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Decreto 13 aprile 2025
Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato Dott. Luca Marchi nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 287/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Manzella (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Piazza C.F._1
Vittorio Emanuele Orlando n. 33, contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in Bologna.
Visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 7.4.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento della società ” Controparte_2
dichiarato dal Tribunale di Parma del 10.9.2015;
- la ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo in data 16.11.2015 ed è stata ammessa per € 2.534,66;
- ai fini della individuazione del termine a quo è intervenuta la Corte di Cassazione che,
mutando il precedente orientamento, ha affermato che "in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo…. Ne discende che per i creditori la
pagina 1 di 3 procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio"
(Cass. n. 2041/2024; idem n. 324/2024);
- il fallimento risulta tuttora pendente;
- il ricorso è ammissibile in pendenza del procedimento presupposto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018;
- il processo presupposto ha avuto per la ricorrente, a far data dalla domanda di ammissione allo stato passivo (16.11.2015) fino al deposito del ricorso (7.4.2025), la durata di
9 anni e 4 mesi (arrotondati a 9 anni ex art. 2 bis);
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole
(detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 3;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n.
89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può tuttavia essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo alla ricorrente la somma di € 1.200,00 oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, con la maggiorazione (30%) prevista per la redazione degli atti con collegamento ipertestuale di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, comma 1-bis, (mod. dal D.M. n. 147/2022),
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore in carica, di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in carica la somma di € 1.200,00 oltre agli pagina 2 di 3 interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 12.4.2025
Il Consigliere designato
Dott. Luca Marchi
pagina 3 di 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato Dott. Luca Marchi nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 287/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Manzella (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Piazza C.F._1
Vittorio Emanuele Orlando n. 33, contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in Bologna.
Visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 7.4.2025 ha pronunciato il seguente
DECRETO rilevato che:
- il processo presupposto è il fallimento della società ” Controparte_2
dichiarato dal Tribunale di Parma del 10.9.2015;
- la ricorrente ha presentato domanda di ammissione al passivo in data 16.11.2015 ed è stata ammessa per € 2.534,66;
- ai fini della individuazione del termine a quo è intervenuta la Corte di Cassazione che,
mutando il precedente orientamento, ha affermato che "in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare va individuato nella domanda d'insinuazione al passivo, atteso che è con essa che si instaura il rapporto processuale, mentre ciò che non rileva, e non può essere computato a tal fine, è unicamente il periodo anteriore, dopo la dichiarazione di apertura del fallimento, a cui il creditore è estraneo…. Ne discende che per i creditori la
pagina 1 di 3 procedura deve ritenersi iniziata dal momento del deposito della loro domanda di insinuazione al passivo, a mente dell'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che, ai fini del computo della durata, fissa come dies a quo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio"
(Cass. n. 2041/2024; idem n. 324/2024);
- il fallimento risulta tuttora pendente;
- il ricorso è ammissibile in pendenza del procedimento presupposto alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2018;
- il processo presupposto ha avuto per la ricorrente, a far data dalla domanda di ammissione allo stato passivo (16.11.2015) fino al deposito del ricorso (7.4.2025), la durata di
9 anni e 4 mesi (arrotondati a 9 anni ex art. 2 bis);
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto con una durata eccedente quella ragionevole
(detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 3;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n.
89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può tuttavia essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo alla ricorrente la somma di € 1.200,00 oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, con la maggiorazione (30%) prevista per la redazione degli atti con collegamento ipertestuale di cui all'art. 4 D.M. 55/2014, comma 1-bis, (mod. dal D.M. n. 147/2022),
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Ministro pro tempore in carica, di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore in carica la somma di € 1.200,00 oltre agli pagina 2 di 3 interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 27,00 per esborsi e in € 325,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 12.4.2025
Il Consigliere designato
Dott. Luca Marchi
pagina 3 di 3