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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 4596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4596 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9806/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9806/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROSBOCH AMEDEO, Parte_1 elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 71 10128 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. FALARDI ELIO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Passalacqua nr. 10 CONVENUTI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – pagamento corrispettivo
Conclusioni di parte attrice:
“in via istruttoria: in riforma dell'ordinanza emessa in data 3 agosto 2023, ammettere la prova per testi sui capi nn. 2, 3, 4, 11 e 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'esponente, per le ragioni di cui in atti;
in via principale: accertare l'inadempimento contrattuale e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto da per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, accogliere l'opposizione ed Parte_1 annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande avversarie anche riconvenzionali, per le ragioni e le causali di cui in atti, mandando integralmente assolta la conchiudente per i motivi esposti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge.”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 1 di 4 “Nel merito: respingere l'opposizione ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto e non supportata da alcun elemento probatorio, con conferma dell'opposto decreto. In subordine: detratto l'importo di €. 1.000,00, corrispondente alla valutazione data dal CTU all'unico inadempimento che avrebbe rilevato nei confronti di
dichiarare tenuta e quindi condannare l'opponente al pagamento a favore di della somma di €. CP_1 CP_1
9.000,00 oltre gli interessi di mora da calcolarsi dalla data indicata in fattura per il pagamento sino al saldo. In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui l'opposizione dovesse risultare in qualche misura accoglibile condannare la società al pagamento a favore della società delle somme Parte_1 Controparte_1 che risulteranno effettivamente dovute in corso di causa. Vinte in ogni caso le spese di lite ex art. 91 c.p.c., come da nota che si deposita e quelle del CTU, come da liquidazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1935/2021, il Tribunale di Torino ha ingiunto alla società di Parte_1 corrispondere in favore della società la somma di € 10.000, oltre interessi e spese, a titolo di CP_1 corrispettivo residuo per la realizzazione di una piscina privata presso un immobile sito in Torino, Piazza CLN n. 254. Avverso detto decreto ha proposto opposizione deducendo: Parte_1
- l'incompleto adempimento dell'obbligazione assunta da in quanto l'opera non CP_1 sarebbe stata ultimata;
- il mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente pattuite per la consegna dell'opera;
- la mancata consegna della documentazione tecnica, segnatamente del manuale d'uso e del certificato di collaudo. si è costituita in giudizio contestando in toto le affermazioni attoree. CP_1
2. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che non sussistono carenze imputabili all'operato della convenuta la quale ha adempiuto, nella Controparte_1 sostanza, agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, il CTU ha escluso la responsabilità della convenuta in relazione alle contestazioni sollevate dall'opponente, riconducendo le criticità riscontrate a elementi non previsti nel contratto o comunque non ascrivibili alla sfera di competenza della stessa. Circostanza confermata anche in sede di istruttoria orale. L'unico profilo di inadempimento emerso a carico della convenuta riguarda l'omessa consegna della dichiarazione di conformità relativa agli impianti e/o manufatti elettrici realizzati, come evidenziato a pagina 19 della relazione tecnica. Tale omissione, tuttavia, per entità e incidenza economica, non appare idonea a giustificare l'integrale accoglimento dell'opposizione, potendo al più determinare una riduzione del corrispettivo dovuto nei limiti della somma di euro 1.000,00, quantificata dal CTU quale minor valore dell'intervento in conseguenza della mancata attestazione di conformità.
pagina 2 di 4 Si rileva, infatti, che la mancata consegna dei certificati di conformità non può ritenersi giustificata dal mancato pagamento integrale del corrispettivo, non essendo tale circostanza idonea a esonerare l'installatore dall'obbligo di rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente. Infine, anche con riferimento al lamentato mancato rispetto dei tempi di consegna, la doglianza dell'opponente non risulta fondata. Dalla consulenza tecnica d'ufficio non è emersa alcuna responsabilità in capo alla convenuta CP_1 sotto tale profilo. In particolare, il contratto non contiene la previsione di un termine essenziale
[...] per la consegna dell'opera, e, anche a voler qualificare la comunicazione PEC del 25.06.2019 come una diffida ad adempiere, il CTU ha comunque accertato l'avvenuto corretto adempimento, da parte della convenuta, di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la pretesa creditoria avanzata da deve Controparte_1 ritenersi fondata, seppur nei limiti della somma di € 9.000,00, rispetto all'importo maggiore di € 10.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1935/2021, che va pertanto revocato per la parte eccedente. Competono, altresì, sulla somma riconosciuta, gli interessi legali a decorrere dal 12.09.2019, data della prima richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. doc. 1 costituzione), nonché gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di notifica del ricorso monitorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011).
4. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, applicando il criterio del “decisum” in luogo di quello del “disputatum”. La rinuncia dell'opposta alla domanda riconvenzionale non incide sulla regolamentazione delle spese, dovendosi tener conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento pressoché integrale della pretesa creditoria principale.
5. Quanto alle spese liquidate nella fase monitoria, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera revoca del decreto ingiuntivo a seguito dell'opposizione non comporta, di per sé, l'automatica irripetibilità delle relative spese da parte del creditore, dovendosi invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482). Nel caso di specie, la domanda creditoria di è stata accolta per un importo pari a euro CP_1
9.000,00, con una riduzione minima rispetto alla somma originariamente ingiunta. Pertanto, le spese della fase monitoria, come ivi liquidate, vengono compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
pagina 3 di 4 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Revoca il decreto ingiuntivo nr. 1935/2021 del Tribunale di Torino;
- Condanna parte attrice, al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta della somma di € 9.000,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dal 12.09.2019 e sino alla data di notifica del ricorso e decreto ingiuntivo opposto e da tale data e sino al saldo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
- Condanna parte attrice corrispondere, in favore di Parte_1 le spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 5.077,00 Controparte_1
(di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- Compensa per 1/3 le spese del giudizio monitorio;
- Condanna parte attrice corrispondere, in favore di Parte_1
i restanti 2/3 delle spese del giudizio monitorio;
2/3 che liquida in € Controparte_1
360,00 per compensi ed € 97,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con ordinanza del 14.11.2024 a carico della attrice Parte_1
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 27.10.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Alexandra Romeo CP_2
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Torino Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Castellani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9806/2021 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. ROSBOCH AMEDEO, Parte_1 elettivamente domiciliato in C.SO VITTORIO EMANUELE II, 71 10128 TORINO ATTORE contro rappresentato e difeso dall'avv. FALARDI ELIO, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Torino, Via Passalacqua nr. 10 CONVENUTI
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – pagamento corrispettivo
Conclusioni di parte attrice:
“in via istruttoria: in riforma dell'ordinanza emessa in data 3 agosto 2023, ammettere la prova per testi sui capi nn. 2, 3, 4, 11 e 12 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'esponente, per le ragioni di cui in atti;
in via principale: accertare l'inadempimento contrattuale e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto da per le ragioni di cui in atti e, per l'effetto, accogliere l'opposizione ed Parte_1 annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace, per quanto occorra, nonché privare di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, respingendo tutte le domande avversarie anche riconvenzionali, per le ragioni e le causali di cui in atti, mandando integralmente assolta la conchiudente per i motivi esposti. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge.”.
Conclusioni di parte convenuta:
pagina 1 di 4 “Nel merito: respingere l'opposizione ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto e non supportata da alcun elemento probatorio, con conferma dell'opposto decreto. In subordine: detratto l'importo di €. 1.000,00, corrispondente alla valutazione data dal CTU all'unico inadempimento che avrebbe rilevato nei confronti di
dichiarare tenuta e quindi condannare l'opponente al pagamento a favore di della somma di €. CP_1 CP_1
9.000,00 oltre gli interessi di mora da calcolarsi dalla data indicata in fattura per il pagamento sino al saldo. In ulteriore subordine: nella denegata ipotesi in cui l'opposizione dovesse risultare in qualche misura accoglibile condannare la società al pagamento a favore della società delle somme Parte_1 Controparte_1 che risulteranno effettivamente dovute in corso di causa. Vinte in ogni caso le spese di lite ex art. 91 c.p.c., come da nota che si deposita e quelle del CTU, come da liquidazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1935/2021, il Tribunale di Torino ha ingiunto alla società di Parte_1 corrispondere in favore della società la somma di € 10.000, oltre interessi e spese, a titolo di CP_1 corrispettivo residuo per la realizzazione di una piscina privata presso un immobile sito in Torino, Piazza CLN n. 254. Avverso detto decreto ha proposto opposizione deducendo: Parte_1
- l'incompleto adempimento dell'obbligazione assunta da in quanto l'opera non CP_1 sarebbe stata ultimata;
- il mancato rispetto delle tempistiche contrattualmente pattuite per la consegna dell'opera;
- la mancata consegna della documentazione tecnica, segnatamente del manuale d'uso e del certificato di collaudo. si è costituita in giudizio contestando in toto le affermazioni attoree. CP_1
2. Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale è emerso che non sussistono carenze imputabili all'operato della convenuta la quale ha adempiuto, nella Controparte_1 sostanza, agli obblighi contrattualmente assunti. In particolare, il CTU ha escluso la responsabilità della convenuta in relazione alle contestazioni sollevate dall'opponente, riconducendo le criticità riscontrate a elementi non previsti nel contratto o comunque non ascrivibili alla sfera di competenza della stessa. Circostanza confermata anche in sede di istruttoria orale. L'unico profilo di inadempimento emerso a carico della convenuta riguarda l'omessa consegna della dichiarazione di conformità relativa agli impianti e/o manufatti elettrici realizzati, come evidenziato a pagina 19 della relazione tecnica. Tale omissione, tuttavia, per entità e incidenza economica, non appare idonea a giustificare l'integrale accoglimento dell'opposizione, potendo al più determinare una riduzione del corrispettivo dovuto nei limiti della somma di euro 1.000,00, quantificata dal CTU quale minor valore dell'intervento in conseguenza della mancata attestazione di conformità.
pagina 2 di 4 Si rileva, infatti, che la mancata consegna dei certificati di conformità non può ritenersi giustificata dal mancato pagamento integrale del corrispettivo, non essendo tale circostanza idonea a esonerare l'installatore dall'obbligo di rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente. Infine, anche con riferimento al lamentato mancato rispetto dei tempi di consegna, la doglianza dell'opponente non risulta fondata. Dalla consulenza tecnica d'ufficio non è emersa alcuna responsabilità in capo alla convenuta CP_1 sotto tale profilo. In particolare, il contratto non contiene la previsione di un termine essenziale
[...] per la consegna dell'opera, e, anche a voler qualificare la comunicazione PEC del 25.06.2019 come una diffida ad adempiere, il CTU ha comunque accertato l'avvenuto corretto adempimento, da parte della convenuta, di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, la pretesa creditoria avanzata da deve Controparte_1 ritenersi fondata, seppur nei limiti della somma di € 9.000,00, rispetto all'importo maggiore di € 10.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo n. 1935/2021, che va pertanto revocato per la parte eccedente. Competono, altresì, sulla somma riconosciuta, gli interessi legali a decorrere dal 12.09.2019, data della prima richiesta stragiudiziale di pagamento (cfr. doc. 1 costituzione), nonché gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di notifica del ricorso monitorio (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 12 novembre 2021, n. 34011).
4. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio, seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento, applicando il criterio del “decisum” in luogo di quello del “disputatum”. La rinuncia dell'opposta alla domanda riconvenzionale non incide sulla regolamentazione delle spese, dovendosi tener conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha visto l'accoglimento pressoché integrale della pretesa creditoria principale.
5. Quanto alle spese liquidate nella fase monitoria, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mera revoca del decreto ingiuntivo a seguito dell'opposizione non comporta, di per sé, l'automatica irripetibilità delle relative spese da parte del creditore, dovendosi invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482). Nel caso di specie, la domanda creditoria di è stata accolta per un importo pari a euro CP_1
9.000,00, con una riduzione minima rispetto alla somma originariamente ingiunta. Pertanto, le spese della fase monitoria, come ivi liquidate, vengono compensate per 1/3, mentre i restanti 2/3 devono essere poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
pagina 3 di 4 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta
- Revoca il decreto ingiuntivo nr. 1935/2021 del Tribunale di Torino;
- Condanna parte attrice, al pagamento, in favore Parte_1 della convenuta della somma di € 9.000,00, oltre interessi al tasso legale Controparte_1 dal 12.09.2019 e sino alla data di notifica del ricorso e decreto ingiuntivo opposto e da tale data e sino al saldo al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.;
- Condanna parte attrice corrispondere, in favore di Parte_1 le spese del presente giudizio di opposizione che liquida in € 5.077,00 Controparte_1
(di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- Compensa per 1/3 le spese del giudizio monitorio;
- Condanna parte attrice corrispondere, in favore di Parte_1
i restanti 2/3 delle spese del giudizio monitorio;
2/3 che liquida in € Controparte_1
360,00 per compensi ed € 97,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre IVA e CPA come per legge.
- Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con ordinanza del 14.11.2024 a carico della attrice Parte_1
Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 27.10.2025
Il Giudice Dott. Giovanni Castellani
Minuta redatta con l'assistenza della funzionaria Alexandra Romeo CP_2
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