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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. 876/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Galloro (PEC: Parte_1
giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle richieste di ripetizione di indebito inoltrate dall' (il 1.10.2019 e il 27.02.2020) con cui comunicava: “La informiamo che, nel periodo che CP_1
1 va dal 01.01.1998 al 31.12.1998, sono stati pagati 2.951,43 euro in più sulla sua prestazione di
Disoccupazione agricola Cat. DSAGR n. 1998004399257 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi. Pagamento della somma dovuta entro il 16.11.2019”. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa dell'Ente previdenziale per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRINCIPALE L' intervenuta PRESCRIZIONE del preteso diritto di indebito e di restituzione delle somme relative. Ciò per effetto della estinzione del diritto per intervenuto decorso della prescrizione decennale.
Dichiarata ed accertata la illegittimità ed arbitrarietà della trattenuta di Euro 590,28, stante la prescrizione di cui al capo che precede, condannare l come legalmente rappresentato, alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di Euro 590,28, come immotivatamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì della trattenuta a quello dell'effettivo pagamento.
Accertare e dichiarare, altresì, non dovuta qualsivoglia altra somma richiesta ovvero, pel caso non insolito di illegittimi trattenimenti nel corso del giudizio e previa apposita documentazione, disporre ulteriore condanna per le somme eventualmente e successivamente trattenute. Con la condanna del resistente come legalmente rappresentato, al Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c. per averne anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Nonostante il ricorrente abbia ritualmente evocato in giudizio l'Ente previdenziale, quest'ultimo non ha spiegato difese. SI dichiara la contumacia dell' CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito impugnata, in ragione dell'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
2 3. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, la prestazione stata erogata nel periodo intercorrente gennaio e dicembre del 1998.
5. Pertanto, dalla suddetta data decorrerebbe il termine decennale di prescrizione.
6. Poiché in atti non risulta alcun atto diretto a interrompere la prescrizione, la comunicazione oggetto di odierna impugnazione deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
7. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va accolto e la ricorrente non è tenuta al pagamento di alcunché.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione dell'indebito preteso, riportato dalle comunicazioni notificate al ricorrente il 1.10.2019 e il 27.02.2020, pretensive dell'importo 2.951,43 euro relativo alla prestazione di Disoccupazione agricola
Cat. DSAGR n. 1998004399257, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €700,00, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 23/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 23/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Galloro (PEC: Parte_1
giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 16/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle richieste di ripetizione di indebito inoltrate dall' (il 1.10.2019 e il 27.02.2020) con cui comunicava: “La informiamo che, nel periodo che CP_1
1 va dal 01.01.1998 al 31.12.1998, sono stati pagati 2.951,43 euro in più sulla sua prestazione di
Disoccupazione agricola Cat. DSAGR n. 1998004399257 per i seguenti motivi: Sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi. Pagamento della somma dovuta entro il 16.11.2019”. Il ricorrente deduceva l'estinzione della pretesa dell'Ente previdenziale per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “IN VIA PRINCIPALE L' intervenuta PRESCRIZIONE del preteso diritto di indebito e di restituzione delle somme relative. Ciò per effetto della estinzione del diritto per intervenuto decorso della prescrizione decennale.
Dichiarata ed accertata la illegittimità ed arbitrarietà della trattenuta di Euro 590,28, stante la prescrizione di cui al capo che precede, condannare l come legalmente rappresentato, alla CP_1 corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di Euro 590,28, come immotivatamente trattenuta, oltre interessi e rivalutazione dal dì della trattenuta a quello dell'effettivo pagamento.
Accertare e dichiarare, altresì, non dovuta qualsivoglia altra somma richiesta ovvero, pel caso non insolito di illegittimi trattenimenti nel corso del giudizio e previa apposita documentazione, disporre ulteriore condanna per le somme eventualmente e successivamente trattenute. Con la condanna del resistente come legalmente rappresentato, al Controparte_1 pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, che ne fa richiesta con l'espressa dichiarazione di cui all' art. 93 c.p.c. per averne anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Nonostante il ricorrente abbia ritualmente evocato in giudizio l'Ente previdenziale, quest'ultimo non ha spiegato difese. SI dichiara la contumacia dell' CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza dell'importo riportato dalla comunicazione di ripetizione di indebito impugnata, in ragione dell'estinzione della pretesa creditoria, per intervenuta prescrizione.
2 3. L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale (art. 2946 c.c.), decorrente dal momento in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione, ritenuta indebita.
4. Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente, la prestazione stata erogata nel periodo intercorrente gennaio e dicembre del 1998.
5. Pertanto, dalla suddetta data decorrerebbe il termine decennale di prescrizione.
6. Poiché in atti non risulta alcun atto diretto a interrompere la prescrizione, la comunicazione oggetto di odierna impugnazione deve ritenersi estinta per intervenuta prescrizione.
7. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso va accolto e la ricorrente non è tenuta al pagamento di alcunché.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione dell'indebito preteso, riportato dalle comunicazioni notificate al ricorrente il 1.10.2019 e il 27.02.2020, pretensive dell'importo 2.951,43 euro relativo alla prestazione di Disoccupazione agricola
Cat. DSAGR n. 1998004399257, per intervenuta prescrizione;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €700,00, oltre CP_1 spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 23/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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