Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1466/2024 promossa da
(c.f./p.iva ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva , Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti CABELLO MONICA
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione.
Con ricorso congiunto e esponevano: Parte_1 Parte_2
i Sigg e hanno contratto matrimonio concordatario in Chiesa in Parte_1 Parte_2
Valmalenco in data 18.09.1996 , registrato agli atti del Comune di Chiesa in Val.co il 30.9.1996 (atto di matrimonio parte II serie A – numero 17 del 30.9.1996)4 del 16.7.2012 doc. 1 ) in regime di separazione dei beni. Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio ormai maggiorenne Per_1
ed economicamente autosufficiente, anche se tuttora convivente e nello stato di famiglia della pagina 1 di 3
separazione personale e il procedimento, iscritto con il n. 257/2001 RG è stato definito con decreto di omologa del 20.03.2001 del Tribunale di Sondrio, con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente alle condizioni stabilite nel ricorso allegato e a cui si rinvia. Sono orami trascorsi molti anni dalla separazione, il figlio è divenuto maggiorenne e non vi è stata alcuna riconciliazione;
la casa già adibita a residenza coniugale è di proprietà della madre della ricorrente ed entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non intendono Parte_1
presentare domanda di assegno di mantenimento. Non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
I ricorrenti chiedevano: voglia il Tribunale pronunciare ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.09.1996 in Chiesa in Val.co tra nata a [...] il [...] CF residente a [...]Parte_1 C.F._1
in Valmalenco in Via Rusca 52 e nato a [...] il [...] CF Parte_2
(registrato agli atti del Comune di Chiesa in Val.co il 30.9.1996 atto di C.F._2
matrimonio parte II serie A – numero 17 del 30.9.1996) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
chiedevano che gli effetti della emananda sentenza venissero espressamente fatti retroagire al deposito della presente domanda.
Con note congiunte 18 11 24 i ricorrenti dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale delle parti;
di non volersi riconciliare e confermavano le richieste come presentate nel ricorso introduttivo sottoscritto personalmente, di voler prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza di accoglimento delle proprie domande.
La domanda di divorzio merita pieno accoglimento in presenza delle condizioni di legge.
L'accordo raggiunto appare conforme alla normativa vigente ed all'interesse delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara ai sensi dell'art. 4 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.09.1996 in Chiesa in Val.co tra nata a Parte_1
Sondrio il 15.05.1968 CF residente a [...] e C.F._1 pagina 2 di 3 nato a [...] il [...] CF (registrato agli Parte_2 C.F._2
atti del Comune di Chiesa in Val.co il 30.9.1996 atto di matrimonio parte II serie A – numero 17 del
30.9.1996) ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, alle condizioni indicate concordemente dai coniugi nelle conclusioni congiunte sopra riportate;
- dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Parte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 10 1 25
Il Presidente estensore pagina 3 di 3