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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 22/12/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 762/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 762/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
28.04.2025, da
, nata a [...] il [...], C.F. e residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Terzo La Pieve n. 57 – Spoleto, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 57, presso il difensore,
e
, nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Tre Settembre n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parmegiano Palmieri ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via S. Alò n. 1, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: nata in data [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 3 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“- DISPORRE l'affidamento condiviso della minore a favore ed a carico di entrambi i Persona_2 genitori e , che per l'effetto conservano nei confronti della stessa i Parte_1 CP_1 mede-simi diritti e doveri;
- DISPORRE, in considerazione della tenera età della minore, il collocamento di presso Persona_2 la madre in Spoleto (PG), Fraz. Terzo La Pieve n. 57. Parte_1
- DICHIARARE il diritto - dovere di di prendere e tenere con sé la figlia minore CP_1 almeno quattro volte la settimana con orari da concordare secondo le esigenze lavorative del padre, nonché pernottare presso l'abitazione dello stesso a fine settimana alternati. Nei giorni in cui la bambina trascorrerà del tempo con il padre, la signora provvederà a portare la Parte_1 stessa presso la casa del ed il padre provvederà a riportarla a casa dalla madre secondo di Per_2 orari concordati.
I ricorrenti, di comune accordo, restano sempre liberi di stabilire giorni, orari e modalità di visita diversi.
-DICHIARARE l'obbligo di a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire CP_1 dalla sottoscrizione del presente atto a , in qualità di genitore collocatario, la somma Parte_1 di € 200,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso dal Tribunale di Spoleto, somme rivalutabili secondo gli indici Istat.
L'assegno unico relativo alla minore verrà integralmente percepito dalla mamma.
PIANO GENITORIALE
Stante la tenerissima età della bambina, ci si riporta integralmente a quanto indicato nel corpo del presente atto, lasciando ai genitori la possibilità di gestire giorni e orari, anche tenendo in considerazione che il padre svolge attività lavorativa con modifiche di orario settimanale. I genitori concor-dano che, appena l'età lo consentirà, la bambina verrà inserita in una scuola materna. Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 28.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede. pagina 2 di 3 Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 15.12.2025
Il Presidente est.
DI NI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI NI Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 762/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
28.04.2025, da
, nata a [...] il [...], C.F. e residente in [...]. Parte_1 C.F._1
Terzo La Pieve n. 57 – Spoleto, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Magrini ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Foligno, Via Mazzini n. 57, presso il difensore,
e
, nato a [...] il [...] C.F. e residente in [...], CP_1 C.F._2
Via Tre Settembre n. 17, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parmegiano Palmieri ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Spoleto, Via S. Alò n. 1, presso il difensore;
- RICORRENTI –
con la figlia: nata in data [...], minorenne;
Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico pagina 1 di 3 delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore alle seguenti: Per_1
Condizioni:
“- DISPORRE l'affidamento condiviso della minore a favore ed a carico di entrambi i Persona_2 genitori e , che per l'effetto conservano nei confronti della stessa i Parte_1 CP_1 mede-simi diritti e doveri;
- DISPORRE, in considerazione della tenera età della minore, il collocamento di presso Persona_2 la madre in Spoleto (PG), Fraz. Terzo La Pieve n. 57. Parte_1
- DICHIARARE il diritto - dovere di di prendere e tenere con sé la figlia minore CP_1 almeno quattro volte la settimana con orari da concordare secondo le esigenze lavorative del padre, nonché pernottare presso l'abitazione dello stesso a fine settimana alternati. Nei giorni in cui la bambina trascorrerà del tempo con il padre, la signora provvederà a portare la Parte_1 stessa presso la casa del ed il padre provvederà a riportarla a casa dalla madre secondo di Per_2 orari concordati.
I ricorrenti, di comune accordo, restano sempre liberi di stabilire giorni, orari e modalità di visita diversi.
-DICHIARARE l'obbligo di a corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a partire CP_1 dalla sottoscrizione del presente atto a , in qualità di genitore collocatario, la somma Parte_1 di € 200,00 a titolo di mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal protocollo in uso dal Tribunale di Spoleto, somme rivalutabili secondo gli indici Istat.
L'assegno unico relativo alla minore verrà integralmente percepito dalla mamma.
PIANO GENITORIALE
Stante la tenerissima età della bambina, ci si riporta integralmente a quanto indicato nel corpo del presente atto, lasciando ai genitori la possibilità di gestire giorni e orari, anche tenendo in considerazione che il padre svolge attività lavorativa con modifiche di orario settimanale. I genitori concor-dano che, appena l'età lo consentirà, la bambina verrà inserita in una scuola materna. Le spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti”.
All'udienza del 28.04.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui rinunciato alla comparizione personale ed insisto nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso congiunto.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM in sede. pagina 2 di 3 Considerato in diritto
Evidenzia il Collegio l'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, secondo comma, cc (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all'esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n. 154/2013 come modificato dal D.lgs. 149/2023 del resto affatto dissimile dalla disposizione di cui al previgente art. 155 c.c. riformulato dalla Legge n. 54/2006.
Si ritiene invero che gli accordi come sopra riportati non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico, o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss cc.
Le condizioni concordate dalle parti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento prevalente presso la madre e dai tempi della sua permanenza presso il genitore non collocatario.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 15.12.2025
Il Presidente est.
DI NI
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