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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4577 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 2882 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in S. Parte_1 CodiceFiscale_1
Valentino Torio alla Via Prima Mezzana n. 5 presso l'avv. Laura Giudice (C.F. ) da cui CodiceFiscale_2
è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 05.01.2023.
APPELLANTE
E
con sede legale in Bologna alla Via Stalingrado n. 45 (C.F. e P. Iva Controparte_1
), quale società incorporante della in persona del suo legale P.IVA_1 Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via G. Devitofrancesco n. 27 presso l'avv.
Pietro Augusto de Nicolo (C.F: ) da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle CodiceFiscale_3
liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
NONCHE'
nato ad [...] il [...] (C.F: ) ed ivi residente a[...] CodiceFiscale_4
Minzoni n. 9.
pagina 1 di 28 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Giudice, quale procuratore costituito dell'appellante, si riporta a tutti i propri
scritti difensivi, concludendo per l'integrale accoglimento di tutte le proprie istanze e conclusioni ivi articolate,
con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dell'avv. antistatario. Impugna e contesta ogni avverso dedotto,
prodotto ed eccepito in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto. Si precisa, nuovamente,
che la sentenza depositata è stata emessa dalla Corte d'Appello di Bari successivamente all'iscrizione a ruolo
del presente giudizio ed è stata depositata alla prima udienza successiva all'emissione. Chiede che la causa sia
trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.”.
PER LA “In ottemperanza al provvedimento con il quale codesta Eccellentissima Corte di Controparte_1
Appello ha disposto la trattazione scritta dell'udienza dell'8 marzo 2024, il sottoscritto difensore della
IA appellata deposita le presenti note ai fini della prescritta trattazione Controparte_1
scritta della suindicata udienza. Il sottoscritto difensore della IA appellata Controparte_1
si riporta, punto per punto e parola per parola, alla propria comparsa di costituzione in appello, ed insiste
[...]
in tutte le eccezioni - processuali e di merito - ivi articolate, nonché in tutte le deduzioni difensive, istanze e
conclusioni ivi prospettate. Pertanto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Dichiarare
inammissibile, improponibile ed improcedibile l'avverso appello, anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché tutte
le avverse censure, doglianze, motivi, domande, pretese e conclusioni, per tutte le ragioni di fatto e di diritto
illustrate nella narrativa della comparsa di risposta. 2) Rigettare integralmente l'avverso appello in quanto
infondato in fatto ed in diritto, nonché tutte le avverse censure, doglianze, motivi, domande, pretese e
conclusioni, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni di fatto e di diritto illustrate nella
narrativa della comparsa di risposta. 3) Condannare la parte appellante alle spese e competenze tutte di causa.
La IA appellata, in ogni caso, si riporta anche a tutte le deduzioni difensive già articolate negli atti
difensivi relativi al giudizio di primo grado. Si oppone alla produzione, da parte dell'appellante, di documenti
nuovi, chiedendone lo stralcio e riportandosi all'uopo a tutte le specifiche eccezioni e contestazioni operate sul
punto in comparsa di risposta;
reitera inoltre tutte le eccezioni sollevate in comparsa in merito alla dedotta
inammissibilità delle domande nuove articolate dalla parte appellante, ribadendo che: A) le conclusioni sub 1) e
2) dell'atto di appello sono inammissibili in quanto per la prima volta formulate in appello, e comunque erronee
pagina 2 di 28 ed infondate;
B) la conclusione sub 3) dell'atto di appello è inammissibile in quanto anch'essa nuova e
comunque erronea ed infondata. Impugna e contesta, in ogni caso, tutte le avverse deduzioni, eccezioni,
produzioni, istanze e conclusioni e si oppone a tutte le avverse richieste. Ferme restando le preliminari eccezioni
di inammissibilità dell'avverso appello, la IA appellata chiede che la causa venga introitata per la
decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata l'08 ed il 10.01.2018 ha riferito che alle ore 20:10 circa del Parte_1
23.08.2002, in Foggia, al Km 681+890 della S.S. 16, all'altezza del distributore di benzina AGIP,
l'autoarticolato Fiat Iveco 190.42 targato NAW43882 con semirimorchio Adige Targato NA040670, guidato dal proprietario e proveniente dalla direzione Cerignola-Bari diretto verso Napoli - San Severo, Controparte_3
cambiava d'improvviso direzione di marcia, svoltando a sinistra, e così facendo invadeva la corsia di pertinenza dell'autotreno Fiat Iveco 480 turbo Star targato CA796JE, con rimorchio Viberti targato SA11740, condotto da e con a bordo la moglie, , nonché i figli, e Controparte_4 Parte_1 Controparte_5
. Ha ancora riferito l'istante che, in seguito all'impatto tra i due veicoli, decedevano immediatamente il CP_6
marito ed il figlio mentre qualche giorno dopo, a causa delle Controparte_4 Controparte_7
lesioni riportate, decedeva anche l'altro figlio La stessa riportava poi nel Controparte_5 Parte_1
sinistro delle gravi lesioni.
Parte attrice ha altresì dedotto che, in relazione a tali fatti, si svolgeva innanzi al Tribunale di Foggia un giudizio penale, in cui ella si costituiva parte civile al fine di ottenere il risarcimento tanto dei danni conseguenti alle lesioni riportate nel sinistro quanto di quelli correlati al decesso del marito al quale Controparte_4
aveva partecipato anche la (oggi , in qualità Controparte_2 Controparte_1
di responsabile civile, essendo la compagnia garante per la r.c.a. del veicolo condotto dall' . CP_3
All'esito del detto processo il GUP presso il Tribunale di Foggia, accertata la responsabilità penale di quanto alla produzione del sinistro, riconosceva a una provvisionale di € Controparte_3 Parte_1
400.000,00 quale acconto sui danni reclamati da liquidare in separata sede. Detta sentenza penale veniva confermata dalla Corte di Appello di Bari, anche se con una riduzione di pena per l' . Per le lesioni CP_3
personali subite, la aveva quindi incardinato un giudizio civile innanzi al Tribunale di Foggia che, tuttavia, Pt_1
si concludeva con una sentenza di estinzione per mancata riassunzione nei termini a seguito di sospensione.
pagina 3 di 28 Tanto premesso l'attrice, deducendo che in relazione ai fatti narrati vantava il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati alla morte del proprio coniuge, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la perdita del sostentamento economico fornitole dal marito ed il risarcimento del danno biologico conseguente alle lesioni da lei stessa riportate nel sinistro, ha convenuto innanzi al Tribunale
di Napoli Nord il sig. e la chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_3 Controparte_1
conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare la piena, totale ed esclusiva responsabilità del signor CP_3
conducente e proprietario dell'autoarticolato Fiat Iveco 190.42 tg. NA W 43882 con semirimorchio
[...]
Adige tg. NA 040670, assicurato con la IA oggi , nella Controparte_8 Controparte_9
causazione del sinistro stradale avvenuto in data 23.08.2002, alle ore 20,10, circa, in località Foggia, sulla S.S.
16 al Km 681+890, all'altezza del distributore di benzina AGIP.
2. Per l'effetto, condannare in solido il signor
e la , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 Controparte_10
a risarcire in favore della sig.ra integralmente tutti i danni patiti, danni morali, esistenziali, Parte_1
danno biologico ed economico e da stress, a causa della morte del suo prossimo congiunto (marito)
[...]
e per le lesioni dalla stessa subite a causa e per l'effetto dell'incidente de quo, quantificati Controparte_4
nella somma di € 1.323.509,57 (un milione trecento ventitremila cinquecento nove/57), oppure nella somma da
determinarsi in corso di causa, a mezzo c.t.u. contabile, oppure di quella maggiore o minore che il Giudice
riterrà più equa, tenendo conto dei seguenti parametri: età del defunto alla data dell'evento, sue capacità
lavorative, livello di reddito presunto e quota di reddito destinata alla famiglia nella misura del 100% del
reddito annuale. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
3.
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si è costituita in giudizio soltanto la che ha resistito alla pretesa Controparte_1
avversaria eccependo, in limine litis, l'improponibilità della domanda attorea stante l'abuso del processo perpetrato dalla Sessa frazionando in più giudizi, innanzi a diversi giudici, il proprio diritto al risarcimento del danno nonostante la sua derivazione da un unico fatto illecito.
A supporto di tale eccezione la compagnia ha in particolare allegato e documentato la proposizione dei seguenti giudizi: a) costituzione di parte civile nel giudizio innanzi al Tribunale Penale di Foggia a carico di
, per aver cagionato per colpa il decesso di e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_7
nonché per aver cagionato a lesioni personali, con la quale l'attrice Controparte_5 Parte_1
pagina 4 di 28 chiedeva il solo risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti direttamente ed in conseguenza del decesso del marito;
b) giudizio civile n. 223/03 R.G. promosso innanzi al Tribunale di Foggia dall'attrice,
agendo in qualità di genitrice esercente la potestà sulla figlia minore e reclamando il Persona_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti in conseguenza della morte del padre e dei due fratelli, nel quale la spiegava anche intervento volontario in proprio chiedendo il Pt_1
Co risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in riferimento ai soli figli e Controparte_5
, quantificati in € 1.200.000,00; c) ricorso al Tribunale Civile di Foggia, recante il n. 5025/2007, avente CP_6
ad oggetto il risarcimento del danno per le lesioni personali subite dalla stessa in occasione del sinistro con Pt_1
formulazione di una richiesta di € 520.000,00.
La compagnia assicuratrice ha inoltre eccepito: a) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato dall'attrice; b) l'avvenuto pagamento della provvisionale di € 400.000,00 ottenuta dall'attrice in sede penale e l'esigenza di detrarre tale importo dal risarcimento;
c) la necessità di detrarre dal risarcimento anche la somma di € 120.000,00 riconosciuta all'attrice dall' , quale rendita per la morte sul lavoro del coniuge, con CP_11
conseguente surroga nei diritti della donna dell'ente previdenziale che era stato tacitato dalla compagnia;
d)
l'esaurimento, in ogni caso, del massimale catastrofale previsto dalla polizza r.c.a. stipulata da CP_3
pari a € 1.549370,70, in conseguenza dei pagamenti effettuati, a seguito del sinistro, in favore degli
[...]
aventi diritto al risarcimento del danno (e cioè la stessa , la di lei figlia minore Parte_1 Persona_1
Co
i genitori del de cuius e nonché i suoi germani
[...] Persona_2 Persona_3 CP_12
CP_1
, e ); e) l'infondatezza delle avverse contestazioni concernenti la gestione
[...] CP_13 CP_14
dilatoria del sinistro e l'insussistenza di qualsivoglia mala gestio alla luce di quanto accertato dalla sentenza del
Tribunale di Foggia n. 5503/06 che ne escludeva l'esistenza rigettando la domanda in tal senso proposta dall'attrice.
Nonostante la rituale notifica della citazione non si è invece costituito di cui veniva Controparte_3
dichiarata la contumacia.
La causa, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ed istruita disponendo c.t.u. medico-legale per l'accertamento del danno biologico subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, è stata decisa con sentenza pubblicata il 13.05.2021 e notificata il 18.05.2021 la quale ha così provveduto:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del convenuto
pagina 5 di 28 nella produzione del sinistro stradale per cui è causa, condanna il convenuto Controparte_3 CP_3
al pagamento, in favore dell'attrice , per le causali e i titoli risarcitori di cui in
[...] Parte_1
motivazione, della somma complessiva di euro 277.768,00 (duecento settanta settemila settecento
sessantotto/00), oltre interessi, al tasso, con le decorrenze e con la modalità di calcolo indicate in motivazione,
della qual complessiva somma euro 86.623,13 (ottanta seimila seicento ventitré/13) in solido con la ulteriore
convenuta in persona del legale rappresentante p.t.; 2. compensa tra le parti Controparte_1
nella misura della metà le spese di lite relative al presente giudizio, contestualmente condannando il convenuto
al pagamento, in favore di parte attrice, , dei due terzi della residua metà Controparte_3 Parte_1
delle dette spese, che qui si liquidano (già decurtata della quota compensata) in complessivi euro 7.799,00
(settemila settecento novantanove/00), di cui euro 670,00 (seicento settanta/00) per spese ed euro 7.129,00
(settemila centoventinove/00) per compensi professionali, nonché l'ulteriore convenuta in Controparte_16
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte attrice, , dell'un terzo Parte_1
della residua metà delle dette spese non compensate, che qui si liquidano (già decurtata della quota compensata
e dei due terzi della quota non compensata poste a carico del convenuto ) in complessivi Controparte_3
euro 3.894,50 (tremila ottocento novantaquattro/50), di cui euro 330,00 (trecentotrenta/00) per spese, ed euro
3.564,50 (tremila cinquecento sessantaquattro/50) per compensi professionali, il tutto oltre rimborso spese
generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge (da computarsi
complessivamente sulla quota della metà delle spese di lite non compensate, e anche tali accessori da
suddividersi per la quota di due terzi in capo al convenuto e per la residua quota di un terzo Controparte_3
in capo alla convenuta , da distrarsi in favore del procuratore costituito per la medesima Controparte_16
parte attrice, Avv. Vergati Rosetta, per dichiarato anticipo fattone, ex art. 93 c.p.c.; 3. ferma restando la
solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in base al decreto di liquidazione emesso in data 14
gennaio 2021, pone le spese di C.T.U., nei rapporti interni tra le parti, per la metà in capo all'attrice e per la
residua metà in capo ai convenuti, nonché, tra questi ultimi, per due terzi in capo al convenuto CP_3
e per il residuo terzo in capo alla convenuta con il conseguente reciproco
[...] Controparte_16
diritto delle dette parti di ripetere dalle altre quanto da loro già pagato o quanto sarà eventualmente pagato al
C.T.U., in virtù del predetto decreto di liquidazione, in eccedenza rispetto alle quote di riparto quivi sancite”.
Nella parte motiva della sentenza in questione, il tribunale ha dapprima rigettato l'eccezione di pagina 6 di 28 improponibilità della domanda attorea, sollevata dalla facendo valere l'abusivo frazionamento Controparte_1
dell'unitario credito risarcitorio vantato dalla osservando quanto segue: “…sono stati molteplici i giudizi Pt_1
civili risarcitori intentati dalla odierna attrice in relazione ai medesimi fatti di causa anche qui dedotti. In
particolare, se si esclude la domanda risarcitoria esercitata dalla nell'ambito del processo Parte_1
penale nella quale la medesima risulta essersi costituita parte civile…l'attrice risulta aver già agito…in proprio
per il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure hereditario per la morte dei propri figli CP_5
e , nonché in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia
[...] Controparte_7 Persona_1
per il risarcimento dei danni da quest'ultima patiti per la morte del padre ( e dei
[...] Controparte_4
fratelli ( e )… Controparte_5 Controparte_7
Il Tribunale non ignora la copiosa giurisprudenza di legittimità…secondo cui in tema di risarcimento
danni da responsabilità civile il danneggiato, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni a cose e
persone, non può frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei relativi danni,
neppure mediante riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento, trattandosi di condotta che
aggrava la posizione del danneggiante-debitore, ponendosi in contrasto al generale dovere di correttezza e
buona fede e risolvendosi in un abuso dello strumento processuale…tuttavia la medesima giurisprudenza di
legittimità ha anche chiarito che “La violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il
risarcimento di danni differenti causati dal medesimo fatto illecito ha per conseguenza l'inammissibilità della
sola domanda di risarcimento proposta per seconda, mentre è sempre ammissibile la domanda di risarcimento
proposta per prima, anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima, in quanto
è sempre facoltà del creditore chiedere l'adempimento parziale dell'obbligazione (cfr. cass. 22503/2016; cass.
17019/2018).
Ora, nella specie, non vi sono dubbi che la prima vera azione risarcitoria civile promossa da parte
attrice risulta essere proprio quella esercitata dall'istante nell'ambito del processo penale instaurato a carico
dell' in cui chiese sia il risarcimento dei danni patiti in proprio per le Controparte_17 Parte_1
lesioni riportate nell'ambito del sinistro stradale dedotto in lite, sia il risarcimento dei danni, patrimoniali e non
patrimoniali, riportati per il decesso del proprio coniuge Nell'ambito della detta azione Controparte_4
civile esercitata nel processo penale, peraltro, il Giudice procedente, oltre a liquidare una provvisionale in
favore della per l'ammontare di euro 400.000,00, sanciva la sussistenza dell'an del menzionato diritto Pt_1
pagina 7 di 28 risarcitorio dalla stessa ivi fatto valere e ne rimandava la liquidazione del quantum in separato giudizio civile…
Se si contestualizza la presente azione civile rispetto a quella esercitata dall'attrice nell'ambito del
giudizio penale, che risulta essersi svolto per i medesimi fatti di causa, e la si identifica in quel “separato
giudizio” teso alla quantificazione del danno già riconosciuto nell'an in favore dell'attrice, con la condanna
generica già emessa nei confronti degli odierni convenuti nell'ambito del menzionato processo penale (e a cui la
sentenza penale rimandava per la mera determinazione del quantum), si comprende come, se di abusivo
frazionamento del credito e di indebita proliferazione di azioni giudiziarie volesse discorrersi, lo si dovrebbe
fare in relazione a tutte le azioni ulteriormente promosse dall'attrice successivamente alla menzionata azione
civile esercitata nel processo penale, e non in relazione al presente giudizio civile che, di contro, costituisce il
naturale (e, per certi versi, necessitato) sbocco dell'azione civile esercitata dalla istante nell'ambito del
menzionato primigenio processo penale al fine di pervenire alla concretizzazione determinativa di un danno ivi
già riconosciuto nell'an…”.
Il tribunale ha quindi rigettato anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla in CP_1
considerazione dei numerosi atti interruttivi prodotti dall'attrice, e nel merito ha accolto solo in parte le domande risarcitorie da lei proposte dopo aver concluso per l'esclusiva responsabilità dell' nella prodizione CP_3
dell'incidente.
E' stata infatti esclusa la configurabilità di un danno reclamabile dalla iure hereditario, stante Pt_1
l'immediatezza del decesso di alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali che Controparte_4
escludono la risarcibilità del danno “da perdita della vita” nonché del danno terminale, catastrofale o biologico,
il quale è trasmissibile agli eredi solo quando tra l'evento lesivo e la morte sia intercorso un apprezzabile lasso di tempo in cui la vittima sia rimasta lucida, in consapevole attesa della propria fine. È stato invece riconosciuto il danno iure proprio da perdita del rapporto coniugale rivendicato dall'attrice quantificandolo in € 330.000,00 in aderenza a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano.
È stato inoltre riconosciuto il danno non patrimoniale conseguito alle lesioni personali subite dall'attrice nel sinistro (frattura del femore, della tibia e della cavità acetabolare a destra e trauma cranico non commotivo)
liquidandolo, sempre in base alle tabelle del Tribunale di Milano ed attenendosi alle valutazioni operate dal c.t.u.
quanto alla natura dei postumi permanenti (molteplici esiti cicatriziali, dismetria di arto inferiore destro di 3 cm,
zoppia di fuga a destra, limitazione funzionale del ginocchio sinistro ed una sindrome post-traumatica da stress pagina 8 di 28 di grado lieve-moderato dovuta al decesso, in conseguenza a quel sinistro, del marito e di due figli), alla loro misura percentuale (43%) ed alla durata di I.T.T. e I.T.P., nella complessiva somma di € 347.768,00
(comprensiva del danno biologico permanente, del danno biologico temporaneo e del danno morale) rigettando la richiesta di incrementare l'importo tabellarmente spettante, ricorrendo alla cd. personalizzazione, in forza della seguente motivazione: “…la somma risarcitoria innanzi riconosciuta a titolo di danno…non patrimoniale
unitariamente e complessivo inteso…per le lesioni riportate dalla istante in occasione dei fatti per cui è causa,
non può ulteriormente essere aumentata neppure per il riconoscimento di somme aggiuntive a titolo di c.d.
danno da perdita della capacità lavorativa generica.
Ed invero, in merito, occorre osservare che un tal tipo di danno, lungi dal consistere in un autonomo
danno patrimoniale da perdita della produzione di reddito in relazione all'entità dei postumi fisici e psichici
residuati al danneggiato e alla specifica attività lavorativa dallo stesso espletata al momento del sinistro, va
inquadrato pur sempre nell'ambito della compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e nella lesione di
un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto che si risolve in una menomazione dell'integrità psico-fisica del
medesimo e, pertanto, onnicomprensivamente liquidabile nell'ambito del danno alla salute - come fatto,
appunto, nel caso di specie, alla luce di tutte le diffuse considerazioni innanzi già illustrate - (cfr., sul punto,
Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20312 del 09/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014)”.
Quanto poi al danno patrimoniale conseguente alla perdita dell'apporto economico ricevuto dal coniuge prima del sinistro, il tribunale ha così argomentato la misura del suo riconoscimento e le ragioni della sua mancata corresponsione: “…è noto e consolidato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui il detto danno
patrimoniale afferisce al soggetto che dimostri di aver regolarmente beneficiato di elargizioni economiche, a
qualsiasi titolo, dal defunto mentre questi era in vita;
elargizioni cessate proprio per effetto del prematuro
decesso del contribuente a seguito dell'illecito. È stato altresì specificato sul punto che, mentre sulle categorie
di soggetti nei confronti dei quali il defunto non aveva qualificati obblighi giuridici in tal senso grava un forte e
penetrante onere probatorio atto a dimostrare …una concreta pratica di vita in cui rientri l'erogazione di
provvidenze all'interno della famiglia allargata, di contro, per le categorie di soggetti rientranti nella cd. stretta
cerchia familiare (quali coniugi e figli) nei confronti dei quali, peraltro, sussistono qualificati obblighi giuridici
di contribuzione e di assistenza materiale (oltre che morale), il detto onere probatorio diviene molto meno
stringente, dovendosi ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la detta contribuzione effettivamente
pagina 9 di 28 avveniva (cfr. sul punto, ex multis, Cass. 4253/2012; 24802/2008; 2318/2007)…
Per quanto, invece, attiene alla concreta quantificazione della detta voce di danno patrimoniale, è
altrettanto consolidato e univoco l'orientamento adottato da innumerevoli pronunce della Suprema Corte
secondo cui occorrerà determinare il reddito percepito dal de cuius (al netto delle spese necessarie per la
produzione dello stesso e del prelievo fiscale e previdenziale), per poi detrarre dallo stesso la cd. quota sibi
(ossia la parte di reddito che il defunto avrebbe verosimilmente speso e trattenuto per sé, la cui quantificazione
va operata equitativamente e presuntivamente…in relazione anche al numero di soggetti al cui sostentamento il
detto reddito contribuiva), per poi moltiplicarlo per un indice di capitalizzazione (essendo parificabile il danno
patrimoniale in esame alla perdita di un rendita i cui ratei erano pari alle elargizioni compiute dal de cuius in
favore del danneggiato).
Proprio in relazione alla scelta dell'indice di capitalizzazione da prendere in riferimento…la
giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che: “(…) il giudice di merito resta libero di adottare i
coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a
tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la
capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la
specifica materia del risarcimento del danno aquiliano (…)” (cfr. Cass. 20615/2015) dovendosi solo escludere
l'applicazione degli ormai vetusti e superati indici di capitalizzazione di cui al R.D. 1403/1922 elaborati
secondo le aspettative medie di vita degli italiani nel 1911, ossia di oltre un secolo fa (sulla ormai non più
affidabilità del detto parametro normativo cfr. Cass. 22709/2011).
Ciò precisato, nel caso di specie, parte attrice ha documentalmente dimostrato in atti che il proprio
coniuge, deceduto in occasione del sinistro stradale per cui causa, era regolare percettore di reddito, avendo
prodotto in atti buste paga e certificazioni uniche di reddito conseguite dal proprio coniuge nel corso degli anni
1997, 1998, 1999 e 2000; ciò che lascia verosimilmente presumere (secondo un ragionamento necessariamente
presuntivo, sintetizzato dal brocardo id quod plerumque accidit) la produzione di reddito anche futuro da parte
del detto de cuius.
Così, la prematura scomparsa del proprio coniuge ha certamente determinato per l'istante un danno
patrimoniale da perdita delle contribuzioni economiche che ad ella sarebbero state elargite in vita dal primo.
Il detto danno può essere quantificato, quindi, in base a tutto quanto innanzi già osservato, in relazione
pagina 10 di 28 ai seguenti parametri:
- euro 12.300,00 annui (pari al reddito netto annuo del defunto, determinato tenuto conto esclusivamente
di quanto documentalmente provato in atti dalla predetta istante, in relazione alle buste paga prodotte,
e da cui è dato derivare un reddito netto medio mensile di - all'incirca - Lire 1.700.000,00, moltiplicato
per 14 mensilità, corrispondenti, appunto, al tasso legale di cambio, a circa euro 12.300,00 annui);
- euro 1.845,00 (pari alla c.d. quota sibi del detto reddito che lo stesso defunto avrebbe verosimilmente
trattenuto per sé, e che può essere presuntivamente quantificata, in questa sede, in un ammontare pari a
circa il 15% del reddito netto annuo innanzi determinato, considerato che la famiglia nucleare del de
cuius era composta dal coniuge e tre figli);
- 15% (pari alla quota del suddetto reddito annuo, al netto della c.d. quota sibi, che sarebbe stato,
verosimilmente e presuntivamente, destinato alla odierna istante, coniuge del de cuius, alla luce della
già innanzi evidenziata numerosità della loro famiglia, costituita da tre figli, tutti in tenera età scolare e
ai quali, più che verosimilmente, sarebbe stata destinata la gran parte del reddito innanzi indicato);
- 29,5059 (pari all'indice di capitalizzazione di cui al D.M. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22
novembre 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle
rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti, nonché istruzioni per l'uso delle medesime” -
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.295 del 19-12-2016, Suppl. Ordinario n. 56 - riferito all'età del
coniuge più anziano - ossia dello stesso de cuius, di anni 31 circa al momento del decesso - in base al
c.d. correttivo del coefficiente minimo, secondo cui, dovendo presumersi la premorienza del coniuge più
anziano rispetto al più giovane, la capitalizzazione va calcolata con riferimento al coefficiente
corrispondente all'età del più anziano tra solvens e beneficiario - su cui cfr., ad esempio, Cass.
7276/1993 e Cass. 6619/2018);
Cosicché, la somma capitalizzata da riconoscersi alla istante a titolo di danno Parte_1
patrimoniale per la perdita degli apporti economici presumibilmente assicurati dal proprio coniuge può essere
quantificata in complessivi euro: [ (12.300,00 - 1.845,00) * 15% ] * 29,5059 = euro 46.273,00 (quarantaseimila
duecento settanta tre/00).
Ciò precisato, tuttavia, nella specie va anche osservato come la suddetta cifra risulta essere stata già
CP_1 completamente assorbita dalla rendita che la convenuta IA AT ha dimostrato essere
pagina 11 di 28 stata erogata nei confronti della istante proprio per la suddetta causale e che, nella sua somma capitalizzata, è
risultata ammontare ad euro 120.000,00; somma che la stessa convenuta IA AT ha
dimostrato aver corrisposto in surroga in favore del detto Assicuratore sociale (cfr. doc. n. 6 della produzione di
parte convenuta).
La detta cifra, tuttavia - contrariamente a quanto dedotto dalla IA AT convenuta - va
detratta solo in relazione al danno patrimoniale riconoscibile in capo alla istante a tal titolo, e non anche al
danno non patrimoniale alla stessa spettante per la perdita del proprio congiunto.
CP_1 Ed invero, “In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall' in
favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo scopo di indennizzare un pregiudizio
di natura patrimoniale, sicché il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non
patrimoniale spettante ai medesimi soggetti” (cfr. Cass. 26647/2019).
Il Tribunale, in virtù di tutto quanto in precedenza illustrato, ha quindi concluso per la riconoscibilità
all'attrice di complessivi € 277.768,00 (€ 330.000,00 per danno da perdita del rapporto parentale + € 347.768,00
per le lesioni riportate da = € 677.768,00 - € 400.000,00 già percepiti a seguito della Parte_1
provvisionale concessa dal giudice penale = € 277.768,00), oltre interessi al tasso legale da calcolare inizialmente su detto importo devalutato secondo indici Istat al 22.08.2002, data dell'evento dannoso, e poi di anno in anno rivalutato, ogni successivo 22 agosto, sino alla data di pubblicazione della sentenza.
Quanto, infine, all'eccezione di superamento del massimale sollevata dalla il tribunale Controparte_1
l'ha ritenuta parzialmente fondata, accogliendola per quanto di ragione, sulla scorta della seguente motivazione:
“In merito occorre innanzitutto precisare che - contrariamente a quanto dedotto dalla difesa di parte
attrice - alcun giudicato sostanziale definitivo e intangibile può mai dirsi prodotto sul punto tra le parti.
Ed invero, di per sé, il superamento del massimale di polizza, lungi dal concretare una situazione di
fatto definitiva suscettibile di essere cristallizzata in maniera immutabile anche per il futuro, costituisce, di
contro, una condizione di fatto dinamica che può essere, di volta in volta, oggetto di accertamento ed esame in
relazione ad una successiva domanda indennitaria rivolta nei confronti dell'Assicuratore per un medesimo
sinistro. In altri termini, soprattutto tutte le volte in cui per uno stesso sinistro siano molteplici i soggetti
danneggiati e molteplici i danni che la compagnia assicurativa possa essere chiamata astrattamente ad
indennizzare, il progressivo esaurimento del massimale è una situazione mobile e dinamica, in continuo
pagina 12 di 28 divenire, che può essere verificata ed esaminata solo in relazione alle singole e concrete richieste indennitarie
già azionate nei confronti dell'assicuratore e non, invece, una volta per tutte, per il passato e per il futuro.
Da quanto precede consegue che tutte le pronunce giudiziali che già sono state rese tra le parti, pur
avendo funditus esaminato (e superato) le eccezioni di superamento del massimale ivi formulate dalla convenuta
compagnia assicurativa odiernamente convenuta, se certamente costituiscono giudicato sostanziale tra le
medesime parti per le richieste risarcitorie (id est indennitarie) di volta in volta già azionate nei rispettivi
giudizi, di certo non possono precludere l'esame, da parte del giudice di merito, della medesima eccezione
formulata dall'assicuratore in relazione a nuove ed ulteriori pretese risarcitorie/indennitarie azionate nei
confronti di quest'ultimo nell'ambito di successivi giudizi all'uopo intentati (come, appunto, avvenuto nella
specie)…
Ciò precisato, sul punto, giova premettere una rapida ricognizione normativa e giurisprudenziale in
materia di supero del massimale.
In particolare, l'art. 140 D. lgs. 209/2005 (cd. cod. ass. private) prevede espressamente che:
1. Qualora
vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme
assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono
proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate.
2. L'impresa di assicurazione che,
decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone ricercata
l'identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota
spettante, risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell'eccedenza della somma assicurata rispetto
alla somma versata.
3. Nel caso in cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui credito rimanesse
insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi abbia ricevuto il risarcimento dall'impresa di assicurazione,
quanto sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1. 4. Nei giudizi promossi tra l'impresa di
assicurazione e le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi l'articolo 102 del codice
di procedura civile. L'impresa di assicurazione può effettuare il deposito di una somma, nei limiti del
massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito è
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati”…In relazione all'interpretazione delle norme innanzi
richiamate, inoltre, la giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte ha chiarito che l'assicuratore non può
opporre l'esaurimento del massimale alla parte lesa che agisca con azione diretta in un momento successivo,
pagina 13 di 28 salvo che non sia stato possibile acquisire la conoscenza delle ulteriori parti lese, malgrado l'uso dell'ordinaria
diligenza, con la conseguenza che l'assicuratore convenuto in giudizio dal danneggiato insoddisfatto non può
opporre, al fine della riduzione o dell'esclusione dell'indennizzo, il versamento di somme ad altri danneggiati.
Di contro, per sottrarsi alle conseguenze dell'incapienza del massimale, deve provare di aver impiegato
l'ordinaria diligenza nella ricerca e identificazione degli altri danneggiati e di essersi attivato per la loro
congiunta chiamata in causa per determinare la riduzione giudiziale dei crediti in modo proporzionale (cfr.
Cass. 1831/1988; Cass. 4377/1991; Cass. 11925/1993; Cass. 11916/1995; Cass. 13335/2004). In altri termini,
di regola, l'assicuratore è sempre tenuto nei confronti di tutti i danneggiati infra massimale. Tuttavia,
l'assicuratore può essere chiamato a rispondere anche ultra massimale qualora, non usando l'ordinaria
diligenza ed in violazione dei principi di correttezza e buona fede, abbia colpevolmente omesso la ricerca di
eventuali ulteriori danneggiati, di offrire loro l'indennizzo entro detto massimale in proporzione al dovuto o
abbia omesso il deposito liberatorio previsto dallo stesso art. 140 cod. ass. private.
Di contro, qualora l'assicuratore sia stato diligente nel provocare il proporzionale riparto del
massimale tra tutti i danneggiati nel medesimo sinistro e, ciononostante, sia fatto destinatario di ulteriore
richiesta risarcitoria da parte di un ulteriore danneggiato non prima risarcito, il rischio di incapienza del
massimale per il risarcimento a quest'ultimo spettante non ricade su di lui, ma sui danneggiati insoddisfatti, che
possono agire nei confronti di coloro che sono stati soddisfatti per il recupero della somma risarcitoria
proporzionalmente dovuta.
Ciò posto, l'eccezione di superamento del massimale sollevata dalla convenuta IA AT
nei confronti della attrice si è rivelata solo parzialmente fondata. Ed invero, in merito, occorre ribadire come la
medesima attrice abbia già attivato diverse domande risarcitorie/indennitarie nei confronti della convenuta
IA AT, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale dell'ulteriore figlia superstite
[...]
(in relazione ai vari giudizi innanzi già richiamati), cosicché in relazione ad ella non può Persona_1
discorrersi di “danneggiata insoddisfatta” (nell'accezione di cui alla giurisprudenza di legittimità innanzi
richiamata), la quale non potrebbe risentire dell'eccezione di supero del massimale per non essere stata in
precedenza individuata dalla convenuta IA AT convenuta (quale “ulteriore” avente diritto al
risarcimento infra massimale) con l'utilizzo della ordinaria diligenza.
Ed invero, la ratio delle norme innanzi indicate e della interpretazione fornitane dalla richiamata
pagina 14 di 28 giurisprudenza di legittimità, risiede nell'evitare che un danneggiato ulteriore e diverso rispetto a quelli già
risarciti possa risentire in toto dell'esaurimento del massimale e vedersi radicalmente negato il diritto al
risarcimento, tutte le volte che egli fosse stato in precedenza identificabile dall'Assicuratore con l'ordinaria
diligenza e da quest'ultimo evocabile in lite, ad integrazione necessaria del contraddittorio, al fine del
proporzionale riparto del massimale nei confronti di tutti i danneggiati.
Di contro, qualora una medesima parte attivi più giudizi risarcitori, tuttavia ben circoscrivendo, in
ognuno di loro, le parcellizzate pretese risarcitorie rispettivamente azionate nell'ambito dei medesimi giudizi (al
di là di ogni valutazione circa l'eventuale abusivo frazionamento del credito, per cui valgano le considerazioni
già innanzi svolte), alla IA AT convenuta non potrebbe mai essere imputato un difetto di
diligenza per non aver individuato e chiamato in causa gli “ulteriori” danneggiati astrattamente identificabili.
Ed invero, è nel potere (e dovere) dell'Assicuratore provocare la partecipazione necessaria al processo
di “ulteriori soggetti” danneggiati, ma non quello di coartare la volontà dell'unico danneggiato che abbia già
partecipato al processo (per averlo promosso) affinché questi ivi azioni tutte le azioni risarcitorie astrattamente
possibili (iure proprio, iure hereditario, patrimoniali e non patrimoniali, etc.) con riferimento al sinistro dedotto
in lite. Ne consegue che, in relazione al soggetto danneggiato già risarcito, l'Assicuratore può di certo e sempre
eccepire il supero del massimale per effetto dei precedenti risarcimenti già erogati nei confronti del medesimo
soggetto…essendo imputabile l'operato “frazionamento” del credito (anche qualora non aggettivabile in
termini di abusività) all'esclusiva ed insindacabile scelta del soggetto medesimo che, dunque, non potrebbe non
risentire dell'eccezione di supero del massimale, pena la facile (ed inammissibile) elusione del complesso
normativo vigente in materia (ciò consentendo, in ipotesi, sempre di aggirare il limite del massimale
catastrofale semplicemente frazionando processualmente le plurime pretese risarcitorie provenienti da uno
stesso soggetto).
Ciò precisato, nella specie, come concordemente e pacificamente dedotto dalle stesse parti in causa e
come da loro comprovato in atti (in relazione a tutto quanto in precedenza già osservato), l'attrice
[...]
risulta aver già percepito dalla convenuta IA AT (seppur a diversi titoli e non solo Parte_1
in proprio, ma anche quale esercente la potestà genitoriale sull'ulteriore figlia , in nome e Persona_1
per conto della quale la stessa risulta aver direttamente agito nell'ambito dei precedenti processi civili innanzi
già richiamati) una serie di somme a titolo risarcitorio/indennitario per lo stesso sinistro anche qui dedotto in
pagina 15 di 28 lite, le quali somme devono essere certamente tutte computate ai fini dell'accertamento del superamento del
massimale di polizza eccepito dalla convenuta IA AT nei propri confronti.
In particolare, in relazione a quanto dedotto e provato in atti dalla IA AT convenuta,
le somme incontestatamente già elargite da quest'ultima all'attrice (in proprio e nella predetta qualità) sono
consistite in:
- 1. euro 400.000,00 erogate in favore della medesima a seguito della provvisionale ad ella Parte_1
riconosciuta nell'ambito dell'innanzi più volte richiamato processo penale;
- 2. euro 75.000,00 corrisposti in favore di , a mezzo assegno bancario n. 8230307232-04, Persona_1
incassato, per conto di quest'ultima, dalla stessa nell'ambito del giudizio n. 223/2003 promosso Parte_1
su istanza della innanzi al Tribunale di Foggia;
Pt_1
- 3. euro 112.497,24 corrisposti in favore di a mezzo assegno bancario n. 8232511990 a seguito Parte_1
della sentenza n. 755/06 emessa a definizione del giudizio n. 223/2003 instaurato dalla innanzi al Pt_1
Tribunale di Foggia;
- 4. euro 360.000,00 corrisposti in favore di , a mezzo assegno bancario n. 8232627338, Persona_1
incassato, per conto di quest'ultima, dalla stessa a seguito di sentenza n. 755/06 emessa nel Parte_1
giudizio n. 223/2003, celebratosi innanzi il Tribunale di Foggia su iniziativa della stessa in qualità di Pt_1
esercente la potestà genitoriale su;
Persona_1
- 5. euro 26.380,45 corrisposti in favore di , a mezzo assegno bancario n. 8232627339, a seguito Parte_1
di sentenza n. 755/06 emessa nel giudizio n. 223/2003, celebrato innanzi il Tribunale di Foggia su iniziativa
della ; Pt_1
- 6. euro 331.548,12 corrisposti in favore di , a mezzo assegno bancario n. 8600147180-01, in Parte_1
ragione della sentenza della Corte d'Appello di Bari. n. 46/2011;
- 7. euro 37.321,76 in favore di , a mezzo assegno bancario, in ragione della sentenza della Persona_1
Corte d'Appello di Bari n. 46/2011 innanzi indicata;
CP_1
- 8. euro 120.000,00 corrisposti dalla convenuta IA AT in favore dell a titolo di
surroga per le somme capitalizzate da quest'ultimo Istituto erogate, in forma di rendita vitalizia, agli aventi
CP_1 causa dal come comprovato da atto di quietanza rilasciato dalla stessa alla Controparte_4
convenuta IA AT (allegato n. 6 della produzione di parte convenuta).
pagina 16 di 28 Il tutto per un totale complessivo di euro 1.462.747,57 (un milione quattrocento sessanta duemila
settecento quarantasette/57).
E' evidente, invece, che la convenuta non possa eccepire, nei confronti della odierna istante, il
superamento del massimale di polizza in relazione alle ulteriori somme risarcitorie/indennitarie da essa elargite
in favore di ulteriori danneggiati (quali, tali , , , Controparte_7 Controparte_18 Persona_3 CP_19
e altri), con riguardo ai quali la medesima parte non ha mai dimostrato in atti di aver chiesto di
[...]
chiamare in causa, nei giudizi risarcitori promossi nei propri confronti dalla , al fine di un Parte_1
proporzionale riparto del massimale di polizza tra tutti i detti danneggiati.
Con riguardo a tali ulteriori risarcimenti erogati nei confronti di soggetti ulteriori rispetto alla odierna
istante, infatti, risulta pienamente applicabile la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, non avendo
dimostrato la convenuta di aver adottato un comportamento diligente al fine di consentire un adeguato riparto
proporzionale delle somme infra massimale di polizza tra tutti i soggetti danneggiati in occasione del medesimo
evento di danno;
circostanza per cui la stessa convenuta ora non può opporre alla istante, al fine del computo
del raggiungimento di detto massimale, le somme da essa elargite nei confronti di terzi al di fuori dei giudizi
azionati nei propri confronti dall'odierna attrice (…)
Quanto, invece, alla determinazione concreta del massimale di polizza contrattualmente applicabile alla
specie, sin dall'introduzione del giudizio la convenuta IA AT ha positivamente documentato
in atti che esso ammonta a complessivi euro 1.549.370,70 per sinistro (come da polizza assicurativa prodotta in
atti dalla detta convenuta, sub allegato n. 8) della propria produzione di parte), quale c.d. “massimale
catastrofale”, ossia somma massima indennizzabile in relazione ad un singolo sinistro, indipendentemente dal
numero dei danneggiati...
Tirando le fila del discorso sin qui condotto, dunque, essendo opponibile all'attrice Parte_1
l'esaurimento del massimale catastrofale massimo di polizza (ammontante a complessivi euro 1.549.370,70,
come documentato in atti) sino a concorrenza della somma complessiva di euro 1.462.747,57 (in relazione a
quanto innanzi già precisato), residua ancora una somma di euro 86.623,13.
Somma entro la quale va, quindi, contenuta la condanna risarcitoria della convenuta IA
AT, comprensiva dei relativi interessi compensativi.
Infatti anche gli interessi compensativi dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato, da calcolarsi
pagina 17 di 28 sull'importo del risarcimento, costituiscono un “danno” causato dall'assicurato al terzo che, come tale,
beneficia della copertura assicurativa nei limiti del massimale (cfr., ex plurimis, Cass. 1885/2002 e 4186/1998,
che hanno superato il precedente e remoto orientamento secondo cui gli interessi dovuti dall'assicurato al terzo
danneggiato “hanno carattere moratorio e restano a carico dell'assicurato”, senza che questi potesse
pretenderne la refusione da parte dell'assicuratore, di cui Cass. 2817/1963).
Dovendosi, peraltro, escludere, nella specie, una mala gestio della convenuta IA AT
(che avrebbe potuto, nell'ipotesi, comportare l'esclusione degli interessi moratori da ritardato pagamento, dal
massimale di polizza previsto), come già giudizialmente accertato tra le parti (oramai con efficacia di giudicato)
dalla sentenza n. 5503/2006 resa dal Tribunale di Foggia all'esito del giudizio n. 3743/2003 intrapreso
dall'odierna attrice nei confronti della IA AT convenuta proprio per l'accertamento di un tal
danno da mala gestio (ritenuto insussistente dalla richiamata sentenza)…
Per tutto quanto sin qui argomentato, pertanto, il convenuto, va condannato al Controparte_3
pagamento, in favore della attrice, , per le causali e i titoli in precedenza analiticamente Parte_1
esplicitati, della somma complessiva di euro 277.768,00, oltre interessi, al tasso, con le decorrenze e con la
modalità di calcolo innanzi indicate, di cui euro 86.623,13 in solido con la convenuta IA AT,
pari al limite del residuo massimale “catastrofale” opponibile dalla detta convenuta alla Controparte_16
odierna istante…”.
§§§§§§
Con atto notificato il 16.06.2021 alla ed il 28.06.2021 al responsabile Controparte_1
civile, ha tempestivamente appellato tale sentenza iscrivendo la causa a ruolo il 25.06.2021 e Parte_1
chiedendo a questa Corte di riformare la decisione impugnata accogliendo le seguenti richieste: “1) Accertare e
dichiarare l'esistenza della mala gestio da parte della e condannare quest'ultima a corrispondere CP_2
CP_2 il danno da ritardato pagamento, da determinare nel modo ritenuto equo dalla ma Corte. 2) Rigettare
l'eccezione sollevata dalla di superamento del massimale nei confronti della Sig.ra CP_2 [...]
. 3) Accertare e dichiarare che la somma elargita a ammontava ad € 922.000,00 Parte_1 Parte_1
(novecento ventiduemila/00) di cui € 400.000,00 per provvisionale, € 402.000,00 liquidati con sentenza della
CP_ Corte d'Appello di Bari n. 46/11, € 120.000,00 elargiti dall' ; 4) Per l'effetto: Condannare i convenuti in
solido tra loro al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 885.940,43, da cui va sottratta la
pagina 18 di 28 somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) ricevuta a titolo di provvisionale, così condannando i convenuti,
in solido tra loro, per la restante somma di € 485.940,43 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del
sinistro al soddisfo. Condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di CTU così come
liquidate dal Giudice di primo Grado. Condannare i convenuti al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari
di entrambi gradi di giudizio in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Controparte_1
proposto appello e di tutte le avverse domande, pretese e conclusioni, chiedendone il rigetto. Anche in questo grado di giudizio l' , nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, è invece rimasto contumace. CP_3
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. La causa è stata quindi introitata in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame lamenta una sottostima del danno non patrimoniale Parte_1
conseguente alle lesioni personalmente patite nel sinistro.
Deduce in particolare l'appellante che il tribunale, pur condividendo e facendo proprie le conclusioni del c.t.u., se ne è poi contraddittoriamente discostato non liquidando nulla per il danno da riduzione della capacità
lavorativa generica.
Il consulente d'ufficio aveva infatti quantificato i postumi permanenti residuati all'infortunio nella misura del 43% riconoscendo una loro incidenza sulla capacità lavorativa della pari al 30%. Ciò Pt_1
nonostante, il giudice di primo grado non operava alcun incremento dell'importo tabellare previsto dal tribunale ambrosiano affermando che il pregiudizio alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo del danno biologico. Tale affermazione, prosegue l'appellante, è corretta perché tale pregiudizio non attiene alla produzione di reddito e non integra un danno patrimoniale - nemmeno richiesto dalla - ma all'efficienza Pt_1
psicofisica del soggetto, traducendosi in una compromissione della cenestesi lavorativa, ed in tali termini andava apprezzato dal tribunale trattandosi di una componente del danno non patrimoniale che, una volta accertata, deve avere una sua valutazione pur essendo onnicomprensivamente liquidabile nell'ambito del danno alla salute.
§§§§§§
pagina 19 di 28 Il motivo deve essere rigettato perché infondato. In più di un'occasione la Suprema Corte ha infatti ribadito che il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, di natura non patrimoniale, si traduce nella maggior usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa senza in alcun modo incidere sui redditi della persona offesa, neanche sotto il profilo delle opportunità, risolvendosi in una mera compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, precisa la Suprema Corte, è dunque configurabile solo quando non si superi la soglia del 30% del danno biologico e va liquidato onnicomprensivamente, come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto (cfr. ex multis cass. n.
16628/2023, n. 26641/2023 e n. 17411/2019).
In presenza di invalidità permanenti di maggior entità potrà infatti venire in considerazione soltanto un danno di natura patrimoniale, derivante dalla perdita di capacità lavorativa specifica, il quale richiede, invece, un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro, in relazione alle attitudini specifiche della persona, che il giudice è chiamato a formulare nella sola ipotesi in cui sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla perdita o alla riduzione della capacità reddituale svolgendo le relative allegazioni in merito alla propria attività lavorativa pregressa o alle proprie specifiche attitudini e fornendo o la prova concreta del pregiudizio già risentito (flessione reddituale o licenziamento) o quella presuntiva, in caso di soggetti attualmente inoccupati, della perdita di future opportunità di impiego confacenti alla propria formazione.
Nel caso di specie, avendo l'attrice riportato un'invalidità permanente del 43%, non è dunque configurabile un danno alla cenestesi lavorativa, liquidabile attraverso un incremento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, né può discorrersi in questa sede di un danno patrimoniale di cui, come riconosciuto dalla stessa appellante, non è stata fatta richiesta in prime cure.
§§§§§§
Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce che il tribunale, pur avendo accertato l'esistenza di un danno da perdita delle contribuzioni economiche che ella avrebbe continuato a ricevere dal coniuge in assenza del sinistro in cui il marito ha trovato la morte, ha commesso degli errori sia nell'individuazione del reddito da prendere a base di computo che nella determinazione della quota dello stesso che le sarebbe stata pagina 20 di 28 altrimenti devoluta.
Il reddito prodotto dal de cuius è stato infatti individuato dall'autore della sentenza impugnata in €
12.300,00 annui senza tener conto della sentenza del Tribunale di Foggia n. 755/06, passata in cosa giudicata,
che lo aveva quantificato nella superiore misura di € 15.600,00 annui.
Quest'ultimo importo, prosegue l'appellante, andava attualizzato in € 19.952,00 con la conseguenza che la quota sibi del 15%, ossia l'importo che il defunto avrebbe trattenuto per le proprie esigenze personali, non era di € 1.845,00, come è scritto nella sentenza impugnata, ma di € 2.992,80.
Altro errore era poi consistito nell'individuare nel 15% del reddito annuo residuo l'importo che il de
cuius avrebbe destinato alla moglie. Nell'indicare tale percentuale il tribunale era infatti partito da un presupposto errato e cioè che il coniuge dell'istante, se fosse sopravvissuto al sinistro, avrebbe destinato la maggior parte del proprio reddito alla sua numerosa famiglia comprendente ben tre figli. Due dei tre figli erano però deceduti contestualmente al padre nel sinistro in esame per cui, se il coniuge fosse sopravvissuto, avrebbe avuto una famiglia composta da tre persone (lui compreso) e non da cinque persone.
Per tale ragione la percentuale di reddito da riconoscere all'appellante non doveva essere del 15% ma del
60% tenendo appunto conto della riduzione del numero dei componenti della famiglia a seguito del sinistro.
Impiegando lo stesso criterio di calcolo, e lo stesso coefficiente di capitalizzazione indicati dal tribunale,
occorreva pertanto quantificare il danno conseguente alla perdita delle contribuzioni economiche del coniuge in
€ 223.842,43 (€ 19.952,00 - 15% x 60% x 29,5059). Detraendo da tale somma l'importo di € 120.000,00,
corrisposto dalla compagnia all' in ragione delle prestazioni erogatele per lo stesso titolo dall'ente CP_11
previdenziale, restava dunque ancora da risarcire un danno patrimoniale da lucro cessante di € 103.842,43.
§§§§§§
Anche tali doglianze non hanno fondamento. Il tribunale ha infatti indicato in € 12.300,00 il reddito annuo prodotto da sulla base delle prove documentali fornite dalla stessa attrice. Controparte_4
Tale quantificazione è peraltro avvenuta pienamente in linea con le allegazioni e le richieste formulate dalla stessa che, nella citazione di primo grado, indicava in € 12.000,00 il reddito annuo del proprio Pt_1
coniuge (cfr. così a pag. 14, rigo 10) né può risultare in alcun modo vincolante il riferimento al diverso importo di € 15.600,00 annui contenuto nella sentenza del Tribunale di Foggia n. 755/2006. Quel giudizio veniva infatti promosso da in nome e per conto della figlia minore ed il tribunale foggiano Parte_2 Persona_1
pagina 21 di 28 operava la quantificazione a cui oggi si fa riferimento al fine di procedere al risarcimento del danno patrimoniale richiesto dalla predetta minore in seguito al decesso paterno, ovvero in vista di un accertamento operato nell'interesse di un soggetto diverso dall'odierna appellante anche se da essa rappresentato.
Ne consegue che il Tribunale di Napoli non era affatto tenuto a quantificare il reddito annuo di
[...]
nella misura individuata dal tribunale foggiano, sulla scorta delle prove prodotte in quella Controparte_4
sede, attesa la diversità soggettiva dei due giudizi e, di conseguenza, l'assenza di qualsivoglia efficacia vincolante derivante dal passaggio in giudicato della sentenza n. 755/2006.
Parimenti da escludere è che il reddito del de cuius, quale risulta dalla documentazione prodotta in questo giudizio, dovesse essere rivalutato per una corretta quantificazione del risarcimento derivante dalla sua perdita. Il danno patrimoniale derivante dal mancato conseguimento di contribuzioni economiche future va infatti determinato moltiplicando il reddito effettivamente perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione occorrendo tenere debito conto del cd. “montante di anticipazione”, ossia del vantaggio comunque ottenuto dal creditore nel percepire immediatamente una somma che sarebbe stata concretamente acquisita al suo patrimonio solo nel futuro. La rivalutazione del reddito perduto richiesta dall'appellante,
rappresenterebbe, pertanto, un'indebita ed arbitraria maggiorazione di un importo correttamente individuato dal tribunale attraverso il ricorso all'indice di capitalizzazione che di tale montante tiene conto.
Del tutto illogica è infine la pretesa dell'appellante di considerare, per la determinazione della quota di reddito che le sarebbe stata devoluta, una famiglia composta da tre e non da cinque persone. Finalità precipua del risarcimento del danno è infatti quella di porre il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato qualora l'illecito non si fosse verificato. Nel caso di specie viene in considerazione un illecito plurioffensivo che ha condotto al decesso di tre membri della famiglia della , composta da cinque persone Pt_1
prima della verificazione del sinistro. La quantificazione del danno patrimoniale andava perciò effettuata, come correttamente ha fatto il primo giudice, considerando la consistenza del nucleo familiare della prima della Pt_1
verificazione dell'incidente, e dunque l'importo che ella avrebbe presumibilmente continuato a percepire se il sinistro non fosse avvenuto. Del tutto illogicamente l'appellante chiede, di converso, che la liquidazione avvenga tenendo conto non della situazione familiare preesistente al sinistro ma di fatti del tutto ipotetici ed avulsi da quanto si è concretamente verificato quali la sopravvivenza del coniuge e la morte dei soli due figli maschi.
§§§§§§
pagina 22 di 28 È di conseguenza infondato anche il terzo motivo di gravame con cui lamenta un errore Parte_1
nel calcolo delle somme di sua spettanza limitandosi a prospettare il proprio diritto ad ottenere un risarcimento complessivo di € 485.942,83, al netto della provvisionale di € 400.000,00 riconosciutole in sede penale, per effetto dell'accoglimento dei due precedenti motivi di appello.
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Con il quarto motivo di gravame parte appellante si duole ancora dell'accoglimento, ancorché in misura parziale, dell'eccezione di superamento del massimale sollevata dalla lamentando l'erroneità Controparte_1
della decisione con cui il tribunale ha affermato che è opponibile all'attrice l'erosione del massimale catastrofale di polizza (pari a complessivi € 1.549.370,70) solo sino a concorrenza della somma di € 1.462.747,57,
corrispondente agli importi versati dalla IA a a seguito della provvisionale disposta in Parte_1
sede penale e delle azioni risarcitorie da lei promosse sia in proprio, per ottenere il ristoro dei danni non patrimoniali conseguenti alla morte dei due figli, che in nome e per conto della figlia minore al fine di Per_1
conseguire i danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima sofferti per il decesso del padre e dei due fratelli, escludendo l'opponibilità dell'erosione per gli ulteriori importi versati dalla compagnia in favore degli altri congiunti (genitori e germani) del de cuius sicché l'obbligo residuo dell'assicuratore sarebbe di € 86.623,13.
Esordisce l'appellante affermando che il tribunale ha errato quando ha sostenuto che non vi sono sentenze passate in giudicato in merito al mancato superamento del massimale per poi richiamare le sentenze
(del Tribunale di Torino, della Corte di Appello di Bari, del Tribunale di Foggia e del Tribunale di Verona) di cui, a suo dire, il primo giudice non avrebbe tenuto conto nel rendere la decisione impugnata. Secondo
l'appellante le somme versate dalla in favore di ossia della figlia minore Controparte_1 Persona_1
di , non potevano poi essere prese in ogni caso in considerazione, ai fini della verifica del Parte_1
superamento del massimale. Questo perché e sua figlia sono due parti diverse, Parte_1 Per_1
nonostante la prima eserciti la potestà genitoriale sulla seconda, e rispetto alla minore vi è una sentenza passata in giudicato la quale ha escluso il superamento del massimale ed a cui è stata anche data esecuzione. Gli importi percepiti dalla minore non potrebbero pertanto essere sommati a quelli corrisposti e da corrispondere in favore di per la verifica del raggiungimento del tetto massimo dell'obbligazione indennitaria gravante Parte_1
sulla compagnia. Qualora poi si volesse condividere il ragionamento del tribunale, considerando madre e figlia una stessa parte, si dovrebbe concludere che la pronunzia di rigetto dell'eccezione di superamento del massimale pagina 23 di 28 fa stato anche nei confronti dell'attuale appellante.
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Anche tali doglianze non hanno pregio. Il giudice di primo grado non ha infatti escluso l'esistenza di precedenti sentenze, passate in giudicato, che hanno esaminato e rigettato l'eccezione di superamento del massimale ma si è limitato ad affermare, con motivazione appieno condivisibile, che tali pronunce non possono far stato nel presente giudizio in quanto il superamento o meno del massimale è una circostanza per sua natura dinamica. Viene in altri termini in rilievo una situazione in divenire che è suscettibile di modificarsi in ragione delle pretese risarcitorie via via azionate e di cui è stata riconosciuta la fondatezza per cui il fatto che tale eccezione sia stata già esaminata e rigettata in precedenti giudizi non preclude in alcun modo il diritto della compagnia di riproporla anche in questo processo occorrendo verificare anche nella presente sede se, tenuto conto dei precedenti crediti risarcitori fatti valere dall'istante e riconosciuti esistenti, il superamento del massimale si sia verificato o possa verificarsi. La sufficienza del massimale, in altre parole, deve essere valutata di volta in volta in relazione alle pretese risarcitorie via via azionate e soddisfatte.
Quanto poi al computo anche delle somme liquidate a al fine di individuare i Persona_1
pagamenti opponibili a , ancora una volta l'appellante sembra non cogliere il punto focale della Parte_1
decisione impugnata allorché afferma, sia pure a giusta ragione, che madre e figlia non costituiscono un'unica parte, ma due parti distinte, benché processualmente rappresentate dallo stesso soggetto, investito ex lege della responsabilità genitoriale, stante la minore età di all'epoca in cui l'attuale appellante ebbe ad agire per Per_1
suo nome e conto, oltre che in proprio per far valere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla morte nel sinistro degli altri due figli.
Analizzando le previsioni legislative in tema di superamento del massimale, e di opponibilità o meno del limite all'obbligazione indennitaria da esso costituito, il tribunale ha infatti evidenziato come, attraverso tali previsioni, il legislatore ha inteso tutelare la posizione di chi, incolpevolmente, non è stato posto dalla compagnia assicurativa nelle condizioni di partecipare alla ripartizione proporzionale del massimale tra tutti i soggetti danneggiati, in quanto l'assicuratore non ha provveduto alla sua ricerca e individuazione con l'ordinaria diligenza, offrendogli la somma proporzionalmente dovuta, mentre ha stabilito che, nell'ipotesi opposta, la compagnia è tenuta a rispondere nei suoi confronti solo entro i limiti del massimale.
Altrettanto lucidamente il tribunale ha quindi evidenziato come, nel caso di specie, non vi sia alcun pagina 24 di 28 affidamento incolpevole di terzi da tutelare in quanto è stata la stessa attrice, sia pur in veste di legale rappresentante della figlia oltre che in proprio, a promuovere i diversi giudizi in cui sono state fatte valere separatamente le diverse pretese risarcitorie loro facenti capo in relazione all'unico sinistro. Ne consegue che nessun difetto di diligenza può essere imputato all'assicuratore il quale in alcun modo poteva coartare la volontà
della costringendola a far valere in un unico contesto tutti tali diritti non essendovi danneggiati ulteriori da Pt_1
poter chiamare in causa, se non i genitori ed i fratelli del de cuius, rispetto ai quali il limite del massimale non è
stato considerato operante essendovi, invece, tale possibilità.
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Con il quinto e ultimo motivo di gravame assume che a torto il tribunale ha escluso la Parte_1
ricorrenza della mala gestio impropria della compagnia assicuratrice con una motivazione contraddittoria ed erronea. Ciò in quanto il giudice di primo grado ha da un lato riconosciuto e quantificato il danno da ritardato pagamento, liquidandolo sotto forma di interessi al tasso legale dalla data dell'evento dannoso a quella di adozione della sentenza impugnata, e d'altro lato ha negato la ricorrenza della mala gestio.
Tuttavia, prosegue l'appellante, il colpevole ritardo del pagamento altro non è che la mala gestio
impropria per cui l'esclusione di quest'ultima sarebbe intrinsecamente contraddittoria. Quanto poi alla sentenza del Tribunale di Foggia n. 5503/2006, richiamata dalla decisione impugnata e che con forza di giudicato ha ritenuto insussistente la mala gestio rigettando la domanda proposta da contro la Parte_1 CP_1
proprio al fine di sentirne accertare l'esistenza, l'appellante evidenzia che la pronunzia in questione ha valutato l'operato della compagnia assicuratrice a distanza di soli quattro anni dal sinistro per cui la situazione merita di essere rivalutata visto il decorso, al momento dell'appello, di altri 15 anni senza che la compagnia abbia provveduto a versare il dovuto.
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Anche quest'ultima doglianza non è fondata. Sul punto occorre innanzitutto evidenziare come a torto la sostiene che il motivo in questione è inammissibile in quanto con l'atto introduttivo del Controparte_1
giudizio di primo grado la non formulava alcuna domanda di accertamento della mala gestio impropria Pt_1
della compagnia assicuratrice introducendo tale nuova domanda con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
che, come è noto, ha la sola funzione di precisare e modificare le domanda già proposte e non anche quella di proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale, o delle eccezioni pagina 25 di 28 formulate dal convenuto, dovendo tali domande ed eccezioni essere proposte, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione.
A più riprese la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, nell'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile da circolazione dei veicoli, la domanda di condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno per mala gestio cd. impropria deve ritenersi implicitamente formulata tutte le volte in cui la vittima, come nella fattispecie in esame, abbia domandato la condanna avversaria al pagamento di interessi e rivalutazione,
anche senza riferimento al superamento del massimale o alla condotta renitente dell'assicuratore.
Ne consegue che non costituisce domanda nuova quella con cui, anche in appello, i danneggiati chiedano la condanna dell'assicuratore al pagamento della differenza tra danno liquidato e superamento del massimale di polizza, che va intesa quale riproposizione della domanda originaria nei limiti del riconoscimento di interessi moratori e rivalutazione oltre il massimale di legge (cfr. ex multis cass. n. 14637/2014 e cass. n.
14494/2020).
Ciò premesso, non è fondata l'affermazione dell'appellante secondo cui la pronuncia impugnata sarebbe contraddittoria in quanto ha da un lato riconosciuto la debenza degli interessi da ritardato pagamento e,
dall'altro, ha escluso la ricorrenza della mala gestio impropria che proprio in tale ritardo si sostanzierebbe.
L'appellante, infatti, confonde il danno da lucro cessante dovuto al ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria (di cui è tenuto a rispondere l'autore dell'illecito, che viene tradizionalmente liquidato sotto forma di interessi sulla sorta capitale e che consiste nella perdita della possibilità di un impiego fruttifero della somma dovuta) con la mala gestio impropria della compagnia assicuratrice.
Quest'ultima è infatti titolare di un obbligazione di valuta e non di valore essendo tenuta a rispondere del danno procurato dall'autore materiale dell'illecito solo nei limiti del massimale convenuto nel contratto e non oltre. Entro tale limite l'assicuratore è pertanto contrattualmente tenuto a rispondere di tutti i danni, ivi compresi gli interessi e la rivalutazione, non perché sia in colpa ma perché tale è l'obbligazione assunta con la stipula della polizza. Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, per consolidata giurisprudenza, hanno infatti fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il pagina 26 di 28 risarcimento di un maggiore e distinto danno, ma esclusivamente una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento nel quale è emanata la pronuncia giudiziale finale).
Ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro, anche se non espressamente richiesti (così, da ultimo, cass. n.
18243/2015 e cass. n. 24468/2020).
Tutt'altra natura ha invece la responsabilità ultramassimale dell'assicuratore. Quest'ultimo, quando senza un giustificato motivo rifiuti o ritardi l'adempimento della prestazione indennitaria a cui è obbligato sia ex
lege che in virtù del contratto concluso, ossia quella di tacitare le pretese del danneggiato entro il limite del massimale, assume infatti nei confronti del soggetto leso un'accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria in forza della quale è tenuto, secondo i principi e la disciplina dell'art. 1224 c.c., a corrispondergli interessi e rivalutazione anche oltre il limite del massimale convenuto in polizza: obbligazione, questa volta, propria della compagnia e che trae origine da un fatto colposo dello stesso assicuratore restando perciò svincolata dalla limitazione costituita dal massimale di polizza (così per costante giurisprudenza a partire dalle pronunzie della
Cassazione a S.U. n. 5218/1983 e n. 5219/1983).
Nessuna contraddizione è pertanto ravvisabile tra il riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni, entro il limite rappresentato dal massimale di polizza, e l'esclusione di una responsabilità per mala gestio impropria della compagnia assicuratrice.
Non ogni mancata o ritardata corresponsione del risarcimento preteso determina, infatti, la mala gestio dell'assicuratore ma solo un comportamento colpevole, ingiustificatamente dilatorio, posto in essere dalla compagnia nonostante la possibilità di un'agevole ed immediata determinazione dell'an e del quantum spettante al danneggiato. Tale possibilità, nel caso di specie, è stata già esclusa, con efficacia di giudicato, dalla sentenza del Tribunale di Foggia n. 5503/2006, a cui correttamente l'autore della sentenza impugnata si è rifatto, né rileva quanto dedotto dall'appellante in merito al fatto che, a distanza di 15 anni dalla pronunzia foggiana, la
[...]
è ancora debitrice di ulteriori importi. CP_1
La infatti, volutamente omette di considerare la fondamentale ed assorbente rilevanza della Pt_1
pagina 27 di 28 questione concernente il massimale e che l'eccezione relativa alla sua incapienza era tutt'altro che pretestuosa e dilatoria tant'è che il primo giudice ha riconosciuto il suo quasi totale esaurimento in relazione alle pretese dell'attrice. Ne consegue che, essendo stata accolta - sia pure in modo parziale - l'eccezione relativa al massimale, la ricorrenza della mala gestio doveva e deve essere esclusa dovendosi considerare non ingiustificata e non dilatoria la resistenza opposta dalla compagnia alle pretese della danneggiata. In altre parole il preteso ritardo nella corresponsione del risarcimento richiesto non era affatto ingiustificata o colpevole in quanto ricollegato alla fondata eccezione formulata dalla compagnia.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore fino a € 520.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico di , della sanzione prevista dall'art. 13 Parte_1
co. 1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1340/2021 Parte_1
pubblicata il 13.05.2021 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dalla
[...]
che si liquidano in € 20.119,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario Controparte_1
delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 29.09.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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