Articolo 1 della Legge 29 marzo 1976, n. 118
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6 maggio 1976
Art. 1. Articolo unico

Il punto 6) della lettera H della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre, 1964, n. 1350, punto aggiunto con l' articolo 23 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161 , e' sostituito dal seguente:
"6) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche e per la realizzazione dei processi di lavorazione o per assicurare il funzionamento degli impianti delle officine del gas di citta', delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, nonche' per la realizzazione dei processi di lavorazione di cui ai precedenti punti 2), 4) e 5), e per assicurare il funzionamento dei relativi impianti.
Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi residuati".

Entrata in vigore il 6 maggio 1976