Decreto cautelare 1 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 21 dicembre 2022
Decreto presidenziale 29 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 09/12/2025, n. 22200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22200 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22200/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14761/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14761 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandro Cretella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS- Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per la -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti
della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del dirigente generale presso l'ufficio scolastico regionale per la -OMISSIS- – Ufficio IV con la quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura straordinaria per titoli ed esami bandita con d.d. n. 1081 del 06.05.2022 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A027 (matematica e fisica);
del D.D. 1081 del 6 maggio 2022 del MIUR nella parte in cui, l'art. 3 del bando fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla classe A027 per i laureati in ingegneria;
della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe A027;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale -OMISSIS- Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 la dott.ssa CE AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il prof. -OMISSIS- è docente laureato in ingegneria.
Con D.D. n. 1081 del 06.05.2022 è stata indetta una procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, su posto comune e di sostegno.
Il professore ha partecipato al bando di concorso straordinario nella classe di concorso A027 (Matematica e fisica) dichiarando la sussistenza di tutti i requisiti ed è stato ammesso a sostenere la prova orale, classificandosi al posto n.-OMISSIS- della graduatoria che prevedeva l’assegnazione di n. 77 posti.
Tuttavia, con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- è stato escluso in quanto “ la laurea vecchio ordinamento in ingegneria meccanica non è prevista quale requisito di accesso previsto dall’allegato A del DPR n. 19/2016 per la classe di concorso A027 – Matematica e fisica ”.
Con il ricorso in esame il prof. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, “ della nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- a firma del dirigente generale presso l’ufficio scolastico regionale per la -OMISSIS- – Ufficio IV con la quale il ricorrente è stata esclusa dalla procedura straordinaria per titoli ed esami bandita con d.d. n. 1081 del 06.05.2022 per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso a027 (matematica e fisica); del D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 del MIUR nella parte in cui, l’art. 3 del - 1 - bando fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione alla classe a027 per i laureati in ingegneria; - della tabella “A” allegata al d.p.r. n. 19/2016 nella parte in cui non annovera la laurea in ingegneria fra i titoli di accesso alla classe a027 ”.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ I. Violazione del D.M. n. 354/1998. Violazione del D.M. n. 39/1998. Violazione del D.P.R. n. 19/2016. Violazione dell’art. 3 del bando di concorso. Violazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione ”: il diploma di laurea magistrale “Vecchio ordinamento” in ingegneria costituirebbe titolo valido e coerente con la classe di concorso vigente alla data di indizione del concorso;
- “ II. Impugnativa in parte qua del bando e del D.P.R. n. 19/2016 per violazione del D.M. n. 354/1998. Eccesso di potere per illogicità. Ingiustizia manifesta ”: non potrebbe che essere ritenuta illogica la mancata ricomprensione del titolo in parola al fine di accedere alla classe di concorso di “matematica e fisica”, laddove ai fini dell’accesso alle classi di “matematica” e di “fisica”, il titolo è regolarmente valevole.
Si è costituito il Ministero contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Con ordinanza n. 17252 del 21 dicembre 2022 è stata accolta l’istanza cautelare, “ considerati i numerosi precedenti di questa Sezione (c.f.r. sentenze nn. 6542, 8571, 10850 e 13743 del 2022) non appellati ”, e, per l’effetto, il ricorrente è stato ammesso, con riserva, a partecipare alla procedura straordinaria in questione per la classe di concorso A027.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto alla luce di quanto già evidenziato da questa Sezione nei numerosi precedenti giurisprudenziali dai quali non si rinvengono ragioni per discostarsi (sentenze n. 17614/2022, n. 6360/2022, n. 6350/2022, n. 13743/2022, n. 13452/2023, n. 5940/2024; n. 20094/2025).
In particolare, è stato affermato “ il sillogismo per cui se ad insegnare matematica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, e se ad insegnare fisica può essere (alle condizioni normative e formative suvviste) un laureato in ingegneria, non vi sarebbero ragioni per cui ad insegnare matematica e fisica non potrebbe essere la medesima figura professionale ” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).
Conseguentemente, è stato ripetutamente affermato che “ le disposizioni contenute nella citata Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 appaiono effettivamente viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza, nella parte in cui, da un lato, consentono a chi sia in possesso di una laurea in ingegneria, alle condizioni sopra sinteticamente riepilogate per quanto qui di interesse, di insegnare sulla classe di concorso A026 “Matematica” e sulla A020 “Fisica” ma, allo stesso tempo, impediscono ai docenti in possesso del medesimo titolo di studio di potere accedere alla classe di concorso A027 “Matematica e Fisica” che, tendenzialmente, ricomprende in unum i succitati insegnamenti ” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).
È stata, quindi, rilevata l’irragionevolezza insita nel fatto che “ sia il previgente d.m. n. 39/98 e sia l’attuale d.P.R. n. 19/2016, quest’ultimo parzialmente modificato e integrato dal d.m. n. 259/2017, prevedono che i laureati in ingegneria possano, alle sopra rammentate condizioni, accedere agli insegnamenti relativi alle materie della fisica e della matematica, ma solo separatamente (…), precludendo entrambi la possibilità che lo stesso titolo di studio possa invece essere ritenuto valido anche per l’accesso alla classe di concorso A027 (…) che ricomprende entrambi gli insegnamenti di cui trattasi ” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 6350/2022).
Non risulta d’altro canto spiegata la correlazione della ritenuta inidoneità del titolo per cui è questione con il percorso universitario seguito, considerato anche l’“approccio interdisciplinare” che caratterizza gli studi di Ingegneria.
Il Collegio, quindi, non ravvisa sufficienti ragioni per impedire l’accesso all’insegnamento sulla prefata classe A027 da parte dei laureati in Ingegneria, ovviamente facendo riferimento a quelli che dimostrino di possedere sia i requisiti per insegnare Fisica sia quelli per insegnare Matematica, così come previsti dal medesimo d.P.R. n. 19/2016, modificato dal d.m. n. 259/2017 (cfr, ex multis , TAR Lazio, Roma, sent. n. 13452/2023).
“ La conclusione di cui sopra appare imporsi anche alla luce dei principi costituzionali di accesso ai pubblici impieghi per concorso (art. 97) e di diritto al lavoro (cfr. artt. 4 e 35 per ciò che rileva in questa sede), i quali impongono di prevedere restrizioni alle posizioni giuridiche che essi sottendono solo qualora vi siano effettivamente ragioni giustificative in tal senso.
A corroborare l’illogicità ed il difetto di motivazione di cui si è detto contribuiscono: (i) l’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, norma fondamento del regolamento in parola che fissa, per la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, una serie di criteri tra i quali, per quanto qui interessa, la “ razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell’impiego dei docenti”; (ii) il d.m. n. 354/1998, seppure applicabile direttamente solo in alcuni casi specifici e non nella presente fattispecie, il quale come visto istituisce un ambito disciplinare che accorpa le classi di cui si discorre; (iii) l’art. 4 del d.m. n. 38/98, che al comma 2 dispone: “2. Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e fisica ” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 13743/2022).
Il gravato provvedimento di esclusione deve quindi essere ritenuto viziato in ossequio alle decisioni che hanno annullato le disposizioni contemplate dalla Tabella A del d.P.R. n. 19/2016 “ per violazione dei principi di logicità e ragionevolezza (corollario della buona amministrazione), imparzialità, trasparenza (sotto il profilo della assenza di motivazione) e proporzionalità, dal momento che non consentono a laureati in ingegneria in possesso dei requisiti previsti per insegnare, singolarmente, matematica e fisica, così come individuati dal medesimo riferimento normativo, di poterlo fare anche sulla classe A027. L’annullamento parziale del detto d.P.R. n. 19/2016, per i motivi che precedono, appare sufficiente ai fini dell’annullamento degli atti applicativi impugnati, in quanto è ad esso e non al d.m. 39/1998 che rinviano la lex specialis della procedura de qua e l’atto di esclusione, ed in quanto comunque il d.m. 259/2017, nel prevedere, a determinate condizioni, una clausola di salvaguardia delle posizioni pregresse non determina una ultrattività della previgente normativa che rimane abrogata (cfr. art. 5 comma 3, d.P.R. n. 19/2016) ” (TAR Lazio, Roma, sent. n. 13743/2022).
Merita sul punto sottolineare come il suddetto approdo giurisprudenziale, che ha già portato all’annullamento in parte qua della Tabella A di cui al d.P.R. n. 19/2016 (come modificato dal D.M. n. 259/2017) è stato infine recepito dalle nuove corrispondenze stabilite dal D.M. n. 255 del 22.12.2023, che in relazione alla classe A027 in esame indica quale titolo di accesso anche la laurea in ingegneria.
Nello stesso senso, ex multis : sentenze n. n. 6350/2022; n. 5940/2024; 20094/2025.
3. Alla luce di quanto sopra, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse del ricorrente e nella misura in cui riguardano la sua posizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, per quanto di ragione, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente
CE AZ, Primo Referendario, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AZ | DR ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.