Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 10/07/2025, n. 6023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6023 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06023/2025REG.PROV.COLL.
N. 06941/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6941 del 2024, proposto da Energiainrete s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Emilio Sani, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via di Porta Pinciana, n. 6;
nei confronti
Ministero delle imprese e del made in Italy , Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V, 21 giugno 2024, n. 12663/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici – GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Valentina Petri, per delega dell’avvocato Emilio Sani, e Giovanni Sciacca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di “annullamento” di cinque richieste di verifica e certificazione (RVC) e la restituzione dei titoli di efficienza energetica (TEE), nonché i motivi aggiunti presentati per l’annullamento dell’accoglimento solo parziale dell’istanza di applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020 (conv. in legge n. 120 del 2020).
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. La società appellante ha costruito una serie di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kWp in provincia di Ragusa, alcuni collocati su edifici di privati, altri collegati alla rete di distribuzione di energia elettrica e operanti in regime di cessione totale dell’energia prodotta in rete.
2.2. Nel 2016 ha quindi presentato diverse richieste di verifica e certificazione (RVC) per l’ammissione al meccanismo d’incentivazione dei “certificati bianchi” secondo il metodo standardizzato – secondo cui i risparmi energetici vengono determinati in modo automatico, sulla base di una serie di parametri indicati nella scheda tecnica 7T – ammissibile – appunto – per gli impianti di potenza inferiore a 20 kWp.
2.3. Tali istanze sono state accolte dal GSE. In particolare:
- la RVC 0154941088216R005, presentata il 2 maggio 2016, è stata accolta il 20 maggio successivo;
- la RVC 0154941088216R006, presentata il 17 maggio 2016, è stata accolta il 5 settembre 2016;
- la RVC 0154941088216R007, presentata il 10 agosto 2016, è stata accolta il 26 settembre 2016;
- la RVC 0154941088216R008, presentata il 14 settembre 2016, è stata accolta il 7 ottobre 2016;
- la RVC 0154941088216R009, presentata il 17 ottobre 2016, è stata accolta il 6 dicembre 2016.
2.4. Con nota prot. GSE/P20170056545 del 24 luglio 2017 il Gestore ha comunicato l’avvio del procedimento di “annullamento d’ufficio” dell’accoglimento di queste RVC, invitando l’impresa a presentare documentazione che consentisse di dimostrare che gli impianti oggetto d’intervento erano effettivamente asserviti a utenze finali e le autodichiarazioni dei clienti partecipanti contenenti una serie d’informazioni (tipo di utilizzo del bene, impegno a non richiedere o dichiarazione di non aver richiesto altri incentivi cumulabili, liberatoria per la richiesta dei TEE all’appellante).
2.5. Viste le osservazioni trasmesse dall’interessata il 10 agosto 2017, con provvedimento prot. GSE/P20170069961 del 21 settembre 2017 il Gestore ha disposto l’annullamento d’ufficio degli atti di accoglimento delle cinque RVC, adducendo i seguenti motivi a supporto della decisione:
i) per parte degli impianti la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è sempre destinata direttamente a utenze finali;
ii) non è stata fornita per tutti gli interventi l’autodichiarazione dei clienti partecipanti;
iii) non sono stati forniti i documenti di identità dei clienti partecipanti.
2.6. In seguito, con nota prot. GSE/P20170080886 del 30 ottobre 2017, il Gestore ha chiesto la restituzione dei TEE erogati in relazione alle cinque RVC.
2.7. L’interessata ha impugnato il provvedimento di “autotutela” e la richiesta di restituzione dinanzi al T.a.r. per il Lazio.
2.8. Nel corso del giudizio, con istanza del 28 aprile 2021 la società ha chiesto al GSE il “riesame” del provvedimento censurato ai sensi dell’art. 56, comma 8, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2.9. Con nota prot. GSE/P20220023900 del 4 ottobre 2022, il Gestore ha respinto la richiesta, ritenendola « inidonea, in fatto e in diritto, a superare in concreto gli accertamenti ostativi alla erogazione dei benefici economici nel rispetto dalle Legge per le RVC »; soltanto con riferimento alla RVC 0154941088216R005 gli effetti dell’annullamento sono stati fatti decorrere dall’adozione del provvedimento, ossia dal 21 settembre 2017, restano salve le emissioni già approvate.
2.10. La società ha impugnato la decisione, per la parte a essa sfavorevole, con motivi aggiunti.
3. Con sentenza 21 giugno 2024, n. 12663, il T.a.r. ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese del grado, in quanto ha ritenuto che:
a) elemento fondamentale per il funzionamento del sistema dei “certificati bianchi” è che si realizzi un risparmio energetico direttamente con riferimento agli utenti finali, cioè ai “clienti” che godono dell’installazione degli impianti fotovoltaici;
b) le autodichiarazioni, contenenti le informazioni richieste, sono essenziali ai fini dell’ammissione, in quanto in grado di dimostrare la veridicità e attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione allegata;
c) il potere esercitato dal GSE nel caso di specie non rientrerebbe nell’alveo dell’autotutela, ma sarebbe espressione della sua funzione di controllo, doverosa nell’esercizio e, una volta riscontrata l’assenza delle condizioni per l’accesso al beneficio, vincolata negli esiti;
d) la mancata presentazione della documentazione determinerebbe una falsa attestazione che esclude il riesame ai sensi dell’art. 56, e comunque l’interesse a evitare indebite erogazioni di benefici pubblici prevarrebbe su quello del singolo a ottenerli pur in assenza dei requisiti.
4. La società ha proposto appello contro la decisione.
4.1. Il gravame si fonda sui seguenti motivi.
I.1. Sui risparmi energetici negli usi finali di energia; error in iudicando per violazione e falsa applicazione del DM 28 dicembre 2012, delle Linee Guida di ARERA e della Scheda Tecnica 7T di riferimento; eccesso di potere per difetto dei presupposti.
I.2. Ancora sull’interpretazione ed applicazione della Scheda Tecnica 7T da parte del TAR del Lazio; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 delle Linee Guida.
II. Sulla illegittimità dei Chiarimenti del GSE del marzo 2017 ed ancor più sulla loro illegittima applicazione ai progetti presentati per la certificazione dei risparmi da parte di Energiainrete; violazione e falsa applicazione degli articoli 3, comma 2, lett. b) e 4, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 115, dell’art. 30 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, del DM 28 dicembre 2012 e dell’art. 4 delle Linee Guida; incompetenza/carenza di potere del GSE nell’adozione dei Chiarimenti; eccesso di potere per sviamento; violazione del principio di certezza del diritto, oltre che di pubblicità e trasparenza.
III. Sulla non adeguatezza delle autodichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 prodotte da Energiainrete in riferimento agli impianti fotovoltaici operanti in regime di autoconsumo ed in Scambio sul Posto; violazione del DM 28 dicembre 2012 e della normativa attuativa del Decreto; eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta; irragionevolezza.
IV. Sulla possibilità di ripresentare le RVC oggetto di annullamento; errore della sentenza per mancata considerazione delle regole e dei principi alla base dei procedimenti amministrativi; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione dei principi di ragionevolezza e leale collaborazione.
V. Sulla quantificazione dei TEE da restituire; error in iudicando; violazione art. 42 comma 3 D.Lgs. 28/2011, dell’art. 1 della Legge 689/1981, dall’art. 97 della Costituzione, della certezza del diritto; eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta.
VI. Sull’applicazione dell’art. 42 comma 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta; violazione del principio di proporzionalità.
4.2. Nel giudizio di secondo grado si è costituito il GSE, chiedendo il rigetto dell’appello.
4.3. Nel corso del processo le parti hanno depositato scritti difensivi, approfondendo le rispettive tesi.
4.4. All’udienza pubblica del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto deducono questioni analoghe o comunque connesse.
5.1. In particolare, con il primo si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., la normativa non richiederebbe che gli impianti fotovoltaici siano collegati a un utente finale della rete; anzi, l’ipotesi è smentita dal fatto che le schede tecniche stimano il risparmio energetico incentivato sulla base di parametri standard, senza richiedere il collegamento diretto a un utente finale.
5.2. Con il secondo, si afferma che i chiarimenti pubblicati dal GSE il 17 marzo 2017, nella parte in cui richiedono la connessione a clienti finali della rete, sarebbero illegittimi per aver stabilito una condizione non prevista dalla legge e dalle schede tecniche.
6. I motivi sono infondati.
6.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente, del 28 dicembre 2012, che disciplina il meccanismo dei “certificati bianchi”, individua il proprio campo di applicazione negli interventi di efficienza energetica « negli usi finali », ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, e degli artt. 29 e 30 del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28.
L’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 stabilisce infatti che il servizio di distribuzione dell’energia è svolto da imprese – le quali hanno l’obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta – sulla base di concessioni che « prevedono, tra l’altro, misure di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali di energia » secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (oggi, Ministro dello sviluppo economico) di concerto con il Ministro dell’ambiente; che gli “usi finali” siano quelli degli “utenti finali” lo si evince dall’art. 2, comma 14, del medesimo decreto legislativo, il quale definisce la “distribuzione” – disciplinata dall’art. 9 – come « il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali ».
Lo stesso può dirsi rispetto al settore del gas, per cui l’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 164 del 2000 stabilisce le imprese di distribuzione perseguono il risparmio energetico nel rispetto degli obiettivi quantitativi nazionali definiti dai citati Ministri: anche in questo caso, la “distribuzione”, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera n), del medesimo decreto, consiste nel « trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti ».
Infine, l’art. 29 del d.lgs. n. 28 del 2011 demanda a un decreto del Ministro dell’industria (oggi dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro dell’ambiente, il compito di stabilire le modalità per raccordare gli obblighi gravanti sulle imprese di distribuzione con gli obiettivi nazionali relativi all’efficienza energetica, ricollegandosi al d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115: quest’ultimo, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e disciplina il meccanismo dei “certificati bianchi”, all’art. 1 pone l’obiettivo di « eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell’energia » e, all’art. 2, definisce il “miglioramento dell’efficienza energetica” come « un incremento dell’efficienza degli usi finali dell’energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici » (lettera c) e il “cliente finale” come la « persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale ».
È dunque dal sistema normativo nel suo complesso che si evince che i certificati bianchi sono volti a favorire un risparmio energetico direttamente riferibile ai “clienti finali”, cui sono appunto riferibili gli “usi finali” dell’energia.
6.2. Sul punto, del resto, si rinviene un preciso e ormai consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, che si esprime in termini contrari a quanto opinato col gravame in esame facendosi specifico ed esclusivo riferimento ai “clienti finali” quali destinatari della produzione energetica.
In particolare si è testualmente ritenuto che « ai fini della certificazione occorre la necessaria ed univoca correlazione tra progetto e clienti finali partecipanti, non essendo prevista la possibilità di replicare una PPPM con clienti finali diversi da quelli oggetto della Proposta. Infatti, a ciascuna PPPM afferiscono specifiche richieste di Certificazione e Verifica dei risparmi energetici; pertanto, non è possibile ricorrere o fondarsi su metodologie presentate (ed eventualmente approvate dalle Autorità competenti) nell’ambito di altri interventi o riferiti ad altri clienti finali. Ciò, va ribadito, in coerenza con le finalità di specifica incentivazione sottese alla disciplina invocata » (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2432, nonché Cons. Stato, sez. VI, 15 febbraio 2022, n. 1084, ove si ribadisce « la necessaria ed univoca correlazione tra progetto e clienti finali partecipanti », e sez. II, 11 dicembre 2024, n. 9975, secondo cui il d.m. 28 dicembre 2012 « stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali e per l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi »).
Ancor più di recente questa sezione, in senso conforme, si è espressa nei termini seguenti: « Va, infatti, rilevato che, nel settore delle energie rinnovabili e dei TEE, che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, la correttezza dell’incentivazione e della certificazione è strumentale all’adempimento degli obblighi nazionali di implementazione dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (da attuarsi entro il 2020) previsti, tra l’altro, dal Protocollo di Kyoto […] il sistema dei certificati bianchi, introdotto nella legislazione italiana dai decreti ministeriali del 20 luglio 2004 e successive modificazioni e integrazioni, promuove il “risparmio energetico”, cercando di indirizzare al meglio le (limitate) risorse a disposizione e con un occhio di riguardo agli interessi dei consumatori finali vista la necessità “… sia di garantire la promozione di nuovi interventi in grado di generare risparmi energetici reali, verificabili e addizionali, sia di minimizzare il costo complessivamente sostenuto per il funzionamento del meccanismo” (cfr. delibera dell’Autorità energia del 27 ottobre 2011, EEN 9/11)” » (Cons. Stato, sezione II, 28 marzo 2025, n. 2593).
6.3. Si deve quindi concordare con quanto affermato nella sentenza appellata sul fatto che « elemento fondamentale per il funzionamento del sistema dei “certificati bianchi” è che si realizzi un risparmio energetico direttamente con riferimento agli utenti finali, cioè ai “clienti” che godono dell’installazione degli impianti fotovoltaici e rispetto alle esigenze dei quali vengono conformati i progetti ».
7. Il terzo, il quarto e il sesto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sollevano questioni analoghe o comunque connesse.
7.1. Con il terzo motivo si sostiene che le autodichiarazioni richieste dal GSE – e comunque presentate dalla società – non erano previste dalla normativa vigente al momento della presentazione delle RVC, ma sono state introdotte solo con i chiarimenti del marzo 2017, pertanto eventuali carenze delle stesse non avrebbero giustificato il ritiro dei certificati bianchi.
7.2. Con il quarto motivo di appello si sostiene che, prima di annullare le RVC, il GSE avrebbe dovuto consentire alla società di ripresentarle per la certificazione dei risparmi dei soli impianti operanti presso clienti finali.
7.3. Con il sesto motivo si sostiene che il GSE avrebbe dovuto fare applicazione delle regole in materia di autotutela e ritenere sproporzionata la restituzione dei TEE, dato che viene in rilievo l’inosservanza di oneri documentali oltretutto non previsti dalla normativa dell’epoca, a maggior ragione facendo applicazione dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020, con conseguente salvaguardia dei TEE percepiti, ai sensi del comma 3-ter del d.lgs. n. 28 del 2011.
8. I motivi sono infondati.
8.1. Come condivisibilmente affermato dal T.a.r., il potere esercitato dal GSE trova fondamento nell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, il quale stabilisce in via generale che « l’erogazione di incentivi nei settori elettrico, termico e dell’efficienza energetica, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza », cui segue, in caso di esito negativo, la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di restituire quanto indebitamente ricevuto.
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria, la decadenza si differenzia dall’autotutela, tra l’altro, « per la tipologia del vizio, more solito individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante, o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto » (in questi termini, Cons. St., Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18).
8.2. Nel caso di specie, le RVC presentate dall’appellante riguardano tanto impianti direttamente connessi a un’utenza finale, quanto impianti che immettono energia nella rete di distribuzione.
La scelta di accorpare situazioni diverse – e, per le ragioni in precedenza esposte, non tutte meritevoli di accedere ai certificati bianchi – all’interno delle medesime istanze da una parte ha reso inevitabile l’esercizio dei poteri di controllo del GSE, al fine di verificare la sussistenza della condizione per ottenere il beneficio (ossia la riferibilità del risparmio energetico a clienti finali), dall’altra, una volta riscontratane la carenza (ovvero ravvisata la mancanza della documentazione necessaria per dimostrarne la presenza, tra cui le autocertificazioni richieste), ha comportato la decadenza quale esito vincolato del procedimento.
In particolare, non sarebbe stato possibile procedere a una decadenza parziale, né consentire la ripresentazione delle RVC, come avrebbe voluto l’appellante, avendo la stessa impresa, nell’ambito della sua autonomia, e quindi della sua responsabilità, scelto di comprendere interventi diversi in una medesima istanza, attribuendovi così una connotazione unitaria dalla quale non può che discendere l’ammissione o l’esclusione di tutti dall’accesso ai TEE.
8.3. Nemmeno sono fondate le censure relative al rigetto dell’istanza di “riesame” ai sensi dell’art. 56 del d.l. n. 76 del 2020 e alla mancata applicazione del comma 3-ter del d.lgs. n. 28 del 2011.
Sotto il primo profilo, il provvedimento prot. GSE/P20220023900 del 4 ottobre 2022 dà adeguatamente conto del rispetto del “termine ragionevole” e della sussistenza dell’interesse pubblico, prevalente su quello del privato, a escludere dagli incentivi quegli interventi per cui non è possibile verificare la veridicità dei dati autodichiarati e, più in generale, al corretto e razionale uso delle risorse della collettività.
Sotto il secondo, e assorbente profilo, ben si spiega come la decadenza derivi dalla documentazione e dalle dichiarazioni dell’impresa, la quale da una parte ha presentato delle RVC che comprendevano interventi sia a favore di utenti finali, sia per la produzione di energia immessa in rete, rendendo così necessaria la verifica del GSE, dall’altra non ha poi prodotto i documenti richiesti per verificare la sussistenza delle condizioni per l’ammissione agli incentivi, ricadendo così la fattispecie tra quelle in cui le difformità derivano da documenti non veritieri e per le quali è preclusa la conservazione dei “certificati bianchi” ottenuti.
9. Con il quinto motivo di appello si sostiene che sia errata la scelta del GSE di richiedere la restituzione dei TEE percepiti secondo il loro valore di mercato, invece che in base al prezzo effettivo di vendita.
10. Il motivo è infondato.
10.1. Il sistema dei “certificati bianchi” o titoli di efficienza energetica (TEE) è stato introdotto dal decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente, 20 luglio 2004 – emesso in attuazione dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 e poi in parte abrogato e sostituito, per quanto rileva in questo giudizio, dal d.m. 28 dicembre 2012 – allo scopo d’incentivare i distributori di energia elettrica (e di gas naturale) a raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) risparmiate.
In sintesi, il meccanismo si fonda sulla previsione di obblighi di risparmio energetico a carico dei distributori con più clienti finali (i “soggetti obbligati”) e sulla previsione che questi possano conseguirli direttamente oppure acquistando i TEE da altri soggetti, sia obbligati, sia volontari (spesso, delle Energy service company -ESCO). I TEE sono emessi dal Gestore dei mercati energetici-GME s.p.a. a favore dei distributori e delle società operanti nel settore dei servizi energetici in relazione alla riduzione dei loro consumi e questi possono poi cederli nel mercato gestito dal GME oppure anche a seguito di trattativa diretta.
In questo modo, le imprese energeticamente più efficienti possono trarre un vantaggio dall’abbattimento dei propri consumi, pari alla differenza tra i costi a tal fine sostenuti e il prezzo ricavabile dalla vendita dei titoli.
10.2. La decadenza dai TEE, in ragione della carenza dei presupposti previsti dalla normativa per il loro ottenimento, accertata dal GSE in sede di verifica ma conoscibile dall’impresa fin dalla presentazione della domanda, comporta l’obbligo di restituire quanto indebitamente percepito.
Del tutto correttamente, quindi, nella nota prot. GSE/P20170090886 del 30 ottobre 2017 il Gestore ha individuato il numero e la tipologia di TEE da recuperare, prevedendo poi, per l’ipotesi in cui l’impresa non potesse restituirli direttamente, la vendita degli stessi, ai fini della restituzione, valorizzandoli ai prezzi definiti dall’autorità di regolazione per l’energia e, in mancanza, a quelli di mercato medi mensili.
Come affermato in giurisprudenza, il prezzo di ritiro appare correttamente determinato in quanto « viene applicato, indistintamente, a tutti i produttori (esso è pubblicato sulla piattaforma web del GSE) e permette di garantire, in primis, una coerenza al sistema degli incentivi e alla loro gestione, e, in aggiunta, di evitare qualsiasi forma di discriminazione che si verrebbe a creare nel caso in cui il prezzo venisse applicato tenendo in considerazione il valore conferito ai CV dal singolo imprenditore al momento della loro emissione nel libero mercato » (T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-ter, 3 febbraio 2020, n. 1372, appellata dalla parte soccombente con gravame respinto da Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 2022, n. 2583).
11. L’appello è quindi meritevole di rigetto nel suo complesso.
12. La novità di molte delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge; compensa tra le parti le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO