Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
In materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario al precedente nei rapporti aziendali, la previsione contenuta nel contratto aziendale del 21 luglio 1992 vigente presso il nuovo datore di lavoro, che riconosce il diritto al "premio di anzianità" in relazione al compimento di 25 anni di servizio effettivo, si interpreta nel senso che restano esclusi solo i periodi non lavorati, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto mutamento soggettivo del datore di lavoro, trattandosi di riconoscimento che premia l'anzianità, ossia l'acquisizione di esperienza professionale, e non la fedeltà alla medesima azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2015, n. 5091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5091 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi - Presidente -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Fabrizio - Consigliere -
Dott. BUFFA Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17914-2008 proposto da:
UNICREDITO ITALIANO S.P.A. C.F. 00348170101, UNICREDIT BANCA DI ROMA S.P.A. C.F. 06978161005, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. MARCHETTI 35, presso lo studio dell'avvocato CATI AUGUSTO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UÀ TE C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato SIPALA ALDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHIAVI Aldo giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4864/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2007 R.G.N. 3476/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;
udito l'Avvocato CATI AUGUSTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza 2.10.07 la Corte d'Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Frosinone del 9.12.03, ha accolto la domanda volta ad ottenere il pagamento dei premio economico per il compimento del venticinquesimo anno di servizio, quantificandolo in Euro 7269 oltre accessori da ritardo, in favore del lavoratore AR (il quale, già assunto dall'Esattorie imposte dirette, era quindi passato a seguito di diverse disposizioni legislative, fusioni ed accordi di concentrazione, alle dipendenze del Banco di Santo Spirito e poi della Banca di Roma, senza soluzione di continuità e quindi con conservazione dell'anzianità, dell'inquadramento e del trattamento economico).
La Corte in particolare ha ritenuto che il "servizio effettivo" cui si ricollega il premio è quello prestato per l'intero arco temporale risultante dal ricongiungimento dei periodi D.P.R. n. 43 del 1988, ex art. 122. Avverso tale sentenza ricorre CR per tre motivi illustrati da memoria, cui resiste il lavoratore con controricorso. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione e violazione della L. n. 657 del 1986, art. 2 e D.P.R. n. 43 del 1988, art. 122 per aver trascurato che il riconoscimento dell'anzianità pregressa non rileva per il caso in cui la contrattazione aziendale sopravveniente individui particolari e diversi criteri per la valutazione della fedeltà aziendale ai fini dell'attribuzione del premio di anzianità. Con il secondo motivo, si deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione ad eccezione di incostituzionalità dell'art. 122 predetto sollevata dalla parte. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 1321 e 1362 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato che il premio spettava solo in ragione della prestazione di servizio effettivo e che tale era solo quello in favore dell'azienda datore di lavoro e non di terzi, con esclusione dunque dell'anzianità convenzionale. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
La fattispecie in esame risulta già scrutinata da questa Corte in analoghe vicende e decisa nel senso che l'effettivo servizio attributivo dei beneficio dovesse intendersi riferito all'intera durata del servizio esattoriale, secondo l'anzianità riconosciuta ai sensi delle disposizioni di legge richiamate dalla ricorrente e non a quello prestato nella stessa azienda. Il concetto di effettività del servizio sta infatti ad indicare che deve trattarsi di servizio effettivamente prestato e non di periodi meramente figurativi;
non implica anche che il servizio deve essere stato prestato necessariamente alle dipendenze della Banca così da escludere i dipendenti passati alla banca senza soluzione di continuità e con diritto al riconoscimento della anzianità pregressa. La effettività del servizio è concetto diverso da quello di fedeltà verso uno specifico datore di lavoro: quello in questione è un premio di anzianità (legato all'acquisizione di esperienza professionale), non di fedeltà alla stessa azienda.
Questa Corte ha infatti affermato (Sez. L, Sentenza n. 1718 del 23/01/2009, Rv. 606321, e n. 15061 del 22/6/2010) che, in materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, nel caso di subentro del nuovo concessionario (nella specie, la Banca di Roma) al precedente nei rapporti aziendali, la previsione contenuta nel contratto aziendale del 21 luglio 1992 vigente presso il nuovo datore di lavoro, che riconosce il diritto al "premio di anzianità" in relazione al compimento di 25 anni di servizio effettivo, si interpreta nel senso che restano esclusi solo i periodi non lavorati, senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto mutamento soggettivo del datore di lavoro, trattandosi di riconoscimento che premia l'anzianità, ossia l'acquisizione di esperienza professionale, e non la fedeltà alla medesima azienda.
Nel medesimo senso, in precedenza, si era detto (Sez. L, Sentenza n. 7449 del 29/07/1998, Rv. 517597) che, in materia di disciplina del rapporto di lavoro del personale che alla data del 31 dicembre 1983 prestava servizio presso le esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, nonché presso le sedi o le direzioni centrali delle stesse, e che a norma del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 122, comma 1 ha diritto al mantenimento del rapporto alle dipendenze dei concessionari della gestione del servizio di riscossione dei tributi, la disposizione del cit. art. 122, comma 3 assicura non solo il mantenimento dell'anzianità di servizio acquisita alla data del conferimento della concessione, l'inquadramento con la relativa anzianità ed il corrispondente trattamento economico acquisiti alla data di pubblicazione del testo normativo, ma anche gli "incrementi retributivi conseguiti successivamente alla suddetta data" a condizione che siano dovuti in applicazione di norme contrattuali collettive;
consegue che ai lavoratori mantenuti in servizio spetta anche il diritto al premio economico per il compimento del venticinquesimo anno di età già previsto dal contratto collettivo applicato dal precedente concessionario ancorché il raggiungimento di tale anzianità avvenga dopo il passaggio alle dipendenze del nuovo concessionario. Alla stregua di questo indirizzo, successivamente confermato da Sez. L, Sentenza n. 26656 del 28/11/2013 e Sez. L, Sentenza n. 22261 del 27/9/2013, ed al quale va data continuità, il passaggio del lavoratore dal vecchio al nuovo concessionario comporta continuità del rapporto e specifico riconoscimento della pregressa anzianità lavorativa, presupposto per il riconoscimento del premio di anzianità.
Nel delineato ambito interpretativo delle norme richiamate non si ravvisano profili di incostituzionalità, essendo stato individuato peraltro dalla sentenza impugnata il fondamento dell'emolumento in questione nella contrattazione collettiva, sicché il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla parte non risulta decisivo e meritevole di seguito.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2015