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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRIA PELLI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA CP_1 C.F._2
FERRI
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LL il
3.03.2007 tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
pagina 1 di 15 Civile del Comune di Tavazzano con LL, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
B) In via temporanea e urgente:
• Affidare le figlie minori e IN ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre con ampia libertà di scelta delle figlie di frequentare il padre;
• Stabilire un calendario di frequentazione paterna delle figlie minori con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé in linea generale:
- Durante il fine settimana, che saranno alternati con la madre, dal sabato pomeriggio dalle ore
14.00 alla domenica sera quando il padre riporterà le minori a casa della mamma, in ogni caso le figlie saranno libere di decidere gli orari in base ai propri impegni;
- Durante la settimana: le figlie minori, in base agli impegni scolastici, sceglieranno liberamente la frequentazione col padre.
- Durante le vacanze natalizie: verrà mantenuto il solito calendario di visite settimanali mentre ad anni alterni le minori trascorreranno il Natale con la mamma e il giorno di Santo Stefano col papà e viceversa.
- Durante le vacanze pasquali: verrà adottato il medesimo criterio di alternanza tra il giorno di
Pasqua e la festa dell'Angelo, mentre gli altri giorni seguiranno il normale calendario con criteri di libera scelta.
- Durante le vacanze estive: si fa innanzitutto presente che le figlie sono solite trascorrere il mese di luglio in vacanza al mare a Cesenatico con la madre e i nonni materni, stante in ogni caso
l'impossibilità del padre di seguirle poiché impegnato nei campi ogni giorno, ciò non vieta allo stesso di farvi visita nei momenti liberi. Le figlie trascorreranno altresì col padre due settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze scolastiche da intendersi dal 15.06 al 5.09., da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
- Le figlie trascorreranno con il rispettivo genitore la festa della mamma, la festa del papà, il compleanno del papà e il compleanno della mamma. Per quanto riguarda i compleanni delle minori, saranno le figlie a scegliere con chi trascorrere la giornata.
• Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori e Per_1
IN corrispondendo alla madre una somma mensile pari ad € 1.500,00, da versarsi a
pagina 2 di 15 mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Tale mantenimento non dovrà essere sospeso né ridotto nei mesi estivi o per qualunque altro motivo.
• Disporre l'obbligo a carico del padre di provvedere al rimborso del 100% delle spese straordinarie, ossia le spese previste dalle linee guida del Tribunale di Milano approvate il
14.11.2017 da ritenersi qui integralmente trascritte.
• Disporre sin dalla data del deposito del presente ricorso poiché ne ricorrono i motivi di urgenza, stante la sua disoccupazione, malattia e invalidità un assegno divorzile in favore della sig.ra , pari ad euro 1.500,00 euro mensili o quella maggiore o minore somma che il Pt_1
Giudice vorrà disporre. • Disporre l'assegnazione dell'assegno unico universale interamente a favore della madre quale collocataria delle minori.
• Disporre il contributo mensile di euro 500,00 a carico del sig. per il canone d'affitto CP_1
della casa famigliare ove vivono la moglie insieme alle figlie vita natural durante della sig.ra
. Pt_1
• Disporre ex art. 473bis 39 c.p.c. la condanna del padre per aver intenzionalmente e indebitamente trattenuto la somma di euro 350,00 dall'assegno di mantenimento delle figlie dei mesi di gennaio, febbraio, marzo a titolo di compensazione di una multa a suo dire presa dalla sig.ra . Pt_1
Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfettarie ex art.2,
2°comma D.M.n.55/2014 oltre IVA e CPA.”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LL il 03/03/2007 tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Tavazzano con LL (LO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
pagina 3 di 15 - Confermare l'affidamento delle figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé le figlie minori con le modalità più CP_1 ampie possibili, data anche l'età delle ragazze, secondo i desideri e le volontà di queste ultime;
in ogni caso:
o a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e fino al lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola;
o tutti i mercoledì dall'uscita da scuola e sino al giorno successivo, quando le riaccompagnerà a scuola;
o due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30/5 di ogni anno;
o una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno con la madre il primo e il secondo periodo, per cui le minori trascorreranno con un genitore dal 23/12 al
31/12, con l'altro genitore dal 01/01 al 06/01;
o tutti gli altri periodi di sospensione scolastica/di vacanza verranno equamente e alternativamente suddivisi tra i genitori.
Viene fatto espressamente salvo ogni migliore accordo che le parti dovessero eventualmente riuscire a raggiungere e fatti salvi i bisogni e i desideri delle minori.
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per le ragioni esposte, la domanda ex adverso formulata, in punto di aumento del contributo ordinario al mantenimento delle figlie. Per l'effetto, confermare quanto previsto nel decreto di omologa, ovvero la somma mensile di Euro 1.500,00, pari ad Euro 750,00 per ciascuna figlia;
- A parziale modifica degli accordi di cui al decreto di omologa, disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, come da
Protocollo in uso presso l'adito Tribunale;
- A parziale modifica degli accordi di cui al decreto di omologa e appurato che nell'appartamento di Lodi vive anche il nuovo compagno della sig.ra , disporre che il sig. Pt_1
versi la minor somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo per il canone di CP_1
affitto, sino a quando entrambe le figlie vivranno stabilmente in detto immobile con la madre;
pagina 4 di 15 - A parziale modifica degli accordi di cui al decreto di omologa, disporre che l'Assegno Unico sia percepito per il 50% dal sig. e per il 50% dalla sig.ra ; CP_1 Pt_1
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per le ragioni esposte in narrativa, la domanda ex adverso formulata, in punto di assegno divorzile in favore della sig.ra ; Pt_1
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, la domanda ex adverso formulata di condanna del resistente ex art. 473bis 39 c.p.c.;
- Condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig. della somma di Euro Pt_1 CP_1
892,62, quale esborso sostenuto per il pagamento dell'utenza telefonica in uso alla controparte;
- Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e in grado ciascuno di provvedere alle proprie necessità.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse disposto l'obbligo del sig. di CP_1
contribuire al mantenimento della sig.ra , disporre la riduzione del contributo Parte_1
mensile per il mantenimento delle figlie e IN, nella minor somma ritenuta congrua e Per_1
proporzionata alla disponibilità e alla capacità economica del resistente e ai bisogni delle minori.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.7.2024, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la CP_1
regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento in ordine alle figlie minori e Per_1
IN, nonché il riconoscimento per sé dell'assegno divorzile.
Con comparsa depositata in data 22.10.2024 si è costituito il quale ha aderito alla CP_1
domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine alle figlie e Per_1
IN.
pagina 5 di 15 1.1 Con provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 22.5.2025 è stato disposto che
[...] corrisponda a la somma di € 250,00 al mese, a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
della moglie.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Tavazzano Parte_1 CP_1
con LL in data 3.3.2007 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2007) e dalla loro unione sono nate due figlie, il Per_1
15.8.2008 e IN il 6.3.2011.
Il Tribunale di Lodi con decreto del 18.4.2023 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 2 parte ricorrente). Nello specifico, le parti avevano previsto:
- l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre;
- l'obbligo di di corrispondere a , per il mantenimento delle CP_1 Parte_1 figlie, la somma complessiva di € 1.500,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- l'obbligo di di corrispondere a € 500,00 al mese a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per la locazione, a fronte del rilascio della casa coniugale da parte di quest'ultima;
- l'obbligo di di corrispondere, per un periodo di 12 mesi, a CP_1 Parte_1
€ 500,00 al mese a titolo di mantenimento, oltre al versamento di € 8.000,00 quale contributo una tantum;
- l'obbligo di di versare € 15.000,00 a al fine di consentirle CP_1 Parte_1
di acquistare una nuova autovettura;
- la rinuncia da parte di alla quota di propria spettanza dell'assegno unico. CP_1
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pagina 6 di 15 4. Per quanto attiene all'affido e al collocamento di e IN, non vi sono ragioni per Per_1
discostarsi dalla richiesta di affido condiviso, formulata da entrambe le parti e già disposta in sede di separazione.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (337 quater c.c.).
Nel caso in esame, dunque, non vi sono ragioni per modificare il regime di affido condiviso già disposto con la separazione, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, non risultando in nessuno dei genitori alcuna effettiva o manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per le minori.
Pertanto, va confermato l'affidamento condiviso di e IN ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
4.1 Quanto alle visite, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze delle minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21.00;
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
pagina 7 di 15 5. Ciò posto, al fine di decidere in ordine al mantenimento delle figlie nonché all'assegno divorzile per la moglie, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
5.1 in sede di ricorso ha riferito di non stare lavorando ormai da 16 anni e di Parte_1
essersi dedicata – per scelta familiare – alla casa e alle figlie;
la stessa poi ha dato atto di non essere proprietaria di alcun immobile e di vivere in una casa in affitto, per la quale paga un canone di € 800,00.
La ricorrente, sentita all'udienza del 22.11.2024, ha dichiarato: “vivo a Lodi, in Via Paolo
Dunieri n. 2, la casa in cui vivo è in affitto, corrispondo € 800,00 di affitto oltre ad € 241,00 mensili di spese condominiali comprensive di riscaldamento e acqua. Vivo con le mie due figlie.
Non lavoro, praticamente non lavoro da quando è nata Le ragazze frequentano la scuola Per_1 ed entrambe svolgono attività extra scolastiche […] Percepisco per le ragazze l'assegno unico al
100%, pari ad € 398,00 per entrambe. Non percepisco sussidi di alcun tipo”. La stessa, poi, sentita anche all'udienza del 4.4.2025, ha riferito: “l'Inps mi ha riconosciuto l'invalidità dal 75 al
99 %; ho diritto a percepire una pensione di invalidità, che mi hanno iniziato a corrispondere a marzo e mi hanno dato anche i mesi arretrati a partire da gennaio, ossia da quando ho fatto la domanda;
prendo € 349,00 al mese;
confermo di stare continuando a percepire interamente
l'assegno unico;
ho un nuovo compagno, che però non vive con me, ci frequentiamo da circa un anno e mezzo;
lui lavora in proprio come imbianchino, anche lui vive a Lodi;
[…] io vorrei anche lavorare ma tra la malattia e dover ancora occuparmi delle nostre figlie non è facile, anche perché non ho una qualifica professionale e per certi lavori, come la barista, cercano le ragazzine;
a me basterebbe che mi venisse riconosciuta una somma una tantum e che per il resto lui mantenesse le nostre figlie”.
in sede di costituzione, ha dichiarato di lavorare come agricoltore presso CP_1
l'azienda di famiglia, di cui è socio insieme al padre. Lo stesso inoltre ha riferito di aver ricevuto nel 2009 € 360.000,00 in eredità da uno zio;
somma che gli ha consentito di dare alla moglie e alle figlie un tenore di vita (regali, scuole, vacanze, macchine, etc.) più alto di quello che sarebbe stato possibile laddove avessero potuto contare solo sui suoi redditi.
Il resistente, sentito all'udienza del 22.11.2024, ha dichiarato: “vivo a Tavazzano, in un immobile di mia proprietà al 25% e non pago nulla a titolo di occupazione per la parte non mia. Ho solo
pagina 8 di 15 spese per utenze. Vivo solo. Svolgo attività nell'impresa agricola di famiglia, insieme a mio padre, non abbiamo dipendenti […] Il mio stipendio negli ultimi 15 anni è stato di € 2.500,00 netti mensili. Ad oggi non ho un vero e proprio stipendio, utilizzo il conto corrente della società per le mie spese e per pagare alla ricorrente gli importo fissati in separazione. Alla fine dell'anno, in ogni caso, anche a fronte di tutte queste uscite, la società chiude con un utile. Ad oggi riesco a pagare quanto devo alla mia ex moglie”. Lo stesso, poi, all'udienza del 4.4.2025 ha riferito: “confermo che il mio stipendio è sempre stato di € 2.500,00 al mese, quindi per dare i soldi a mia moglie o attingevo dall'eredità lasciatami da mio zio o dalla società, nel senso che magari prendevo 200,00/300,00 euro;
nell'azienda lavoriamo io e mio padre;
non sono disponibile a dare alla signora una somma, avendole già riconosciuto una somma in sede di separazione;
adesso non ce la faccio più; io so che la mia ex moglie ha fatto due settimane alle
Canarie a gennaio 2025, presumibilmente con il suo compagno;
a me l'hanno detto delle persone, le voci girano”.
Dalle dichiarazioni dei redditi di si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito CP_1 imponibile di € 1.148,00 in relazione all'anno 2021, € 2.683,00 in relazione all'anno 2022 e €
1.001,00 in relazione all'anno 2023 (doc.
4-6 parte resistente).
Dalle dichiarazioni dei redditi relative a , invece, si Parte_2
evince che la società ha dichiarato un reddito agrario (non imponibile) pari ad € 5.189,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 22 parte resistente), € 6.305,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 21 parte resistente) ed € 6.305,00 in relazione all'anno 2023 (doc. 39 parte resistente).
Dai bilancini della società agricola presenti in atti, infine, si evince che la società ha chiuso con un utile di € 58.323,64 nel 2021, € 100.330,44 nel 2022, € 19.599,92 nel 2023 ed € 54.544,01 nel
2024 (doc. 37 parte resistente).
5.2 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento delle figlie, tenuto conto dell'età delle stesse e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, nonché dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, pare equo fissare in €
1.500,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento delle due figlie minori (pari ad €
750,00 per figlia).
La netta disparità reddituale delle parti, poi, giustifica una diversa ripartizione delle spese straordinarie, le quali, individuate come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano
pagina 9 di 15 da intendersi qui interamente richiamato, devono essere poste a carico del resistente in ragione del 70% e della ricorrente in ragione del 30%.
5.3 Quanto all'assegno unico, domandato per intero dalla ricorrente, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
5.4 Nulla può essere disposto in tale sede in ordine al contributo per la locazione domandato dalla ricorrente, trattandosi di domanda di cui il Tribunale può prendere atto solo in presenza di una domanda congiunta delle parti, mancante nel caso in esame.
6. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da , invece, si osserva Parte_1
quanto segue.
6.1 Come noto, l'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018
pagina 10 di 15 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo pagina 11 di 15 contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art.
5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa - compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Di contro, nel caso in cui non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza dell'anzidetto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui questi non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile una funzione assistenziale.
6.2 Nel caso in esame, pur dovendosi ritenere pacifico che durante tutto il Parte_1
matrimonio (durato oltre 10 anni) si è occupata delle figlie, mentre il marito lavorava insieme al padre nell'azienda agricola di famiglia, non sussiste alcun elemento da cui poter desumere che la stessa per fare ciò abbia rinunciato a opportunità lavorative e alla propria crescita professionale.
Al riguardo, infatti, si osserva che nel ricorso è stato dedotto – in modo del tutto generico – che pagina 12 di 15 “Prima di tale scelta, la sig.ra era sempre stata economicamente indipendente, ha svolto Pt_1 diversi lavori che l'avevano resa autonoma”. Null'altro tuttavia è stato allegato, né tanto meno provato, sul punto, non essendo neppure noti né il titolo di studio della ricorrente né i lavori dalla stessa concretamente svolti prima del matrimonio.
E ancora, si osserva che pur avendo la ricorrente allegato di non essere sinora riuscita a trovare un lavoro, la medesima non ha fornito alcuna prova delle ricerche effettuate in concreto, non risultando neppure la sua iscrizione alle liste di collocamento.
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'apporto fornito da al ménage familiare Parte_1
durante gli anni di matrimonio e considerata la netta sproporzione reddituale esistente tra le parti
– potendo la ricorrente contare allo stato solo sulla pensione di invalidità, pari ad € 349,99 al mese – deve essere riconosciuto alla stessa un assegno divorzile, che pare equo quantificare in €
300,00 al mese.
7. Parte ricorrente ha chiesto altresì che sia sanzionato ex art. 473-bis.39 c.p.c. Parte_3 per aver decurtato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 la somma di € 100,00 dall'assegno di mantenimento versato per la moglie e le figlie.
Al riguardo, il resistente ha dedotto che tali somme sono state decurtate – dietro accordo con la moglie – dall'importo di € 500,00 dallo stesso versato mensilmente sino ad aprile 2024 per il mantenimento della moglie e che tale decurtazione è stata dovuta a una multa presa da Pt_1
quando ancora utilizzava la macchina del marito.
[...]
7.1 Come noto, l'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede la possibilità di sanzionare o ammonire il genitore che abbia posto in essere “gravi inadempienze, anche di natura economica” ovvero “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Ebbene, nel caso in esame la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento. Ed infatti, quand'anche si dovesse ritenere che la decurtazione è stata fatta dal contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie, in ogni caso tale condotta di per sé non è tale da integrare una grave inadempienza di natura economica, tenuto conto che in quel periodo il padre, oltre ad aver lasciato a la sua quota di assegno unico (pari a circa € 200,00), le ha corrisposto Parte_1 mensilmente € 1.900,00 per le figlie (tra il mantenimento decurtato e il contributo per la locazione), oltre ad € 500,00 per il suo mantenimento.
pagina 13 di 15 Né del resto può ritenersi – in assenza di un qualsiasi tipo di allegazione sul punto – che tale atto abbia arrecato un pregiudizio per le minori.
8. Da ultimo, quanto alla domanda formulata da parte resistente di condanna della ricorrente a restituirgli la somma di € 892,62, quale esborso dallo stesso sostenuto per il pagamento dell'utenza telefonica in uso a , la stessa deve essere dichiarata inammissibile, Parte_1
essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione personale/divorzio. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”.
9. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Tavazzano con LL in data 3.3.2007 (atto trascritto nei registri
[...] CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2007);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tavazzano con LL per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. affida e IN a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21.00;
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
pagina 14 di 15 - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre.
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6. dichiara tenuto a corrispondere a , a far data dalla sentenza, la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 al mese, a titolo di assegno divorzile;
7. rigetta la domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c. formulata da;
Parte_1
8. dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata da CP_1
9. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Elena Giuppi Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1468/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIRIA PELLI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALENTINA CP_1 C.F._2
FERRI
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LL il
3.03.2007 tra la sig.ra e il sig. , ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1 CP_1
pagina 1 di 15 Civile del Comune di Tavazzano con LL, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
B) In via temporanea e urgente:
• Affidare le figlie minori e IN ad entrambi i genitori con collocazione presso la Per_1
madre con ampia libertà di scelta delle figlie di frequentare il padre;
• Stabilire un calendario di frequentazione paterna delle figlie minori con facoltà del padre di vederle e tenerle con sé in linea generale:
- Durante il fine settimana, che saranno alternati con la madre, dal sabato pomeriggio dalle ore
14.00 alla domenica sera quando il padre riporterà le minori a casa della mamma, in ogni caso le figlie saranno libere di decidere gli orari in base ai propri impegni;
- Durante la settimana: le figlie minori, in base agli impegni scolastici, sceglieranno liberamente la frequentazione col padre.
- Durante le vacanze natalizie: verrà mantenuto il solito calendario di visite settimanali mentre ad anni alterni le minori trascorreranno il Natale con la mamma e il giorno di Santo Stefano col papà e viceversa.
- Durante le vacanze pasquali: verrà adottato il medesimo criterio di alternanza tra il giorno di
Pasqua e la festa dell'Angelo, mentre gli altri giorni seguiranno il normale calendario con criteri di libera scelta.
- Durante le vacanze estive: si fa innanzitutto presente che le figlie sono solite trascorrere il mese di luglio in vacanza al mare a Cesenatico con la madre e i nonni materni, stante in ogni caso
l'impossibilità del padre di seguirle poiché impegnato nei campi ogni giorno, ciò non vieta allo stesso di farvi visita nei momenti liberi. Le figlie trascorreranno altresì col padre due settimane, anche non consecutive, nel periodo delle vacanze scolastiche da intendersi dal 15.06 al 5.09., da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
- Le figlie trascorreranno con il rispettivo genitore la festa della mamma, la festa del papà, il compleanno del papà e il compleanno della mamma. Per quanto riguarda i compleanni delle minori, saranno le figlie a scegliere con chi trascorrere la giornata.
• Disporre l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento delle figlie minori e Per_1
IN corrispondendo alla madre una somma mensile pari ad € 1.500,00, da versarsi a
pagina 2 di 15 mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Tale mantenimento non dovrà essere sospeso né ridotto nei mesi estivi o per qualunque altro motivo.
• Disporre l'obbligo a carico del padre di provvedere al rimborso del 100% delle spese straordinarie, ossia le spese previste dalle linee guida del Tribunale di Milano approvate il
14.11.2017 da ritenersi qui integralmente trascritte.
• Disporre sin dalla data del deposito del presente ricorso poiché ne ricorrono i motivi di urgenza, stante la sua disoccupazione, malattia e invalidità un assegno divorzile in favore della sig.ra , pari ad euro 1.500,00 euro mensili o quella maggiore o minore somma che il Pt_1
Giudice vorrà disporre. • Disporre l'assegnazione dell'assegno unico universale interamente a favore della madre quale collocataria delle minori.
• Disporre il contributo mensile di euro 500,00 a carico del sig. per il canone d'affitto CP_1
della casa famigliare ove vivono la moglie insieme alle figlie vita natural durante della sig.ra
. Pt_1
• Disporre ex art. 473bis 39 c.p.c. la condanna del padre per aver intenzionalmente e indebitamente trattenuto la somma di euro 350,00 dall'assegno di mantenimento delle figlie dei mesi di gennaio, febbraio, marzo a titolo di compensazione di una multa a suo dire presa dalla sig.ra . Pt_1
Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfettarie ex art.2,
2°comma D.M.n.55/2014 oltre IVA e CPA.”
Conclusioni per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lodi adito
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a LL il 03/03/2007 tra il sig. e la sig.ra , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1 Parte_1
Comune di Tavazzano con LL (LO), a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
pagina 3 di 15 - Confermare l'affidamento delle figlie minori a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé le figlie minori con le modalità più CP_1 ampie possibili, data anche l'età delle ragazze, secondo i desideri e le volontà di queste ultime;
in ogni caso:
o a fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola e fino al lunedì mattina, quando le riaccompagnerà a scuola;
o tutti i mercoledì dall'uscita da scuola e sino al giorno successivo, quando le riaccompagnerà a scuola;
o due settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro il 30/5 di ogni anno;
o una settimana durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno con la madre il primo e il secondo periodo, per cui le minori trascorreranno con un genitore dal 23/12 al
31/12, con l'altro genitore dal 01/01 al 06/01;
o tutti gli altri periodi di sospensione scolastica/di vacanza verranno equamente e alternativamente suddivisi tra i genitori.
Viene fatto espressamente salvo ogni migliore accordo che le parti dovessero eventualmente riuscire a raggiungere e fatti salvi i bisogni e i desideri delle minori.
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per le ragioni esposte, la domanda ex adverso formulata, in punto di aumento del contributo ordinario al mantenimento delle figlie. Per l'effetto, confermare quanto previsto nel decreto di omologa, ovvero la somma mensile di Euro 1.500,00, pari ad Euro 750,00 per ciascuna figlia;
- A parziale modifica degli accordi di cui al decreto di omologa, disporre che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per le figlie, come da
Protocollo in uso presso l'adito Tribunale;
- A parziale modifica degli accordi di cui al decreto di omologa e appurato che nell'appartamento di Lodi vive anche il nuovo compagno della sig.ra , disporre che il sig. Pt_1
versi la minor somma mensile di Euro 300,00 a titolo di contributo per il canone di CP_1
affitto, sino a quando entrambe le figlie vivranno stabilmente in detto immobile con la madre;
pagina 4 di 15 - A parziale modifica degli accordi di cui al decreto di omologa, disporre che l'Assegno Unico sia percepito per il 50% dal sig. e per il 50% dalla sig.ra ; CP_1 Pt_1
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata per le ragioni esposte in narrativa, la domanda ex adverso formulata, in punto di assegno divorzile in favore della sig.ra ; Pt_1
- Rigettare, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, la domanda ex adverso formulata di condanna del resistente ex art. 473bis 39 c.p.c.;
- Condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig. della somma di Euro Pt_1 CP_1
892,62, quale esborso sostenuto per il pagamento dell'utenza telefonica in uso alla controparte;
- Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti e in grado ciascuno di provvedere alle proprie necessità.
Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse disposto l'obbligo del sig. di CP_1
contribuire al mantenimento della sig.ra , disporre la riduzione del contributo Parte_1
mensile per il mantenimento delle figlie e IN, nella minor somma ritenuta congrua e Per_1
proporzionata alla disponibilità e alla capacità economica del resistente e ai bisogni delle minori.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso depositato in data 22.7.2024, ha adito il Tribunale di Lodi Parte_1
domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la CP_1
regolamentazione di affido, collocamento e mantenimento in ordine alle figlie minori e Per_1
IN, nonché il riconoscimento per sé dell'assegno divorzile.
Con comparsa depositata in data 22.10.2024 si è costituito il quale ha aderito alla CP_1
domanda di divorzio e ha domandato a sua volta la regolamentazione in ordine alle figlie e Per_1
IN.
pagina 5 di 15 1.1 Con provvedimento ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 22.5.2025 è stato disposto che
[...] corrisponda a la somma di € 250,00 al mese, a titolo di mantenimento CP_1 Parte_1
della moglie.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Tavazzano Parte_1 CP_1
con LL in data 3.3.2007 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2007) e dalla loro unione sono nate due figlie, il Per_1
15.8.2008 e IN il 6.3.2011.
Il Tribunale di Lodi con decreto del 18.4.2023 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 2 parte ricorrente). Nello specifico, le parti avevano previsto:
- l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso la madre;
- l'obbligo di di corrispondere a , per il mantenimento delle CP_1 Parte_1 figlie, la somma complessiva di € 1.500,00 al mese, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- l'obbligo di di corrispondere a € 500,00 al mese a titolo di CP_1 Parte_1
contributo per la locazione, a fronte del rilascio della casa coniugale da parte di quest'ultima;
- l'obbligo di di corrispondere, per un periodo di 12 mesi, a CP_1 Parte_1
€ 500,00 al mese a titolo di mantenimento, oltre al versamento di € 8.000,00 quale contributo una tantum;
- l'obbligo di di versare € 15.000,00 a al fine di consentirle CP_1 Parte_1
di acquistare una nuova autovettura;
- la rinuncia da parte di alla quota di propria spettanza dell'assegno unico. CP_1
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanzata da entrambe le parti, deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
pagina 6 di 15 4. Per quanto attiene all'affido e al collocamento di e IN, non vi sono ragioni per Per_1
discostarsi dalla richiesta di affido condiviso, formulata da entrambe le parti e già disposta in sede di separazione.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., infatti, “Il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi”.
L'affido condiviso, dunque, rappresenta il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità e costituisce, ai sensi dell'art. 337 ter co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che lo stesso risulterebbe pregiudizievole per la prole. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (337 quater c.c.).
Nel caso in esame, dunque, non vi sono ragioni per modificare il regime di affido condiviso già disposto con la separazione, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario, non risultando in nessuno dei genitori alcuna effettiva o manifesta carenza o inidoneità educativa, tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per le minori.
Pertanto, va confermato l'affidamento condiviso di e IN ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso la madre.
4.1 Quanto alle visite, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze delle minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21.00;
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
pagina 7 di 15 5. Ciò posto, al fine di decidere in ordine al mantenimento delle figlie nonché all'assegno divorzile per la moglie, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
5.1 in sede di ricorso ha riferito di non stare lavorando ormai da 16 anni e di Parte_1
essersi dedicata – per scelta familiare – alla casa e alle figlie;
la stessa poi ha dato atto di non essere proprietaria di alcun immobile e di vivere in una casa in affitto, per la quale paga un canone di € 800,00.
La ricorrente, sentita all'udienza del 22.11.2024, ha dichiarato: “vivo a Lodi, in Via Paolo
Dunieri n. 2, la casa in cui vivo è in affitto, corrispondo € 800,00 di affitto oltre ad € 241,00 mensili di spese condominiali comprensive di riscaldamento e acqua. Vivo con le mie due figlie.
Non lavoro, praticamente non lavoro da quando è nata Le ragazze frequentano la scuola Per_1 ed entrambe svolgono attività extra scolastiche […] Percepisco per le ragazze l'assegno unico al
100%, pari ad € 398,00 per entrambe. Non percepisco sussidi di alcun tipo”. La stessa, poi, sentita anche all'udienza del 4.4.2025, ha riferito: “l'Inps mi ha riconosciuto l'invalidità dal 75 al
99 %; ho diritto a percepire una pensione di invalidità, che mi hanno iniziato a corrispondere a marzo e mi hanno dato anche i mesi arretrati a partire da gennaio, ossia da quando ho fatto la domanda;
prendo € 349,00 al mese;
confermo di stare continuando a percepire interamente
l'assegno unico;
ho un nuovo compagno, che però non vive con me, ci frequentiamo da circa un anno e mezzo;
lui lavora in proprio come imbianchino, anche lui vive a Lodi;
[…] io vorrei anche lavorare ma tra la malattia e dover ancora occuparmi delle nostre figlie non è facile, anche perché non ho una qualifica professionale e per certi lavori, come la barista, cercano le ragazzine;
a me basterebbe che mi venisse riconosciuta una somma una tantum e che per il resto lui mantenesse le nostre figlie”.
in sede di costituzione, ha dichiarato di lavorare come agricoltore presso CP_1
l'azienda di famiglia, di cui è socio insieme al padre. Lo stesso inoltre ha riferito di aver ricevuto nel 2009 € 360.000,00 in eredità da uno zio;
somma che gli ha consentito di dare alla moglie e alle figlie un tenore di vita (regali, scuole, vacanze, macchine, etc.) più alto di quello che sarebbe stato possibile laddove avessero potuto contare solo sui suoi redditi.
Il resistente, sentito all'udienza del 22.11.2024, ha dichiarato: “vivo a Tavazzano, in un immobile di mia proprietà al 25% e non pago nulla a titolo di occupazione per la parte non mia. Ho solo
pagina 8 di 15 spese per utenze. Vivo solo. Svolgo attività nell'impresa agricola di famiglia, insieme a mio padre, non abbiamo dipendenti […] Il mio stipendio negli ultimi 15 anni è stato di € 2.500,00 netti mensili. Ad oggi non ho un vero e proprio stipendio, utilizzo il conto corrente della società per le mie spese e per pagare alla ricorrente gli importo fissati in separazione. Alla fine dell'anno, in ogni caso, anche a fronte di tutte queste uscite, la società chiude con un utile. Ad oggi riesco a pagare quanto devo alla mia ex moglie”. Lo stesso, poi, all'udienza del 4.4.2025 ha riferito: “confermo che il mio stipendio è sempre stato di € 2.500,00 al mese, quindi per dare i soldi a mia moglie o attingevo dall'eredità lasciatami da mio zio o dalla società, nel senso che magari prendevo 200,00/300,00 euro;
nell'azienda lavoriamo io e mio padre;
non sono disponibile a dare alla signora una somma, avendole già riconosciuto una somma in sede di separazione;
adesso non ce la faccio più; io so che la mia ex moglie ha fatto due settimane alle
Canarie a gennaio 2025, presumibilmente con il suo compagno;
a me l'hanno detto delle persone, le voci girano”.
Dalle dichiarazioni dei redditi di si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito CP_1 imponibile di € 1.148,00 in relazione all'anno 2021, € 2.683,00 in relazione all'anno 2022 e €
1.001,00 in relazione all'anno 2023 (doc.
4-6 parte resistente).
Dalle dichiarazioni dei redditi relative a , invece, si Parte_2
evince che la società ha dichiarato un reddito agrario (non imponibile) pari ad € 5.189,00 in relazione all'anno 2022 (doc. 22 parte resistente), € 6.305,00 in relazione all'anno 2021 (doc. 21 parte resistente) ed € 6.305,00 in relazione all'anno 2023 (doc. 39 parte resistente).
Dai bilancini della società agricola presenti in atti, infine, si evince che la società ha chiuso con un utile di € 58.323,64 nel 2021, € 100.330,44 nel 2022, € 19.599,92 nel 2023 ed € 54.544,01 nel
2024 (doc. 37 parte resistente).
5.2 Tutto ciò considerato, per quanto attiene al contributo per il mantenimento delle figlie, tenuto conto dell'età delle stesse e delle condizioni economiche delle parti come sopra ricostruite, nonché dei tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, pare equo fissare in €
1.500,00 al mese il contributo paterno per il mantenimento delle due figlie minori (pari ad €
750,00 per figlia).
La netta disparità reddituale delle parti, poi, giustifica una diversa ripartizione delle spese straordinarie, le quali, individuate come da protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano
pagina 9 di 15 da intendersi qui interamente richiamato, devono essere poste a carico del resistente in ragione del 70% e della ricorrente in ragione del 30%.
5.3 Quanto all'assegno unico, domandato per intero dalla ricorrente, si osserva che i genitori conservano ex lege il diritto di richiedere ciascuno il 50% dell'assegno unico per i figli, non rientrando nei poteri del Tribunale prevederne una diversa modalità di ripartizione, in assenza di accordo tra i genitori.
5.4 Nulla può essere disposto in tale sede in ordine al contributo per la locazione domandato dalla ricorrente, trattandosi di domanda di cui il Tribunale può prendere atto solo in presenza di una domanda congiunta delle parti, mancante nel caso in esame.
6. Per quanto riguarda l'assegno divorzile domandato da , invece, si osserva Parte_1
quanto segue.
6.1 Come noto, l'art. 5 co. 6 della l. n. 898 del 1970, prevede che “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale (a partire da
Cass. S.U. n. 11490 e 11492 del 1990) come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, come desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione.
Tale orientamento è stato parzialmente superato dalla giurisprudenza di legittimità successiva, la quale si era assestata nel ritenere che la decisione in ordine all'assegno divorzile dovesse essere informata al principio dell'autoresponsabilità ed autosufficienza economica, a prescindere ed indipendentemente dalle condizioni e dal tenore di vita goduti in costanza di matrimonio (in questo senso Cass. civ. n. 11504/2017; Cass. civ. n. 15481/17; Cass. n. 2043/2018).
Sul punto, poi, sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287/2018
pagina 10 di 15 dell'11.7.2018, con cui è stata sottolineata la necessità di escludere ingiustificati arricchimenti derivanti dalla valutazione, in via prevalente, della comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, dovendosi assicurare tutela, in chiave perequativa, alle situazioni, statisticamente molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico- patrimoniali tra i coniugi, ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica, ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
In particolare, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover abbandonare la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione (quantum debeatur) dell'assegno di divorzio, in favore di una “valutazione composita comparativa” che, pur considerando la situazione economico-patrimoniale del richiedente il fondamento della valutazione concreta dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, non prescinde da una valutazione effettiva delle cause che hanno prodotto la disparità tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Secondo la Suprema Corte, infatti, occorre verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio e tenuto conto “del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
In definitiva, alla tradizionale funzione assistenziale-alimentare riconosciuta all'assegno di divorzio deve quindi essere associata una funzione perequativa e compensativa, che impone al
Giudice di effettuare sia una valutazione comparativa delle rispettive situazioni economico- patrimoniali – al fine di verificare la sussistenza di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza – sia un accertamento dell'adeguatezza del livello reddituale rispetto al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. In tal modo si è inteso valorizzare il contenuto perequativo-compensativo dell'assegno divorzile, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà. In questi casi incombe sul coniuge richiedente l'assegno l'onere di provare – trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato – che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo pagina 11 di 15 contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. civ. nn. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del
2019).
La Suprema Corte in questo modo ha riconosciuto che la funzione assistenziale dell'assegno può concorrere con (o essere assorbita da) quella compensativa-perequativa: “Il parametro della
(in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge. La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art.
5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto” (Cass. civ. 21234/2019).
Orbene, qualora detto nesso causale venga allegato e provato da parte del coniuge che vanta il diritto al mantenimento, l'assegno divorzile dovrà assolvere a una funzione preminentemente perequativa - compensativa;
esso sarà parametrato alla misura del contributo che il coniuge debole abbia dimostrato di avere fornito alla conduzione della vita familiare, tenuto conto della durata del matrimonio e delle prospettive di recupero delle aspettative professionali e della capacità reddituale.
Di contro, nel caso in cui non venga allegata e/o dimostrata dal coniuge istante l'esistenza dell'anzidetto nesso causale, nessun mantenimento potrà essere riconosciuto, salvo il caso in cui questi non disponga “di mezzi adeguati” e sia nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (art. 5 co. 6 L 898/1907) potendosi riconoscere, in quest'ultima ipotesi, all'assegno divorzile una funzione assistenziale.
6.2 Nel caso in esame, pur dovendosi ritenere pacifico che durante tutto il Parte_1
matrimonio (durato oltre 10 anni) si è occupata delle figlie, mentre il marito lavorava insieme al padre nell'azienda agricola di famiglia, non sussiste alcun elemento da cui poter desumere che la stessa per fare ciò abbia rinunciato a opportunità lavorative e alla propria crescita professionale.
Al riguardo, infatti, si osserva che nel ricorso è stato dedotto – in modo del tutto generico – che pagina 12 di 15 “Prima di tale scelta, la sig.ra era sempre stata economicamente indipendente, ha svolto Pt_1 diversi lavori che l'avevano resa autonoma”. Null'altro tuttavia è stato allegato, né tanto meno provato, sul punto, non essendo neppure noti né il titolo di studio della ricorrente né i lavori dalla stessa concretamente svolti prima del matrimonio.
E ancora, si osserva che pur avendo la ricorrente allegato di non essere sinora riuscita a trovare un lavoro, la medesima non ha fornito alcuna prova delle ricerche effettuate in concreto, non risultando neppure la sua iscrizione alle liste di collocamento.
Tutto ciò considerato, tenuto conto dell'apporto fornito da al ménage familiare Parte_1
durante gli anni di matrimonio e considerata la netta sproporzione reddituale esistente tra le parti
– potendo la ricorrente contare allo stato solo sulla pensione di invalidità, pari ad € 349,99 al mese – deve essere riconosciuto alla stessa un assegno divorzile, che pare equo quantificare in €
300,00 al mese.
7. Parte ricorrente ha chiesto altresì che sia sanzionato ex art. 473-bis.39 c.p.c. Parte_3 per aver decurtato nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 la somma di € 100,00 dall'assegno di mantenimento versato per la moglie e le figlie.
Al riguardo, il resistente ha dedotto che tali somme sono state decurtate – dietro accordo con la moglie – dall'importo di € 500,00 dallo stesso versato mensilmente sino ad aprile 2024 per il mantenimento della moglie e che tale decurtazione è stata dovuta a una multa presa da Pt_1
quando ancora utilizzava la macchina del marito.
[...]
7.1 Come noto, l'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede la possibilità di sanzionare o ammonire il genitore che abbia posto in essere “gravi inadempienze, anche di natura economica” ovvero “atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Ebbene, nel caso in esame la domanda di parte ricorrente non merita accoglimento. Ed infatti, quand'anche si dovesse ritenere che la decurtazione è stata fatta dal contributo dovuto dal padre per il mantenimento delle figlie, in ogni caso tale condotta di per sé non è tale da integrare una grave inadempienza di natura economica, tenuto conto che in quel periodo il padre, oltre ad aver lasciato a la sua quota di assegno unico (pari a circa € 200,00), le ha corrisposto Parte_1 mensilmente € 1.900,00 per le figlie (tra il mantenimento decurtato e il contributo per la locazione), oltre ad € 500,00 per il suo mantenimento.
pagina 13 di 15 Né del resto può ritenersi – in assenza di un qualsiasi tipo di allegazione sul punto – che tale atto abbia arrecato un pregiudizio per le minori.
8. Da ultimo, quanto alla domanda formulata da parte resistente di condanna della ricorrente a restituirgli la somma di € 892,62, quale esborso dallo stesso sostenuto per il pagamento dell'utenza telefonica in uso a , la stessa deve essere dichiarata inammissibile, Parte_1
essendo esclusa la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di accertamento/condanna e il giudizio di separazione personale/divorzio. Ed infatti, tali domande sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nello stesso processo, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti, connesse solo parzialmente per causa petendi, sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 c.p.c., non richiamato dal successivo art. 40, il quale consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione “per subordinazione” o “forte”.
9. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto dell'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e in Tavazzano con LL in data 3.3.2007 (atto trascritto nei registri
[...] CP_1
degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2007);
2. ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Tavazzano con LL per le annotazioni e le ulteriori incombenze previste;
3. affida e IN a entrambi i genitori in modo condiviso, con collocamento prevalente Per_1
presso la madre;
4. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie secondo le seguenti modalità, fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti:
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle
21.00;
- un giorno durante la settimana dall'uscita da scuola sino alla mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
pagina 14 di 15 - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre.
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da stabilirsi concordemente dai genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. dichiara tenuto e condanna a corrispondere a , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo di mantenimento per le figlie, la somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per ciascuna figlia), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano;
6. dichiara tenuto a corrispondere a , a far data dalla sentenza, la CP_1 Parte_1 somma di € 300,00 al mese, a titolo di assegno divorzile;
7. rigetta la domanda ex art. 473-bis.39 c.p.c. formulata da;
Parte_1
8. dichiara inammissibile la domanda restitutoria formulata da CP_1
9. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Dott.ssa Elena Giuppi
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