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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1878/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1768/2018 emessa dal Tribunale di Benevento, il 15-
16/10/2018;
TRA
Parte_1
[...]
(c.f. ), costituitasi in persona del Presidente Sig.
[...] P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in
[...] appello, dall'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. costituitasi in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Roberto Prozzo (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il
22/9/2014, il per l'amministrazione del complesso idrotermale di Parte_1 Pt_1
e esponeva che:
[...] Parte_1
- la aveva ottenuto, in data 30/12/2005, l'aggiudicazione della Controparte_1 gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per il completamento della piscina “ex Cas.Mez. dell'Area del Parzo Termale” ed aveva sottoscritto il relativo contratto il 29/6/2006;
- le opere erano state completate il 3/12/2007, come risultava dal relativo certificato, ed erano state sottoposte a collaudo il 25/11/2008, come risultava dal certificato approvato con determina del 24/3/2009 n. 2;
- le opere non erano però mai state consegnate all'ente e l'appaltatrice, in violazione dell'art. 53 del capitolato speciale, aveva abbandonato la custodia e la manutenzione dell'opera;
- la piscina era pertanto stata oggetto di atti vandalici che avevano prodotto gravi danni;
- le condotte omissive dell'appaltatrice erano state contestate con missive del 24/1
e del 25/2/2010;
- in data 1/7/2010 era stata presentata anche una denuncia al Commissariato di
Polizia di Parte_1
- i danni cagionati alla struttura per effetto dell'omessa custodia ammontavano a €
1.030.696,56 come risultava da relazione tecnica a cura del RUP Ing.
[...]
Persona_1
Concludeva pertanto per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva la rilevando che: Controparte_1
- la responsabilità per i danni alla struttura era ascrivibile esclusivamente al al quale le chiavi erano state consegnate al momento del collaudo;
Parte_1 - peraltro, la piscina era ubicata all'interno del parco termale di cui l'ente aveva il pieno possesso;
- aveva immediatamente replicato alle missive del (con comunicazione Parte_1 del 9/2/2010), evidenziando che le opere erano state prese in consegna all'atto del collaudo e che comunque era disponibile a consegnare l'ultimo esemplare delle chiavi nella propria disponibilità;
- nonostante l'affermazione di non essere in possesso delle chiavi (missiva del
25/2/2010), il consorzio non aveva poi fatto nulla per ottenerle e le ultime due chiavi erano state consegnate dalla società con lettera acquisita al protocollo del Comune il 9 luglio 2010;
- in ogni caso, l'obbligo di custodia dell'appaltatore cessa al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
Concludeva per il rigetto delle domande.
Nel corso del processo venivano ascoltati alcuni testi, quindi, con sentenza n.
1768/2018, il Tribunale rigettava la domanda e condannava il al pagamento Parte_1 delle spese.
Osservava, in particolare, che:
- secondo la disciplina civilistica dell'appalto la qualità di custode dell'appaltatore viene meno con la consegna della cosa ai sensi dell'art. 1665 c.c., mentre nell'appalto pubblico tale obbligo cessa con il collaudo;
- nel caso di specie, peraltro, il teste , dopo il collaudo, aveva dichiarato Tes_1 che era anche intervenuta la consegna delle chiavi al responsabile del procedimento;
l'impresa conservò una copia della chiave per effettuare pulizie occasionali all'esterno della struttura a titolo di cortesia;
- la piscina si trovava comunque all'interno del parco termale, sicché, all'esito del collaudo, una volta rimossa la recinzione era certamente accessibile dal e dunque CP_2 nella disponibilità del . Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di citazione Parte_1 notificato il 12/4/2019, deducendo che:
- le considerazioni sulle quali si fondava la sentenza di primo grado erano in contrasto con quanto previsto dagli articoli 50 e 53 del capitolato speciale d'appalto, secondo i quali l'appaltatrice era tenuta alla custodia delle opere fino alla formale consegna delle stesse;
- in ogni caso, la consegna delle chiavi non era mai avvenuta, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, come risultava dalle dichiarazioni del teste di parte attrice
; non era invece credibile il teste di parte convenuta Testimone_2 Tes_3
secondo il quale la consegna delle chiavi era avvenuta qualche giorno dopo il
[...] collaudo e senza un verbale;
irrilevanti infine erano le dichiarazioni del teste Tes_4
relative a circostanze apprese dal titolare della società appaltatrice, sig. .
[...] Tes_5
Ha concluso pertanto per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che la in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., in violazione dell'art. 53 del Capitolato Speciale
d'Appalto, ha omesso la custodia e manutenzione della piscina ex Cas.Mez. dell'Area del
Termale in relazione alla quale le erano stati affidati i lavori di completamento CP_2 con contratto d'appalto del 29.6.2006, Rep. n. 1;
2. condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni derivati alla struttura ed ai relativi impianti in conseguenza della mancata custodia e manutenzione della stessa, da quantificarsi in € 1.030.696,56;
3. condannare, infine, l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 20/9/2019, la Controparte_1 evidenziando innanzi tutto che lo scopo del processo promosso dal era quello Parte_1 di salvare i suoi vertici da responsabilità contabile, in quanto, come risultava dalla delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del 2 settembre 2015, la piscina era in realtà un'opera inutile, in quanto nessun soggetto, a seguito del bando per la raccolta di manifestazioni di interesse, aveva ritenuto che la stessa potesse essere gestita in maniera tale da generare profitti in considerazione del bacino d'utenza a disposizione. Osservava altresì che la piscina si trovava all'interno del parco termale di cui il aveva Parte_1 sempre avuto il possesso;
l'ente aveva mantenuto il possesso anche della piscina dal momento che, come risultava dal provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, aveva affidato ad altre due imprese l'esecuzione di parte dei lavori. Ha poi sostanzialmente ribadito le difese già svolte nel giudizio di primo grado ed ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Non vi è dubbio, infatti, che con il collaudo cessa l'obbligo di custodia dell'appaltatore. Come ritenuto pacificamente in giurisprudenza, “in tema di appalto di opere pubbliche, una volta intervenuta l'approvazione del collaudo, in assenza di ogni disposizione normativa, l'appaltatore non ha più l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione delle opere ultimate (art. 16 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), non potendo questi continuare ad essere gravato di oneri e prestazioni in dipendenza del comportamento negligente dell'ente appaltatore” (Cass. 990/1995; Cass. 13075/2000).
Né potrebbe osservarsi che tale giurisprudenza si fonda sull'art. 16 d.P.R.
1063/1962 (capitolato generale di appalto per le opere pubbliche) non più in vigore al momento della sottoscrizione del contratto oggetto della presente controversia, giacché la medesima norma è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 5 d.m. 145/2000 (in particolare cfr. la lett. h)), ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua (e successivamente nell'art. 32 comma 4 lett. n) d.P.R. 207/2010).
Dunque, nel caso di specie, a partire dal 25/11/2008 data del collaudo che aveva avuto esito positivo, l'obbligo di provvedere alla custodia dell'opera era passata al
. Parte_1
Del tutto irrilevante è il riferimento dell'appellante all'art. 50 del capitolato speciale d'appalto (rubricato “presa in consegna dei lavori ultimati”) secondo il quale:
“La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale”.
Tale norma infatti prende in considerazione la possibilità per la stazione appaltante di prendere in consegna l'opera prima del collaudo e, dunque, indirettamente conferma quanto sopra rilevato circa le conseguenze del collaudo.
Del pari irrilevante è l'art. 53 del C.S.A. (rubricato “custodia del cantiere”), pure invocato dall'appellante a sostegno della sua tesi, secondo il quale “È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata;
la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da (Euro 51,65) fino a (Euro 516,46)”.
Tale norma non fa altro che ribadire quanto già stabilito dall'art. 5 d.m. 145/2000; non vi è dubbio, infatti, che l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla custodia del cantiere fino alla presa in consegna del cantiere da parte dell'appaltatore, ma questa, per quanto esposto sopra, coincide con il collaudo.
È evidente, dunque, che, essendo onerato della custodia delle opere a seguito del collaudo, il , qualora non fosse stato in possesso delle chiavi avrebbe dovuto Parte_1 mettere in mora l'impresa e non attendere oltre un anno per chiederne la consegna.
1.2 Ciò sarebbe già sufficiente per il rigetto della domanda. Può tuttavia aggiungersi che appare inverosimile, alla luce delle prove raccolte, che il non Parte_1 avesse la disponibilità della piscina. Ed infatti, pur volendo tralasciare le dichiarazioni dei testi, tra loro contrastanti, può osservarsi che: - dalla determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 2 del 24/3/2009 risulta che altre imprese erano coinvolte nella realizzazione dell'opera ( CP_4 CP_5
, sicché appare quanto meno strano che l'unica impresa che disponeva delle chiavi
[...] fosse la Controparte_1
- il contenuto della prima missiva del 28/1/2010 inviata dal alla Parte_1 [...]
è ambiguo, giacché non si intima la consegna delle chiavi, né si lamenta CP_1
l'impossibilità di avere accesso all'opera, ma si rappresenta solo che “alla data odierna non risulta agli atti di questo ufficio alcun documento comprovante la consegna dell'opera all'Ente in epigrafe a seguito dell'ultimazione dei relativi lavori (…)”;
- dopo le contestazioni della contenute nella missiva del 3/3/2010 Controparte_1
- con la quale l'impresa (impegnata in altri appalti con il comune di Parte_1 capofila del , e per questo impegnatasi a titolo gratuito alla pulizia dell'area Parte_1 esterna della piscina), pur affermando di aver già consegnato le chiavi, si dichiarava disponibile alla consegna delle copie delle ultime due chiavi (cancello d'ingresso e centrale termica) rimaste in suo possesso – il rimase inerte, non avendo inviato Parte_1 altre comunicazioni né stabilito le modalità per la consegna delle chiavi.
1.3 Infine, anche ove si volesse prescindere da tutte le argomentazioni fin qui svolte, la domanda andrebbe comunque rigettata, non essendovi prova dei danni verificatisi per effetto della presunta omessa custodia da parte della Controparte_1
Ed infatti non è noto quando tali danni si sarebbero verificati;
la prima denuncia alla Polizia di Stato di è del 1/7/2010 e, dunque, successiva di quattro mesi Parte_1 alla data del 3/3/2010 in cui il si era dichiarato disponibile alla consegna della Parte_1 chiave (ed in cui deve ritenersi cessata ogni sua responsabilità per la custodia anche in base alla prospettazione dell'appellante), mentre la relazione tecnica sui danni è addirittura del 4/2/2014 e dunque successiva di quasi quattro anni alla data in cui certamente le ultime chiavi furono consegnate al (9/7/2010). Parte_1
È evidente, pertanto, che anche la CTU richiesta dal al Tribunale - Parte_1 rigettata con ordinanza del 27-28/1/2016 e chiesta nuovamente a questa Corte - sarebbe stata del tutto inutile;
né il CTU avrebbe potuto acquisire la relazione della Guardia di
Finanza di Benevento redatta il 9/7/2010 (come richiesto ancora con l'atto di appello), giacché sarebbe stato onere della parte produrla. Senza considerare che anche tale relazione riguarderebbe comunque la situazione esistente nel mese di luglio e dunque successiva di quattro mesi alla data in cui la società si era dichiarata disponibile alla consegna delle ultime chiavi in suo possesso.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
2. Al rigetto dell'appello consegue la condanna del al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi – Controparte_1 in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 1.000.000 ed
Euro 2.000.000 - in € 17.200 (€ 3.800 per la fase di studio, € 2.200 per la fase introduttiva,
€ 5.000 per la fase istruttoria, € 6.200 per la fase decisoria).
In considerazione dell'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1768/2018 emessa del Tribunale di Benevento il 16/10/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il per l'amministrazione del complesso idrotermale di Parte_1 Pt_1
e al pagamento, in favore della
[...] Parte_1 Controparte_1 delle spese del processo d'appello che liquida in € 17.200 per compenso professionale ed € 2.580 per spese generali, con attribuzione in favore del difensore, Avv. Roberto Prozzo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 1878/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza n. 1768/2018 emessa dal Tribunale di Benevento, il 15-
16/10/2018;
TRA
Parte_1
[...]
(c.f. ), costituitasi in persona del Presidente Sig.
[...] P.IVA_1 Parte_2
, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in
[...] appello, dall'Avv. Giuseppe Francesco Massarelli (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. costituitasi in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Roberto Prozzo (c.f.
); C.F._2
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il
22/9/2014, il per l'amministrazione del complesso idrotermale di Parte_1 Pt_1
e esponeva che:
[...] Parte_1
- la aveva ottenuto, in data 30/12/2005, l'aggiudicazione della Controparte_1 gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per il completamento della piscina “ex Cas.Mez. dell'Area del Parzo Termale” ed aveva sottoscritto il relativo contratto il 29/6/2006;
- le opere erano state completate il 3/12/2007, come risultava dal relativo certificato, ed erano state sottoposte a collaudo il 25/11/2008, come risultava dal certificato approvato con determina del 24/3/2009 n. 2;
- le opere non erano però mai state consegnate all'ente e l'appaltatrice, in violazione dell'art. 53 del capitolato speciale, aveva abbandonato la custodia e la manutenzione dell'opera;
- la piscina era pertanto stata oggetto di atti vandalici che avevano prodotto gravi danni;
- le condotte omissive dell'appaltatrice erano state contestate con missive del 24/1
e del 25/2/2010;
- in data 1/7/2010 era stata presentata anche una denuncia al Commissariato di
Polizia di Parte_1
- i danni cagionati alla struttura per effetto dell'omessa custodia ammontavano a €
1.030.696,56 come risultava da relazione tecnica a cura del RUP Ing.
[...]
Persona_1
Concludeva pertanto per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
Si costituiva la rilevando che: Controparte_1
- la responsabilità per i danni alla struttura era ascrivibile esclusivamente al al quale le chiavi erano state consegnate al momento del collaudo;
Parte_1 - peraltro, la piscina era ubicata all'interno del parco termale di cui l'ente aveva il pieno possesso;
- aveva immediatamente replicato alle missive del (con comunicazione Parte_1 del 9/2/2010), evidenziando che le opere erano state prese in consegna all'atto del collaudo e che comunque era disponibile a consegnare l'ultimo esemplare delle chiavi nella propria disponibilità;
- nonostante l'affermazione di non essere in possesso delle chiavi (missiva del
25/2/2010), il consorzio non aveva poi fatto nulla per ottenerle e le ultime due chiavi erano state consegnate dalla società con lettera acquisita al protocollo del Comune il 9 luglio 2010;
- in ogni caso, l'obbligo di custodia dell'appaltatore cessa al momento dell'emissione del certificato di collaudo.
Concludeva per il rigetto delle domande.
Nel corso del processo venivano ascoltati alcuni testi, quindi, con sentenza n.
1768/2018, il Tribunale rigettava la domanda e condannava il al pagamento Parte_1 delle spese.
Osservava, in particolare, che:
- secondo la disciplina civilistica dell'appalto la qualità di custode dell'appaltatore viene meno con la consegna della cosa ai sensi dell'art. 1665 c.c., mentre nell'appalto pubblico tale obbligo cessa con il collaudo;
- nel caso di specie, peraltro, il teste , dopo il collaudo, aveva dichiarato Tes_1 che era anche intervenuta la consegna delle chiavi al responsabile del procedimento;
l'impresa conservò una copia della chiave per effettuare pulizie occasionali all'esterno della struttura a titolo di cortesia;
- la piscina si trovava comunque all'interno del parco termale, sicché, all'esito del collaudo, una volta rimossa la recinzione era certamente accessibile dal e dunque CP_2 nella disponibilità del . Parte_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , con atto di citazione Parte_1 notificato il 12/4/2019, deducendo che:
- le considerazioni sulle quali si fondava la sentenza di primo grado erano in contrasto con quanto previsto dagli articoli 50 e 53 del capitolato speciale d'appalto, secondo i quali l'appaltatrice era tenuta alla custodia delle opere fino alla formale consegna delle stesse;
- in ogni caso, la consegna delle chiavi non era mai avvenuta, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, come risultava dalle dichiarazioni del teste di parte attrice
; non era invece credibile il teste di parte convenuta Testimone_2 Tes_3
secondo il quale la consegna delle chiavi era avvenuta qualche giorno dopo il
[...] collaudo e senza un verbale;
irrilevanti infine erano le dichiarazioni del teste Tes_4
relative a circostanze apprese dal titolare della società appaltatrice, sig. .
[...] Tes_5
Ha concluso pertanto per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare che la in Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., in violazione dell'art. 53 del Capitolato Speciale
d'Appalto, ha omesso la custodia e manutenzione della piscina ex Cas.Mez. dell'Area del
Termale in relazione alla quale le erano stati affidati i lavori di completamento CP_2 con contratto d'appalto del 29.6.2006, Rep. n. 1;
2. condannare, per l'effetto, la in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni derivati alla struttura ed ai relativi impianti in conseguenza della mancata custodia e manutenzione della stessa, da quantificarsi in € 1.030.696,56;
3. condannare, infine, l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipazione”.
Si è costituita, con comparsa depositata il 20/9/2019, la Controparte_1 evidenziando innanzi tutto che lo scopo del processo promosso dal era quello Parte_1 di salvare i suoi vertici da responsabilità contabile, in quanto, come risultava dalla delibera del consiglio di amministrazione n. 7 del 2 settembre 2015, la piscina era in realtà un'opera inutile, in quanto nessun soggetto, a seguito del bando per la raccolta di manifestazioni di interesse, aveva ritenuto che la stessa potesse essere gestita in maniera tale da generare profitti in considerazione del bacino d'utenza a disposizione. Osservava altresì che la piscina si trovava all'interno del parco termale di cui il aveva Parte_1 sempre avuto il possesso;
l'ente aveva mantenuto il possesso anche della piscina dal momento che, come risultava dal provvedimento di approvazione degli atti di collaudo, aveva affidato ad altre due imprese l'esecuzione di parte dei lavori. Ha poi sostanzialmente ribadito le difese già svolte nel giudizio di primo grado ed ha quindi concluso per il rigetto dell'appello.
All'udienza del 21/1/2025, le parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
1.1 Non vi è dubbio, infatti, che con il collaudo cessa l'obbligo di custodia dell'appaltatore. Come ritenuto pacificamente in giurisprudenza, “in tema di appalto di opere pubbliche, una volta intervenuta l'approvazione del collaudo, in assenza di ogni disposizione normativa, l'appaltatore non ha più l'obbligo di provvedere alla custodia e manutenzione delle opere ultimate (art. 16 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), non potendo questi continuare ad essere gravato di oneri e prestazioni in dipendenza del comportamento negligente dell'ente appaltatore” (Cass. 990/1995; Cass. 13075/2000).
Né potrebbe osservarsi che tale giurisprudenza si fonda sull'art. 16 d.P.R.
1063/1962 (capitolato generale di appalto per le opere pubbliche) non più in vigore al momento della sottoscrizione del contratto oggetto della presente controversia, giacché la medesima norma è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 5 d.m. 145/2000 (in particolare cfr. la lett. h)), ratione temporis applicabile alla fattispecie de qua (e successivamente nell'art. 32 comma 4 lett. n) d.P.R. 207/2010).
Dunque, nel caso di specie, a partire dal 25/11/2008 data del collaudo che aveva avuto esito positivo, l'obbligo di provvedere alla custodia dell'opera era passata al
. Parte_1
Del tutto irrilevante è il riferimento dell'appellante all'art. 50 del capitolato speciale d'appalto (rubricato “presa in consegna dei lavori ultimati”) secondo il quale:
“La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale”.
Tale norma infatti prende in considerazione la possibilità per la stazione appaltante di prendere in consegna l'opera prima del collaudo e, dunque, indirettamente conferma quanto sopra rilevato circa le conseguenze del collaudo.
Del pari irrilevante è l'art. 53 del C.S.A. (rubricato “custodia del cantiere”), pure invocato dall'appellante a sostegno della sua tesi, secondo il quale “È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata;
la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da (Euro 51,65) fino a (Euro 516,46)”.
Tale norma non fa altro che ribadire quanto già stabilito dall'art. 5 d.m. 145/2000; non vi è dubbio, infatti, che l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere alla custodia del cantiere fino alla presa in consegna del cantiere da parte dell'appaltatore, ma questa, per quanto esposto sopra, coincide con il collaudo.
È evidente, dunque, che, essendo onerato della custodia delle opere a seguito del collaudo, il , qualora non fosse stato in possesso delle chiavi avrebbe dovuto Parte_1 mettere in mora l'impresa e non attendere oltre un anno per chiederne la consegna.
1.2 Ciò sarebbe già sufficiente per il rigetto della domanda. Può tuttavia aggiungersi che appare inverosimile, alla luce delle prove raccolte, che il non Parte_1 avesse la disponibilità della piscina. Ed infatti, pur volendo tralasciare le dichiarazioni dei testi, tra loro contrastanti, può osservarsi che: - dalla determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 2 del 24/3/2009 risulta che altre imprese erano coinvolte nella realizzazione dell'opera ( CP_4 CP_5
, sicché appare quanto meno strano che l'unica impresa che disponeva delle chiavi
[...] fosse la Controparte_1
- il contenuto della prima missiva del 28/1/2010 inviata dal alla Parte_1 [...]
è ambiguo, giacché non si intima la consegna delle chiavi, né si lamenta CP_1
l'impossibilità di avere accesso all'opera, ma si rappresenta solo che “alla data odierna non risulta agli atti di questo ufficio alcun documento comprovante la consegna dell'opera all'Ente in epigrafe a seguito dell'ultimazione dei relativi lavori (…)”;
- dopo le contestazioni della contenute nella missiva del 3/3/2010 Controparte_1
- con la quale l'impresa (impegnata in altri appalti con il comune di Parte_1 capofila del , e per questo impegnatasi a titolo gratuito alla pulizia dell'area Parte_1 esterna della piscina), pur affermando di aver già consegnato le chiavi, si dichiarava disponibile alla consegna delle copie delle ultime due chiavi (cancello d'ingresso e centrale termica) rimaste in suo possesso – il rimase inerte, non avendo inviato Parte_1 altre comunicazioni né stabilito le modalità per la consegna delle chiavi.
1.3 Infine, anche ove si volesse prescindere da tutte le argomentazioni fin qui svolte, la domanda andrebbe comunque rigettata, non essendovi prova dei danni verificatisi per effetto della presunta omessa custodia da parte della Controparte_1
Ed infatti non è noto quando tali danni si sarebbero verificati;
la prima denuncia alla Polizia di Stato di è del 1/7/2010 e, dunque, successiva di quattro mesi Parte_1 alla data del 3/3/2010 in cui il si era dichiarato disponibile alla consegna della Parte_1 chiave (ed in cui deve ritenersi cessata ogni sua responsabilità per la custodia anche in base alla prospettazione dell'appellante), mentre la relazione tecnica sui danni è addirittura del 4/2/2014 e dunque successiva di quasi quattro anni alla data in cui certamente le ultime chiavi furono consegnate al (9/7/2010). Parte_1
È evidente, pertanto, che anche la CTU richiesta dal al Tribunale - Parte_1 rigettata con ordinanza del 27-28/1/2016 e chiesta nuovamente a questa Corte - sarebbe stata del tutto inutile;
né il CTU avrebbe potuto acquisire la relazione della Guardia di
Finanza di Benevento redatta il 9/7/2010 (come richiesto ancora con l'atto di appello), giacché sarebbe stato onere della parte produrla. Senza considerare che anche tale relazione riguarderebbe comunque la situazione esistente nel mese di luglio e dunque successiva di quattro mesi alla data in cui la società si era dichiarata disponibile alla consegna delle ultime chiavi in suo possesso.
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato.
2. Al rigetto dell'appello consegue la condanna del al pagamento, in Parte_1 favore della delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi – Controparte_1 in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro 1.000.000 ed
Euro 2.000.000 - in € 17.200 (€ 3.800 per la fase di studio, € 2.200 per la fase introduttiva,
€ 5.000 per la fase istruttoria, € 6.200 per la fase decisoria).
In considerazione dell'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1768/2018 emessa del Tribunale di Benevento il 16/10/2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il per l'amministrazione del complesso idrotermale di Parte_1 Pt_1
e al pagamento, in favore della
[...] Parte_1 Controparte_1 delle spese del processo d'appello che liquida in € 17.200 per compenso professionale ed € 2.580 per spese generali, con attribuzione in favore del difensore, Avv. Roberto Prozzo;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello proposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino