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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 11081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11081 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 13555 del 2025 del Ruolo Generale, avente ad oggetto la fase di merito dell'opposizione avverso l'espropriazione presso terzi n. R.G.E. 402/2024 del Tribunale di Napoli
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Antonio Sassi e Paolo Sassi;
-ATTORE/esecutato-
CONTRO
(c.f. ); CP_1 C.F._2
-CONVENUTA contumace/creditrice CP_2
c.f. ); Controparte_3 P.IVA_1
-CONVENUTO contumace/terzo CP_4
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) tenga conto della avvenuta soddisfazione, dichiarando nullo, e comunque annullando, revocando e dichiarando inefficace il pignoramento presso terzi e l'ordinanza di assegnazione;
2) dichiari che le somme di cui alla dichiarazione del terzo non sono pignorabili in quanto sul conto corrente del debitore esecutato confluivano accrediti a titolo di stipendio e\o pensione per cui le somme non erano libere e assegnabili;
3) Con vittoria di spese e competenze professionali”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2025, ha Parte_1 adito il Tribunale al fine di instaurare il giudizio di merito dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa avverso l'espropriazione presso terzi incardinata da innanzi al Tribunale di Napoli n. R.G.E. 402/2024 con atto di CP_1 pignoramento presso terzi notificato all'attore, all'esito della ricerca dei beni con modalità telematica, per l'importo di € 22.073,38.
Nel corso della richiamata espropriazione, l'esecutato propose l'opposizione di cui ora si discorre.
A fondamento dello strumento di reazione spiegato, l'opponente dedusse in fatto che, in ragione del medesimo titolo e precetto posto a fondamento dell'espropriazione, l'esecutante aveva già promosso precedente azione esecutiva iscritta al n. R.G.E. 10827/2024, sempre nelle forme di cui agli art. 543 e ss. c.p.c., presso il terzo datore di lavoro Traffic Man S.r.l., avverso la quale egli pure si oppose;
che il g.e. denegò la sospensione richiesta con l'opposizione e con separata ordinanza assegnò il credito, nei limiti di legge previsti per la retribuzione, così soddisfacendo integralmente il credito azionato e le spese della procedura. In diritto, quanto ai profili di doglianza ai quali affidò l'opposizione che qui rileva, eccepì la violazione del principio del ne bis in idem per avere la creditrice nuovamente promosso l'azione espropriativa per un credito già soddisfatto esecutivamente e la mendacità della dichiarazione del terzo pignorato per aver precisato che sul conto attinto CP_3 dal vincolo non pervenivano accrediti di stipendi.
Nel contraddittorio delle parti, il G.E. denegò anche in quest'ultima espropriazione la sospensione ex art. 624 c.p.c., condannando l'opponente al pagamento delle spese della fase ed accordando il termine per l'eventuale istaurazione del merito;
con separata ordinanza assegnò alla esecutante il credito nei limiti dell'esigua disponibilità dichiarata dal terzo residuata dall'assegnazione all' rocedente del CP_5 compenso aggiuntivo ex art. 122 d.P.R. n. 1229/59 e del compenso e spese della procedura.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle prospettazioni difensive fornite per il tramite dell'opposizione.
Ha sostenuto, pertanto, l'illegittima duplicazione ad iniziativa dell'esecutante di azioni espropriative per la tutela del medesimo credito. Segnatamente, ha censurato il pignoramento successivo perché spiegato nonostante la definizione della precedente esecuzione in modalità integralmente satisfattiva delle regioni creditorie.
Ha rivolto, infine, censure alla dichiarazione di quantità resa dal terzo per avere quest'ultimo precisato che “sul conto corrente del debitore esecutato non confluiscono accrediti a titolo di stipendio e\o pensione per cui le somme sono libere e assegnabili”. Ha diversamente evidenziato come sul predetto conto confluisse anche l'accredito dello stipendio che, avendo già formato oggetto di pignoramento e conseguente assegnazione nell'espropriazione anteriormente promossa, finiva per essere assoggettato alla duplice trattenuta, così eludendo i limiti di legge imposti ai fini della pignorabilità.
Sulla scorta di tali prospettazioni, ha rassegnato le riportate conclusioni.
- 2 - ed il terzo non si sono costituiti. CP_1 Controparte_3
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 5 novembre 2025 il procedimento è stato rimesso in decisione senza termini, stante la conforme richiesta della parte costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti convenute e CP_1
rispettivamente creditrice pignorante e terzo pignorato nella Controparte_3 procedura esecutiva dalla quale promana il presente giudizio, i quali, pur regolarmente citati, hanno deciso di non costituirsi.
A riprova della ritualità del contraddittorio la parte attrice ha prodotto le ricevute telematiche di notifica dell'atto di citazione, perfezionatasi per entrambe le parti convenute in data 4 giugno 2025.
Venendo al merito, giova premettere che la domanda oppositoria si insinua nel procedimento espropriativo n. R.G.E. 402/2024, promosso dalla convenuta CP_1 sulla scorta del decreto del Tribunale di Napoli n. 785/23 emesso nel procedimento del n. R.G. 25628/22, notificato unitamente al precetto per l'importo di € 22.073,38.
Con lo strumento di reazione azionato, parte opponente ha prospettato vizi sostanziali dell'azione esecutiva intentata e di contenuto della dichiarazione del terzo, contestando così l'an debeatur e il quomodo con censure sussumibili all'interno degli strumenti di reazione di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
Segnatamente, ha avversato il diritto della creditrice procedente di agire in executivis, deducendo l'avvenuto integrale soddisfacimento del credito in questione per il tramite di precedente pignoramento iscritto al n. R.G.E.10827/2023, definito con ordinanza di assegnazione totalmente capiente per le ragioni dell'esecutante; ha dedotto la falsità della dichiarazione positiva del terzo pignorato per € CP_3
1.153,93; infine, ha contestato la duplice trattenuta sulla retribuzione, effettuata alla fonte presso il datore di lavoro per effetto della precedente assegnazione e, successivamente, anche presso l'Istituto di credito ove l'emolumento è CP_3 accreditato sulla scorta del pignoramento n. R.G.E. 402/2024.
La prima censura non può trovare accoglimento, atteso che non sussiste l'addotta violazione del principio del ne bis in idem, né l'illegittima duplicazione dei mezzi espropriativi.
Tanto la parte sostiene richiamando l'ordinanza di assegnazione resa per il medesimo diritto di credito a definizione della procedura mobiliare presso il terzo datore di lavoro TRAFFIC MAN S.r.l., iscritta al n. R.G.E.10827/2023.
Dalla documentazione in atti emerge come nell'altra sede esecutiva il G.E., tenuto conto della dichiarazione di quantità del terzo, abbia assegnato “In pagamento €
- 3 - 401,20 pari ad un quinto della retribuzione mensile netta dovuta dal terzo al debitore nonché un quinto di ogni altra indennità quale t.f.r. già accantonato sino all'ammontare di: € 1.986,51 per spese al procuratore del creditore avv. CAPOLONGO ROSA comprese cpa e spese generali;
€ 21.931,75 al creditore a soddisfo del credito come sopra CP_1 specificato”.
Risulta di tutta evidenza come, venendo in rilievo il pignoramento di prestazioni periodiche - quale è la retribuzione – l'assegnazione del credito non è in grado di soddisfare immediatamente il diritto azionato. Pertanto, pure a fronte di una assegnazione, come nella specie, integralmente satisfattiva, nulla vieta al creditore di promuovere altra espropriazione, omogenea o non, che cumulandosi con quella precedente consenta di soddisfare il medesimo credito in tempi più ristretti rispetto a quelli che deriverebbero dall'assegnazione della prestazione periodica.
Il cumulo dei mezzi di espropriazione, come noto, è riconosciuto dallo stesso ordinamento dall'art. 483 c.p.c. e rinviene il solo limite dell'eccesso della tutela giurisdizionale rispetto all'entità del credito dovuto.
In tal senso, anche la Suprema Corte ha costantemente sostenuto che “Il cumulo dei mezzi espropriativi è uno strumento consentito dall'ordinamento, tranne in caso di immotivato e abusivo ricorso agli strumenti processuali con finalità vessatorie del debitore e senza alcuna ragione a giustificazione della tutela del credito, onde la limitazione del cumulo a seguito dell'opposizione del debitore ha, quindi, carattere eccezionale, potendo essere disposta nel solo caso di abuso, ravvisabile quando il sacrificio del debitore, coinvolto in plurime procedure esecutive, non sia giustificato da un ragionevole interesse del creditore” (ex multis, Cass. Civ., sentenza n. 30011/2024).
L'applicazione del canone che precede al caso di specie induce a non rinvenire abuso nell'aver promosso altra azione esecutiva per il medesimo credito.
Invero, in ragione dell'assegnazione disposta nella precedente espropriazione il credito azionato verrebbe astrattamente soddisfatto in un arco temporale di circa 5 anni e ciò solo giustifica e rende conforme alla disposizione di cui all'art. 483 c.p.c. l'interesse del creditore a promuovere altra azione esecutiva volta ad anticipare i tempi dell'effettivo ristoro del proprio diritto.
Del resto, l'interesse del creditore al contenimento dei tempi di esazione del credito è volto altresì a temperare l'alea che permea i rapporti di durata, come quello di lavoro, dai rischi derivanti dall'esecuzione del rapporto, quanto a estinzione anticipata dello stesso per dimissione o licenziamento, diminuzione della retribuzione, accesso del datore di lavoro ad ammortizzatori sociali, ecc. ecc.
Con il successivo motivo, l'attore si duole della dichiarazione di quantità del terzo pignorato Controparte_3
- 4 - Contesta l'assunto del terzo secondo cui sul rapporto bancario intrattenuto con il debitore “non confluiscono accrediti a titolo di stipendio e\o pensione per cui le somme sono libere e assegnabili”.
La contestazione è volta da un lato a far rilevare la mendacità della dichiarazione del terzo, dall'altro l'illegittimità del pignoramento atteso che, per effetto della precedente assegnazione della retribuzione presso il terzo datore di lavoro, l'emolumento sarebbe oggetto di doppia trattenuta, in violazione dei limiti quantitativi derivanti dall'impignorabilità relativa ex art. 545 c.p.c. dello stipendio.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
Quanto al primo profilo, giova osservare che la disciplina vigente appresta il rimedio di cui all'art. 549 c.p.c. per contestare la dichiarazione di quantità del terzo;
il provvedimento con il quale il g.e. risolve la contestazione può, a sua volta, essere opposto a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi.
Ora, nel caso di specie, l'esecutato ha contestato la dichiarazione del terzo direttamente con l'opposizione successiva, in luogo del rimedio di legge, senza poi opporre la decisione assunta in proposito dal giudice dell'esecuzione e rendendo pertanto la stessa inoppugnabile.
Ad ogni buon conto, fermo quanto precede in punto di ammissibilità, la doglianza è altresì destituita di fondamento.
Non vi è prova, infatti, che sul rapporto bancario confluisse anche la retribuzione per effetto dell'accredito dell'emolumento.
Dagli estratti conto depositati dall'attore, invero, si evince che l'ultimo accredito per tale causale risale al 6 aprile 2023 quanto alla mensilità di marzo dello stesso anno, laddove invece il pignoramento è stato notificato nel dicembre 2023 e la procedura esecutiva iscritta al ruolo nel gennaio 2024.
Pertanto, la dichiarazione di quantità resa dal terzo risulta coerente con gli estratti conto depositati dal debitore ed induce a ritenere che, al momento dell'apposizione del vincolo sul rapporto bancario, sullo stesso non venisse accreditato il trattamento retributivo.
Non si trascura come dalla consultazione degli estratti conti emerga altresì che nel marzo del 2024 sia stato effettuato dal datore di lavoro un bonifico di € 158,83 sul c.c. dell'esecutato attinto dal pignoramento con causale “ACC STIP FEBB 24 X ESTINZIONE SUO FIDO BPER 158,830 EUR”.
Tuttavia, l'esiguità dell'importo bonificato rispetto all'ammontare della retribuzione, in uno alla causale che richiama una non meglio nota estinzione di fido, non valgono a minare di per sé sole le determinazioni esposte.
Le ragioni che precedono, in definitiva, determinano il rigetto della domanda.
- 5 - Le spese del giudizio, attesa la contumacia delle parti convenute, restano a carico della parte attrice soccombente che le ha anticipate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 contro e iscritta al R.G. n. 13555/2025,
[...] CP_1 Controparte_3 così provvede:
• dichiara la contumacia di e CP_1 Controparte_3
• rigetta l'opposizione;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli il 28 novembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Varriale, MOT nominato con DM 22.10.2024
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