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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 31/10/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA AN NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1649 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. CELONA Parte_1 C.F._1
LORENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/08/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 86% a decorrere dalla presentazione della domanda. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da: Cardiopatia ipertensiva Classe NYHA II;
• Disturbo d'ansia e depressivo reattivo;
•
Disturbo della condotta alimentare;
• Obesità (IMC 42,97) con complicanze artrosiche;
• OSAS;
• Lomboradicolite dx in quadro di protrusione discale ad ampio raggio nel tratto L1-L2, L2-L3, L3-
L4, L4-L5 con impronta sul sacco durale, artrosi interapofisaria, ipercifosi dorsale e gonalgia bilaterale;
• Tiroidite di IM. Il c.t.u. ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente è affetta comportino una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% (novantapercento%), non sussistendo il requisito sanitario per la concessione della provvidenza richiesta.
Il c.t.u. ha risposto alle osservazioni di parte evidenziando come “Relativamente alla cardiopatia si evidenzia una sovrastima del 75% da parte del Dott. il quale, tra l'altro, valuta una Tiroidide Per_2 di TO con il codice 7102 P.A. (agromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali 11%) laddove l'agromegalia comporta un iperparatiroidismo, mentre la Tiroidite di IM determina, al contrario, un ipotiroidismo che è tabellato al codice 244 delle linee guida per
l'accertamneto degli stati invalidanti (ipotiridismo in buon compenso con terapia sostitutiva 10%).
Non è possibile, tuttavia, applicare detto codice poichè la sig.ra non riferisce alcuna Pt_1 terapia, né la si evince dalla documentazione medica. Risulta, pertanto, esaustivo far rientrare tale patologia nell'alveo del cod. 241 delle linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti. Va tuttavia precisato che anche nel caso in cui si riconoscesse il 10% anziché il 5% non si raggiungerebbe comunque la percentuale necessaria per ottenere la prestazione richiesta. Si confermano, pertanto, le seguenti conclusioni: le patologie di cui la ricorrente è affetta le comportano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% (novantapercento%).
Non sussiste, pertanto, il requisito sanitario per la concessione della provvidenza richiesta”.
Il c.t.u. è stato, con ordinanza del 05.02.2025, ulteriormente richiamato al fine di rispondente compiutamente alle osservazioni di parte ricorrente contenute nelle note depositate il 05.01.2025, chiarendo, in particolare, in che misura il danno globale calcolato con la tecnica valutativa "a scalare" (90%) incida in concreto sulla validità complessiva della parte e se, pertanto, possa ritenersi sussistente o meno una totale invalidità a svolgere attività lavorativa
Il dott. ha fornito risposte esaurienti alle osservazioni di parte: Per_1
In merito alla Obesità – ha precisato di aver ben valutato l'obesità riconoscendo la percentuale indicata in relazione all'IMC (40%). Si chiarisce, altresì, che ritenere detta patologia quale “fattore di rischio che contribuisce all'aggravamento di altre condizioni patologiche come la cardiopatia e le malattie articolari” ha senso se ci si riferisce a persone più anziane della ricorrente (anni 64). In ogni caso le complicanze artrosiche sono incluse nella valutazione dell'obesità e la cardiopatia è stata adeguatamente valutata (40%).
2. Lomboradicolite e difficoltà motorie – il procuratore di parte ricorrente contesta il fatto che non sia stata adeguatamente considerata la “lomboradicolite dx con protrusione discale unita a artrosi interapofisaria e gonalgia bilaterale”. Il c.t.u. ha osservato che quanto sopra rientra nelle complicanze artrosiche connesse all'obesità. Tra l'altro dall'esame obiettivo è emerso che la sig.ra “cammina in modo autonomo, i passaggi posturali sono conservati e i movimenti Parte_1 delle ginocchia sono conservati, dolenti solo ai gradi estremi”.
3. Impatto psicologico e psichico – il c.t.u. ha ribadito che risultano adeguatamente valutate la sindrome depressiva endoreattiva media (25%) così come la bulimia nervosa (20%).
4. OSAS e malattia respiratoria: anche dette patologie sono state adeguatamente valutate (40%)
Il c.t.u. ha ribadito di aver adeguatamente e globalmente valutato la capacità lavorativa della ricorrente, la quale può svolgere varie mansioni, alcune delle quali senza limitazioni ed altre con Parte_ limitazioni, quale potrebbero essere ad es. la e dunque un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Va chiarito, altresì, che alcune delle patologie di cui la ricorrente è affetta potrebbero essere suscettibili di miglioramento, se adeguatamente trattate farmacologicamente e con terapie psicoterapeutiche ( ad es. obesità e sindrome depressiva). […].
Il riconoscimento della percentuale del 90% (coincidente con quanto risulta dall'applicazione della formula di Balthazard) non vuol dire che non si sia tenuto conto dell'interazione delle patologie e dell'incidenza del conseguente danno sulla validità complessiva del soggetto. Tenendo conto che il mancato riconoscimento della totale invalidità consegue al fatto che la sig.ra possiede Pt_1 comunque una residua capacità lavorativa che può consentirle un inserimento lavorativo con proficuità, il sottoscritto afferma che il danno globale calcolato con la tecnica valutativa “a scalare” (90%) incide in concreto sulla validità complessiva della parte in egual misura.
Le contestazioni mosse da parte ricorrente si concentrano principalmente su presunte carenze metodologiche e vizi di nullità della perizia, con particolare riferimento alla mancata considerazione sinergica delle patologie, alla sottovalutazione dell'obesità come fattore aggravante, alla scarsa attenzione alle patologie muscoloscheletriche e psichiche, nonché alla mancata analisi della capacità lavorativa residua e specifica.
Il CTU, nella sua integrazione, ha risposto compiutamente alle osservazioni, sostenendo di aver considerato l'interazione tra le patologie nel calcolo del danno globale, e di aver attribuito percentuali di invalidità coerenti con la documentazione medica e l'esame obiettivo.
Sul punto centrale del quesito, ovvero se il danno globale del 90% incida in concreto sulla validità complessiva e sulla capacità lavorativa, il CTU ha affermato che tale percentuale, calcolata con la tecnica “a scalare”, riflette l'interazione tra le patologie e che, pur in presenza di un quadro clinico severo, la ricorrente conserva una residua capacità lavorativa, compatibile con mansioni non gravose. Ha inoltre precisato che alcune patologie, come l'obesità e la depressione, sono suscettibili di miglioramento con adeguate terapie, e che la ricorrente non ha riferito di aver svolto attività lavorative, se non in modo generico e non documentato. Il CTU, quindi, ha preso in considerazione le osservazioni, fornendo chiarimenti esaustivi sui punti sollevati.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
Per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
3- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc. CP_
4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1649 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso non sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste Parte_1 dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
118/1971;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/10/2025 .
Il Giudice
LA AN NO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA AN NO ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1649 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dell'Avv. CELONA Parte_1 C.F._1
LORENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO Atp
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 04/08/2023, ha formulato opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il CP_2 riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge n. 118/1971, contestando le conclusioni del c.t.u. nominato nella fase di a.t.p.o., che ha riconosciuto un grado di invalidità del 86% a decorrere dalla presentazione della domanda. CP_ Nella resistenza dell' la causa è stata istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che la ricorrente è Persona_1 affetta da: Cardiopatia ipertensiva Classe NYHA II;
• Disturbo d'ansia e depressivo reattivo;
•
Disturbo della condotta alimentare;
• Obesità (IMC 42,97) con complicanze artrosiche;
• OSAS;
• Lomboradicolite dx in quadro di protrusione discale ad ampio raggio nel tratto L1-L2, L2-L3, L3-
L4, L4-L5 con impronta sul sacco durale, artrosi interapofisaria, ipercifosi dorsale e gonalgia bilaterale;
• Tiroidite di IM. Il c.t.u. ha ritenuto che le patologie di cui la ricorrente è affetta comportino una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% (novantapercento%), non sussistendo il requisito sanitario per la concessione della provvidenza richiesta.
Il c.t.u. ha risposto alle osservazioni di parte evidenziando come “Relativamente alla cardiopatia si evidenzia una sovrastima del 75% da parte del Dott. il quale, tra l'altro, valuta una Tiroidide Per_2 di TO con il codice 7102 P.A. (agromegalia senza rilevanti limitazioni funzionali 11%) laddove l'agromegalia comporta un iperparatiroidismo, mentre la Tiroidite di IM determina, al contrario, un ipotiroidismo che è tabellato al codice 244 delle linee guida per
l'accertamneto degli stati invalidanti (ipotiridismo in buon compenso con terapia sostitutiva 10%).
Non è possibile, tuttavia, applicare detto codice poichè la sig.ra non riferisce alcuna Pt_1 terapia, né la si evince dalla documentazione medica. Risulta, pertanto, esaustivo far rientrare tale patologia nell'alveo del cod. 241 delle linee guida per l'accertamento degli stati invalidanti. Va tuttavia precisato che anche nel caso in cui si riconoscesse il 10% anziché il 5% non si raggiungerebbe comunque la percentuale necessaria per ottenere la prestazione richiesta. Si confermano, pertanto, le seguenti conclusioni: le patologie di cui la ricorrente è affetta le comportano una riduzione della capacità lavorativa nella misura del 90% (novantapercento%).
Non sussiste, pertanto, il requisito sanitario per la concessione della provvidenza richiesta”.
Il c.t.u. è stato, con ordinanza del 05.02.2025, ulteriormente richiamato al fine di rispondente compiutamente alle osservazioni di parte ricorrente contenute nelle note depositate il 05.01.2025, chiarendo, in particolare, in che misura il danno globale calcolato con la tecnica valutativa "a scalare" (90%) incida in concreto sulla validità complessiva della parte e se, pertanto, possa ritenersi sussistente o meno una totale invalidità a svolgere attività lavorativa
Il dott. ha fornito risposte esaurienti alle osservazioni di parte: Per_1
In merito alla Obesità – ha precisato di aver ben valutato l'obesità riconoscendo la percentuale indicata in relazione all'IMC (40%). Si chiarisce, altresì, che ritenere detta patologia quale “fattore di rischio che contribuisce all'aggravamento di altre condizioni patologiche come la cardiopatia e le malattie articolari” ha senso se ci si riferisce a persone più anziane della ricorrente (anni 64). In ogni caso le complicanze artrosiche sono incluse nella valutazione dell'obesità e la cardiopatia è stata adeguatamente valutata (40%).
2. Lomboradicolite e difficoltà motorie – il procuratore di parte ricorrente contesta il fatto che non sia stata adeguatamente considerata la “lomboradicolite dx con protrusione discale unita a artrosi interapofisaria e gonalgia bilaterale”. Il c.t.u. ha osservato che quanto sopra rientra nelle complicanze artrosiche connesse all'obesità. Tra l'altro dall'esame obiettivo è emerso che la sig.ra “cammina in modo autonomo, i passaggi posturali sono conservati e i movimenti Parte_1 delle ginocchia sono conservati, dolenti solo ai gradi estremi”.
3. Impatto psicologico e psichico – il c.t.u. ha ribadito che risultano adeguatamente valutate la sindrome depressiva endoreattiva media (25%) così come la bulimia nervosa (20%).
4. OSAS e malattia respiratoria: anche dette patologie sono state adeguatamente valutate (40%)
Il c.t.u. ha ribadito di aver adeguatamente e globalmente valutato la capacità lavorativa della ricorrente, la quale può svolgere varie mansioni, alcune delle quali senza limitazioni ed altre con Parte_ limitazioni, quale potrebbero essere ad es. la e dunque un sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Va chiarito, altresì, che alcune delle patologie di cui la ricorrente è affetta potrebbero essere suscettibili di miglioramento, se adeguatamente trattate farmacologicamente e con terapie psicoterapeutiche ( ad es. obesità e sindrome depressiva). […].
Il riconoscimento della percentuale del 90% (coincidente con quanto risulta dall'applicazione della formula di Balthazard) non vuol dire che non si sia tenuto conto dell'interazione delle patologie e dell'incidenza del conseguente danno sulla validità complessiva del soggetto. Tenendo conto che il mancato riconoscimento della totale invalidità consegue al fatto che la sig.ra possiede Pt_1 comunque una residua capacità lavorativa che può consentirle un inserimento lavorativo con proficuità, il sottoscritto afferma che il danno globale calcolato con la tecnica valutativa “a scalare” (90%) incide in concreto sulla validità complessiva della parte in egual misura.
Le contestazioni mosse da parte ricorrente si concentrano principalmente su presunte carenze metodologiche e vizi di nullità della perizia, con particolare riferimento alla mancata considerazione sinergica delle patologie, alla sottovalutazione dell'obesità come fattore aggravante, alla scarsa attenzione alle patologie muscoloscheletriche e psichiche, nonché alla mancata analisi della capacità lavorativa residua e specifica.
Il CTU, nella sua integrazione, ha risposto compiutamente alle osservazioni, sostenendo di aver considerato l'interazione tra le patologie nel calcolo del danno globale, e di aver attribuito percentuali di invalidità coerenti con la documentazione medica e l'esame obiettivo.
Sul punto centrale del quesito, ovvero se il danno globale del 90% incida in concreto sulla validità complessiva e sulla capacità lavorativa, il CTU ha affermato che tale percentuale, calcolata con la tecnica “a scalare”, riflette l'interazione tra le patologie e che, pur in presenza di un quadro clinico severo, la ricorrente conserva una residua capacità lavorativa, compatibile con mansioni non gravose. Ha inoltre precisato che alcune patologie, come l'obesità e la depressione, sono suscettibili di miglioramento con adeguate terapie, e che la ricorrente non ha riferito di aver svolto attività lavorative, se non in modo generico e non documentato. Il CTU, quindi, ha preso in considerazione le osservazioni, fornendo chiarimenti esaustivi sui punti sollevati.
L'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso. Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
Per quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
3- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. cpc. CP_
4- Le spese di c.t.u., per la stessa ragione, devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1649 /2023, così provvede:
1) Rigetta il ricorso non sussistono, in capo a , le condizioni sanitarie richieste Parte_1 dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge
118/1971;
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 28/10/2025 .
Il Giudice
LA AN NO