Decreto cautelare 2 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 02/04/2022, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/04/2022
N. 00368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Maria Raino', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia e concessione di idonea misura cautelare monocratica richiesta ex art. 56 c.p.a.,
dell'ordinanza dirigenziale n.--OMISSIS-emessa dal Comune di Gallipoli e notificata in data 11/03/2022, avente ad oggetto: “(AC 1500) ordinanza di cessazione attività di media struttura di vendita - -OMISSIS-”, con la quale si ordina al ricorrente residente in [...]in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale ed operativa -OMISSIS-, la cessazione immediata dell'attività di Media struttura di vendita di articoli di elettronica, abbigliamento, e di prodotti casalinghi esercitati in assenza del prescritto titolo autorizzatorio;
nonché di ogni altro atto ad essa preparatorio, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alla controparte e depositato in data 31 Marzo 2022, alle ore 19,02;
Considerato che il provvedimento comunale impugnato ordina - doverosamente (in corretta applicazione dell’art. 61 comma 3 della L.R. n. 24/2015 e dell’art. 17-ter comma 3 del R.D. n. 773/1931) - al ricorrente la cessazione immediata dell’attività di Media struttura di vendita di articoli di elettronica, di abbigliamento e di prodotti casalinghi esercitata - abusivamente - dal predetto, a seguito dell’operata fusione ed interconnessione di quattro unità immobiliari, in pacifica assenza del prescritto titolo autorizzatorio di cui all’art. 17 comma 2 lett. a) della Legge Regionale Pugliese n. 24/2015, ma non incide sulle tre S.C.I.A. prot. n. 0030659, n. 0030657 e n. 0030662 presentate dal predetto al Comune di Gallipoli in data 19 Aprile 2019 relative a tre separati esercizi di vicinato (rispettivamente, per la vendita: di articoli di elettronica, di abbigliamento e di prodotti casalinghi) con superficie di vendita inferiore in ciascuno a 250 mq. allocati in tre distinte e separate unità immobiliari site in -OMISSIS-, sicchè non si ravvisano i presupposti di legge (previsti dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale urgente.
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 27 Aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce il giorno 2 Aprile 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.