare i medesimi dipendenti attraverso una somministrazione di lavoro. Tale scelta, seppur comprensibile sul versante extragiuridico (in quanto correlata con la temporanea indisponibilità di risorse, da parte della cooperativa, per pagare le retribuzioni), sul versante giuridico non appare comunque giustificabile e, in ogni caso, le ragioni esposte non consentono di ravvisare la liberazione dell'opponente dal debito contributivo, come appresso si dirà.
Posto che, per i motivi appena esaminati, si deve ritenere che i contratti di somministrazione di manodopera intercorsi con la Alma s.p.a. e con la Work On Time s.p.a. fossero connotati da simulazione oggettiva, nel senso che i lavoratori somministrati, in realtà, hanno di fatto continuare a prestare servizio alle dipendenze della cooperativa , al pari di quanto accadeva prima del 22.9.2018, occorre a Pt_1 questo punto esaminare l'altra questione sollevata dalla ricorrente, che peraltro costituisce il principale motivo di opposizione, ossia, l'idoneità del pagamento della contribuzione, da parte delle società di somministrazione ad estinguere il debito e, quindi, a liberare l'odierna ricorrente. Ebbene: se si muove dalla premessa che i rapporti di lavoro di cui si discute sono proseguiti per tutto l'arco di tempo in questione con la cooperativa (atteso Pt_1
2 il carattere simulato dei contratti di somministrazione), allora, il debito contributivo consequenziale non può che gravare su quest'ultima. Ciò detto, occorre verificare se detto debito sia stato estinto per effetto del pagamento delle retribuzioni da parte delle società di somministrazione. E' noto che il nostro Ordinamento conosce l'istituto giuridico dell'adempimento del terzo (disciplinato dall'art. 1180 cc.). Rispetto al pagamento effettuato dal debitore, però, l'adempimento di terzo presenta una importante peculiarità: mentre il pagamento eseguito dal debitore (o comunque a lui imputabile) ha carattere non negoziale, ossia, è un mero atto giuridico (secondo autorevole dottrina, addirittura, si tratterebbe addirittura di un fatto), per il quale è sufficiente che sussista la volontà di serbare una determinata condotta (pagare) e non occorre anche la volontà di conseguire un determinato risultato giuridico, l'adempimento del terzo ha natura negoziale. Occorre quindi che il terzo voglia che si produca uno specifico effetto giuridico: la liberazione di altro soggetto dall'obbligazione. In altre parole, la volontà che deve sorreggere il negozio solutorio del terzo deve necessariamente investire pure la consapevolezza di adempiere un'obbligazione altrui, e la volontà di conseguire tale risultato. Non rientra in tale ambito, e va invece qualificato come indebito soggettivo, il pagamento effettuato da chi, per errore scusabile, abbia ritenuto di adempiere a una propria obbligazione. Le conseguenze fra le due situazioni appena descritte sono macroscopiche: nel caso di adempimento del terzo si avrà certamente la liberazione del debitore nei confronti del creditore;
potranno poi esservi altri effetti a seconda di come si svolga la vicenda (ad esempio, potrebbe verificarsi una surrogazione del terzo nel diritto del creditore soddisfatto, oppure, potrebbe verificarsi l'estinzione pure di altra obbligazione inerente al rapporto fra il terzo adempiente e il debitore liberato – laddove il primo fosse a sua volta debitore del secondo-, oppure ancora, potranno aversi gli effetti di una liberalità indiretta, etc.). Viceversa, nel caso di indebito soggettivo, ossia di pagamento eseguito erroneamente dal terzo, si avrà come principale effetto la possibilità che detto pagamento debba essere restituito, conseguentemente, non si verificherà la liberazione del (vero) debitore dall'obbligazione.
Muovendo da tale premessa teorica, è chiaro che, nel caso di specie, il pagamento dei contributi fatto da un soggetto che appariva essere datore di lavoro, ma che di fatto non rivestiva tale qualità, rappresenta un indebito suscettibile di ripetizione e, quindi, non è idoneo a liberare la cooperativa dal debito contributivo nei Pt_1 confronti dell'Istituto. Già solo per questa ragione, l'opposizione è infondata in punto di diritto.
Ad abundantiam, va detto che anche in punto di fatto la tesi dell'opponente va respinta. Come spiegato dall a pag. 4 della memoria di costituzione, entrambe CP_1 le società Alma s.p.a. e Work On Time s.p.a. hanno recuperato quanto versato all CP_1
3 (la prima per intero, la seconda, in misura quasi integrale) compensando i propri rispettivi crediti, derivanti dall'indebito pagamento dei contributi che avrebbero dovuti in realtà essere corrisposti dalla , con i propri debiti nei confronti Pt_1 dell . CP_1
In particolare, la Alma spa. ha recuperato tutto l'indebito (in quanto il proprio debito contributivo era di importo maggiore, quindi è stata possibile una compensazione integrale), mentre la Work On Time s.p.a., alla data di costituzione dell nel CP_1 presente giudizio (21.11.2022) aveva recuperato € 44.596,66, a fronte di un indebito di € 48.914,36. Quanto precede non è oggetto di contestazione e, comunque, è confermato dalla corrispondenza telematica, intercorsa fra l di PA e quello di IN CP_1 depositata dall odierno resistente (doc. 13). CP_1
Quindi, anche a voler reputare superabili le argomentazioni in diritto sopra esposte, in punto di fatto, è chiaro che la situazione è diversa da quella prospettata dalla cooperativa opponente: l non ha affatto conseguito quanto dovutogli per effetto CP_1 dei pagamenti effettuati dalle società di somministrazione;
piuttosto, l è stato CP_1 soddisfatto per appena € 4.317,70, a fronte di un credito complessivo di € 93.511,02. Peraltro, l'ultimo aggiornamento in ordine alle vicende dell'indebito in questione risale al 21.11.2022, data in cui l nel costituirsi in giudizio, ha indicato le cifre CP_1 appena esaminate. Non si può affatto escludere che, nelle more, la Work On Time s.p.a. abbia ottenuto la restituzione pure dei residui € 4.317,70 per effetto di successive compensazioni. Anche per tale ragione, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) e dell'espletamento delle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Condanna la parte opponente al pagamento delle spese che liquida in € 8.250,00 oltre iva, CPA e spese generali.
PA, 14/02/2025 Il giudice
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