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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 652/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vecchio, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- appellato -contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
309/2024 R.S. del 18.01.2024 con cui il Giudice di Pace di pur avendo accolto CP_1
l'opposizione al verbale di accertamento n. TR6024 del 06.02.2022, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), anche rivisto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“…anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, valuta il Tribunale che la motivazione della compensazione disposta in primo grado non possa essere condivisa.
Premesso, infatti, che il non si è costituito né in primo grado né nel Controparte_1 presente, non facendo pervenire prova della avvenuta notifica del verbale n. TR6024 con cui è stato contestato al la violazione dell'art. 146 co. 3 CdS, risultando Pt_1
quest'ultimo trasmesso il 16.05.2022 in via Gorizia 19, San Pietro V.co, dove tuttavia dal
2017 non era più residente come risultava dal libretto di circolazione e dal certificato di residenza, disattendendo l'onere probatorio a suo carico, esclusa la ricorrenza dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non appaiono profilabili le “…gravi ed eccezioni ragioni” che potrebbero giustificare l'impugnata statuizione.
È noto, infatti, che “La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle
c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella
2 motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.”, Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742
Considerato che le ragioni della disposta compensazione (“… le spese e competenze di giudizio, per gravi ed eccezionali motivi dovuti alla particolarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.”), oltre che essere equivoche, non appaiono evidenziare circostanze della controversia idonee a suscitare una rivalutazione del principio della soccombenza, nemmeno individuabili o individuate in questa sede, s'impone l'accoglimento del gravame in parte qua, liquidando le spese del primo grado e del presente in favore dell'appellante in virtù dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 309/2024 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute per il primo grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00, oltre € 43,00 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente gravame, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 332,00, oltre €
64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ex artt. 437-420 c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in appello, iscritta al n. 652/2024 R.G.,
TRA
, Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vecchio, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- appellato -contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
309/2024 R.S. del 18.01.2024 con cui il Giudice di Pace di pur avendo accolto CP_1
l'opposizione al verbale di accertamento n. TR6024 del 06.02.2022, aveva disposto la compensazione integrale delle spese di lite, ritenendola illegittima in quanto non conforme al dettato normativo.
Nonostante la ritualità e tempestività della notifica dell'atto introduttivo, il CP_1
è rimasto contumace.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della discussione della causa all'udienza odierna, il Tribunale l'ha decisa come da sentenza letta assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello meriti accoglimento.
Stante il disposto attualmente vigente dell'art. 92 c.p.c., introdotto dalla L. 162/2014, applicabile ratione temporis al giudizio de quo (“1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo, essa ha causato all'altra parte.
2. Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”), anche rivisto all'esito della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile
2018, n. 77 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero,
“…anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, valuta il Tribunale che la motivazione della compensazione disposta in primo grado non possa essere condivisa.
Premesso, infatti, che il non si è costituito né in primo grado né nel Controparte_1 presente, non facendo pervenire prova della avvenuta notifica del verbale n. TR6024 con cui è stato contestato al la violazione dell'art. 146 co. 3 CdS, risultando Pt_1
quest'ultimo trasmesso il 16.05.2022 in via Gorizia 19, San Pietro V.co, dove tuttavia dal
2017 non era più residente come risultava dal libretto di circolazione e dal certificato di residenza, disattendendo l'onere probatorio a suo carico, esclusa la ricorrenza dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, non appaiono profilabili le “…gravi ed eccezioni ragioni” che potrebbero giustificare l'impugnata statuizione.
È noto, infatti, che “La locuzione "gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle
c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella
2 motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo.”, Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742
Considerato che le ragioni della disposta compensazione (“… le spese e competenze di giudizio, per gravi ed eccezionali motivi dovuti alla particolarità della fattispecie, vanno compensate tra le parti.”), oltre che essere equivoche, non appaiono evidenziare circostanze della controversia idonee a suscitare una rivalutazione del principio della soccombenza, nemmeno individuabili o individuate in questa sede, s'impone l'accoglimento del gravame in parte qua, liquidando le spese del primo grado e del presente in favore dell'appellante in virtù dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1
avverso la sentenza n. 309/2024 R.S. del Giudice di Pace di
[...] CP_1
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna il al pagamento in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
sostenute per il primo grado di giudizio, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 346,00, oltre € 43,00 per spese, spese generali, IVA e CAP come per legge;
2) Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) Condanna il al pagamento in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite del presente gravame, che liquida ex D.M. 55/2014 in € 332,00, oltre €
64,50 per spese, spese generali, IVA e CPA come per legge.
Lecce, 11/02/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosa Francesca Pastore
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