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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/07/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2068/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Russo Rosalba); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Russo Rosalba); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
07/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 10/06/2009 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 923/2024 del 14/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare nel luogo che riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio, dandosi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento a mezzo lettera raccomandata A/R.;
2) Il figlio resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la Per_1 residenza prevalente, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre presso l'immobile già adibito a casa coniugale in Palermo nella via Polito n. 23, di proprietà della stessa;
CP_
3) I signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore Pt_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendo le normali inclinazioni del figlio.
4) Entrambi i genitori predisporranno le condizioni affinché il minore possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sul figlio relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Invece, nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita di relative, anche, all'istruzione e alle Per_1 eventuali cure sanitarie.
6) Salvo diverso accordo tra i coniugi, tenuto conto della volontà del figlio il sig. Per_1 Pt_1 potrà tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, indicativamente il martedì ed il giovedì ed i fine settimana alterni dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso. Durante le festività natalizie trascorrerà, ad anni alterni e secondo il criterio dell'alternanza e della Per_1 rotazione annuale, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro. Nel restante periodo, dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio, il minore si alternerà fra i genitori, secondo il medesimo criterio della rotazione annuale. Per le festività pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Durante il periodo estivo il sig. avrà il diritto Pt_1 di trascorrere un periodo esclusivo di 30 giorni con il figlio da concordarsi previamente fra le parti e compatibilmente con le esigenze del minore e la volontà dello stesso. CP_ 7) La sig.ra continuerà a beneficiare in via esclusiva e per intero dell'assegno unico corrisposto mensilmente dall'INPS di importo pari ad € 209,00 circa.
8) Il 50% dell'assegno unico ed universale, che spetterebbe al sig. viene computato Pt_1 quale quota parte dell'assegno di mantenimento che questi si impegna a corrispondere in favore del figlio minore, fissato in € 150,00 per i mesi decorrenti da gennaio a maggio e da settembre a dicembre ed € 200,00 per i mesi di giugno, luglio ed agosto e, a tal fine, lo stesso si impegna a corrispondere fino al raggiungimento delle predette somme rispettivamente € 50,00 (per i mesi decorrenti da gennaio a maggio e da settembre a dicembre) ed euro 100,00 (per i mesi di giugno, luglio ed agosto) entro il giorno 5 di ogni mese - - somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT -.
Si precisa che qualora l'assegno unico ed universale venisse revocato o abrogato il sig. Pt_1 si impegnerebbe a corrispondere interamente la somma complessiva di € 150,000 entro giorno
5 di ogni mese.
8) In ordine alle spese straordinarie i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, secondo le seguenti indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo:
I) Spese che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute
(limitatamente all'aliquota dovuta all'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: a) Spese mediche relative a: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, 4) tickets sanitari.
b) Spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); 5) mensa c) Spese extrascolastiche relative a: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
II) Spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra le parti: a) Spese mediche relative a: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
5) farmaci particolari.
b) Spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di appartenenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'Università pubblica); 2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private. c) Spese extrascolastiche relative a: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter); 3) viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, nei 7 giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui esser rimborsata (limitatamente all'aliquota di pertinenza, pari al 50%). CP_ 9) I signori ed nel pieno ed incondizionato rispetto dei principi della genitorialità, Pt_1 si impegnano a seguire ed incentivare le concrete esigenze del figlio, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, rispettando quanto espressamente indicato nell'allegato piano genitoriale costituente parte integrante del presente accordo da intendersi espressamente richiamato e trascritto al presente ricorso;
10) Gli ex coniugi si impegnano a far comunicare i figli con l'altro genitore quando ne hanno la custodia con qualsiasi mezzo di comunicazione (telefono-WhatsApp);
11) I coniugi danno reciprocamente atto di avere provveduto alla divisione e all'assegnazione dei beni ed effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione vale anche nulla osta per qualsiasi autorità competente” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 10/06/2009, da , nato a [...]
Palermo (PA) il 27/06/1983, e da , nata a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2068/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Russo Rosalba); Parte_1
E
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Russo Rosalba); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
07/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Palermo il 10/06/2009 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del
07/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Tribunale di Palermo nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 923/2024 del 14/02/2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà di fissare nel luogo che riterranno più opportuno la loro residenza o domicilio, dandosi preventiva comunicazione dell'eventuale mutamento a mezzo lettera raccomandata A/R.;
2) Il figlio resterà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori e manterrà la Per_1 residenza prevalente, anche ai fini anagrafici, unitamente alla madre presso l'immobile già adibito a casa coniugale in Palermo nella via Polito n. 23, di proprietà della stessa;
CP_
3) I signori e eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sul minore Pt_1 provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, seguendo le normali inclinazioni del figlio.
4) Entrambi i genitori predisporranno le condizioni affinché il minore possa mantenere rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità sul figlio relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
Invece, nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per il figlio, i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte di vita di relative, anche, all'istruzione e alle Per_1 eventuali cure sanitarie.
6) Salvo diverso accordo tra i coniugi, tenuto conto della volontà del figlio il sig. Per_1 Pt_1 potrà tenere con sé il figlio almeno due pomeriggi a settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00, indicativamente il martedì ed il giovedì ed i fine settimana alterni dalle ore 9:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso. Durante le festività natalizie trascorrerà, ad anni alterni e secondo il criterio dell'alternanza e della Per_1 rotazione annuale, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro. Nel restante periodo, dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio, il minore si alternerà fra i genitori, secondo il medesimo criterio della rotazione annuale. Per le festività pasquali il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro sempre secondo il criterio dell'alternanza e della rotazione annuale. Durante il periodo estivo il sig. avrà il diritto Pt_1 di trascorrere un periodo esclusivo di 30 giorni con il figlio da concordarsi previamente fra le parti e compatibilmente con le esigenze del minore e la volontà dello stesso. CP_ 7) La sig.ra continuerà a beneficiare in via esclusiva e per intero dell'assegno unico corrisposto mensilmente dall'INPS di importo pari ad € 209,00 circa.
8) Il 50% dell'assegno unico ed universale, che spetterebbe al sig. viene computato Pt_1 quale quota parte dell'assegno di mantenimento che questi si impegna a corrispondere in favore del figlio minore, fissato in € 150,00 per i mesi decorrenti da gennaio a maggio e da settembre a dicembre ed € 200,00 per i mesi di giugno, luglio ed agosto e, a tal fine, lo stesso si impegna a corrispondere fino al raggiungimento delle predette somme rispettivamente € 50,00 (per i mesi decorrenti da gennaio a maggio e da settembre a dicembre) ed euro 100,00 (per i mesi di giugno, luglio ed agosto) entro il giorno 5 di ogni mese - - somme da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT -.
Si precisa che qualora l'assegno unico ed universale venisse revocato o abrogato il sig. Pt_1 si impegnerebbe a corrispondere interamente la somma complessiva di € 150,000 entro giorno
5 di ogni mese.
8) In ordine alle spese straordinarie i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno, secondo le seguenti indicazioni del protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo:
I) Spese che dovranno essere rimborsate al genitore che le abbia integralmente sostenute
(limitatamente all'aliquota dovuta all'altro, pari al 50%) anche in assenza di preventivo accordo: a) Spese mediche relative a: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, 4) tickets sanitari.
b) Spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); 5) mensa c) Spese extrascolastiche relative a: 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
II) Spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra le parti: a) Spese mediche relative a: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) Esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
5) farmaci particolari.
b) Spese scolastiche relative a: 1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di appartenenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'Università pubblica); 2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private. c) Spese extrascolastiche relative a: 1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter); 3) viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambe le parti, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 15 giorni e che l'altro abbia l'obbligo, nei 7 giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa. In difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore e dovrà da costui esser rimborsata (limitatamente all'aliquota di pertinenza, pari al 50%). CP_ 9) I signori ed nel pieno ed incondizionato rispetto dei principi della genitorialità, Pt_1 si impegnano a seguire ed incentivare le concrete esigenze del figlio, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, rispettando quanto espressamente indicato nell'allegato piano genitoriale costituente parte integrante del presente accordo da intendersi espressamente richiamato e trascritto al presente ricorso;
10) Gli ex coniugi si impegnano a far comunicare i figli con l'altro genitore quando ne hanno la custodia con qualsiasi mezzo di comunicazione (telefono-WhatsApp);
11) I coniugi danno reciprocamente atto di avere provveduto alla divisione e all'assegnazione dei beni ed effetti personali, dichiarando di non avere, in merito, più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
12) I coniugi si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione vale anche nulla osta per qualsiasi autorità competente” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 10/06/2009, da , nato a [...]
Palermo (PA) il 27/06/1983, e da , nata a [...] il [...], CP_1
trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 37, parte II, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 07/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.