Ordinanza collegiale 20 ottobre 2025
Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 19/12/2025, n. 4211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4211 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04211/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2651 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Giangrave' e Marcello Assante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia delle Dogane, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
AL Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri e Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del silenzio-diniego di accesso ai documenti amministrativi serbato dalla società AL Italia S.p.A., quale esercente di un pubblico servizio, sull'istanza di accesso agli atti relativi alla sospensione del proprio conto gioco ed alle indagini effettuate, presentata dal ricorrente il 16 maggio 2025 mediante posta elettronica certificata, nonché:
- per l’accertamento del diritto di accesso agli atti dell'istante e per l'adozione di un ordine di esibizione e rilascio di copia della predetta documentazione nei confronti di AL Italia S.p.A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della società AL Italia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa CE PL e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’esponente, quale intestatario di un « conto di gioco » per la partecipazione « a distanza » ai giochi gestiti, in veste di concessionaria, dalla società AL Italia, ha contestato il silenzio serbato da quest’ultima a fronte della propria istanza di accesso agli atti, formulata all’interno della diffida trasmessa all’intimata società, a mezzo pec, in data 16.05.2025. La diffida sarebbe stata provocata, stando alle allegazioni di parte ricorrente, dalla sospensione del sopra citato conto gioco, temporaneamente disposta da AL S.p.a. in assenza di motivazione e precludendo all’istante di ottenere il rimborso delle ricariche dallo stesso acquistate per effettuare la ricarica del predetto conto.
La suindicata domanda di accesso ha avuto ad oggetto:
a) il « Contratto di gioco » sottoscritto dal ricorrente;
b) le « Eventuali condizioni generali di contratto applicabili allo stesso »;
c) i « Verbali relativi agli atti di indagine eseguiti e delle risultanze emerse dagli stessi »;
d) la « Documentazione contrattuale da cui risulti il regolamento delle ricariche, con particolare riferimento al termine di efficacia delle stesse »;
e) i « Provvedimenti della P.A. che richiedevano il compimento di indagini sul conto sospeso »,
ed è stata giustificata invocando la necessità di acquisire tutti gli atti utili alla proposizione di un giudizio civile risarcitorio dei danni patiti in conseguenza della – in tesi - illegittima, arbitraria e non motivata sospensione del conto gioco, posta in essere dall’intimata società, oltreché per istruire l’istanza da rivolgere all’ADM per l’applicazione della sanzione, corrispondente al doppio del saldo del conto gioco, prevista dalla Carta dei Servizi per i Giochi a Distanza (al paragrafo 3.3, pag. 20) per le ipotesi di illegittima sospensione del ridetto conto.
Più in dettaglio l’esponente, dopo avere rimarcato la veste di esercente del pubblico servizio di raccolta delle scommesse e gestione dei pronostici, riferibile alla società AL, come tale riconducibile tra i soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni dettate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di accesso agli atti, ha contestato il provvedimento tacito di diniego deducendone l’illegittimità per violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della legge n. 241/1990, violazione del principio di leale collaborazione, ex art. 22, comma 5, legge n. 241/1990, e per difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione all'art. 25 della legge n. 241/1990.
Si sono costituite l’ADM e la Società AL p.a.; la prima, adducendo la propria estraneità al contenzioso in esame, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione; il patrocinio della società AL ha, invece, eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, adducendo che l’oggetto dell’accesso sarebbe da ricondurre integralmente alla categoria degli atti privatistici, formati e detenuti da AL nel suo ruolo di parte contrattuale; indi, lo stesso patrocinio ha eccepito la inammissibilità del ricorso, sul presupposto che si tratterebbe di istanza di accesso preordinata ad un controllo generalizzato dell’operato delle PP.AA.; infine, la difesa di AL ha eccepito la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo la medesima depositato in atti i documenti contrattuali sollecitati con l’accesso (peraltro disponibili da sempre sulla propria pagina del sito di gioco) mentre, sui restanti, sarebbe stato « chiarito» con la memoria che AL non detiene «gli altri atti richiesti (in quanto non esistenti) ».
Con ordinanza del 20/10/2025 n. 3321 la Sezione, dopo avere «[c] onsiderato che:
- la controversia in esame rientra tra quelle appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lettera a), n. 6 c.p.a., poiché la stessa concerne, secondo la prospettazione di parte ricorrente, documenti amministrativi concernenti l’attività di pubblico interesse demandata alla concessionaria AL S.p.a. dall’Autorità concedente;
- pertanto, l’ADM non risulta affatto estranea alla controversia, mentre l’istanza di accesso, così come circostanziata, non sembra preordinata ad un inammissibile (ex art. 24, comma 3 L.n. 241/1990) “ controllo generalizzato ”» e « Ritenuto, in tale contesto, che:
- stando alla giurisprudenza amministrativa, ove risultino specificati i documenti richiesti e la loro correlazione con le competenze istituzionali del destinatario dell’istanza di accesso, spetta a quest’ultimo «assumersi la formale responsabilità di dichiarare e così comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, se le categorie di atti richiesti, ivi compresi documenti ad essi assimilabili, siano presenti o meno nei propri archivi cartacei o digitali nonché se, parimenti, siano detenuti documenti di tipologia diversa ma recanti i dati di interesse della richiedente. Se tale dichiarazione viene resa, affermando l’impossibilità oggettiva e assoluta dell’accesso per l’inesistenza (originaria o sopravvenuta) di quanto richiesto dall’istante, è necessario specificare puntualmente le ragioni per le quali i documenti richiesti non siano stati mai formati ovvero, se formati, non siano più detenuti (…)» ha richiesto documentati chiarimenti alla parte resistente in ordine agli atti oggetto della suindicata domanda di accesso tuttora non ostesi e, in caso di inesistenza dei suddetti atti, una dichiarazione formale, a cura del funzionario responsabile, in ordine alla inesistenza dei documenti stessi.
Il 4/11/2025 l’intimata AL Italia S.p.A. ha dato esecuzione alla predetta ordinanza n. 3321/2025, depositando una relazione a firma del funzionario responsabile Payments & Integrity Operations con cui, nel rappresentare che: (i) il concessionario a distanza è tenuto a compiere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53 d.lgs. n. 231/2007 un costante monitoraggio dello stato dei conti di gioco; (ii) tale monitoraggio viene effettuato “ in maniera automatizzata, mediante i sistemi all’uopo predisposti che dialogano con quello centrale dell’Agenzia, che opera in collaborazione con il partner tecnologico SO ”; (iii) tale verifica viene effettuata in relazione a specifici indicatori di anomalia, volti a rilevare operazioni con movimentazioni significative, è stato nondimeno chiarito che, nell’espletamento della predetta attività, “ Non vi è […] la produzione di atti da parte del concessionario e l’attività nonché i sistemi di rilevamento debbono restare coperti da riservatezza, attesa la funzione dagli stessi svolta ”.
Indi, con successiva memoria, il patrocinio della stessa Società AL ha ribadito la correttezza dell’operato della concessionaria, argomentando anche in ordine alla sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso. A seguire, lo stesso patrocinio ha istato per il passaggio in decisione della causa, riportandosi alle conclusioni rassegnate da ultimo nella memoria ex art. 73 c.p.a., depositata il 28.11.2025.
Alla camera di consiglio del 16/12/2025, presenti l’avv. Graziani, in sostituzione, per delega orale, degli avv.ti P. Giangrave’ e M. Assante, per la parte ricorrente (il quale, alla luce della documentazione depositata in giudizio dalle controparti, ha istato per la declaratoria di improcedibilità del ricorso, insistendo per la condanna alle spese di lite), nonché, l’avv. D. Iavarone, dell’Avvocatura dello Stato, per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, il Collegio deve richiamare, per dovere di sintesi, le considerazioni già esposte nell’ordinanza n. 3321/2025, da intendersi qui confermate, anche in ordine alla riconducibilità della controversia in esame entro i confini della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, comma 1, lettera a), n. 6 c.p.a.
Per il resto, il Collegio ritiene di dovere dichiarare il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.
Invero, per univoca e condivisibile giurisprudenza, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Nel caso di specie, la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente, come sopra riportata nel pertinente verbale, non lascia dubbi in ordine alla sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione del ricorso.
Sulle spese, il Collegio, tenuto conto delle ragioni addotte dal concessionario per giustificare l’iniziale silenzio sull’istanza di accesso, ravvisa valide ragioni, ex articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
CE PL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE PL | TE LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.