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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/10/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Natalina Raffaelli virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Catanzaro via Case Arse n. 36;
APPELLANTE
E
1 (c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv.to Teresa Fabbricatore in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Acri
(CS) via G. Amendola n. 132;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 330/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 24/02/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1. Con ricorso depositato in data
27 luglio 2019 , premesso di essere proprietario e Controparte_1
possessore di un quoziente di terreno in via S. Francesco di Paola in Acri
(catastalmente identificato alla partita 10044, fg. 104, p.lle 80/a e 81/a
(divenute p.lle 1246 e 1485 a seguito di frazionamento), su cui sorge la propria casa di abitazione, confinante con quella di proprietà di Pt_1
denunciava la molestia messa in atto da quest'ultimo rispetto alla
[...]
striscia di fondo costituente unico accesso alla sua proprietà (formata dalla p.lla 1485, di sua proprietà, nonché dalle p.lle 1484 e 1491 di proprietà
, già 81/b e 80/b), esponendo di aver sempre esercitato su tale striscia Pt_1
di terreno, in maniera pacifica e ininterrotta, un diritto di passaggio veicolare e pedonale, ostacolato dal con l'apposizione, nel mese di agosto Pt_1
2018, di alcune fioriere sulla p.lla 1491, causative di un restringimento della carreggiata di circa un metro. Resisteva eccependo, in via Parte_1
pregiudiziale, l'intervenuta decadenza del dalla facoltà di CP_1
proporre azioni possessorie, stante il decorso di un anno dalla pretesa molestia antecedentemente al deposito del ricorso introduttivo, posto che il nel giugno 2018 poneva in essere la condotta di apposizione di un Pt_1
2 vaso di fiori sulla p.lla 1491, solo sostituito dalla fioriera oggetto di ricorso, apposta nella medesima posizione. Il resistente chiedeva, comunque, anche nel merito il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente la disponibilità di autoveicoli (non avendo neppure la patente di guida) e non realizzando l'apposizione della fioriera alcuna molestia rispetto al dedotto esercizio di una servitù. All'esito della fase sommaria, veniva rigettata la domanda possessoria del , ritenendo il giudice monocratico decorso il CP_1
termine di un anno previsto dalla legge per l'esperimento dell'azione, nonché
l'insussistenza nel merito di una compromissione giuridicamente apprezzabile al possesso del ricorrente. L'ordinanza del giudice monocratico era riformata dal collegio in sede di reclamo, all'esito del quale veniva ordinata al la rimozione dei vasi di fiori oggetto del ricorso del Pt_1
. Con istanza depositata in data 12.11.2021 CP_1 Parte_1
chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Aveva luogo, quindi, prova per testi nei limiti ammessi con ordinanza del'11.4.2022, nonché interrogatorio formale di Il difensore Parte_1
di dava atto della definizione, in primo grado, del Controparte_1
giudizio petitorio intrapreso nei confronti del per il riconoscimento Pt_1
di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla p.lla n. 81/b. In data
21.11.2022 la causa era, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 330/2023 così statuiva: << 1)
Accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c.,
l'illegittima molestia perpetrata da mediante apposizione di Parte_1
fioriere sulla striscia di terreno in Acri, catastalmente identificata al fg. 104, partita 10044, p.lla 1491, con conseguente diritto dell'attore alla cessazione della predetta molestia mediante rimozione delle fioriere;
2. Condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Parte_1
3 , che liquida in euro 662,00 per onorari, oltre Controparte_1
rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. Giova premettere, in diritto, che a seguito delle modifiche all'art. 703 c.p.c. apportate dall'art. 39 quater d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, conv. con modifiche dalla legge 24 febbraio 2006, n. 51 e dall'art. 2 d.l. 14 maggio
2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la struttura del procedimento possessorio è “bifasica eventuale”, non essendo più obbligatorio il c.d. merito possessorio, ossia l'accertamento, non più sommario, di una situazione possessoria tutelabile in capo al ricorrente e della lesione di tale situazione da parte del resistente. Resta ferma, tuttavia, la struttura unitaria del procedimento, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché, ad esempio, l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c. (Cass. 32350/2022). Sono, inoltre, utilizzabili nella fase di merito le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio, in quanto idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (Cass. 12089/2019). 2.1 Ciò posto, deve osservarsi, in relazione all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa di , legata alla contemporanea pendenza Controparte_1
di giudizio petitorio tra le parti, che non risulta esservi sovrapponibilità tra i due giudizi, in quanto le fioriere oggetto di contesa (poi rimosse all'esito del giudizio di reclamo dal ) erano apposte sulla p.lla ex 80b di proprietà Pt_1
, mentre la causa petitoria intrapresa dal medesimo CP_1 CP_1
aveva ad oggetto la particella ex 81 b, oggetto di tutte le statuizioni
[...]
emesse dal giudice della causa n. 2370/2017 Rg.. Non vi erano, quindi,
4 ragioni perché la competenza sull'azione possessoria si radicasse in capo al giudice del procedimento petitorio (lo stesso , d'altra parte, CP_1
esponeva nel ricorso introduttivo del procedimento possessorio che il giudizio n. 2370/17 Rg, all'epoca già pendente, aveva ad oggetto le diverse particelle 81/b ora 1484 e 81/a oggi 1485). 2.2 Venendo al merito della domanda, ha lamentato una lesione al proprio Controparte_1
possesso costituita dall'apposizione da parte di nell'agosto Parte_1
2018 di fioriere sulla p.lla 1491 di sua proprietà (già 80/b), in maniera tale da restringere la carreggiata del vialetto di accesso alla sua abitazione da metri 3,20 a metri 2,20, con conseguente pregiudizio al suo diritto di passaggio pedonale e carrabile. Il ha eccepito, in via pregiudiziale, Pt_1
la decadenza del dall'azione, in quanto già nel giugno 2018 CP_1
era stato apposto un vaso di fiori nella medesima posizione, poi semplicemente sostituito con altro rettangolare in cemento. Tale difesa, tuttavia, non ha trovato prova nel giudizio a cognizione piena, in quanto i testi escussi, tutti denotanti piena conoscenza dei luoghi di causa, hanno collocato con certezza e in maniera convergente nell'agosto 2018 la presenza delle fioriere, con conseguente tempestività della proposizione del ricorso
(depositato il 27.7.2019). Ciò rende non dirimente la considerazione di parte convenuta secondo cui il in ricorso collocava la collocazione CP_1
delle fioriere a fine agosto 2018, mentre i testi ne evidenziavano la presenza alla data del compleanno del figlio dell'attore, ricadente al 16 agosto. Alcuna prova di segno diverso è stata offerta dal , sia perché le sole Pt_1
fotografie versate in atti - quali documenti per loro natura privi di data certa e che hanno l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. per i “fatti e le cose” in esse rappresentate - sono destinate a recedere, in un giudizio a cognizione piena, di fronte alla deposizione concorde di una pluralità di testimoni in punto di collocazione temporale della condotta (a differenza di quanto avvenuto nella fase sommaria, in cui poteva valorizzarsi a livello indiziario
5 la data visibile sulle fotografie prodotte dal resistente e in cui solo un informatore riusciva a riferire sulla data dell'apposizione delle fioriere), sia perché l'interrogatorio formale del non può essere posto a Pt_1
fondamento della decisione per fatti favorevoli all'interrogando, data la funzionalizzazione alla confessione del predetto incombente istruttorio.
Quanto alla sussistenza di una lesione del possesso in danno del CP_1
– irrilevanti, in questa sede, eventuali questioni petitorie –
[...]
l'istruttoria svolta ha dimostrato che la presenza delle fioriere rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale che conduceva all'abitazione del CP_1
impedendo, in particolare, il transito di autoveicoli e la fermata a
[...]
ridosso dell'abitazione. Il invero, non era munito CP_1
incontestatamente di patente, ma era solito esercitare la servitù di passaggio carrabile avvalendosi di altri soggetti (congiunti e/o amici) che, in particolare quando il medesimo andava a fare la spesa, lo riaccompagnavano davanti la porta dell'abitazione scaricando le buste della spesa. Ciò pacificamente è emerso dall'istruttoria svolta in sede di merito. Deve, quindi, confermarsi quanto osservato dal collegio in sede di reclamo e cioè che la condizione di interclusione del fondo di proprietà del (evincibile dall'atto CP_1
di compravendita dell'8.11.1969, nonché dalla planimetria allegata al ricorso introduttivo) “conduce a ritenere la sussistenza di un vantaggio in favore del fondo dominante (per la sua migliore utilizzazione), piuttosto che delle persone che concretamente ne beneficino, tant'è che lo stesso passaggio è esercitato dai familiari del , quale proiezione del possesso di CP_1
quest'ultimo”: sussiste, in altri termini, la realità del vantaggio a favore del fondo dominante, indipendentemente dalla persona del suo proprietario.
Nessun dubbio ricorre sulla configurabilità dell'elemento soggettivo della molestia in capo al , essendo irrilevante il fatto che quest'ultimo Pt_1
abbia agito nel convincimento di aver agito in conformità al proprio titolo di proprietà (nel giudizio possessorio, infatti, l'eccezione "feci, sed iure feci" è
6 ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" - e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore - e non anche lo "ius possidendi", vale a dire il diritto, in capo al medesimo, di possedere, non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale: Cass. 4198/2016; Cass.
1795/2007). Va, pertanto e conclusivamente, riconosciuto un possesso tutelabile in capo al e una lesione di tale possesso da parte di CP_1
con l'apposizione delle fioriere oggetto del ricorso Parte_1
introduttivo. Va, altresì, confermata la valutazione di non rilevanza ai fini del decidere delle prove articolate dal nel presente giudizio – e di Pt_1
cui si è reiterata l'istanza di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni – vertendo i relativi capitoli su circostanze (vale a dire il parcheggio delle autovetture della famiglia ) estranee al thema Pt_1
decidendum del presente procedimento possessorio. Essendo state, peraltro, le fioriere già rimosse in forza dell'ordine contenuto nel procedimento di reclamo, per come incontestatamente emerso in corso di causa, non va adottata alcuna nuova statuizione ripristinatoria in questa sede.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei medi tabellari, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore costituito della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due articolati motivi Parte_1
di gravame di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Cosenza n.330/2023 depositata il 24.02.2023 nel giudizio iscritto al n. 3366/2019 R.G., dichiarare inammissibili, improcedibili e
7 infondate nel merito e rigettare le domande tutte proposte da Controparte_1
con il ricorso ex art. 1170 c.c. del 27.07.2019 e con la comparsa di
[...]
costituzione nel giudizio di merito;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dall'azione possessoria Controparte_1
spiegata per inutile decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 1170
c.c. e, comunque, la mancanza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione di manutenzione, sia per l'insussistenza di un possesso continuo, non interrotto e ultrannale del passaggio sul quoziente della p.lla 80-b del fol.104 del Comune di Acri che per la mancanza di una turbativa giuridicamente rilevante posta in essere dal sig. . 3) In via istruttoria Pt_1
chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre il rinnovo della prova per testi e ammettere, siccome rilevante ai fini del giudizio, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dal sig. con le memorie istruttorie Pt_1
di prima sede. Con riserva e salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.>>
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire in via preliminare Controparte_1
la rilevanza assorbente della sentenza petitoria del Tribunale di Cosenza n.
1331/2022. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: < , richiamato anche ogni altro Controparte_1
argomento, tesi, eccezione ed istanza contenuta a verbale e negli scritti difensivi di primo grado, non accolti dal Tribunale, da aversi qui per riportati e trascritti, chiede il rigetto del proposto appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 330/2023. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93. C.p.c.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservava al merito le richieste
8 istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 9 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato < artt. 1170 c.c., 1065 c.c., 1066 c.c. e 1067 c.c.; dell'art. 2697 c.c.; degli artt.
2712 e 2719 c.c.; dell'art. 116 c.p.c.; dell'art. 215 c.p.c.- Illogicità e contraddittorietà della motivazione resa.>> l'appellante evidenziava che la decisione di merito risultava di segno opposto a quanto affermato dal medesimo giudicante nell'ordinanza interinale di rigetto cron. 779/2021 del
30 gennaio 2021. Lamentava che il Tribunale avesse omesso di effettuare il riscontro, a cui era tenuto anche d'ufficio, circa la sussistenza alla data di proposizione del ricorso da parte di (27.07.2019) CP_1
dell'effettivo esercizio di fatto del possesso ultrannuale, continuo e non interrotto di una servitù di passaggio veicolare sula particella n. 80-b di proprietà di esso . Sosteneva che non aveva fornito Pt_1 CP_1
detta prova ed il Tribunale non solo non aveva proceduto all'accertamento suddetto, ma aveva invertito l'onere della prova avendo posto a carico di esso
9 a provare l'eccezione di intempestività che aveva sollevato. Pt_1
Censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva rilevato che tutti i testi escussi nella fase di cognizione piena < dei luoghi di causa, hanno collocato con certezza e in maniera convergente nell'agosto 2018 la presenza delle fioriere, con conseguente tempestività della proposizione del ricorso (depositato il 27.7.2019). >> avevano confermato la presenza delle fioriere nell'agosto 2018 dal momento che la circostanza che andava dimostrata da – e non da esso CP_1 Pt_1
– era l'esercizio continuo e non interrotto del passaggio pedonale e veicolare sulla particella 80-b nell'anno precedente la proposizione della domanda e l'assenza nello stesso periodo di ostacoli di qualsiasi tipo e comunque di fioriere su detta particella. Con ulteriore profilo censurava la valutazione di attendibilità resa dal primo giudice con riguardo alle deposizioni di
[...]
(fratello del ricorrente), di (nipote del Testimone_1 Persona_1
ricorrente) di (nipote del ricorrente) e poneva in risalto le Persona_2
contraddizioni. Con altro profilo censurava il passo motivazionale in cui il primo giudice, in assenza di rilievo di parte - che nulla aveva contestato - aveva negato l'efficacia probatoria della documentazione fotografica prodotta da esso e quello in cui aveva negativamente valutato il Pt_1
contenuto dell'interrogatorio formale di esso , arrivando << Pt_1
all'assurdo risultato di imputare a quest'ultimo l'inutile esito dell'incombente istruttorio richiesto da controparte>> Sosteneva, al contrario, che la riproduzione fotografica dei luoghi costituiva prova precostituita che la controparte avrebbe dovuto disconoscere formalmente ed in maniera specifica;
sottolineava, inoltre, che il disconoscimento della fotografia non era soggetto alla disciplina dell'art. 115 c.p.c. e non faceva perdere alla stessa ogni efficacia probatoria potendo essere liberamente utilizzata e valorizzata dal giudicante. Segnalava, in proposito, che il primo giudice nell'ordinanza interinale di rigetto del ricorso di aveva valorizzato, ai fini del CP_1
10 rigetto della domanda di tutela del possesso, il mancato disconoscimento da parte del ricorrente della documentazione fotografica prodotta da esso resistente ed ora, contraddicendosi, le aveva disattese, valutandole d'ufficio, in assenza di disconoscimento “per loro natura” prive di data certa.
Lamentava, da ultimo, che il tribunale non avesse mai rivolto ai testi domande a chiarimento per colmare le lacune delle deposizioni, del tutto generiche e ponendosi quelle di parte ricorrente in contrasto con quelle di parte resistente;
lamentava che in sentenza non si rivenisse motivazione atta a chiarire le ragioni per cui alcune testimonianze fossero state ritenute più attendibili di altre.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < applicazione degli artt. 1170 c.c., 1065 c.c., 1066 c.c., 1067 c.c. e 1068 c.c.; dell'art. 1 Prot. 1 CEDU - Illogicità e contraddittorietà e insufficienza della motivazione resa.>> l'appellante ha evidenziato che il primo giudice ha accolto la domanda avendo ritenuto sussistente la lesione del possesso stante la dimostrata presenza delle fioriere che rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale che conduceva all'abitazione del impedendo il CP_1
transito di autoveicolo e la fermata a ridosso dell'abitazione. Sosteneva, tuttavia, che il tribunale non aveva considerato che i testi escussi, in disparte da che aveva dichiarato di non aver mai visto una Testimone_1
fioriera sulla particella 80-b, tutti i restanti testi avevano riferito non un'esperienza personale di difficoltà di effettuare la manovra d'uscita in retromarcia, ma soltanto un'impressione personale su detta difficoltà avendo i testi dichiarato di non aver mai provato a passare dal piazzale, in sintesi, per non rischiare di danneggiare la propria automobile. Sosteneva che stando così le cose il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ricorrente non aveva dimostrato quale fosse stata l'effettiva lesione del suo possesso e quindi non aveva provato né lo spoglio ovvero la privazione della disponibilità della cosa o di parte di essa ma nemmeno le molestie ovvero quei comportamenti che
11 pur non facendo venir meno la consistenza materiale della cosa rendevano più difficoltoso l'esercizio del potere di fatto su di essa. Con ulteriore profilo evidenziava che il non aveva dimostrato nemmeno la pratica CP_1
dell'anno precedente, oltre a non aver dimostrato che le fioriere si traducessero in una privazione o menomazione delle utilità del fondo né in sé né a quelle in precedenza godute. Sottolineava ancora una volta che le fotografie in atti oltre alla perizia del consulente di parte ing. Per_3
dimostravano che l'ampiezza del passaggio originariamente convenuto sulle particelle, giusto atto di compravendita per notar Persona_4
dell'8.11.1969, non era stata alterata dalla posa delle fioriere o, meglio, non impediva alcuna manovra di qualsivoglia autovettura, neppure di un Suv che, per larghezza, non supera i 1800 cm.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Va in primo luogo disattesa l'eccezione di giudicato sollevata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
Parte appellata ha depositato la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di
Cosenza n. 1331/2022 pubblicata il 6 luglio 2022 munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Va osservato che suddetta sentenza risultava già prodotta in primo grado - all'epoca priva dell'attestazione di giudicato essendo pendenti i termini per impugnare -e sottoposta alla valutazione del giudice di prime cure che ne ha sancito l'irrilevanza ai fini del decidere nel presente giudizio possessorio in quanto oggetto del presente giudizio sono le fioriere apposte da sul Pt_1
limite della particella di sua proprietà 80b ora particella 1491 mentre la causa petitoria, definita con la sentenza in esame ha ad oggetto altre particelle e segnatamente la particella 81b di proprietà di sulla quale Pt_1 CP_1
esercita la servitù di passaggio per giungere alla sua abitazione che insiste su particella interclusa (80-a). Invero il dispositivo della sentenza petitoria 12 emessa dal Tribunale di Cosenza ed ora trascorsa in giudicato accerta << che vanta una servitù di passaggio pedonale e carrabile Controparte_1
gravante sul fondo di proprietà di di cui alla particella 81-b Parte_1
meglio specificata in parte motiva>>; viceversa nel presente giudizio possessorio ha lamentato la turbativa del possesso della servitù di CP_1
passaggio sulla particella 81-b a causa dell'apposizione da parte di Pt_1
nel mese di agosto 2018 di fioriere su parte della particella 80-b ( oggi 1491) di proprietà di detto , apposizione di fioriere che aveva causato un Pt_1
restringimento del passaggio carrabile suddetto, di fatto impedendo il transito con le automobili fino all'abitazione di esso sempre esercitato sino CP_1
a detta data sulla particella 81-a di proprietà di esso e sulla limitrofa CP_1
particella 81-b di . Pt_1
§ 6.2 – Il consigliere istruttore ha riservato al merito la delibazione sulle richieste istruttorie formulate da parte appellante nelle conclusioni dell'atto di appello al punto 3: in via istruttoria chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre il rinnovo della prova testi ed ammettere, siccome rilevante ai fini del giudizio, la prova testimoniale e l'interrogatorio formare richiesti dal sig.
con le memorie istruttorie di prima sede.>> Pt_1
L'istanza è inammissibile.
Invero, parte appellante non ha proposto specifico motivo di gravame atto ad illustrare l'erroneità della sentenza per la mancata ammissione dei mezzi istruttori suddetti, né la rilevanza dei medesimi essendosi limitato alla riproposizione delle richieste che va, dunque, disattesa perché inammissibile.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – i motivi strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
13 Osserva la Corte che il Tribunale non ha invertito l'onere della prova nel giudizio possessorio, né operato un revirement illogico ed immotivato rispetto alla decisione di rigetto del ricorso possessorio pronunciata con l'ordinanza interinale.
Giova premettere che il Tribunale con l'ordinanza interinale cron. n.
779/2021 pubblicata il 30 gennaio 2021 ha rigettato la domanda di tutela possessoria spiegata da sulla base di un duplice ordine di CP_1
considerazioni: il primo avendo accolto l'eccezione di decadenza annuale sollevata da in quanto questi aveva evidenziato in fatto di aver Pt_1
collocato un vaso di fiori sul limite della sua particella 80-b ( oggi 1491) sin dal mese di giugno 2018 con la conseguenza che il ricorso possessorio di depositato il 27 luglio 2019 era tardivo in quanto proposto Parte_2
oltre l'anno. Con altra ratio decidendi il tribunale ha osservato che la presenza di fioriere non preclude né rende più gravoso il passaggio pedonale e, quanto al pregiudizio rappresentato dal restringimento della carreggiata ai fini del transito veicolare, escludeva che l'atto notarile avesse costituito sulle particelle 81-a (di e 81-b (di ) una servitù di passaggio CP_1 Pt_1
avendo ritenuto il Tribunale di Cosenza nella sentenza qui impugnata che fosse stato costituito, unicamente, un diritto personale di godimento e, come tale, non tutelabile con l'azione possessoria.
Il provvedimento risulta riesaminato in sede di reclamo su impulso di CP_1
ed il Tribunale ha riformato integralmente la decisione ed ordinato
[...]
<> sul rilievo che non era decaduto dall'azione possessoria in quanto la CP_1
collocazione del vasi di fiori nel mese di giugno 2018 non costituiva il primo atto di una molestia culminata con l'apposizione delle fioriere e, quindi, non poteva essere interpretata quale espressione < esplicitato fin dall'inizio, con ciò facendo decorrere il temine di decorrenza
14 in epoca risalente a giugno del 2018.>> Il tribunale, sempre di sede di reclamo, ha riscontato che: < può essere intesa come obiettiva ed ulteriore estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo e manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso intrapresa con l'apposizione del singolo vaso in plastica avvenuto a giugno del 2018.>> Il Tribunale ha corretto ulteriormente il decreto di rigetto del primo giudice ed ha osservato: < criterio da considerare in tali ipotesi è chiaramente di tipo funzionale, dovendo accertarsi se i singoli atti, oggettivamente autonomi, realizzino la medesima aggressione dell'altrui possesso e quindi debbano considerarsi elementi di una stessa serie causale, frutto di un'unica idea esecutiva;
se essi, in definitiva, siano riconducibili ad un'unitaria condotta di spoglio o molestia, pur se frazionata in reiterati episodi. Così correttamente intesi i termini della questione, va osservato che l'apposizione del vaso in plastica a giugno del 2018 non assume i caratteri di molestia del possesso, difettando in tale attività, un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo che denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, essendo priva, la relativa condotta, altresì, di chiari indici espressivi di un intento lesivo, capace di rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, il passaggio su tale stradina. Emerge, difatti, che la collocazione di tale vaso in plastica veniva inizialmente posta in posizione quasi equidistante tra l'alberello a sinistra e l'angolo di destra della linea tratteggiata dal resistente che delimita la part. 81 – a, come è bene evincibile dalle immagini riportate nell'allegato n. 7-8 (cfr. produzione di parte resistente), che pongono a confronto la condizione dei luoghi di giugno e settembre del 2018, in cui è visibile (nell'ultima) che i vasi in cemento sono posti in posizione più vicina all'angolo di destra della linea tracciata in bianco. Inoltre, emerge, altresì, che la collocazione del vaso circolare risulta anche diversa nella foto n. 6 (cfr. produzione di parte resistente), datata
15 1.08.2018, in cui lo stesso è posto verso l'angolo esterno dello spazio tratteggiato. I diversi episodi evidenziati dal reclamato risultano, pertanto, fra loro del tutto sganciati sia sul piano soggettivo, atteso che l'apposizione del vaso circolare in plastica a giugno del 2018 non può ritenersi teleologicamente congiunta alle successive attività poste in essere a partire da agosto del 2018, difettando la percettibilità di tale intento molesto;
che sul piano oggettivo in quanto l'apposizione del vaso in plastica non determinava una limitazione apprezzabile dell'esercizio del potere di fatto su tale passaggio (v. foto nn.
9-10 del 23.07.2018, f. del reclamato>> Nel merito il tribunale in sede di reclamo ha evidenziato che la collocazione delle fioriere ha causato un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della servitù carrabile, passaggio esercitato, stante l'interclusione del fondo su cui risulta edificata l'abitazione di (particella 80-a) sulle particelle che CP_1
compongono il piazzale e contrassegnate dal n. 81-a e 81-b (quest'ultima di
). Il tribunale in sede di reclamo ha così argomentato: << accertato Pt_1
che il fondo del reclamante è intercluso e che l'accesso al fondo di proprietà del reclamante avveniva attraverso il passaggio (pedonale e veicolare) sopra una porzione del piazzale che ricadeva in parte sulla part. 81-a, 81-b ed in parte sulla part.80-b (quest'ultima di proprietà esclusiva del ), Pt_1
l'apposizione delle fioriere dal mese di agosto del 2018 ha alterato, rendendo più difficoltoso, il transito con le autovetture, come è ben evincibile dalle foto nn. 9-10 (23.07.2018) prodotte da parte resistente-reclamato, in cui è visibile che la fioriera circolare non limita il passaggio dell'autovettura nera
(modello AUDI), essendo collocata in posizione più vicina all'albero di destra, rispetto alle foto 13-14 (29.10.2018), in cui lo spazio rimanente tra il profilo più esterno delle fioriere ed il muretto di destra è sensibilmente ridotto, creando con ciò una modificazione che rende più difficoltoso il passaggio, per come affermato dall'informatore , il quale Persona_1
16 riferisce che “se vi sono macchine ora con le fioriere non è possibile accedere con la macchina”.>>
Tutto quanto sopra premesso osserva la Corte che il Tribunale adito per il merito possessorio ha valutato l'intero materiale probatorio ed in particolare la rilevanza dell'istruttoria espletata nella fase di merito.
Il Tribunale ha valorizzato il contributo offerto dalle deposizioni di
(nipote di;
di (non Persona_1 CP_1 Testimone_2
parente indifferente) e di (nipote di ) che Persona_2 CP_1
hanno indicato come avvenuta nel mese di agosto 2018 la collocazione delle fioriere.
Il primo, per quel che qui rileva ha dichiarato:<< Antistante la proprietà del c'è un piazzale, è possibile anche parcheggiare una macchina. CP_1
Il non guida. Vive con la moglie, che non guida neanche lei. CP_1
Spesso mio zio va a fare la spesa a piedi, io quando lo incrocio con le buste e lo riaccompagno a casa con la macchina. Prima lo lasciavo nel piazzale davanti casa, parcheggiando lì e aiutandolo a portare le buste dentro. AD:
Ad agosto 2018 sono state messe delle fioriere sul vialetto all'imbocco della strada che conduce a casa di mio zio, riconosco le fioriere nelle foto 3, 4, 5 che mi vengono mostrate (allegate alla consulenza di parte). Riconosco nella foto 1 il cancelletto di ingresso al vialetto che conduce a casa di mio zio, in essa si intravedono anche le fioriere. AD: Prima di agosto 2018 non avevo mai visto le fioriere, ad esempio l'anno prima, a luglio, quando è stato il compleanno di mio cugino, le fioriere non c'erano. Anche a luglio 2018 ancora non c'erano. Ne sono sicuro perché mi è capitato di accompagnare mio zio in quel periodo, quando poi sono state messe le fioriere non ho più potuto accompagnarlo al piazzale o, meglio, avrei anche potuto ma poi con solo con difficoltà potevo tornare indietro e avevo paura di danneggiare la macchina. Dal piazzale si può tornare all'ingresso solo in retromarcia. AD:
17 Ricordo che all'apposizione delle fioriere mio zio era contrariato. AD: Le fioriere rendono difficoltoso l'accesso al piazzale, perché, come detto, è poi complicato fare la manovra in retromarcia. AD Il passaggio pedonale è possibile anche con le fioriere, le difficoltà riguardano l'accesso con mezzi meccanici. AD: Quando non c'erano le fioriere con la mia macchina accedevo al piazzale, poi tornavo indietro in retromarcia. Dopo l'apposizione delle fioriere ho avuto paura di danneggiare l'automobile. Non so se sia possibile accedere e fare retromarcia senza danneggiare un veicolo con le fioriere, io non ci ho provato.>>
Il secondo, per quel che qui rileva, ha dichiarato:<< Antistante la proprietà del vi è un piazzale in cui si può anche parcheggiare, una CP_1
macchina sola può parcheggiare tranquillamente. Il piazzale è anche adibito a carico/scarico quando si fa la spesa o per portare qualcosa in casa. Anche io direttamente ho portato la spesa al papà di e l'ho salita sopra a Per_5
casa. Riconosco il piazzale nelle foto che mi vengono mostrate (allegati 3, 4,
5 alla consulenza di parte); Il nell'agosto 2018 ha apposto delle Pt_1
fioriere al confine delle due proprietà. Ad agosto vado sempre lì perché è il compleanno di e lui scende dai genitori. Ricordo che quell'anno ho Per_5
visto dei vasi di terracotta all'inizio del piazzale. Riconosco le fioriere nelle foto 1, 2, 3 e 5 della consulenza di parte che mi vengono mostrate. Le fioriere ostacolavano il passaggio in particolare delle macchine. Una macchina per via delle fioriere non poteva parcheggiare, anche per accedere incontrava delle difficoltà AD: Prima di agosto 2018 mai avevo visto delle fioriere sul confine. Le fioriere limitavano anche la possibilità di passaggio, nel senso che non impedivano ma lo rendevano più difficoltoso. Con la macchina invece per via delle fioriere non si poteva arrivare sul piazzale. Io stesso non ho potuto parcheggiare nel piazzale, ho dovuto lasciare la macchina di fronte al cancello. Il per fare la spesa ricorre ad amici /parenti, a CP_1
volte si fa accompagnare altre volte chiede di portare delle cose. A me, per
18 esempio, chiede di portargli delle cose. Dopo l'apposizione delle fioriere ero solito lasciare la macchina al cancello e poi portare le buste con la spesa a casa. AD (Avv. Fabbricatore): Dal piazzale si può uscire solo in retromarcia, con le fioriere si rischia di urtare la macchina. Prima dell'apposizione delle fioriere parcheggiavo sul piazzale transitando sul primo pezzo del piazzale, per accedere alla proprietà . AD CP_1
(avv. De Bernardo): Non so quantificare l'ampiezza del piazzale, in esso comunque può parcheggiare una macchina sola. Io con la mia macchina entravo tranquillamente, prima dell'apposizione delle fioriere. Dopo
l'apposizione delle fioriere non ho proprio provato perché ho avuto paura di danneggiare la macchina>>
Il terzo, per quel che qui rileva, ha dichiarato: < AD: Le fioriere che si vedono nella foto 3 e nella foto 5 le ho viste per la prima volta nell'agosto
2018, prima non c'erano mai state a mia memoria. AD Le fioriere hanno ristretto la carreggiata creando difficoltà in particolare nelle manovre con i mezzi meccanici, perché la macchina una volta entrata nella proprietà poteva uscire solo in retromarcia e la manovra era difficoltosa per la presenza di una rampa. Io inoltre ho una macchina con un posteriore largo, una OT 20
e quindi per me la manovra era difficoltosa. A piedi invece si poteva continuare a passare. AD: dopo l'apposizione delle fioriere ho lasciato mio zio sul piazzale non ho potuto portarlo fino alla porta di abitazione. Lo aiutavo io a portare le buste della spesa. AD (avv. Fabbricatore): Ho parcheggiato personalmente la mia macchina nel piazzale antistante la proprietà prima dell'apposizione delle fioriere, dopo non l'ho CP_1
più fatto fino alla rimozione in quanto avevo difficoltà ad accedere al piazzale per come già riferito. AD (avv. De Bernardo): Non ho provato direttamente ad entrare sul piazzale dopo l'apposizione delle fioriere, perché ho ritenuto che fosse poi troppo difficile uscire.>>
19 Osserva la Corte che il ricorrente ha provato l'esercizio, CP_1
nell'anno antecedente alla posa delle fioriere da parte di , della Pt_1
servitù di passaggio sul piazzale antistante l'abitazione di esso avendo CP_1
i testi dichiarato di averlo accompagnato a casa e di aver parcheggiato le loro autovetture sul detto piazzale giungendo fin sull'uscio. Al riguardo va ribadito che il piazzale è composto dalle particelle 81a di e CP_1
81-b di proprietà di . È indiscusso che il vaso (prima) e le fioriere Pt_1
(poi) non sono collocate sulla particella 81-b, ma sulla particella 80b (che costituisce l'estensione cortilizia della particella su cui insiste la casa di abitazione di ) nella parte in cui questa delimita con la particella 81- Pt_1
b e rendono, per come meglio infra, gravoso il transito di CP_1
verso la particella 80a su cui è realizzata la sua abitazione ed alla quale si accede dal ridetto piazzale formato dalle particelle contigue 81a e 81b.
È pure incontestato che << la particella 80-b, che fa parte integrante dell'area sulla quale è stato costruito il fabbricato ed esclusa dal transito Pt_1
nell'atto di acquisto.>> come affermato da nella comparsa di Pt_1
costituzione nella fase cautelare.
Va quindi disatteso il primo motivo di gravame nella parte in cui afferma che il Tribunale ha invertito l'onere della prova in tema di ricorso possessorio avendo il primo giudice accertato a mezzo l'escussione dei testi introdotti dal ricorrente e che avevano personalmente accompagnato il ricorrente a casa, che detti soggetti erano arrivati sino in prossimità dell'uscio dell'abitazione ed avevano potuto effettuare lo scarico della spesa agevolmente così come la manovra in retromarcia di fuoriuscita dal piazzale.
Il Tribunale ha delibato altresì sull'eccezione di decadenza sollevata dal giungendo ad una soluzione opposta a quella assunta nell'originario Pt_1
provvedimento emesso in sede cautelare avendo valutato e condiviso le
20 osservazioni del giudice del reclamo che avevano condotto il Tribunale collegiale all'integrale riforma dell'ordinanza.
Quanto al passo motivazionale sulla documentazione fotografica prodotta da
(che essendo priva di data certa e non sarebbe idonea a contrastare Pt_1
la prova testimoniale offerta dal ricorrente ) e quanto al passo motivazionale in cui il Tribunale dichiara di non poter porre a base della decisione il contenuto dell'interrogatorio formale di nella parte in cui riferisce Pt_1
circostanze a sé favorevoli si osserva che trattasi, in effetti, quanto al primo punto, di motivazione non pertinente e, quando all'efficacia probatoria delle fotografie, anche contraddittoria. Invero la produzione fotografica allegata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi del giudizio non risulta contestata dalla controparte nella prima difesa e risulta altresì rammostrata a ciascun teste che ha reso testimonianza circa la presenza o meno del vaso di fiori e delle fioriere nel tempo indicato. Sulla scorta di tanto, una volta disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione possessoria per non aver costituito l'opposizione di un vaso di fiori una molestia percepibile dal momento che le manovre sul piazzale con gli autoveicoli risultavano esperibili senza difficoltà, vi è che il primo atto con cui è stato leso il passaggio veicolare risulta essere l'apposizione delle fioriere nell'agosto 2018, confermata dai testi sulla base dell'esperienza personale avendo dichiarato di aver accompagnato a casa il ricorrente.
ha dimostrato di aver apposto il vaso di fiori in data antecedente (ed Pt_1
il fatto è stato giudicato irrilevante non costituendo lesione del possesso), ma non ha dimostrato di aver apposto le fioriere in data antecedente all'agosto
2018, epoca rilevante dal momento che il ricorso possessorio risulta depositato il 27 luglio 2019. La tesi di di aver meramente sostituito Pt_1
fioriere già presenti non risulta dimostrata dal predetto e, ove provata,
21 sarebbe stata idonea alla conferma della pronuncia di decadenza dall'azione possessoria.
Non coglie nel segno nemmeno la censura volta a criticare la sentenza per non avere il tribunale indicato le ragioni per cui ha ritenuto più attendibili alcune prove in luogo di altre. Invero, il tribunale si è espresso avendo osservato che l'interrogatorio formale di non può essere considerato Pt_1
nella parte in cui la parte riferisce circostanze a sé favorevoli in quanto trattasi di mezzo istruttorio volto a stimolare la confessione della parte. Sul punto la decisione è conforme al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui <l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova favorevoli alla parte che lo rende>> (tra molte: Cass., 27/02/2019, n.
5725; Cass., 06/06/2006, n. 13212; da ultimo Cass. n. 29472/2023). Tanto comporta l'infondatezza altresì della censura di mancata considerazione del complessivo quadro probatorio, posto che la documentazione offerta in visione dalle parti risulta utilizzata dal giudicante nel corso dell'istruttoria, avendola rammostrata ai testi che hanno riferito sullo stato dei luoghi e sui comportamenti posti in essere relativi al thema decidendum ovvero se abbiano compiuto o meno il passaggio veicolare su detto piazzale per accompagnare il ricorrente presso la sua abitazione, aiutandolo a portare la spesa sino sull'uscio ed in casa. Le deposizioni dei testi sono poi state valorizzate ai fini della decisione della causa essendovi, come esplicitato dal giudice di prime cure, plurime dichiarazioni convergenti su dette circostanze.
Infine, va osservato che il secondo motivo di gravame, arguto e sottile nel ragionamento, è anch'esso infondato dal momento che i testi non riferiscono una propria soggettiva valutazione circa la difficoltà nel passaggio veicolare dopo la collocazione delle fioriere, ma una propria personale esperienza.
22 Osserva la Corte che è ben vero che i testi sopra indicati hanno riferito di non essere più entrati nel piazzale dopo che l'agosto 2018 ha collocato Pt_1
le fioriere in quanto hanno constatato che sarebbe stato difficoltosa non tanto la manovra di ingresso ed il percorso fino all'uscio dell'abitazione del CP_1
quanto la manovra di uscita che andava percorsa in retromarcia non
[...]
essendovi spazio di manovra. ha riferito di possedere una Persona_2
OT 20 <> Ha soggiunto che < ristretto la carreggiata creando difficoltà in particolare nelle manovre con i mezzi meccanici, perché la macchina una volta entrata nella proprietà poteva uscire solo in retromarcia e la manovra era difficoltosa per la presenza di una rampa. Io inoltre ho una macchina con un posteriore largo, una OT 20
e quindi per me la manovra era difficoltosa. A piedi invece si poteva continuare a passare. AD: dopo l'apposizione delle fioriere ho lasciato mio zio sul piazzale non ho potuto portarlo fino alla porta di abitazione. Lo aiutavo io a portare le buste della spesa.>>
Osserva la Corte che il teste riferisce una sua esperienza diretta avendo valutato lo stato dei luoghi dopo la modifica apportata con la collocazione delle fioriere, modifica che in ragione della tipologia del veicolo lo ha indotto a non compiere la manovra di retromarcia. Ad identiche considerazioni è giunto il teste il quale dopo aver riferito che prima Testimone_2
della collocazione delle fioriere si era recato spesso sui luoghi compiendo l'operazione di carico e scarico della spesa < il piazzale è anche adibito a carico/scarico quando si fa la spesa o per portare qualcosa in casa. Anche io direttamente ho portato la spesa al papà di e l'ho salita sopra a Per_5
casa>>, mentre successivamente aveva lasciato la macchina al cancello, senza più accedere al piazzale < di passaggio, nel senso che non impedivano ma lo rendevano più difficoltoso. Con la macchina invece per via delle fioriere non si poteva arrivare sul piazzale. Io stesso non ho potuto parcheggiare nel piazzale, ho
23 dovuto lasciare la macchina di fronte al cancello (..) e poi portare le buste con la spesa a casa >> Il teste ha chiarito, riferendo così un'esperienza personale: < Dal piazzale si può uscire solo in retromarcia, con le fioriere si rischia di urtare la macchina. Prima dell'apposizione delle fioriere parcheggiavo sul piazzale transitando sul primo pezzo del piazzale, per accedere alla proprietà (..) Io con la mia macchina entravo CP_1
tranquillamente, prima dell'apposizione delle fioriere. Dopo l'apposizione delle fioriere non ho proprio provato perché ho avuto paura di danneggiare la macchina >> Osserva la Corte che la valutazione complessiva della testimonianza evidenzia che la condotta posta in essere dal teste e volta a desistere dall'accesso al piazzale è resa dal predetto sulla base di una attenta valutazione prognostica del rischio di danneggiare l'autovettura nella manovra, necessariamente di retromarcia, per uscire dal piazzale. va ricordato, invero, che le fioriere sono collocate sulla proprietà , che Pt_1
rimane retrostante al percorso che il teste avrebbe dovuto percorrere sul piazzale per raggiungere il cancello e, da questo, la strada pubblica.
Anche il teste riferisce una sua esperienza personale: Testimone_3 <prima lo lasciavo nel piazzale davanti casa, parcheggiando lì e aiutandolo a portare le buste dentro (…) quando poi sono state messe le fioriere non ho più potuto accompagnarlo al piazzale o, meglio, avrei anche potuto ma poi con solo con difficoltà potevo tornare indietro e avevo paura di danneggiare la macchina. Dal piazzale si può tornare all'ingresso solo in retromarcia>> affermando che essendosi reso conto del fatto che poteva danneggiare il proprio veicolo < io non ci ho provato>>.
Osserva la Corte che, come emerge dalle planimetrie e dalle fotografie in atti, il piazzale formato dalle particelle 81ae 81b, è molto stretto ed è pacifico che una volta entrati il veicolo può uscire solo con manovra di retromarcia.
La perizia di parte asseverata evidenzia che un tratto del percorso si presenta
24 in pendenza, che oscilla tra il 16% ed il 14% e la presenza delle fioriere sul tratto iniziale in proprietà che è antistante alla proprietà Pt_1 CP_1
rispetto al cancello, ostacola non solo la visibilità, ma la possibilità
[...]
stessa di compiere una manovra lineare di fuoriuscita in retromarcia dovendo il veicolo che si addentra in proprietà , per uscire e giungere CP_1
al cancello da cui si diparte la pubblica via, transitare davanti alla proprietà
ed utilizzare, quale servitù, la particella 81b che costituisce parte di Pt_1
detto piazzale al cui limite, nella particella 80b del risultano Pt_1
sistemate le fioriere. Tale circostanza è riferita da tutti i testi che hanno valutato lo stato dei luoghi dopo l'apposizione delle fioriere e valutato il rischio di manovra in retromarcia, desistendo dall'azione.
L'appello va conclusivamente rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante che seppur ammessa al patrocinio è tenuta, in ipotesi di sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di controparte: < patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del
2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.>> (così Cass. n.
10053/2012 e succ. conf. tra le tante Cass. n. 8388/2017). Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 1.000,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione, come richiesta.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
25 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018). Il criterio va osservato anche per l'ipotesi, come quella in esame di parte appellante, rimasta soccombente, che sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: < respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n. 8982/2024)
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le
[...] Controparte_1
parti dal Tribunale di Cosenza n. 330/2023 pubblicata in data 20/02/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 584,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Teresa Fabbricatore dichiaratasi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante
26 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Claudia De Martin presidente rel. dr.ssa Anna Maria Raschellà consigliere dr.ssa Adele Foresta consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1406 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 27/10/2025 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Natalina Raffaelli virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in
Catanzaro via Case Arse n. 36;
APPELLANTE
E
1 (c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv.to Teresa Fabbricatore in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Acri
(CS) via G. Amendola n. 132;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 330/2023 del Tribunale di Cosenza pubblicata in data 24/02/2023
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << 1. Con ricorso depositato in data
27 luglio 2019 , premesso di essere proprietario e Controparte_1
possessore di un quoziente di terreno in via S. Francesco di Paola in Acri
(catastalmente identificato alla partita 10044, fg. 104, p.lle 80/a e 81/a
(divenute p.lle 1246 e 1485 a seguito di frazionamento), su cui sorge la propria casa di abitazione, confinante con quella di proprietà di Pt_1
denunciava la molestia messa in atto da quest'ultimo rispetto alla
[...]
striscia di fondo costituente unico accesso alla sua proprietà (formata dalla p.lla 1485, di sua proprietà, nonché dalle p.lle 1484 e 1491 di proprietà
, già 81/b e 80/b), esponendo di aver sempre esercitato su tale striscia Pt_1
di terreno, in maniera pacifica e ininterrotta, un diritto di passaggio veicolare e pedonale, ostacolato dal con l'apposizione, nel mese di agosto Pt_1
2018, di alcune fioriere sulla p.lla 1491, causative di un restringimento della carreggiata di circa un metro. Resisteva eccependo, in via Parte_1
pregiudiziale, l'intervenuta decadenza del dalla facoltà di CP_1
proporre azioni possessorie, stante il decorso di un anno dalla pretesa molestia antecedentemente al deposito del ricorso introduttivo, posto che il nel giugno 2018 poneva in essere la condotta di apposizione di un Pt_1
2 vaso di fiori sulla p.lla 1491, solo sostituito dalla fioriera oggetto di ricorso, apposta nella medesima posizione. Il resistente chiedeva, comunque, anche nel merito il rigetto del ricorso, non avendo il ricorrente la disponibilità di autoveicoli (non avendo neppure la patente di guida) e non realizzando l'apposizione della fioriera alcuna molestia rispetto al dedotto esercizio di una servitù. All'esito della fase sommaria, veniva rigettata la domanda possessoria del , ritenendo il giudice monocratico decorso il CP_1
termine di un anno previsto dalla legge per l'esperimento dell'azione, nonché
l'insussistenza nel merito di una compromissione giuridicamente apprezzabile al possesso del ricorrente. L'ordinanza del giudice monocratico era riformata dal collegio in sede di reclamo, all'esito del quale veniva ordinata al la rimozione dei vasi di fiori oggetto del ricorso del Pt_1
. Con istanza depositata in data 12.11.2021 CP_1 Parte_1
chiedeva fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Aveva luogo, quindi, prova per testi nei limiti ammessi con ordinanza del'11.4.2022, nonché interrogatorio formale di Il difensore Parte_1
di dava atto della definizione, in primo grado, del Controparte_1
giudizio petitorio intrapreso nei confronti del per il riconoscimento Pt_1
di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla p.lla n. 81/b. In data
21.11.2022 la causa era, quindi, trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Cosenza con sentenza n. 330/2023 così statuiva: << 1)
Accerta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c.,
l'illegittima molestia perpetrata da mediante apposizione di Parte_1
fioriere sulla striscia di terreno in Acri, catastalmente identificata al fg. 104, partita 10044, p.lla 1491, con conseguente diritto dell'attore alla cessazione della predetta molestia mediante rimozione delle fioriere;
2. Condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore di Parte_1
3 , che liquida in euro 662,00 per onorari, oltre Controparte_1
rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario.>>
§ 3. – il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<< 2. Giova premettere, in diritto, che a seguito delle modifiche all'art. 703 c.p.c. apportate dall'art. 39 quater d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, conv. con modifiche dalla legge 24 febbraio 2006, n. 51 e dall'art. 2 d.l. 14 maggio
2005, n. 35, convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, la struttura del procedimento possessorio è “bifasica eventuale”, non essendo più obbligatorio il c.d. merito possessorio, ossia l'accertamento, non più sommario, di una situazione possessoria tutelabile in capo al ricorrente e della lesione di tale situazione da parte del resistente. Resta ferma, tuttavia, la struttura unitaria del procedimento, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché, ad esempio, l'istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c. (Cass. 32350/2022). Sono, inoltre, utilizzabili nella fase di merito le dichiarazioni rese dagli informatori nella fase a cognizione sommaria del giudizio possessorio, in quanto idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice (Cass. 12089/2019). 2.1 Ciò posto, deve osservarsi, in relazione all'eccezione pregiudiziale sollevata dalla difesa di , legata alla contemporanea pendenza Controparte_1
di giudizio petitorio tra le parti, che non risulta esservi sovrapponibilità tra i due giudizi, in quanto le fioriere oggetto di contesa (poi rimosse all'esito del giudizio di reclamo dal ) erano apposte sulla p.lla ex 80b di proprietà Pt_1
, mentre la causa petitoria intrapresa dal medesimo CP_1 CP_1
aveva ad oggetto la particella ex 81 b, oggetto di tutte le statuizioni
[...]
emesse dal giudice della causa n. 2370/2017 Rg.. Non vi erano, quindi,
4 ragioni perché la competenza sull'azione possessoria si radicasse in capo al giudice del procedimento petitorio (lo stesso , d'altra parte, CP_1
esponeva nel ricorso introduttivo del procedimento possessorio che il giudizio n. 2370/17 Rg, all'epoca già pendente, aveva ad oggetto le diverse particelle 81/b ora 1484 e 81/a oggi 1485). 2.2 Venendo al merito della domanda, ha lamentato una lesione al proprio Controparte_1
possesso costituita dall'apposizione da parte di nell'agosto Parte_1
2018 di fioriere sulla p.lla 1491 di sua proprietà (già 80/b), in maniera tale da restringere la carreggiata del vialetto di accesso alla sua abitazione da metri 3,20 a metri 2,20, con conseguente pregiudizio al suo diritto di passaggio pedonale e carrabile. Il ha eccepito, in via pregiudiziale, Pt_1
la decadenza del dall'azione, in quanto già nel giugno 2018 CP_1
era stato apposto un vaso di fiori nella medesima posizione, poi semplicemente sostituito con altro rettangolare in cemento. Tale difesa, tuttavia, non ha trovato prova nel giudizio a cognizione piena, in quanto i testi escussi, tutti denotanti piena conoscenza dei luoghi di causa, hanno collocato con certezza e in maniera convergente nell'agosto 2018 la presenza delle fioriere, con conseguente tempestività della proposizione del ricorso
(depositato il 27.7.2019). Ciò rende non dirimente la considerazione di parte convenuta secondo cui il in ricorso collocava la collocazione CP_1
delle fioriere a fine agosto 2018, mentre i testi ne evidenziavano la presenza alla data del compleanno del figlio dell'attore, ricadente al 16 agosto. Alcuna prova di segno diverso è stata offerta dal , sia perché le sole Pt_1
fotografie versate in atti - quali documenti per loro natura privi di data certa e che hanno l'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c. per i “fatti e le cose” in esse rappresentate - sono destinate a recedere, in un giudizio a cognizione piena, di fronte alla deposizione concorde di una pluralità di testimoni in punto di collocazione temporale della condotta (a differenza di quanto avvenuto nella fase sommaria, in cui poteva valorizzarsi a livello indiziario
5 la data visibile sulle fotografie prodotte dal resistente e in cui solo un informatore riusciva a riferire sulla data dell'apposizione delle fioriere), sia perché l'interrogatorio formale del non può essere posto a Pt_1
fondamento della decisione per fatti favorevoli all'interrogando, data la funzionalizzazione alla confessione del predetto incombente istruttorio.
Quanto alla sussistenza di una lesione del possesso in danno del CP_1
– irrilevanti, in questa sede, eventuali questioni petitorie –
[...]
l'istruttoria svolta ha dimostrato che la presenza delle fioriere rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale che conduceva all'abitazione del CP_1
impedendo, in particolare, il transito di autoveicoli e la fermata a
[...]
ridosso dell'abitazione. Il invero, non era munito CP_1
incontestatamente di patente, ma era solito esercitare la servitù di passaggio carrabile avvalendosi di altri soggetti (congiunti e/o amici) che, in particolare quando il medesimo andava a fare la spesa, lo riaccompagnavano davanti la porta dell'abitazione scaricando le buste della spesa. Ciò pacificamente è emerso dall'istruttoria svolta in sede di merito. Deve, quindi, confermarsi quanto osservato dal collegio in sede di reclamo e cioè che la condizione di interclusione del fondo di proprietà del (evincibile dall'atto CP_1
di compravendita dell'8.11.1969, nonché dalla planimetria allegata al ricorso introduttivo) “conduce a ritenere la sussistenza di un vantaggio in favore del fondo dominante (per la sua migliore utilizzazione), piuttosto che delle persone che concretamente ne beneficino, tant'è che lo stesso passaggio è esercitato dai familiari del , quale proiezione del possesso di CP_1
quest'ultimo”: sussiste, in altri termini, la realità del vantaggio a favore del fondo dominante, indipendentemente dalla persona del suo proprietario.
Nessun dubbio ricorre sulla configurabilità dell'elemento soggettivo della molestia in capo al , essendo irrilevante il fatto che quest'ultimo Pt_1
abbia agito nel convincimento di aver agito in conformità al proprio titolo di proprietà (nel giudizio possessorio, infatti, l'eccezione "feci, sed iure feci" è
6 ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" - e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore - e non anche lo "ius possidendi", vale a dire il diritto, in capo al medesimo, di possedere, non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale: Cass. 4198/2016; Cass.
1795/2007). Va, pertanto e conclusivamente, riconosciuto un possesso tutelabile in capo al e una lesione di tale possesso da parte di CP_1
con l'apposizione delle fioriere oggetto del ricorso Parte_1
introduttivo. Va, altresì, confermata la valutazione di non rilevanza ai fini del decidere delle prove articolate dal nel presente giudizio – e di Pt_1
cui si è reiterata l'istanza di ammissione in sede di precisazione delle conclusioni – vertendo i relativi capitoli su circostanze (vale a dire il parcheggio delle autovetture della famiglia ) estranee al thema Pt_1
decidendum del presente procedimento possessorio. Essendo state, peraltro, le fioriere già rimosse in forza dell'ordine contenuto nel procedimento di reclamo, per come incontestatamente emerso in corso di causa, non va adottata alcuna nuova statuizione ripristinatoria in questa sede.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia e in applicazione dei medi tabellari, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore costituito della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due articolati motivi Parte_1
di gravame di seguito illustrati. Rassegnava le seguenti conclusioni:<
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in totale riforma della sentenza del
Tribunale di Cosenza n.330/2023 depositata il 24.02.2023 nel giudizio iscritto al n. 3366/2019 R.G., dichiarare inammissibili, improcedibili e
7 infondate nel merito e rigettare le domande tutte proposte da Controparte_1
con il ricorso ex art. 1170 c.c. del 27.07.2019 e con la comparsa di
[...]
costituzione nel giudizio di merito;
2) per l'effetto, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di dall'azione possessoria Controparte_1
spiegata per inutile decorrenza del termine annuale previsto dall'art. 1170
c.c. e, comunque, la mancanza dei presupposti di legge per l'esperimento dell'azione di manutenzione, sia per l'insussistenza di un possesso continuo, non interrotto e ultrannale del passaggio sul quoziente della p.lla 80-b del fol.104 del Comune di Acri che per la mancanza di una turbativa giuridicamente rilevante posta in essere dal sig. . 3) In via istruttoria Pt_1
chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre il rinnovo della prova per testi e ammettere, siccome rilevante ai fini del giudizio, la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dal sig. con le memorie istruttorie Pt_1
di prima sede. Con riserva e salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione e vittoria di spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi del giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e
CAP come per legge.>>
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire in via preliminare Controparte_1
la rilevanza assorbente della sentenza petitoria del Tribunale di Cosenza n.
1331/2022. Chiedeva nel merito il rigetto dell'impugnazione e rassegnava le seguenti conclusioni: < , richiamato anche ogni altro Controparte_1
argomento, tesi, eccezione ed istanza contenuta a verbale e negli scritti difensivi di primo grado, non accolti dal Tribunale, da aversi qui per riportati e trascritti, chiede il rigetto del proposto appello in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto e la conferma della sentenza del Tribunale di
Cosenza n. 330/2023. Con vittoria di spese e competenze difensive da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93. C.p.c.>>
§ 4.3 – Il consigliere istruttore all'udienza di prima comparizione provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservava al merito le richieste
8 istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 9 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.
§ 4.3 – Le parti nei termini perentori assegnati hanno depositato le note autorizzate come da fascicolo telematico.
§ 4.4 – Con decreto presidenziale del 6 ottobre 2025 veniva disposta la riassegnazione della causa, il differimento della stessa all'udienza del 20 ottobre 2025 e la sostituzione dell'udienza predetta ex art. 127 ter c.p.c.
Hanno depositato note scritte i difensori di entrambe le parti che hanno concluso riportandosi.
§ 4.5 – La causa veniva trattenuta in decisione.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato < artt. 1170 c.c., 1065 c.c., 1066 c.c. e 1067 c.c.; dell'art. 2697 c.c.; degli artt.
2712 e 2719 c.c.; dell'art. 116 c.p.c.; dell'art. 215 c.p.c.- Illogicità e contraddittorietà della motivazione resa.>> l'appellante evidenziava che la decisione di merito risultava di segno opposto a quanto affermato dal medesimo giudicante nell'ordinanza interinale di rigetto cron. 779/2021 del
30 gennaio 2021. Lamentava che il Tribunale avesse omesso di effettuare il riscontro, a cui era tenuto anche d'ufficio, circa la sussistenza alla data di proposizione del ricorso da parte di (27.07.2019) CP_1
dell'effettivo esercizio di fatto del possesso ultrannuale, continuo e non interrotto di una servitù di passaggio veicolare sula particella n. 80-b di proprietà di esso . Sosteneva che non aveva fornito Pt_1 CP_1
detta prova ed il Tribunale non solo non aveva proceduto all'accertamento suddetto, ma aveva invertito l'onere della prova avendo posto a carico di esso
9 a provare l'eccezione di intempestività che aveva sollevato. Pt_1
Censurava il passo motivazionale in cui il Tribunale aveva rilevato che tutti i testi escussi nella fase di cognizione piena < dei luoghi di causa, hanno collocato con certezza e in maniera convergente nell'agosto 2018 la presenza delle fioriere, con conseguente tempestività della proposizione del ricorso (depositato il 27.7.2019). >> avevano confermato la presenza delle fioriere nell'agosto 2018 dal momento che la circostanza che andava dimostrata da – e non da esso CP_1 Pt_1
– era l'esercizio continuo e non interrotto del passaggio pedonale e veicolare sulla particella 80-b nell'anno precedente la proposizione della domanda e l'assenza nello stesso periodo di ostacoli di qualsiasi tipo e comunque di fioriere su detta particella. Con ulteriore profilo censurava la valutazione di attendibilità resa dal primo giudice con riguardo alle deposizioni di
[...]
(fratello del ricorrente), di (nipote del Testimone_1 Persona_1
ricorrente) di (nipote del ricorrente) e poneva in risalto le Persona_2
contraddizioni. Con altro profilo censurava il passo motivazionale in cui il primo giudice, in assenza di rilievo di parte - che nulla aveva contestato - aveva negato l'efficacia probatoria della documentazione fotografica prodotta da esso e quello in cui aveva negativamente valutato il Pt_1
contenuto dell'interrogatorio formale di esso , arrivando << Pt_1
all'assurdo risultato di imputare a quest'ultimo l'inutile esito dell'incombente istruttorio richiesto da controparte>> Sosteneva, al contrario, che la riproduzione fotografica dei luoghi costituiva prova precostituita che la controparte avrebbe dovuto disconoscere formalmente ed in maniera specifica;
sottolineava, inoltre, che il disconoscimento della fotografia non era soggetto alla disciplina dell'art. 115 c.p.c. e non faceva perdere alla stessa ogni efficacia probatoria potendo essere liberamente utilizzata e valorizzata dal giudicante. Segnalava, in proposito, che il primo giudice nell'ordinanza interinale di rigetto del ricorso di aveva valorizzato, ai fini del CP_1
10 rigetto della domanda di tutela del possesso, il mancato disconoscimento da parte del ricorrente della documentazione fotografica prodotta da esso resistente ed ora, contraddicendosi, le aveva disattese, valutandole d'ufficio, in assenza di disconoscimento “per loro natura” prive di data certa.
Lamentava, da ultimo, che il tribunale non avesse mai rivolto ai testi domande a chiarimento per colmare le lacune delle deposizioni, del tutto generiche e ponendosi quelle di parte ricorrente in contrasto con quelle di parte resistente;
lamentava che in sentenza non si rivenisse motivazione atta a chiarire le ragioni per cui alcune testimonianze fossero state ritenute più attendibili di altre.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: < applicazione degli artt. 1170 c.c., 1065 c.c., 1066 c.c., 1067 c.c. e 1068 c.c.; dell'art. 1 Prot. 1 CEDU - Illogicità e contraddittorietà e insufficienza della motivazione resa.>> l'appellante ha evidenziato che il primo giudice ha accolto la domanda avendo ritenuto sussistente la lesione del possesso stante la dimostrata presenza delle fioriere che rendeva difficoltoso l'accesso al piazzale che conduceva all'abitazione del impedendo il CP_1
transito di autoveicolo e la fermata a ridosso dell'abitazione. Sosteneva, tuttavia, che il tribunale non aveva considerato che i testi escussi, in disparte da che aveva dichiarato di non aver mai visto una Testimone_1
fioriera sulla particella 80-b, tutti i restanti testi avevano riferito non un'esperienza personale di difficoltà di effettuare la manovra d'uscita in retromarcia, ma soltanto un'impressione personale su detta difficoltà avendo i testi dichiarato di non aver mai provato a passare dal piazzale, in sintesi, per non rischiare di danneggiare la propria automobile. Sosteneva che stando così le cose il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ricorrente non aveva dimostrato quale fosse stata l'effettiva lesione del suo possesso e quindi non aveva provato né lo spoglio ovvero la privazione della disponibilità della cosa o di parte di essa ma nemmeno le molestie ovvero quei comportamenti che
11 pur non facendo venir meno la consistenza materiale della cosa rendevano più difficoltoso l'esercizio del potere di fatto su di essa. Con ulteriore profilo evidenziava che il non aveva dimostrato nemmeno la pratica CP_1
dell'anno precedente, oltre a non aver dimostrato che le fioriere si traducessero in una privazione o menomazione delle utilità del fondo né in sé né a quelle in precedenza godute. Sottolineava ancora una volta che le fotografie in atti oltre alla perizia del consulente di parte ing. Per_3
dimostravano che l'ampiezza del passaggio originariamente convenuto sulle particelle, giusto atto di compravendita per notar Persona_4
dell'8.11.1969, non era stata alterata dalla posa delle fioriere o, meglio, non impediva alcuna manovra di qualsivoglia autovettura, neppure di un Suv che, per larghezza, non supera i 1800 cm.
§ 6 – le questioni preliminari
§ 6.1 – Va in primo luogo disattesa l'eccezione di giudicato sollevata da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta.
Parte appellata ha depositato la sentenza emessa inter partes dal Tribunale di
Cosenza n. 1331/2022 pubblicata il 6 luglio 2022 munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Va osservato che suddetta sentenza risultava già prodotta in primo grado - all'epoca priva dell'attestazione di giudicato essendo pendenti i termini per impugnare -e sottoposta alla valutazione del giudice di prime cure che ne ha sancito l'irrilevanza ai fini del decidere nel presente giudizio possessorio in quanto oggetto del presente giudizio sono le fioriere apposte da sul Pt_1
limite della particella di sua proprietà 80b ora particella 1491 mentre la causa petitoria, definita con la sentenza in esame ha ad oggetto altre particelle e segnatamente la particella 81b di proprietà di sulla quale Pt_1 CP_1
esercita la servitù di passaggio per giungere alla sua abitazione che insiste su particella interclusa (80-a). Invero il dispositivo della sentenza petitoria 12 emessa dal Tribunale di Cosenza ed ora trascorsa in giudicato accerta << che vanta una servitù di passaggio pedonale e carrabile Controparte_1
gravante sul fondo di proprietà di di cui alla particella 81-b Parte_1
meglio specificata in parte motiva>>; viceversa nel presente giudizio possessorio ha lamentato la turbativa del possesso della servitù di CP_1
passaggio sulla particella 81-b a causa dell'apposizione da parte di Pt_1
nel mese di agosto 2018 di fioriere su parte della particella 80-b ( oggi 1491) di proprietà di detto , apposizione di fioriere che aveva causato un Pt_1
restringimento del passaggio carrabile suddetto, di fatto impedendo il transito con le automobili fino all'abitazione di esso sempre esercitato sino CP_1
a detta data sulla particella 81-a di proprietà di esso e sulla limitrofa CP_1
particella 81-b di . Pt_1
§ 6.2 – Il consigliere istruttore ha riservato al merito la delibazione sulle richieste istruttorie formulate da parte appellante nelle conclusioni dell'atto di appello al punto 3: in via istruttoria chiede che l'Ecc.ma Corte voglia disporre il rinnovo della prova testi ed ammettere, siccome rilevante ai fini del giudizio, la prova testimoniale e l'interrogatorio formare richiesti dal sig.
con le memorie istruttorie di prima sede.>> Pt_1
L'istanza è inammissibile.
Invero, parte appellante non ha proposto specifico motivo di gravame atto ad illustrare l'erroneità della sentenza per la mancata ammissione dei mezzi istruttori suddetti, né la rilevanza dei medesimi essendosi limitato alla riproposizione delle richieste che va, dunque, disattesa perché inammissibile.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – i motivi strettamente connessi possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati.
13 Osserva la Corte che il Tribunale non ha invertito l'onere della prova nel giudizio possessorio, né operato un revirement illogico ed immotivato rispetto alla decisione di rigetto del ricorso possessorio pronunciata con l'ordinanza interinale.
Giova premettere che il Tribunale con l'ordinanza interinale cron. n.
779/2021 pubblicata il 30 gennaio 2021 ha rigettato la domanda di tutela possessoria spiegata da sulla base di un duplice ordine di CP_1
considerazioni: il primo avendo accolto l'eccezione di decadenza annuale sollevata da in quanto questi aveva evidenziato in fatto di aver Pt_1
collocato un vaso di fiori sul limite della sua particella 80-b ( oggi 1491) sin dal mese di giugno 2018 con la conseguenza che il ricorso possessorio di depositato il 27 luglio 2019 era tardivo in quanto proposto Parte_2
oltre l'anno. Con altra ratio decidendi il tribunale ha osservato che la presenza di fioriere non preclude né rende più gravoso il passaggio pedonale e, quanto al pregiudizio rappresentato dal restringimento della carreggiata ai fini del transito veicolare, escludeva che l'atto notarile avesse costituito sulle particelle 81-a (di e 81-b (di ) una servitù di passaggio CP_1 Pt_1
avendo ritenuto il Tribunale di Cosenza nella sentenza qui impugnata che fosse stato costituito, unicamente, un diritto personale di godimento e, come tale, non tutelabile con l'azione possessoria.
Il provvedimento risulta riesaminato in sede di reclamo su impulso di CP_1
ed il Tribunale ha riformato integralmente la decisione ed ordinato
[...]
<> sul rilievo che non era decaduto dall'azione possessoria in quanto la CP_1
collocazione del vasi di fiori nel mese di giugno 2018 non costituiva il primo atto di una molestia culminata con l'apposizione delle fioriere e, quindi, non poteva essere interpretata quale espressione < esplicitato fin dall'inizio, con ciò facendo decorrere il temine di decorrenza
14 in epoca risalente a giugno del 2018.>> Il tribunale, sempre di sede di reclamo, ha riscontato che: < può essere intesa come obiettiva ed ulteriore estrinsecazione di un medesimo disegno dello stesso iter esecutivo e manifestazione di una stessa ed unica situazione lesiva dell'altrui possesso intrapresa con l'apposizione del singolo vaso in plastica avvenuto a giugno del 2018.>> Il Tribunale ha corretto ulteriormente il decreto di rigetto del primo giudice ed ha osservato: < criterio da considerare in tali ipotesi è chiaramente di tipo funzionale, dovendo accertarsi se i singoli atti, oggettivamente autonomi, realizzino la medesima aggressione dell'altrui possesso e quindi debbano considerarsi elementi di una stessa serie causale, frutto di un'unica idea esecutiva;
se essi, in definitiva, siano riconducibili ad un'unitaria condotta di spoglio o molestia, pur se frazionata in reiterati episodi. Così correttamente intesi i termini della questione, va osservato che l'apposizione del vaso in plastica a giugno del 2018 non assume i caratteri di molestia del possesso, difettando in tale attività, un congruo ed apprezzabile contenuto di disturbo che denoti di per sé una pretesa dell'agente in contrasto con la posizione del possessore, essendo priva, la relativa condotta, altresì, di chiari indici espressivi di un intento lesivo, capace di rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso, il passaggio su tale stradina. Emerge, difatti, che la collocazione di tale vaso in plastica veniva inizialmente posta in posizione quasi equidistante tra l'alberello a sinistra e l'angolo di destra della linea tratteggiata dal resistente che delimita la part. 81 – a, come è bene evincibile dalle immagini riportate nell'allegato n. 7-8 (cfr. produzione di parte resistente), che pongono a confronto la condizione dei luoghi di giugno e settembre del 2018, in cui è visibile (nell'ultima) che i vasi in cemento sono posti in posizione più vicina all'angolo di destra della linea tracciata in bianco. Inoltre, emerge, altresì, che la collocazione del vaso circolare risulta anche diversa nella foto n. 6 (cfr. produzione di parte resistente), datata
15 1.08.2018, in cui lo stesso è posto verso l'angolo esterno dello spazio tratteggiato. I diversi episodi evidenziati dal reclamato risultano, pertanto, fra loro del tutto sganciati sia sul piano soggettivo, atteso che l'apposizione del vaso circolare in plastica a giugno del 2018 non può ritenersi teleologicamente congiunta alle successive attività poste in essere a partire da agosto del 2018, difettando la percettibilità di tale intento molesto;
che sul piano oggettivo in quanto l'apposizione del vaso in plastica non determinava una limitazione apprezzabile dell'esercizio del potere di fatto su tale passaggio (v. foto nn.
9-10 del 23.07.2018, f. del reclamato>> Nel merito il tribunale in sede di reclamo ha evidenziato che la collocazione delle fioriere ha causato un'apprezzabile riduzione delle possibilità di utilizzo della servitù carrabile, passaggio esercitato, stante l'interclusione del fondo su cui risulta edificata l'abitazione di (particella 80-a) sulle particelle che CP_1
compongono il piazzale e contrassegnate dal n. 81-a e 81-b (quest'ultima di
). Il tribunale in sede di reclamo ha così argomentato: << accertato Pt_1
che il fondo del reclamante è intercluso e che l'accesso al fondo di proprietà del reclamante avveniva attraverso il passaggio (pedonale e veicolare) sopra una porzione del piazzale che ricadeva in parte sulla part. 81-a, 81-b ed in parte sulla part.80-b (quest'ultima di proprietà esclusiva del ), Pt_1
l'apposizione delle fioriere dal mese di agosto del 2018 ha alterato, rendendo più difficoltoso, il transito con le autovetture, come è ben evincibile dalle foto nn. 9-10 (23.07.2018) prodotte da parte resistente-reclamato, in cui è visibile che la fioriera circolare non limita il passaggio dell'autovettura nera
(modello AUDI), essendo collocata in posizione più vicina all'albero di destra, rispetto alle foto 13-14 (29.10.2018), in cui lo spazio rimanente tra il profilo più esterno delle fioriere ed il muretto di destra è sensibilmente ridotto, creando con ciò una modificazione che rende più difficoltoso il passaggio, per come affermato dall'informatore , il quale Persona_1
16 riferisce che “se vi sono macchine ora con le fioriere non è possibile accedere con la macchina”.>>
Tutto quanto sopra premesso osserva la Corte che il Tribunale adito per il merito possessorio ha valutato l'intero materiale probatorio ed in particolare la rilevanza dell'istruttoria espletata nella fase di merito.
Il Tribunale ha valorizzato il contributo offerto dalle deposizioni di
(nipote di;
di (non Persona_1 CP_1 Testimone_2
parente indifferente) e di (nipote di ) che Persona_2 CP_1
hanno indicato come avvenuta nel mese di agosto 2018 la collocazione delle fioriere.
Il primo, per quel che qui rileva ha dichiarato:<< Antistante la proprietà del c'è un piazzale, è possibile anche parcheggiare una macchina. CP_1
Il non guida. Vive con la moglie, che non guida neanche lei. CP_1
Spesso mio zio va a fare la spesa a piedi, io quando lo incrocio con le buste e lo riaccompagno a casa con la macchina. Prima lo lasciavo nel piazzale davanti casa, parcheggiando lì e aiutandolo a portare le buste dentro. AD:
Ad agosto 2018 sono state messe delle fioriere sul vialetto all'imbocco della strada che conduce a casa di mio zio, riconosco le fioriere nelle foto 3, 4, 5 che mi vengono mostrate (allegate alla consulenza di parte). Riconosco nella foto 1 il cancelletto di ingresso al vialetto che conduce a casa di mio zio, in essa si intravedono anche le fioriere. AD: Prima di agosto 2018 non avevo mai visto le fioriere, ad esempio l'anno prima, a luglio, quando è stato il compleanno di mio cugino, le fioriere non c'erano. Anche a luglio 2018 ancora non c'erano. Ne sono sicuro perché mi è capitato di accompagnare mio zio in quel periodo, quando poi sono state messe le fioriere non ho più potuto accompagnarlo al piazzale o, meglio, avrei anche potuto ma poi con solo con difficoltà potevo tornare indietro e avevo paura di danneggiare la macchina. Dal piazzale si può tornare all'ingresso solo in retromarcia. AD:
17 Ricordo che all'apposizione delle fioriere mio zio era contrariato. AD: Le fioriere rendono difficoltoso l'accesso al piazzale, perché, come detto, è poi complicato fare la manovra in retromarcia. AD Il passaggio pedonale è possibile anche con le fioriere, le difficoltà riguardano l'accesso con mezzi meccanici. AD: Quando non c'erano le fioriere con la mia macchina accedevo al piazzale, poi tornavo indietro in retromarcia. Dopo l'apposizione delle fioriere ho avuto paura di danneggiare l'automobile. Non so se sia possibile accedere e fare retromarcia senza danneggiare un veicolo con le fioriere, io non ci ho provato.>>
Il secondo, per quel che qui rileva, ha dichiarato:<< Antistante la proprietà del vi è un piazzale in cui si può anche parcheggiare, una CP_1
macchina sola può parcheggiare tranquillamente. Il piazzale è anche adibito a carico/scarico quando si fa la spesa o per portare qualcosa in casa. Anche io direttamente ho portato la spesa al papà di e l'ho salita sopra a Per_5
casa. Riconosco il piazzale nelle foto che mi vengono mostrate (allegati 3, 4,
5 alla consulenza di parte); Il nell'agosto 2018 ha apposto delle Pt_1
fioriere al confine delle due proprietà. Ad agosto vado sempre lì perché è il compleanno di e lui scende dai genitori. Ricordo che quell'anno ho Per_5
visto dei vasi di terracotta all'inizio del piazzale. Riconosco le fioriere nelle foto 1, 2, 3 e 5 della consulenza di parte che mi vengono mostrate. Le fioriere ostacolavano il passaggio in particolare delle macchine. Una macchina per via delle fioriere non poteva parcheggiare, anche per accedere incontrava delle difficoltà AD: Prima di agosto 2018 mai avevo visto delle fioriere sul confine. Le fioriere limitavano anche la possibilità di passaggio, nel senso che non impedivano ma lo rendevano più difficoltoso. Con la macchina invece per via delle fioriere non si poteva arrivare sul piazzale. Io stesso non ho potuto parcheggiare nel piazzale, ho dovuto lasciare la macchina di fronte al cancello. Il per fare la spesa ricorre ad amici /parenti, a CP_1
volte si fa accompagnare altre volte chiede di portare delle cose. A me, per
18 esempio, chiede di portargli delle cose. Dopo l'apposizione delle fioriere ero solito lasciare la macchina al cancello e poi portare le buste con la spesa a casa. AD (Avv. Fabbricatore): Dal piazzale si può uscire solo in retromarcia, con le fioriere si rischia di urtare la macchina. Prima dell'apposizione delle fioriere parcheggiavo sul piazzale transitando sul primo pezzo del piazzale, per accedere alla proprietà . AD CP_1
(avv. De Bernardo): Non so quantificare l'ampiezza del piazzale, in esso comunque può parcheggiare una macchina sola. Io con la mia macchina entravo tranquillamente, prima dell'apposizione delle fioriere. Dopo
l'apposizione delle fioriere non ho proprio provato perché ho avuto paura di danneggiare la macchina>>
Il terzo, per quel che qui rileva, ha dichiarato: < AD: Le fioriere che si vedono nella foto 3 e nella foto 5 le ho viste per la prima volta nell'agosto
2018, prima non c'erano mai state a mia memoria. AD Le fioriere hanno ristretto la carreggiata creando difficoltà in particolare nelle manovre con i mezzi meccanici, perché la macchina una volta entrata nella proprietà poteva uscire solo in retromarcia e la manovra era difficoltosa per la presenza di una rampa. Io inoltre ho una macchina con un posteriore largo, una OT 20
e quindi per me la manovra era difficoltosa. A piedi invece si poteva continuare a passare. AD: dopo l'apposizione delle fioriere ho lasciato mio zio sul piazzale non ho potuto portarlo fino alla porta di abitazione. Lo aiutavo io a portare le buste della spesa. AD (avv. Fabbricatore): Ho parcheggiato personalmente la mia macchina nel piazzale antistante la proprietà prima dell'apposizione delle fioriere, dopo non l'ho CP_1
più fatto fino alla rimozione in quanto avevo difficoltà ad accedere al piazzale per come già riferito. AD (avv. De Bernardo): Non ho provato direttamente ad entrare sul piazzale dopo l'apposizione delle fioriere, perché ho ritenuto che fosse poi troppo difficile uscire.>>
19 Osserva la Corte che il ricorrente ha provato l'esercizio, CP_1
nell'anno antecedente alla posa delle fioriere da parte di , della Pt_1
servitù di passaggio sul piazzale antistante l'abitazione di esso avendo CP_1
i testi dichiarato di averlo accompagnato a casa e di aver parcheggiato le loro autovetture sul detto piazzale giungendo fin sull'uscio. Al riguardo va ribadito che il piazzale è composto dalle particelle 81a di e CP_1
81-b di proprietà di . È indiscusso che il vaso (prima) e le fioriere Pt_1
(poi) non sono collocate sulla particella 81-b, ma sulla particella 80b (che costituisce l'estensione cortilizia della particella su cui insiste la casa di abitazione di ) nella parte in cui questa delimita con la particella 81- Pt_1
b e rendono, per come meglio infra, gravoso il transito di CP_1
verso la particella 80a su cui è realizzata la sua abitazione ed alla quale si accede dal ridetto piazzale formato dalle particelle contigue 81a e 81b.
È pure incontestato che << la particella 80-b, che fa parte integrante dell'area sulla quale è stato costruito il fabbricato ed esclusa dal transito Pt_1
nell'atto di acquisto.>> come affermato da nella comparsa di Pt_1
costituzione nella fase cautelare.
Va quindi disatteso il primo motivo di gravame nella parte in cui afferma che il Tribunale ha invertito l'onere della prova in tema di ricorso possessorio avendo il primo giudice accertato a mezzo l'escussione dei testi introdotti dal ricorrente e che avevano personalmente accompagnato il ricorrente a casa, che detti soggetti erano arrivati sino in prossimità dell'uscio dell'abitazione ed avevano potuto effettuare lo scarico della spesa agevolmente così come la manovra in retromarcia di fuoriuscita dal piazzale.
Il Tribunale ha delibato altresì sull'eccezione di decadenza sollevata dal giungendo ad una soluzione opposta a quella assunta nell'originario Pt_1
provvedimento emesso in sede cautelare avendo valutato e condiviso le
20 osservazioni del giudice del reclamo che avevano condotto il Tribunale collegiale all'integrale riforma dell'ordinanza.
Quanto al passo motivazionale sulla documentazione fotografica prodotta da
(che essendo priva di data certa e non sarebbe idonea a contrastare Pt_1
la prova testimoniale offerta dal ricorrente ) e quanto al passo motivazionale in cui il Tribunale dichiara di non poter porre a base della decisione il contenuto dell'interrogatorio formale di nella parte in cui riferisce Pt_1
circostanze a sé favorevoli si osserva che trattasi, in effetti, quanto al primo punto, di motivazione non pertinente e, quando all'efficacia probatoria delle fotografie, anche contraddittoria. Invero la produzione fotografica allegata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi del giudizio non risulta contestata dalla controparte nella prima difesa e risulta altresì rammostrata a ciascun teste che ha reso testimonianza circa la presenza o meno del vaso di fiori e delle fioriere nel tempo indicato. Sulla scorta di tanto, una volta disattesa l'eccezione di decadenza dall'azione possessoria per non aver costituito l'opposizione di un vaso di fiori una molestia percepibile dal momento che le manovre sul piazzale con gli autoveicoli risultavano esperibili senza difficoltà, vi è che il primo atto con cui è stato leso il passaggio veicolare risulta essere l'apposizione delle fioriere nell'agosto 2018, confermata dai testi sulla base dell'esperienza personale avendo dichiarato di aver accompagnato a casa il ricorrente.
ha dimostrato di aver apposto il vaso di fiori in data antecedente (ed Pt_1
il fatto è stato giudicato irrilevante non costituendo lesione del possesso), ma non ha dimostrato di aver apposto le fioriere in data antecedente all'agosto
2018, epoca rilevante dal momento che il ricorso possessorio risulta depositato il 27 luglio 2019. La tesi di di aver meramente sostituito Pt_1
fioriere già presenti non risulta dimostrata dal predetto e, ove provata,
21 sarebbe stata idonea alla conferma della pronuncia di decadenza dall'azione possessoria.
Non coglie nel segno nemmeno la censura volta a criticare la sentenza per non avere il tribunale indicato le ragioni per cui ha ritenuto più attendibili alcune prove in luogo di altre. Invero, il tribunale si è espresso avendo osservato che l'interrogatorio formale di non può essere considerato Pt_1
nella parte in cui la parte riferisce circostanze a sé favorevoli in quanto trattasi di mezzo istruttorio volto a stimolare la confessione della parte. Sul punto la decisione è conforme al costante insegnamento della Suprema Corte secondo cui <l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all'autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova favorevoli alla parte che lo rende>> (tra molte: Cass., 27/02/2019, n.
5725; Cass., 06/06/2006, n. 13212; da ultimo Cass. n. 29472/2023). Tanto comporta l'infondatezza altresì della censura di mancata considerazione del complessivo quadro probatorio, posto che la documentazione offerta in visione dalle parti risulta utilizzata dal giudicante nel corso dell'istruttoria, avendola rammostrata ai testi che hanno riferito sullo stato dei luoghi e sui comportamenti posti in essere relativi al thema decidendum ovvero se abbiano compiuto o meno il passaggio veicolare su detto piazzale per accompagnare il ricorrente presso la sua abitazione, aiutandolo a portare la spesa sino sull'uscio ed in casa. Le deposizioni dei testi sono poi state valorizzate ai fini della decisione della causa essendovi, come esplicitato dal giudice di prime cure, plurime dichiarazioni convergenti su dette circostanze.
Infine, va osservato che il secondo motivo di gravame, arguto e sottile nel ragionamento, è anch'esso infondato dal momento che i testi non riferiscono una propria soggettiva valutazione circa la difficoltà nel passaggio veicolare dopo la collocazione delle fioriere, ma una propria personale esperienza.
22 Osserva la Corte che è ben vero che i testi sopra indicati hanno riferito di non essere più entrati nel piazzale dopo che l'agosto 2018 ha collocato Pt_1
le fioriere in quanto hanno constatato che sarebbe stato difficoltosa non tanto la manovra di ingresso ed il percorso fino all'uscio dell'abitazione del CP_1
quanto la manovra di uscita che andava percorsa in retromarcia non
[...]
essendovi spazio di manovra. ha riferito di possedere una Persona_2
OT 20 <> Ha soggiunto che < ristretto la carreggiata creando difficoltà in particolare nelle manovre con i mezzi meccanici, perché la macchina una volta entrata nella proprietà poteva uscire solo in retromarcia e la manovra era difficoltosa per la presenza di una rampa. Io inoltre ho una macchina con un posteriore largo, una OT 20
e quindi per me la manovra era difficoltosa. A piedi invece si poteva continuare a passare. AD: dopo l'apposizione delle fioriere ho lasciato mio zio sul piazzale non ho potuto portarlo fino alla porta di abitazione. Lo aiutavo io a portare le buste della spesa.>>
Osserva la Corte che il teste riferisce una sua esperienza diretta avendo valutato lo stato dei luoghi dopo la modifica apportata con la collocazione delle fioriere, modifica che in ragione della tipologia del veicolo lo ha indotto a non compiere la manovra di retromarcia. Ad identiche considerazioni è giunto il teste il quale dopo aver riferito che prima Testimone_2
della collocazione delle fioriere si era recato spesso sui luoghi compiendo l'operazione di carico e scarico della spesa < il piazzale è anche adibito a carico/scarico quando si fa la spesa o per portare qualcosa in casa. Anche io direttamente ho portato la spesa al papà di e l'ho salita sopra a Per_5
casa>>, mentre successivamente aveva lasciato la macchina al cancello, senza più accedere al piazzale < di passaggio, nel senso che non impedivano ma lo rendevano più difficoltoso. Con la macchina invece per via delle fioriere non si poteva arrivare sul piazzale. Io stesso non ho potuto parcheggiare nel piazzale, ho
23 dovuto lasciare la macchina di fronte al cancello (..) e poi portare le buste con la spesa a casa >> Il teste ha chiarito, riferendo così un'esperienza personale: < Dal piazzale si può uscire solo in retromarcia, con le fioriere si rischia di urtare la macchina. Prima dell'apposizione delle fioriere parcheggiavo sul piazzale transitando sul primo pezzo del piazzale, per accedere alla proprietà (..) Io con la mia macchina entravo CP_1
tranquillamente, prima dell'apposizione delle fioriere. Dopo l'apposizione delle fioriere non ho proprio provato perché ho avuto paura di danneggiare la macchina >> Osserva la Corte che la valutazione complessiva della testimonianza evidenzia che la condotta posta in essere dal teste e volta a desistere dall'accesso al piazzale è resa dal predetto sulla base di una attenta valutazione prognostica del rischio di danneggiare l'autovettura nella manovra, necessariamente di retromarcia, per uscire dal piazzale. va ricordato, invero, che le fioriere sono collocate sulla proprietà , che Pt_1
rimane retrostante al percorso che il teste avrebbe dovuto percorrere sul piazzale per raggiungere il cancello e, da questo, la strada pubblica.
Anche il teste riferisce una sua esperienza personale: Testimone_3 <prima lo lasciavo nel piazzale davanti casa, parcheggiando lì e aiutandolo a portare le buste dentro (…) quando poi sono state messe le fioriere non ho più potuto accompagnarlo al piazzale o, meglio, avrei anche potuto ma poi con solo con difficoltà potevo tornare indietro e avevo paura di danneggiare la macchina. Dal piazzale si può tornare all'ingresso solo in retromarcia>> affermando che essendosi reso conto del fatto che poteva danneggiare il proprio veicolo < io non ci ho provato>>.
Osserva la Corte che, come emerge dalle planimetrie e dalle fotografie in atti, il piazzale formato dalle particelle 81ae 81b, è molto stretto ed è pacifico che una volta entrati il veicolo può uscire solo con manovra di retromarcia.
La perizia di parte asseverata evidenzia che un tratto del percorso si presenta
24 in pendenza, che oscilla tra il 16% ed il 14% e la presenza delle fioriere sul tratto iniziale in proprietà che è antistante alla proprietà Pt_1 CP_1
rispetto al cancello, ostacola non solo la visibilità, ma la possibilità
[...]
stessa di compiere una manovra lineare di fuoriuscita in retromarcia dovendo il veicolo che si addentra in proprietà , per uscire e giungere CP_1
al cancello da cui si diparte la pubblica via, transitare davanti alla proprietà
ed utilizzare, quale servitù, la particella 81b che costituisce parte di Pt_1
detto piazzale al cui limite, nella particella 80b del risultano Pt_1
sistemate le fioriere. Tale circostanza è riferita da tutti i testi che hanno valutato lo stato dei luoghi dopo l'apposizione delle fioriere e valutato il rischio di manovra in retromarcia, desistendo dall'azione.
L'appello va conclusivamente rigettato.
§ 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza di parte appellante che seppur ammessa al patrocinio è tenuta, in ipotesi di sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di controparte: < patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del
2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.>> (così Cass. n.
10053/2012 e succ. conf. tra le tante Cass. n. 8388/2017). Esse vengono liquidate in dispositivo, sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 1.000,00) nei valori medi fatta eccezione per la fase di trattazione- istruttoria che ha avuto minimo svolgimento e per la quale si liquidano i compensi medi dimidiati, con distrazione, come richiesta.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
25 n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018). Il criterio va osservato anche per l'ipotesi, come quella in esame di parte appellante, rimasta soccombente, che sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: < respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo>> (così da ultimo Cass. n. 8982/2024)
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
nei confronti di contro la sentenza resa tra le
[...] Controparte_1
parti dal Tribunale di Cosenza n. 330/2023 pubblicata in data 20/02/2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 584,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.to Teresa Fabbricatore dichiaratasi antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante
26 l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Corte d'Appello di
Catanzaro sezione Prima civile in data 29 ottobre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Claudia De Martin
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