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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3182 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 22.01.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Zaccaria;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Novella Pastorelli;
Controparte_1
- CONVENUTO/RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti per l'attrice:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima al SI. CP_1
, per i motivi meglio esposti in narrativa;
[...]
- considerato il raggiungimento della maggiore età del figlio , nulla disporre in ordine al regime PE_1 dell'affido e della assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi;
- disporre l'obbligo di mantenimento diretto dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente;
- vittoria di compensi di causa ed accessori come per legge. per il convenuto:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti e motivi addebitabili esclusivamente alla
Ricorrente per i fatti ampiamente esposti in atti;
1 PE_ 2. disporre che la casa coniugale venga assegnata ai figli maggiorenni della coppia e
[...]
, che la coabiteranno unitamente al proprio padre PE_3 Controparte_1
Genitore collocatario - non avendo quest'ultimi alcun tipo di rapporto con la ricorrente, Parte_1 che vive, stabilmente e da due anni presso un altro domicilio con il proprio compagno;
3. porre a carico della Sig.ra genitore non collocatario, economicamente indipendente con T_ impiego a tempo indeterminato, un assegno a titolo di contributo al mantenimento da versare direttamente al figlio , pari ad € 300,00 (trecentoeuro) disoccupato di fatto è l'unico PE_1 Controparte_1 genitore a mantenere stabilmente il proprio figlio attraverso un mantenimento diretto nulla invece versa la né a titolo di contributo al mantenimento del proprio figlio, né a titolo di spese straordinarie così T_ come disposto invece dal Tribunale;
4. rigettare la richiesta di mantenimento formulata dalla Sig.ra in quanto economicamente Parte_1 indipendente e responsabile della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale;
5. vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 30.05.2022, la SI.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal SI. , nato a Controparte_1
Sava (TA) il 09.12.1974, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Sava (TA) il
09.10.2000, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sava (TA) al n. 64 p. 2 s. A PE_ anno 2000, in regime di separazione dei beni, e dalla cui unione erano nati due figli, nata il [...]
a Manduria, e , nato il [...] a [...] PE_1
La ricorrente instava altresì per l'addebito della separazione al marito, cui attribuiva un comportamento denigratorio, verbalmente aggressivo e finanche violento nei confronti della stessa moglie e dei figli;
rappresentava che la situazione era degenerata a partire dall'estate 2021, in quanto il marito la accusava di intrattenere una relazione extraconiugale con tale , cliente del bar-tabacchi sito in Sava alla PEsona_4
Piazza Nassirya gestito dal;
lamentava che da quel momento era stata confinata nella mansarda CP_1 della casa coniugale, fatta oggetto di ingiurie e minacce e che i suoi movimenti erano controllati mediante apparecchiature di registrazione e GPS, fatti denunciati all' in data 29.08.2021, 06.09.2021, CP_2
10.09.2021, 23.09.2021 e 04.10.2021, con conseguente avvio del procedimento penale n. 6278/2021
R.G.N.R. Mod. 21, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 572 co. I e II (maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato) e 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), e applicazione al CP_1
, con provvedimento del GIP del Tribunale di Taranto in data 19.10.2021, della misura cautelare
[...] dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
In ordine alla situazione economico-reddituale dei coniugi e del nucleo familiare, deduceva che il SI.
gestisce un bar-tabacchi sito a Sava, in Piazza Nassirya, mentre ella ricorrente svolge attività CP_1 lavorativa di ausiliaria presso l'asilo nido comunale di Sava, con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di € 8.870,38 per l'anno 2021; di avere inoltre collaborato alla gestione
2 dell'esercizio pubblico del marito, senza alcun riconoscimento economico;
che il figlio è minorenne, PE_1 PE_ mentre la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la SI.ra rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA T_
TEMPORANEA ED URGENTE A) Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
B) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso PE_1 la madre;
C) Assegnare la casa familiare sita in Sava (TA) alla via Toscana n. 29 alla SI.ra che T_ la abita e la abiterà unitamente ai figli della coppia;
D) Regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre starà con il figlio liberamente. E) Porre a carico del SI. CP_1 un assegno mensile di € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , con PE_1 decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre T_ il giorno 5 di ogni mese. Spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Taranto del 12.7.2017; NEL MERITO F) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima al SI. , per i motivi meglio esposti Controparte_1 in narrativa;
G) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
PE_1
H) Assegnare la casa familiare sita in Sava (TA) alla via Toscana n. 29 alla SI.ra che la abita e T_ la abiterà unitamente ai figli della coppia;
I) Regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre starà con il figlio liberamente. J) Porre a carico del SI. un assegno CP_1 mensile di € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , con decorrenza PE_1 dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 T_ di ogni mese. Spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Taranto del 12.7.2017; K) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 03.06.2022, il P.D. fissava l'udienza del 20.09.2022 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva con richiesta di addebito depositata in data 02.09.2022, il SI. Controparte_1 si costituiva nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente, precisando che la crisi coniugale era imputabile ad esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale nell'ottobre del 2021 si era volontariamente allontanata dalla casa familiare, avendo instaurato pochi mesi prima una relazione sentimentale con tale SI. , documentata dalla relazione redatta a seguito di servizio di PEsona_4 osservazione per incarico conferito all'agenzia “GPR S.C.R.L. investigazioni”; che sino a quel momento la vita coniugale era stata caratterizzata dall'armonia tra le parti;
quanto al profilo economico-patrimoniale, negava di avere omesso di prestare assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli PE
e , i quali avevano manifestato da subito la volontà di convivere con il padre, turbati dal PE_1 comportamento materno;
che la SI.ra era economicamente indipendente, essendo assunta a tempo T_
3 indeterminato presso l'asilo comunale, per cui non poteva essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della stessa, che anzi avrebbe dovuto contribuire alle eSIenze dei figli.
Concludeva rassegnando le seguenti richieste: “A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti e motivi addebitabili esclusivamente alla Ricorrente;
B. Disporre che la casa coniugale sia affidata PE_ ai figli della coppia e , maggiorenni, con collocazione prevalente di quest'ultimi che, chiedono, PE_1 di coabitarla unitamente al proprio padre non avendo alcun tipo di rapporto con Controparte_1 la Sig.ra che vive stabilmente presso un altro domicilio ormai da oltre un anno;
C. porre a carico T_ della Sig.ra genitore non collocatario, economicamente indipendente con impiego a tempo T_ indeterminato, un assegno a titolo di contributo al mantenimento da versare direttamente al figlio , PE_1 che diverrà maggiorenne il 24 settembre 2022, pari ad € 300,00 (trecento euro) partendo dalla circostanza che lostesso è ancora uno studente, che chiede di mantenere la sua collocazione presso la casa coniugale PE_ sita in Sava, alla Via Toscana n. 29, unitamente alla sorella e di essere affidato al padre
con il quale già vive, stabilmente, da oltre un anno e di fatto è l'unico genitore a Controparte_1 mantenere stabilmente il proprio figlio attraverso un mantenimento diretto;
D. Rigettare la richiesta di mantenimento formulata dalla Sig.ra in quanto responsabile della separazione per Parte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale oltre che economicamente indipendente;
E. Spese come per legge”.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi celebrata il 17.01.2023, a seguito di alcuni rinvii per tentativo di bonario componimento della controversia, il P.D. emetteva l'ordinanza ex artt. 707-
708 c.p.c. con la quale, premessa una sintetica ricostruzione degli atti introduttivi del giudizio e le dichiarazioni rese dalle parti (quella della ricorrente: “Sono e mi chiamo nata il [...] Parte_1
a Manduria (TA) Professione Impiegata A.D.R. Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Sono stata costretta ad allontanarmi dall'abitazione coniugale a causa delle gravi minacce e violenze sia verbali che fisiche poste in essere da mio marito. Mio marito è titolare di un bar tabacchi in Sava che è molto redditizio. Dall'ottobre 2021 in ogni caso ho sempre cercato di assicurare un ordinato ambiente domestico
a mio figlio, andando periodicamente ad occuparmi della pulizia della casa coniugale. Dopo che mio marito è stato interessato dal provvedimento di allontanamento ho cercato di entrare in casa ma il netto rifiuto dei miei figli mi ha convinta a desistere. In due occasioni sono intervenuti i carabinieri e ne sono scaturiti procedimenti penali a carico dei miei figli che tuttavia si sono conclusi con la rimessione della querela da parte mia. Anche i miei figli hanno rimesso la querela presentata nei miei confronti”; quelle del nei seguenti termini: “Sono e mi chiamo , nato il [...] CP_1 Controparte_1
a Sava (TA) Professione Commerciante A.D.R. Contesto i fatti esposti in ricorso e confermo quanto in comparsa di costituzione. Mi sono determinato a chiudere la mia attività perché non riesco a far fronte alle spese soprattutto di locazione del chiosco bar. All'inizio di agosto 2021 sono stato avvisato da conoscenti della relazione extraconiugale intrapresa da mia moglie con un altro uomo, che era un conoscente in quanto cliente del bar. Dopo la scoperta del tradimento ci sono state discussioni ma assolutamente non violenze come invece sostenuto da mia moglie. La stessa ha denunciato me e i nostri
4 figli e nei confronti di questi ultimi ieri ha rimesso la querela. PE trent'anni abbiamo vissuto una vita matrimoniale del tutto serena. A seguito del provvedimento di allontanamento emesso dal giudice penale vivo in casa di mia madre. PE effetto del carico pendente mia figlia non è stata confermata in marina. I ragazzi provvedono da soli alla pulizia della casa. Gli stessi rifiutano decisamente di avere rapporti con la madre.”), nonché evidenziando che non è contestata la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale tra le parti, nonché la circostanza che la si sia allontanata dalla abitazione familiare T_ già dall'ottobre 2021;
considerato che
si controverte in questa sede essenzialmente sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
rilevato, quanto al primo aspetto, che è pacifico tra le parti che tra la madre e i figli non intercorrano buoni rapporti (anzi vi sono state addirittura reciproche querele), con l'effetto che non può accedersi alla istanza della stessa di assegnazione in proprio favore della casa coniugale, da cui del resto ha ammesso di essersi allontanata già dall'ottobre 2021, senza che tuttavia possa neppure disporsi
l'assegnazione in favore del resistente, che risulta sottoposto alla misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare a seguito dei comportamenti asseritamente violenti posti in essere in danno del coniuge, diversamente il provvedimento del giudice civile potrebbe inammissibilmente favorire l'esercizio della violenza intra-familiare; ritenuto, pertanto, che sul punto sia necessario esperire una più approfondita istruttoria mirante all'accertamento delle eventuali responsabilità penali del CP_1 nonché della volontà dei figli di convivere con uno dei genitori, senza che la mancata assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia possa in concreto determinare alcun pregiudizio alla prole, atteso che entrambi i figli sono ormai maggiorenni e in grado di gestire autonomamente le proprie eSIenze quotidiane di vita;
rilevato, quanto al mantenimento dei figli, che il figlio maggiorenne ha diritto di essere mantenuto dai genitori sino al raggiungimento della autonomia economica, ovvero sino a quando gli stessi non gli abbiano fornito gli strumenti necessari, da valutarsi in rapporto al livello socio-economico del nucleo familiare, per rendersi indipendente e il mancato conseguimento dell'autosufficienza sia attribuibile a colpa dello stesso figlio;
considerato che
nel caso di specie è innegabile e non è contestato
l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, ma vi è contrasto tra le parti circa la determinazione in concreto di tale contributo, in considerazione della situazione economico-reddituale e personale dei genitori, e soprattutto l'individuazione del genitore a carico del quale il relativo onere debba gravare;
ritenuto che
la SI.ra percepisce, come da documentazione fiscale prodotta in atti, redditi T_ molto eSIui, mentre il marito è titolare di un esercizio pubblico di bar tabacchi da cui è verosimile ritenere tragga redditi molto più consistenti;
ritenuto, tanto premesso, che pare equo determinare la misura del PE_ contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli e , nella misura di complessivi € PE_1
200,00 mensili, e che le spese straordinarie, determinate secondo il protocollo vigente, siano invece poste per l'80% a carico dello stesso genitore e per il restante 20% a carico della madre, in ogni caso con versamento diretto in favore dei figli, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti con i quali autorizzava PE i coniugi a vivere separati, disponeva che il SI. versasse direttamente ai figli Controparte_1
e , maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi, la somma di € 200,00 al mese (in ragione PE_1
5 di € 100,00 ciascuno) a titolo di contribuito per il loro mantenimento, oltre all'80% delle spese straordinarie a norma del vigente Protocollo, con aggiornamento automatico annuale agli indici ISTAT, ponendo a carico della madre SI.ra l'obbligo di sostenere il 20% delle spese straordinarie nell'interesse Parte_1 dei figli;
riservava di provvedere all'esito della acquisizione di ulteriori elementi istruttori in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
ordinava alle parti di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o ogni ulteriore documentazione idonea all'accertamento della rispettiva situazione economico- patrimoniale e infine impartiva le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio nella fase contenziosa.
Con ordinanza del 12.07.2023, il P.I. provvedeva in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti, nonché disponeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p., degli atti del procedimento
6278/2021 RGNR, P.M. dr.ssa Marzia Castiglia, compatibilmente con il rispetto del segreto istruttorio.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note scritte e con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
*****
Tutto ciò premesso, nel merito va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emergente dalla convergente prospettazione delle parti sul punto.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio.
La separazione va pronunciata con addebito alla ricorrente, che vi ha dato causa con il suo comportamento contrario al dovere di fedeltà, codificato dall'art. 143, secondo comma, c.c., la cui violazione costituisce causa di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. (“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).
Non ricorrono invece i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata dalla attrice, per carenza del nesso di causalità rispetto al maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno
6 essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
Occorre inoltre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n.
20866/2021).
Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez.
1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n.
13592/2006).
Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022;
Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
Sul punto, nell'Ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n.
16169 del 2023). Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, è stato altresì ritenuto che la
Corte di merito abbia correttamente richiamato tale principio, “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel (Omissis) la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di
7 separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591)”.
Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 22291/2024, nella quale o giudici di legittimità hanno affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino inammissibile se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati (Cass. Ord. n.
22291/2024; nel caso esaminato dalla Corte è stata ritenuta sufficiente la prova del tradimento fornita tramite una sola foto, poiché controparte si è limitata a negare la veridicità del tradimento, senza allegare alcun elemento utile a fornire una spiegazione alternativa dei fatti).
L'eventuale tolleranza dell'altro coniuge può rilevare, infine, come elemento indicatore di una crisi in atto
(Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021; Cass. 648/2020; Cass. 3923/2018; Cass.
14591/2019).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la fondatezza della richiesta di addebito della separazione a carico della moglie consegue per un verso alle evidenti prove della sua infedeltà, così come emergente dagli appostamenti dell'agenzia investigativa incaricata dal convenuto, che ne aveva documentato gli incontri clandestini con un altro uomo nel 2021, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dall'investigatore privato (esaminato all'udienza del 6.12.2024), ma anche dalle Testimone_1 dichiarazioni rese dai testimoni escussi, i quali hanno confermato che la turbando una vita familiare T_ serena, aveva intrapreso una relazione extraconiugale, determinando la ferma reazione del marito e il disagio dei figli, esposti a maldicenze nel ristretto ambiente del comune di residenza.
Quanto al primo aspetto, il teste investigatore privato con agenzia in San Giorgio Ionico via Tes_1
Antonio Meucci 28/A, ha dichiarato di avere ricevuto incarico dal SI. ad Controparte_1 agosto/settembre 2021 al fine di accertare la infedeltà coniugale della moglie ed ha integralmente confermato la relazione a sua firma prodotta dalla difesa del SI. . CP_1
Dalla predetta relazione risulta accertato il rapporto di intensa frequentazione tra la SI.ra e Parte_1
, a seguito dell'attività di osservazione svolta dall'investigatore privato in data 18.10.2021, PEsona_4
22.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021 e 29.10.2021, nonché la natura confidenziale del legame tra gli stessi
(l'investigatore coglie l' che si rivolge alla chiamandola “amore”), circostanze documentate PE_4 T_ anche mediante rilievi fotografici.
Circa l'epoca di inizio della relazione, vengono in rilievo le dichiarazioni resa dai testi di parte convenuta, della cui attendibilità non si ha motivo alcuno di dubitare, anche in relazione alle deposizioni dei figli della coppia, non essendo stato rappresentato e tantomeno provato il motivo per cui gli stessi avrebbero dovuto falsamente accusare la madre del comportamento infedele, né incidendo sulla credibilità e genuinità delle relative deposizioni, il senso di delusione che ne traspare, in quanto del tutto comprensibile in
8 considerazione dell'età dei figli (all'epoca di 17 e 20 anni) e del disagio nell'affrontare nel piccolo comune di residenza le voci sempre più insistenti del tradimento perpetrato dalla madre in danno del coniuge.
L'individuazione dell'epoca di insorgenza della relazione adulterina è rilevante anche al fine di vagliare l'efficacia causale delle condotte dei coniugi, sulla scorta dei consolidati principi giurisprudenziale sopra richiamati.
Orbene, all'udienza del 30.11.2023 è stata esaminata in qualità di testimone , figlia delle Testimone_2 parti, la quale sentita sulla circostanza di cui al n.1 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23
- vero che, nell'agosto del 2021 ha appurato, insieme a Suo fratello , che vostra madre, PEsona_3 intratteneva una relazione extraconiugale con , constatando di persona, che la Parte_1 PEsona_4 stessa si intratteneva in atteggiamenti intimi, con quest'ultimo, lungo un tratto isolato di spiaggia in località torre-ovo/ marina di Torricella (TA) – l'ha confermata per averlo appresa dal fratello , PE_1 aggiungendo di avere personalmente notato che quando l' si recava la bar del padre, la PEsona_4 T_ lo serviva personalmente spostandosi dalla cassa al bancone e intratteneva la conversazione in modo molto confidenziale, inoltre lo seguiva fuori dal locale o alle slot dove lo stesso giocava, assentandosi per
5 – 10 minuti;
queste occasioni sono state riprese dalle telecamere del bar. Queste circostanze sono avvenute nel luglio – agosto del 2021; sulla circostanza di cui al n.2 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 - vero che, fino a quel momento la vita coniugale tra i suoi genitori, e Parte_1
era serena, costellata di divertimenti, passione e unione familiare, nel confermarla, ha Controparte_1 aggiunto che i genitori avevano un rapporto normale, uscivano con i loro amici e non litigavano seppure
c'erano delle preoccupazioni sul come mandare avanti la famiglia; ha confermato la circostanza di cui al n.3 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 che si riporta: vero che, il Sig. CP_1
, nell'arco della vostra vita familiare e fino ad oggi, ha sempre avuto nei confronti suoi e di suo
[...] fratello, , condotte amorevoli, affettuose, protettive e mai violente; quanto alla circostanza PEsona_3 di cui al n.4 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 - vero che, il Sig. , Controparte_1 nell'arco della vita coniugale ha sempre avuto nei confronti della Sig. condotte e parole Parte_1 amorevoli, affettuose, protettive e mai violente – nel confermarla ha aggiunto che il padre era molto affettuoso nei confronti della moglie la riempiva di regali e la assecondava nelle sue richieste, ricordava sempre le ricorrenze e non le faceva mai mancare degli omaggi floreali; ha poi confermato la circostanza di cui al n.5 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 - vero che la Signora si Parte_1
è allontanata, volontariamente, dalla casa coniugale nell'Ottobre 2021, per non farvi più ritorno, a causa della relazione extraconiugale che continuava ad intrattenere con - la confermo, PEsona_4 nell'occasione mia madre portò via tutti i suoi effetti personali andando a vivere dai suoi genitori – aggiungendo che nell'occasione la madre aveva portato via tutti i propri effetti personali andando a vivere dai suoi genitori;
ha confermato la circostanza di cui al n.6 - vero che , la ad oggi convive a Manduria T_
(TA) con -, aggiungendo di avere appreso dal nonno materno che lo stesso, avendo scoperto la PEsona_4 relazione, aveva cacciato dalla sua abitazione mia madre nel gennaio 2022 e da quel momento la stessa convive con l' in Manduria, tanto mi è stato riferito da persone a me vicine tra cui la nonna materna PE_4
9 e il nostro vicino di casa SI. ; quanto alla circostanza di cui al n.7 della memoria istruttoria PEsona_5 di parte convenuta del 21.5.23 - vero che, dall'Ottobre 2021 dopo l'allontanamento volontario dalla casa coniugale di sua madre, è stato solo suo padre a prendersi cura di Lei e Parte_1 Controparte_1 di Suo fratello, , provvedendo a tutti i vostri bisogni - l'ha confermata, precisando che PEsona_3 tanto è avvenuto già dalla scoperta della relazione quindi dall'estate del 2021; sulla circostanza di cui al n.8 della predetta memoria istruttoria di parte convenuta - vero che, dall'Ottobre 2021 sua madre si è totalmente disinteressata di voi e dei vostri bisogni anche primari -, ha riferito: “di solito andavamo a mangiare da mia nonna ma dopo il chiarimento mia madre iniziò a preparare i pasti ma noi non accettammo perché sino a quel momento si era disinteressata di tutto. In quel periodo mia madre lavorava all'asilo nido dove ha sempre prestato attività, venendo ad aiutare al bar quando era libera”; sulla circostanza di cui al n.9 ha confermato che sia lei che il fratello intendono continuare a vivere con il padre;
quanto alle circostanze di cui ai n.10 e 11, ha riferito che il rapporto con la madre si era inevitabilmente incrinato ribadendo il rifiuto a convivere con la stessa;
in relazione alla circostanza di cui al n.12 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 ha riferito di avere perso il lavoro a causa di quella denuncia sporta nei suoi confronti dalla madre, in quanto ai fini della conferma nel ruolo di UFP1 era necessario depositare i carichi pendenti che in quel momento riportavano la denuncia della genitrice;
ha infine ribadito che il padre si era preso cura in via esclusiva di essi figli;
ha quindi aggiunto che la madre per un periodo aveva abitato nella mansarda della loro abitazione che è dotata di tutti i confort, ma priva di bagno;
sentita a prova contraria sulla circostanza di cui alla lettera E della memoria istruttoria di parte attrice, ha ammesso di aver apostrofato la madre “zoccola…nasconditi” e che lei l'aveva colpita con uno schiaffo.
Dette circostanze sono state confermate dal teste , altro figlio delle parti, il quale, PEsona_3 esaminato all'udienza del 17.10.2024, ha riferito di avere scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dalla madre con il SI. , specificando che “nel mese di agosto del 2021 ero sceso in spiaggia a PEsona_4
Torre Ovo nel pomeriggio ed ho visto mia madre in compagnia di con atteggiamenti intimi”; PEsona_4 che in precedenza la vita familiare era stata tranquilla, il rapporto tra i genitori sereno, sebbene vi fossero dei litigi per questioni di poco conto come in tutte le famiglie, ma ha escluso ogni violenza e ha precisato che il rapporto coniugale si era deteriorato in conseguenza della relazione che la madre aveva iniziato con il SI. ; ha infine dichiarato di non avere più rapporti con la madre, che peraltro non gli aveva mai PE_4 proposto di andare a vivere con lei, convivendo con il padre, che provvede a tutte le sue eSIenze.
Dalle richiamate risultanze probatorie, emerge che il rapporto coniugale procedeva serenamente sino a quando non era stata scoperta dal figlio , all'epoca minorenne, la relazione extraconiugale intrapresa PE_1 dalla con il SI. , confermata dai successivi accertamenti dell'investigatore privato T_ PEsona_4 Tes_1
, che nel settembre 2021 avevano verificato la relazione, caratterizzata da assidua e clandestina
[...] frequentazione dei due amanti.
10 Non credibile è invece la versione fornita dall' , il quale, esaminato in qualità di testimone nel corso PE_4 dell'udienza del 17 ottobre 2024, ha ammesso di intrattenere una relazione sentimentale con la SI.ra T_
, collocandone tuttavia l'inizio nel mese di luglio 2022.
[...]
Alcun elemento a sostegno della ricostruzione della vicenda familiare fornita dalla attrice può peraltro trarsi dalle dichiarazioni degli ulteriori testi dalla stessa parte addotti, sulla cui attendibilità non ha motivo alcuno di dubitare avendo reso deposizioni dettagliate, tra loro coerenti e derivanti per lo più dalla diretta conoscenza dei fatti di causa, mentre per quel che attiene ai fatti appresi dalla stessa attrice non può attribuirsi agli stessi alcun rilievo probatorio (sulla valenza istruttoria delle dichiarazioni testimoniali de relato actoris, ovvero dei testi che depongono su fatti e circostanze apprese dal soggetto che ha intentato la causa, si rinvia alla recente Cass., ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024).
L'avv. cugina della SI.ra escussa all'udienza del 30.11.2023, ha riferito, Testimone_3 Parte_1 rispondendo sulla circostanza di cui alla lettera A della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 -
Vero che la SI.ra durante la convivenza coniugale, è stata picchiata dal SI. e che
T_ Parte_2 questi le profferiva frasi quali “cessa,merda, latrina … e ciò è avvenuto anche in presenza dei figli della coppia? - di non avere assistito personalmente a tali episodi e che la nell'agosto 2021 le aveva
T_ inviato una serie di messaggi scritti e vocali da cui emergevano i fatti esposti, registrati dalla attrice dopo che il marito aveva iniziato a maltrattarla per tutelarsi;
ha confermato che la lavorava presso il bar
T_ del marito e che non veniva trattata bene, ma rimproverata dal marito anche davanti ai clienti, circostanza che ha precisato avere appreso dalla stessa;
quanto alla circostanza di cui alla lettera C della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che dal 18 agosto 2021, la SInora è stata costretta,
T_ su ordine del marito, a vivere in mansarda, a non avere contatti con il resto della famiglia e tanto poiché questi, a causa della sua gelosia, era convinto che la SI.ra avesse una relazione con un altro uomo?
T_
-, ha confermato che la si era sistemata in mansarda, ambiente non consono per essere abitato in T_ quanto privo delle minime forme di abitabilità, consistendo in una stanza piccolissima utilizzata come deposito;
sulla circostanza di cui alla lettera D della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che il SI. la sera del 18 agosto 2021 ha mandato messaggi vocali e non alla moglie accusandola CP_1 di ciò -, ha riferito di avere appreso dalla stessa che il marito la accusava di intrattenere una relazione T_ extraconiugale e di avere ascoltato personalmente i messaggi inviati dal SI. , dal contenuto CP_1 ingiurioso nei confronti della e che miravano a screditarne la figura di donna, dichiarando di T_ ricordare in particolare la frase pronunciata in dialetto: “devi morire pazza”; ha confermato ancora la circostanza di cui alla lettera E - Vero che, in quella circostanza di tempo e spazio, il ha CP_1
“comunicato” ciò ai figli e AR PS ha colpito la mamma con uno schiaffo, chiamandola
“zoccola…nasconditi? -, specificando di non essere stata presente ma di averla appresa dalla cugina;
quanto alla circostanza di cui alla lettera F della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che la SInora a causa della situazione familiare che stava vivendo, aveva attacchi di panico, non T_ dormiva e non mangiava e che per questo si è recata, per essere curata, dal medico di famiglia, dr.
[...] con studio in Sava alla via Garibaldi 22?-, l'ha confermata, avendo constatato personalmente PE_6
11 che la stessa era depressa e deperita e che si rivolse al medico curante per essere aiutata;
in relazione alla circostanza di cui alla lettera G della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che la SInora veniva seguita dal marito in tutti i suoi spostamenti, anche mediate l'utilizzo di un gps apposto sotto T_ la sua auto? -, ha riferito che la sospettava che fosse stato apposto uno strumento di rintracciamento T_ nella sua autovettura in quanto dovunque andasse si ritrovava il marito o i figli e che in effetti tramite il suo attuale compagno, maresciallo dei Carabinieri, fu rinvenuto il GPS che era posizionato sotto l'autovettura della e che nell'occasione fu rimosso;
quanto alla circostanza di cui alla lettera H della
T_ memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che la SInora doveva, su espressa
T_ indicazione del marito, adempiere, fin dall'inizio della convivenza, in via esclusiva, alla cura della casa e della famiglia, e se ciò non avveniva, secondo i desiderata del , veniva da questi percossa, Parte_2 picchiata ed alla stessa rivolgeva frasi offensive?; a testi i SInori residente in [...]; residente in [...] Cap. 20056; Tes_4 Parte_3 residente in [...]-, ha dichiarato di avere appreso dalla che durante la
T_ convivenza matrimoniale veniva maltrattata dal marito, precisando che la non le aveva mai riferito
T_ nulla della sua situazione familiare prima del 2021 e che mai prima del 2021 aveva rappresentato di subire maltrattamenti ad opera del marito.
All'udienza del 17.10.2024 è stato esaminato il teste Maresciallo Capo dei Testimone_5
Carabinieri, attualmente in servizio presso la Stazione CC di Fragagnano, il quale ha dichiarato quanto segue: “Già ad agosto del 2021 io e la mia compagna eravamo stati informati da circa la Parte_1 crisi coniugale in atto. In particolare, ci aveva riferito di essere seguita e pedinata dal mese di agosto da autovetture in uso alla di lei figlia o al fidanzato di quest'ultima; nello specifico, il 07.07.2021 io e la mia compagna eravamo in villeggiatura al mare in San Pietro in Bevagna, allorchè nella mattinata abbiamo ricevuto la visita della Sig.ra la quale ci informava che durante il tragitto si era accorta di essere T_ seguita dalla figlia e si è lasciata superare dall'auto di quest'ultima per appurare che si Testimone_2 trattasse effettivamente di sua figlia. Dopo averci raggiunto alla villa al mare ed averci raccontato tale ennesimo episodio, io facevo presente alla Sig.ra che sicuramente sulla sua auto era stato montato T_ un GPS per rilevare la sua posizione;
infatti, dopo aver preso un cartone ed averlo collocato sotto l'auto, invitavo la ad ispezionare l'auto su mia indicazione ed effettivamente rinveniva un GPS che era T_ stato attaccato vicino alla marmitta, sul telaio, mediante nastro isolante nero e delle fascette di plastica nere da elettricista. Dopo aver fornito le forbici per tagliare il predetto materiale, la smontava tale T_ apparato e così aveva modo di poterlo visionare;
si trattava effettivamente di un apparecchio GPS con all'interno una sim card telefonica perfettamente funzionante. La invitavo pertanto a sporgere o integrare denuncia per i fatti rilevati. Ovviamente in detta occasione provvedevo a spegnere il dispositivo. Nostra cugina si è poi soffermata presso di noi per qualche ora, fino al primo pomeriggio, poiché era molto scossa
e provata dall'accaduto. Dopo che la è andata via ricevevamo una ulteriore visita da parte della T_ figlia , la quale ci parlava della conflittualità familiare in atto e, a proposito del GPS, Testimone_2
12 rivendicava il fatto di averlo messo lei;
io personalmente le dissi che mi appariva poco credibile che lo avesse messo lei, trattandosi di un'operazione tecnica che richiedeva competenze specifiche.
A domanda della difesa del il teste ha aggiunto: in merito al tale domanda, posso CP_1 Tes_5 confermare che in quell'occasione aveva attribuito la conflittualità esistente in famiglia Testimone_2 alla presunta relazione extraconiugale della madre;
nell'occasione, sia io che la mia compagna invitammo PE_
a riflettere sul fatto che la madre aveva negato tale circostanza, di cui ero stato precedentemente edotto, e comunque che anche qualora ci fosse stata una infedeltà coniugale ciò non doveva ripercuotersi sul rapporto tra madre e figli.
Ha infine dichiarato che già da qualche settimana prima del 07.09.2021 io e la mia compagna avevamo avuto modo di vedere ed ascoltare centinaia di messaggi whatsapp, sia vocali che scritti, dal contenuto minatorio ed offensivo che il aveva inviato alla nel giro di pochissimi giorni;
si Controparte_1 T_ trattava di messaggi molto gravi, con minacce pesanti, anche che l'avrebbe fatta a pezzi ricorrendo a soggetti malavitosi che il asseriva conoscere, oltre a messaggi in cui minacciava che l'avrebbe CP_1 fatta impazzire.
Orbene, dalla ricostruzione della istruttoria emerge con evidenza come l'infedeltà della moglie sia stata la reale ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale, in precedenza salda e basta sull'armonia dei coniugi;
in tal senso depongono in modo inconfutabile la vicinanza temporale tra la crisi coniugale iniziata già nell'agosto dell'anno 2021, manifestandosi con un comportamento sospetto della moglie nei confronti del marito e dei figli, e la scoperta della relazione extraconiugale con l' da parte del figlio , PE_4 PE_1 definitivamente acclarata dagli accertamenti operati dall'investigatore privato incaricato dal coniuge (con sentenza n. 11516/2014 i giudici della S.C. di Cassazione hanno affermato che il ricorso all'investigazione privata è del tutto legittimo in caso di separazione), e il successivo allontanamento dalla casa familiare, avvenuto nell'ottobre dello stesso anno.
E' invece inverosimile la dichiarazione del teste , il quale, pur ammettendo la relazione affettiva con PE_4 la tuttora in essere, ha collocato temporalmente l'inizio della stessa nell'autunno del 2022. T_
Né è possibile ritenere che la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge a cui è ricondotta la condotta violativa degli obblighi coniugali escluda il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (e, piuttosto, non dimostri invece tale connessione), come evidenziato dalla perspicua Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente per presunte violenze subite ad opera del marito, le parti hanno concordemente rilevato che il è stato assolto dalle imputazioni Controparte_1 elevate a suo carico in sede penale (seppure la sentenza non è stata rinvenuta nella produzione documentale del fascicolo processuale telematico e neppure in quello cartaceo), per effetto delle denunce presentate dalla moglie, e che pende attualmente l'appello avverso la sentenza di assoluzione.
Alcun ulteriore elemento di valutazione può pertanto essere allo stato desunto dal procedimento penale, se non il dato pacifico della pronuncia di assoluzione.
13 In ogni caso, nell'ambito del presente giudizio è emerso che in effetti la fu vittima di ingiurie e T_ minacce da parte del coniuge e che subì un vero e proprio mobbing familiare, essendo stata estromessa dalla abitazione coniugale e relegata in mansarda (sul punto è determinante l'attendibile deposizione del teste , tuttavia non vi sono prove, che siano rilevanti agli effetti del giudizio sull'addebito della Tes_3 separazione e in ogni caso senza nulla sottrarre al disvalore morale e giuridico dei comportamenti vessatori assunti in danno della attrice da marito e figli dopo la scoperta del tradimento, che tali comportamenti possano essere temporalmente collocati in un momento anteriore alla violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio da parte della moglie, con l'ulteriore corollario che alcuna influenza causale tali condotta possono avere esercitato sull'insorgenza della crisi familiare, che è da attribuirsi in via esclusiva all'accertata violazione del dovere di fedeltà.
PEtanto, la separazione dei coniugi va pronunciata con addebito alla moglie, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Non è fondata, invece, e deve essere respinta, la domanda di addebito al coniuge spiegata dalla attrice.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, atteso l'addebito alla stessa della separazione e non ricorrendone inoltre i presupposti, in quanto la stessa gode di redditi adeguati a consentirle di preservare un discreto tenore di vita, in mancanza di elementi di valutazione circa quello serbato in costanza di convivenza coniugale.
Residuano, infine, da delibare le questioni accessorie afferenti la prole e segnatamente i provvedimenti relativi all'assegnazione della casa coniugale sita in Sava alla Via Toscana, 29, nonché quelli relativi al mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente (quanto PE_1 PE_ all'altra figlia , alcuna domanda è stata proposta dalle parti, per cui deve presumersi che la stessa sia nelle more divenuta autonoma).
Relativamente al contributo al mantenimento del predetto figlio, va dato invero atto del mutamento della situazione rispetto al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, atteso che all'epoca il padre era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione coniugale e alla moglie, mentre allo stato è incontestato che il figlio conviva con il padre presso l'immobile già adibito a casa familiare.
Dalla convivenza con il figlio, che non ha ancora conseguito l'autonomia economica, deriva in primo luogo che deve disporsi l'assegnazione in godimento al SI. della casa familiare, con tutti gli Controparte_1 arredi.
Anche quanto al mantenimento del ragazzo, sono divenuti inattuali i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza presidenziale.
Risulta che il sia tuttora titolare di esercizio di bar-ricevitoria dalla quale è verosimile Controparte_1 tragga discreti redditi, mentre la lavora stabilmente come operatrice scolastica e percepisce una T_ retribuzione lorda di 8.000,00 euro circa all'anno (v. dichiarazione redditi 2021 allegata al ricorso introduttivo del giudizio).
14 Tenuto conto del godimento della casa coniugale da parte del , si reputa equo stabilire che la CP_1 madre contribuisca al mantenimento del figlio, attualmente di anni 21 e sino al conseguimento dell'autonomia economica, mediante il versamento, da eseguirsi direttamente allo stesso in accoglimento della specifica domanda in tal senso formulata dal convenuto, della somma di € 100,00 mensili, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, e inoltre che partecipi alle spese straordinarie nella misura del 20%, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Le spese.
Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico della attrice, che ha dato causa alla separazione, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del convenuto dichiaratasi antistataria.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 30.05.2022, così provvede: Controparte_1
1. pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Sava (TA) il 09.10.2000, Controparte_1 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sava (TA) Atto N. 64 p. 2 s. A, anno
2000, e la addebita alla moglie;
2. ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. assegna in godimento al SI. la SI.ra , nato a [...] il [...], il domicilio Controparte_1 coniugale, sito in Sava (TA) alla Via Toscana, 29, con tutti gli arredi;
4. pone a carico della SI.ra , nata a [...] il [...], l'obbligo di corrispondere, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio e con versamento diretto allo stesso figlio PE_1 maggiorenne, la somma mensile di euro 100,00, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a decorrere dalla domanda, oltre al 20% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
5. rigetta ogni altra domanda;
6. condanna la SI.ra nata a [...] il [...], al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, comprensivi di spese borsuali, da aumentarsi nella misura di legge per IVA e CPA, in favore del procuratore del convenuto, antistatario.
Così deciso in Taranto, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile in data 15.04.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Stefania D'ERRICO
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 3182 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 22.01.2025, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena Zaccaria;
Parte_1
-ATTRICE/RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Novella Pastorelli;
Controparte_1
- CONVENUTO/RESISTENTE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti per l'attrice:
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima al SI. CP_1
, per i motivi meglio esposti in narrativa;
[...]
- considerato il raggiungimento della maggiore età del figlio , nulla disporre in ordine al regime PE_1 dell'affido e della assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi;
- disporre l'obbligo di mantenimento diretto dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne e non autosufficiente economicamente;
- vittoria di compensi di causa ed accessori come per legge. per il convenuto:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti e motivi addebitabili esclusivamente alla
Ricorrente per i fatti ampiamente esposti in atti;
1 PE_ 2. disporre che la casa coniugale venga assegnata ai figli maggiorenni della coppia e
[...]
, che la coabiteranno unitamente al proprio padre PE_3 Controparte_1
Genitore collocatario - non avendo quest'ultimi alcun tipo di rapporto con la ricorrente, Parte_1 che vive, stabilmente e da due anni presso un altro domicilio con il proprio compagno;
3. porre a carico della Sig.ra genitore non collocatario, economicamente indipendente con T_ impiego a tempo indeterminato, un assegno a titolo di contributo al mantenimento da versare direttamente al figlio , pari ad € 300,00 (trecentoeuro) disoccupato di fatto è l'unico PE_1 Controparte_1 genitore a mantenere stabilmente il proprio figlio attraverso un mantenimento diretto nulla invece versa la né a titolo di contributo al mantenimento del proprio figlio, né a titolo di spese straordinarie così T_ come disposto invece dal Tribunale;
4. rigettare la richiesta di mantenimento formulata dalla Sig.ra in quanto economicamente Parte_1 indipendente e responsabile della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale;
5. vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 30.05.2022, la SI.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dal SI. , nato a Controparte_1
Sava (TA) il 09.12.1974, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Sava (TA) il
09.10.2000, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sava (TA) al n. 64 p. 2 s. A PE_ anno 2000, in regime di separazione dei beni, e dalla cui unione erano nati due figli, nata il [...]
a Manduria, e , nato il [...] a [...] PE_1
La ricorrente instava altresì per l'addebito della separazione al marito, cui attribuiva un comportamento denigratorio, verbalmente aggressivo e finanche violento nei confronti della stessa moglie e dei figli;
rappresentava che la situazione era degenerata a partire dall'estate 2021, in quanto il marito la accusava di intrattenere una relazione extraconiugale con tale , cliente del bar-tabacchi sito in Sava alla PEsona_4
Piazza Nassirya gestito dal;
lamentava che da quel momento era stata confinata nella mansarda CP_1 della casa coniugale, fatta oggetto di ingiurie e minacce e che i suoi movimenti erano controllati mediante apparecchiature di registrazione e GPS, fatti denunciati all' in data 29.08.2021, 06.09.2021, CP_2
10.09.2021, 23.09.2021 e 04.10.2021, con conseguente avvio del procedimento penale n. 6278/2021
R.G.N.R. Mod. 21, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 572 co. I e II (maltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravato) e 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), e applicazione al CP_1
, con provvedimento del GIP del Tribunale di Taranto in data 19.10.2021, della misura cautelare
[...] dell'allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.
In ordine alla situazione economico-reddituale dei coniugi e del nucleo familiare, deduceva che il SI.
gestisce un bar-tabacchi sito a Sava, in Piazza Nassirya, mentre ella ricorrente svolge attività CP_1 lavorativa di ausiliaria presso l'asilo nido comunale di Sava, con contratto a tempo indeterminato, percependo un reddito di € 8.870,38 per l'anno 2021; di avere inoltre collaborato alla gestione
2 dell'esercizio pubblico del marito, senza alcun riconoscimento economico;
che il figlio è minorenne, PE_1 PE_ mentre la figlia è maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la SI.ra rassegnava le seguenti conclusioni: “IN VIA T_
TEMPORANEA ED URGENTE A) Autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza;
B) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso PE_1 la madre;
C) Assegnare la casa familiare sita in Sava (TA) alla via Toscana n. 29 alla SI.ra che T_ la abita e la abiterà unitamente ai figli della coppia;
D) Regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre starà con il figlio liberamente. E) Porre a carico del SI. CP_1 un assegno mensile di € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , con PE_1 decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre T_ il giorno 5 di ogni mese. Spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Taranto del 12.7.2017; NEL MERITO F) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della medesima al SI. , per i motivi meglio esposti Controparte_1 in narrativa;
G) Disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione presso la madre;
PE_1
H) Assegnare la casa familiare sita in Sava (TA) alla via Toscana n. 29 alla SI.ra che la abita e T_ la abiterà unitamente ai figli della coppia;
I) Regolamentare il diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre starà con il figlio liberamente. J) Porre a carico del SI. un assegno CP_1 mensile di € 300,00, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minorenne , con decorrenza PE_1 dalla data di deposito del presente ricorso, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma dovrà essere versata alla SI.ra tramite assegno o bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 T_ di ogni mese. Spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo del Tribunale di Taranto del 12.7.2017; K) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con decreto di fissazione dell'udienza del 03.06.2022, il P.D. fissava l'udienza del 20.09.2022 per la comparizione personale dei coniugi.
Con memoria difensiva con richiesta di addebito depositata in data 02.09.2022, il SI. Controparte_1 si costituiva nel presente giudizio e, pur aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione personale dei coniugi, impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente, precisando che la crisi coniugale era imputabile ad esclusiva responsabilità della ricorrente, la quale nell'ottobre del 2021 si era volontariamente allontanata dalla casa familiare, avendo instaurato pochi mesi prima una relazione sentimentale con tale SI. , documentata dalla relazione redatta a seguito di servizio di PEsona_4 osservazione per incarico conferito all'agenzia “GPR S.C.R.L. investigazioni”; che sino a quel momento la vita coniugale era stata caratterizzata dall'armonia tra le parti;
quanto al profilo economico-patrimoniale, negava di avere omesso di prestare assistenza morale e materiale nei confronti della moglie e dei figli PE
e , i quali avevano manifestato da subito la volontà di convivere con il padre, turbati dal PE_1 comportamento materno;
che la SI.ra era economicamente indipendente, essendo assunta a tempo T_
3 indeterminato presso l'asilo comunale, per cui non poteva essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della stessa, che anzi avrebbe dovuto contribuire alle eSIenze dei figli.
Concludeva rassegnando le seguenti richieste: “A. Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatti e motivi addebitabili esclusivamente alla Ricorrente;
B. Disporre che la casa coniugale sia affidata PE_ ai figli della coppia e , maggiorenni, con collocazione prevalente di quest'ultimi che, chiedono, PE_1 di coabitarla unitamente al proprio padre non avendo alcun tipo di rapporto con Controparte_1 la Sig.ra che vive stabilmente presso un altro domicilio ormai da oltre un anno;
C. porre a carico T_ della Sig.ra genitore non collocatario, economicamente indipendente con impiego a tempo T_ indeterminato, un assegno a titolo di contributo al mantenimento da versare direttamente al figlio , PE_1 che diverrà maggiorenne il 24 settembre 2022, pari ad € 300,00 (trecento euro) partendo dalla circostanza che lostesso è ancora uno studente, che chiede di mantenere la sua collocazione presso la casa coniugale PE_ sita in Sava, alla Via Toscana n. 29, unitamente alla sorella e di essere affidato al padre
con il quale già vive, stabilmente, da oltre un anno e di fatto è l'unico genitore a Controparte_1 mantenere stabilmente il proprio figlio attraverso un mantenimento diretto;
D. Rigettare la richiesta di mantenimento formulata dalla Sig.ra in quanto responsabile della separazione per Parte_1 violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale oltre che economicamente indipendente;
E. Spese come per legge”.
All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi celebrata il 17.01.2023, a seguito di alcuni rinvii per tentativo di bonario componimento della controversia, il P.D. emetteva l'ordinanza ex artt. 707-
708 c.p.c. con la quale, premessa una sintetica ricostruzione degli atti introduttivi del giudizio e le dichiarazioni rese dalle parti (quella della ricorrente: “Sono e mi chiamo nata il [...] Parte_1
a Manduria (TA) Professione Impiegata A.D.R. Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Sono stata costretta ad allontanarmi dall'abitazione coniugale a causa delle gravi minacce e violenze sia verbali che fisiche poste in essere da mio marito. Mio marito è titolare di un bar tabacchi in Sava che è molto redditizio. Dall'ottobre 2021 in ogni caso ho sempre cercato di assicurare un ordinato ambiente domestico
a mio figlio, andando periodicamente ad occuparmi della pulizia della casa coniugale. Dopo che mio marito è stato interessato dal provvedimento di allontanamento ho cercato di entrare in casa ma il netto rifiuto dei miei figli mi ha convinta a desistere. In due occasioni sono intervenuti i carabinieri e ne sono scaturiti procedimenti penali a carico dei miei figli che tuttavia si sono conclusi con la rimessione della querela da parte mia. Anche i miei figli hanno rimesso la querela presentata nei miei confronti”; quelle del nei seguenti termini: “Sono e mi chiamo , nato il [...] CP_1 Controparte_1
a Sava (TA) Professione Commerciante A.D.R. Contesto i fatti esposti in ricorso e confermo quanto in comparsa di costituzione. Mi sono determinato a chiudere la mia attività perché non riesco a far fronte alle spese soprattutto di locazione del chiosco bar. All'inizio di agosto 2021 sono stato avvisato da conoscenti della relazione extraconiugale intrapresa da mia moglie con un altro uomo, che era un conoscente in quanto cliente del bar. Dopo la scoperta del tradimento ci sono state discussioni ma assolutamente non violenze come invece sostenuto da mia moglie. La stessa ha denunciato me e i nostri
4 figli e nei confronti di questi ultimi ieri ha rimesso la querela. PE trent'anni abbiamo vissuto una vita matrimoniale del tutto serena. A seguito del provvedimento di allontanamento emesso dal giudice penale vivo in casa di mia madre. PE effetto del carico pendente mia figlia non è stata confermata in marina. I ragazzi provvedono da soli alla pulizia della casa. Gli stessi rifiutano decisamente di avere rapporti con la madre.”), nonché evidenziando che non è contestata la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale tra le parti, nonché la circostanza che la si sia allontanata dalla abitazione familiare T_ già dall'ottobre 2021;
considerato che
si controverte in questa sede essenzialmente sull'assegnazione della casa familiare e sul mantenimento dei figli maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti;
rilevato, quanto al primo aspetto, che è pacifico tra le parti che tra la madre e i figli non intercorrano buoni rapporti (anzi vi sono state addirittura reciproche querele), con l'effetto che non può accedersi alla istanza della stessa di assegnazione in proprio favore della casa coniugale, da cui del resto ha ammesso di essersi allontanata già dall'ottobre 2021, senza che tuttavia possa neppure disporsi
l'assegnazione in favore del resistente, che risulta sottoposto alla misura dell'allontanamento dall'abitazione familiare a seguito dei comportamenti asseritamente violenti posti in essere in danno del coniuge, diversamente il provvedimento del giudice civile potrebbe inammissibilmente favorire l'esercizio della violenza intra-familiare; ritenuto, pertanto, che sul punto sia necessario esperire una più approfondita istruttoria mirante all'accertamento delle eventuali responsabilità penali del CP_1 nonché della volontà dei figli di convivere con uno dei genitori, senza che la mancata assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia possa in concreto determinare alcun pregiudizio alla prole, atteso che entrambi i figli sono ormai maggiorenni e in grado di gestire autonomamente le proprie eSIenze quotidiane di vita;
rilevato, quanto al mantenimento dei figli, che il figlio maggiorenne ha diritto di essere mantenuto dai genitori sino al raggiungimento della autonomia economica, ovvero sino a quando gli stessi non gli abbiano fornito gli strumenti necessari, da valutarsi in rapporto al livello socio-economico del nucleo familiare, per rendersi indipendente e il mancato conseguimento dell'autosufficienza sia attribuibile a colpa dello stesso figlio;
considerato che
nel caso di specie è innegabile e non è contestato
l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, ma vi è contrasto tra le parti circa la determinazione in concreto di tale contributo, in considerazione della situazione economico-reddituale e personale dei genitori, e soprattutto l'individuazione del genitore a carico del quale il relativo onere debba gravare;
ritenuto che
la SI.ra percepisce, come da documentazione fiscale prodotta in atti, redditi T_ molto eSIui, mentre il marito è titolare di un esercizio pubblico di bar tabacchi da cui è verosimile ritenere tragga redditi molto più consistenti;
ritenuto, tanto premesso, che pare equo determinare la misura del PE_ contributo dovuto dal padre per il mantenimento dei figli e , nella misura di complessivi € PE_1
200,00 mensili, e che le spese straordinarie, determinate secondo il protocollo vigente, siano invece poste per l'80% a carico dello stesso genitore e per il restante 20% a carico della madre, in ogni caso con versamento diretto in favore dei figli, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti con i quali autorizzava PE i coniugi a vivere separati, disponeva che il SI. versasse direttamente ai figli Controparte_1
e , maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi, la somma di € 200,00 al mese (in ragione PE_1
5 di € 100,00 ciascuno) a titolo di contribuito per il loro mantenimento, oltre all'80% delle spese straordinarie a norma del vigente Protocollo, con aggiornamento automatico annuale agli indici ISTAT, ponendo a carico della madre SI.ra l'obbligo di sostenere il 20% delle spese straordinarie nell'interesse Parte_1 dei figli;
riservava di provvedere all'esito della acquisizione di ulteriori elementi istruttori in ordine alla assegnazione della casa coniugale;
ordinava alle parti di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni o ogni ulteriore documentazione idonea all'accertamento della rispettiva situazione economico- patrimoniale e infine impartiva le opportune disposizioni per il prosieguo del giudizio nella fase contenziosa.
Con ordinanza del 12.07.2023, il P.I. provvedeva in merito alle istanze istruttorie formulate dalle parti, nonché disponeva l'acquisizione, ai sensi dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p., degli atti del procedimento
6278/2021 RGNR, P.M. dr.ssa Marzia Castiglia, compatibilmente con il rispetto del segreto istruttorio.
Espletata l'istruttoria, la causa è stata riservata per la decisione all'udienza del 22.01.2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note scritte e con concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
*****
Tutto ciò premesso, nel merito va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emergente dalla convergente prospettazione delle parti sul punto.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio.
La separazione va pronunciata con addebito alla ricorrente, che vi ha dato causa con il suo comportamento contrario al dovere di fedeltà, codificato dall'art. 143, secondo comma, c.c., la cui violazione costituisce causa di addebito ai sensi dell'art. 151 c.c. (“La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”).
Non ricorrono invece i presupposti per accogliere la domanda di addebito formulata dalla attrice, per carenza del nesso di causalità rispetto al maturarsi della intollerabilità della convivenza coniugale.
La giurisprudenza di legittimità ha invero in più pronunce affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare l'impossibilità per i coniugi di continuare a convivere (Cass., Sez. 1, n. 18074/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno
6 essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, n. 14162/2001; Cass., Sez. 1, n. 15101/2004).
Occorre inoltre precisare che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione degli obblighi matrimoniali, quale causa di esclusione del nesso causale, integra un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che suffragano tale situazione e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio acquisito al processo (Cass., Sez. 1, n.
20866/2021).
Tali principi sono applicabili anche all'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, la quale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale (cfr. Cass., Sez.
1, n. 25966/2022; Cass., Sez. 6-1, n. 16859/2015; Cass., Sez. 1, n. 25618/2007; Cass., Sez. 1, n.
13592/2006).
Secondo le regole generali di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte che chiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta violativa degli obblighi matrimoniali e la sua efficacia causale, nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda e, dunque, l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (cfr. Cass., Sez. 1, n. 25966/2022;
Cass., Sez. 6-1, n. 3923/2018; Cass., Sez. 1, n. 2059/2012).
Sul punto, nell'Ordinanza n. 35296 del 18.12.2023 la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio secondo il quale “grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell' intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n.
16169 del 2023). Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, è stato altresì ritenuto che la
Corte di merito abbia correttamente richiamato tale principio, “rilevando come nel giudizio sia pacificamente emerso che nel (Omissis) la moglie si è allontanata dalla casa familiare ed ha intrapreso una relazione extraconiugale, comportamenti che costituiscono violazione del dovere di coabitazione e del dovere di fedeltà, idonei, ciascuno di essi anche da solo, ed a maggior ragione se contestualmente attuati, a determinare l'addebito della separazione, a meno che il coniuge cui sono imputabili questi comportamenti non dimostri l'esistenza di una giusta causa o della loro inefficacia sulla crisi coniugale;
ad esempio, per quanto attiene all'allontanamento, e a meno che esso non sia posteriore alla domanda di
7 separazione, la prova che sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge e, quanto al dovere di fedeltà, dimostrando rigorosamente la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, che di regola deve invece presumersi;
inoltre deve tenersi conto che i doveri coniugali sono inderogabili e pertanto non rileva la eventuale tolleranza da parte dell'altro coniuge (Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021; Cass. n. 648 del 15/01/2020; Cass. n. 3923 del 19/02/2018; Cass. 22/01/2019 n. 14591)”.
Tale principio è stato confermato ancor più di recente dalla Suprema Corte nell'Ordinanza n. 22291/2024, nella quale o giudici di legittimità hanno affermato che l'eccezione di chi contesta l'addebito è persino inammissibile se non si fornisce prova dell'inefficacia causale dei fatti contestati (Cass. Ord. n.
22291/2024; nel caso esaminato dalla Corte è stata ritenuta sufficiente la prova del tradimento fornita tramite una sola foto, poiché controparte si è limitata a negare la veridicità del tradimento, senza allegare alcun elemento utile a fornire una spiegazione alternativa dei fatti).
L'eventuale tolleranza dell'altro coniuge può rilevare, infine, come elemento indicatore di una crisi in atto
(Cass. 15212/2023; Cass. 25966/2022; Cass. 11792/2021; Cass. 648/2020; Cass. 3923/2018; Cass.
14591/2019).
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, la fondatezza della richiesta di addebito della separazione a carico della moglie consegue per un verso alle evidenti prove della sua infedeltà, così come emergente dagli appostamenti dell'agenzia investigativa incaricata dal convenuto, che ne aveva documentato gli incontri clandestini con un altro uomo nel 2021, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dall'investigatore privato (esaminato all'udienza del 6.12.2024), ma anche dalle Testimone_1 dichiarazioni rese dai testimoni escussi, i quali hanno confermato che la turbando una vita familiare T_ serena, aveva intrapreso una relazione extraconiugale, determinando la ferma reazione del marito e il disagio dei figli, esposti a maldicenze nel ristretto ambiente del comune di residenza.
Quanto al primo aspetto, il teste investigatore privato con agenzia in San Giorgio Ionico via Tes_1
Antonio Meucci 28/A, ha dichiarato di avere ricevuto incarico dal SI. ad Controparte_1 agosto/settembre 2021 al fine di accertare la infedeltà coniugale della moglie ed ha integralmente confermato la relazione a sua firma prodotta dalla difesa del SI. . CP_1
Dalla predetta relazione risulta accertato il rapporto di intensa frequentazione tra la SI.ra e Parte_1
, a seguito dell'attività di osservazione svolta dall'investigatore privato in data 18.10.2021, PEsona_4
22.10.2021, 26.10.2021, 28.10.2021 e 29.10.2021, nonché la natura confidenziale del legame tra gli stessi
(l'investigatore coglie l' che si rivolge alla chiamandola “amore”), circostanze documentate PE_4 T_ anche mediante rilievi fotografici.
Circa l'epoca di inizio della relazione, vengono in rilievo le dichiarazioni resa dai testi di parte convenuta, della cui attendibilità non si ha motivo alcuno di dubitare, anche in relazione alle deposizioni dei figli della coppia, non essendo stato rappresentato e tantomeno provato il motivo per cui gli stessi avrebbero dovuto falsamente accusare la madre del comportamento infedele, né incidendo sulla credibilità e genuinità delle relative deposizioni, il senso di delusione che ne traspare, in quanto del tutto comprensibile in
8 considerazione dell'età dei figli (all'epoca di 17 e 20 anni) e del disagio nell'affrontare nel piccolo comune di residenza le voci sempre più insistenti del tradimento perpetrato dalla madre in danno del coniuge.
L'individuazione dell'epoca di insorgenza della relazione adulterina è rilevante anche al fine di vagliare l'efficacia causale delle condotte dei coniugi, sulla scorta dei consolidati principi giurisprudenziale sopra richiamati.
Orbene, all'udienza del 30.11.2023 è stata esaminata in qualità di testimone , figlia delle Testimone_2 parti, la quale sentita sulla circostanza di cui al n.1 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23
- vero che, nell'agosto del 2021 ha appurato, insieme a Suo fratello , che vostra madre, PEsona_3 intratteneva una relazione extraconiugale con , constatando di persona, che la Parte_1 PEsona_4 stessa si intratteneva in atteggiamenti intimi, con quest'ultimo, lungo un tratto isolato di spiaggia in località torre-ovo/ marina di Torricella (TA) – l'ha confermata per averlo appresa dal fratello , PE_1 aggiungendo di avere personalmente notato che quando l' si recava la bar del padre, la PEsona_4 T_ lo serviva personalmente spostandosi dalla cassa al bancone e intratteneva la conversazione in modo molto confidenziale, inoltre lo seguiva fuori dal locale o alle slot dove lo stesso giocava, assentandosi per
5 – 10 minuti;
queste occasioni sono state riprese dalle telecamere del bar. Queste circostanze sono avvenute nel luglio – agosto del 2021; sulla circostanza di cui al n.2 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 - vero che, fino a quel momento la vita coniugale tra i suoi genitori, e Parte_1
era serena, costellata di divertimenti, passione e unione familiare, nel confermarla, ha Controparte_1 aggiunto che i genitori avevano un rapporto normale, uscivano con i loro amici e non litigavano seppure
c'erano delle preoccupazioni sul come mandare avanti la famiglia; ha confermato la circostanza di cui al n.3 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 che si riporta: vero che, il Sig. CP_1
, nell'arco della vostra vita familiare e fino ad oggi, ha sempre avuto nei confronti suoi e di suo
[...] fratello, , condotte amorevoli, affettuose, protettive e mai violente; quanto alla circostanza PEsona_3 di cui al n.4 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 - vero che, il Sig. , Controparte_1 nell'arco della vita coniugale ha sempre avuto nei confronti della Sig. condotte e parole Parte_1 amorevoli, affettuose, protettive e mai violente – nel confermarla ha aggiunto che il padre era molto affettuoso nei confronti della moglie la riempiva di regali e la assecondava nelle sue richieste, ricordava sempre le ricorrenze e non le faceva mai mancare degli omaggi floreali; ha poi confermato la circostanza di cui al n.5 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 - vero che la Signora si Parte_1
è allontanata, volontariamente, dalla casa coniugale nell'Ottobre 2021, per non farvi più ritorno, a causa della relazione extraconiugale che continuava ad intrattenere con - la confermo, PEsona_4 nell'occasione mia madre portò via tutti i suoi effetti personali andando a vivere dai suoi genitori – aggiungendo che nell'occasione la madre aveva portato via tutti i propri effetti personali andando a vivere dai suoi genitori;
ha confermato la circostanza di cui al n.6 - vero che , la ad oggi convive a Manduria T_
(TA) con -, aggiungendo di avere appreso dal nonno materno che lo stesso, avendo scoperto la PEsona_4 relazione, aveva cacciato dalla sua abitazione mia madre nel gennaio 2022 e da quel momento la stessa convive con l' in Manduria, tanto mi è stato riferito da persone a me vicine tra cui la nonna materna PE_4
9 e il nostro vicino di casa SI. ; quanto alla circostanza di cui al n.7 della memoria istruttoria PEsona_5 di parte convenuta del 21.5.23 - vero che, dall'Ottobre 2021 dopo l'allontanamento volontario dalla casa coniugale di sua madre, è stato solo suo padre a prendersi cura di Lei e Parte_1 Controparte_1 di Suo fratello, , provvedendo a tutti i vostri bisogni - l'ha confermata, precisando che PEsona_3 tanto è avvenuto già dalla scoperta della relazione quindi dall'estate del 2021; sulla circostanza di cui al n.8 della predetta memoria istruttoria di parte convenuta - vero che, dall'Ottobre 2021 sua madre si è totalmente disinteressata di voi e dei vostri bisogni anche primari -, ha riferito: “di solito andavamo a mangiare da mia nonna ma dopo il chiarimento mia madre iniziò a preparare i pasti ma noi non accettammo perché sino a quel momento si era disinteressata di tutto. In quel periodo mia madre lavorava all'asilo nido dove ha sempre prestato attività, venendo ad aiutare al bar quando era libera”; sulla circostanza di cui al n.9 ha confermato che sia lei che il fratello intendono continuare a vivere con il padre;
quanto alle circostanze di cui ai n.10 e 11, ha riferito che il rapporto con la madre si era inevitabilmente incrinato ribadendo il rifiuto a convivere con la stessa;
in relazione alla circostanza di cui al n.12 della memoria istruttoria di parte convenuta del 21.5.23 ha riferito di avere perso il lavoro a causa di quella denuncia sporta nei suoi confronti dalla madre, in quanto ai fini della conferma nel ruolo di UFP1 era necessario depositare i carichi pendenti che in quel momento riportavano la denuncia della genitrice;
ha infine ribadito che il padre si era preso cura in via esclusiva di essi figli;
ha quindi aggiunto che la madre per un periodo aveva abitato nella mansarda della loro abitazione che è dotata di tutti i confort, ma priva di bagno;
sentita a prova contraria sulla circostanza di cui alla lettera E della memoria istruttoria di parte attrice, ha ammesso di aver apostrofato la madre “zoccola…nasconditi” e che lei l'aveva colpita con uno schiaffo.
Dette circostanze sono state confermate dal teste , altro figlio delle parti, il quale, PEsona_3 esaminato all'udienza del 17.10.2024, ha riferito di avere scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dalla madre con il SI. , specificando che “nel mese di agosto del 2021 ero sceso in spiaggia a PEsona_4
Torre Ovo nel pomeriggio ed ho visto mia madre in compagnia di con atteggiamenti intimi”; PEsona_4 che in precedenza la vita familiare era stata tranquilla, il rapporto tra i genitori sereno, sebbene vi fossero dei litigi per questioni di poco conto come in tutte le famiglie, ma ha escluso ogni violenza e ha precisato che il rapporto coniugale si era deteriorato in conseguenza della relazione che la madre aveva iniziato con il SI. ; ha infine dichiarato di non avere più rapporti con la madre, che peraltro non gli aveva mai PE_4 proposto di andare a vivere con lei, convivendo con il padre, che provvede a tutte le sue eSIenze.
Dalle richiamate risultanze probatorie, emerge che il rapporto coniugale procedeva serenamente sino a quando non era stata scoperta dal figlio , all'epoca minorenne, la relazione extraconiugale intrapresa PE_1 dalla con il SI. , confermata dai successivi accertamenti dell'investigatore privato T_ PEsona_4 Tes_1
, che nel settembre 2021 avevano verificato la relazione, caratterizzata da assidua e clandestina
[...] frequentazione dei due amanti.
10 Non credibile è invece la versione fornita dall' , il quale, esaminato in qualità di testimone nel corso PE_4 dell'udienza del 17 ottobre 2024, ha ammesso di intrattenere una relazione sentimentale con la SI.ra T_
, collocandone tuttavia l'inizio nel mese di luglio 2022.
[...]
Alcun elemento a sostegno della ricostruzione della vicenda familiare fornita dalla attrice può peraltro trarsi dalle dichiarazioni degli ulteriori testi dalla stessa parte addotti, sulla cui attendibilità non ha motivo alcuno di dubitare avendo reso deposizioni dettagliate, tra loro coerenti e derivanti per lo più dalla diretta conoscenza dei fatti di causa, mentre per quel che attiene ai fatti appresi dalla stessa attrice non può attribuirsi agli stessi alcun rilievo probatorio (sulla valenza istruttoria delle dichiarazioni testimoniali de relato actoris, ovvero dei testi che depongono su fatti e circostanze apprese dal soggetto che ha intentato la causa, si rinvia alla recente Cass., ordinanza n. 14030 del 21 maggio 2024).
L'avv. cugina della SI.ra escussa all'udienza del 30.11.2023, ha riferito, Testimone_3 Parte_1 rispondendo sulla circostanza di cui alla lettera A della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 -
Vero che la SI.ra durante la convivenza coniugale, è stata picchiata dal SI. e che
T_ Parte_2 questi le profferiva frasi quali “cessa,merda, latrina … e ciò è avvenuto anche in presenza dei figli della coppia? - di non avere assistito personalmente a tali episodi e che la nell'agosto 2021 le aveva
T_ inviato una serie di messaggi scritti e vocali da cui emergevano i fatti esposti, registrati dalla attrice dopo che il marito aveva iniziato a maltrattarla per tutelarsi;
ha confermato che la lavorava presso il bar
T_ del marito e che non veniva trattata bene, ma rimproverata dal marito anche davanti ai clienti, circostanza che ha precisato avere appreso dalla stessa;
quanto alla circostanza di cui alla lettera C della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che dal 18 agosto 2021, la SInora è stata costretta,
T_ su ordine del marito, a vivere in mansarda, a non avere contatti con il resto della famiglia e tanto poiché questi, a causa della sua gelosia, era convinto che la SI.ra avesse una relazione con un altro uomo?
T_
-, ha confermato che la si era sistemata in mansarda, ambiente non consono per essere abitato in T_ quanto privo delle minime forme di abitabilità, consistendo in una stanza piccolissima utilizzata come deposito;
sulla circostanza di cui alla lettera D della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che il SI. la sera del 18 agosto 2021 ha mandato messaggi vocali e non alla moglie accusandola CP_1 di ciò -, ha riferito di avere appreso dalla stessa che il marito la accusava di intrattenere una relazione T_ extraconiugale e di avere ascoltato personalmente i messaggi inviati dal SI. , dal contenuto CP_1 ingiurioso nei confronti della e che miravano a screditarne la figura di donna, dichiarando di T_ ricordare in particolare la frase pronunciata in dialetto: “devi morire pazza”; ha confermato ancora la circostanza di cui alla lettera E - Vero che, in quella circostanza di tempo e spazio, il ha CP_1
“comunicato” ciò ai figli e AR PS ha colpito la mamma con uno schiaffo, chiamandola
“zoccola…nasconditi? -, specificando di non essere stata presente ma di averla appresa dalla cugina;
quanto alla circostanza di cui alla lettera F della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che la SInora a causa della situazione familiare che stava vivendo, aveva attacchi di panico, non T_ dormiva e non mangiava e che per questo si è recata, per essere curata, dal medico di famiglia, dr.
[...] con studio in Sava alla via Garibaldi 22?-, l'ha confermata, avendo constatato personalmente PE_6
11 che la stessa era depressa e deperita e che si rivolse al medico curante per essere aiutata;
in relazione alla circostanza di cui alla lettera G della memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che la SInora veniva seguita dal marito in tutti i suoi spostamenti, anche mediate l'utilizzo di un gps apposto sotto T_ la sua auto? -, ha riferito che la sospettava che fosse stato apposto uno strumento di rintracciamento T_ nella sua autovettura in quanto dovunque andasse si ritrovava il marito o i figli e che in effetti tramite il suo attuale compagno, maresciallo dei Carabinieri, fu rinvenuto il GPS che era posizionato sotto l'autovettura della e che nell'occasione fu rimosso;
quanto alla circostanza di cui alla lettera H della
T_ memoria istruttoria di parte attrice del 29.05.23 - Vero che la SInora doveva, su espressa
T_ indicazione del marito, adempiere, fin dall'inizio della convivenza, in via esclusiva, alla cura della casa e della famiglia, e se ciò non avveniva, secondo i desiderata del , veniva da questi percossa, Parte_2 picchiata ed alla stessa rivolgeva frasi offensive?; a testi i SInori residente in [...]; residente in [...] Cap. 20056; Tes_4 Parte_3 residente in [...]-, ha dichiarato di avere appreso dalla che durante la
T_ convivenza matrimoniale veniva maltrattata dal marito, precisando che la non le aveva mai riferito
T_ nulla della sua situazione familiare prima del 2021 e che mai prima del 2021 aveva rappresentato di subire maltrattamenti ad opera del marito.
All'udienza del 17.10.2024 è stato esaminato il teste Maresciallo Capo dei Testimone_5
Carabinieri, attualmente in servizio presso la Stazione CC di Fragagnano, il quale ha dichiarato quanto segue: “Già ad agosto del 2021 io e la mia compagna eravamo stati informati da circa la Parte_1 crisi coniugale in atto. In particolare, ci aveva riferito di essere seguita e pedinata dal mese di agosto da autovetture in uso alla di lei figlia o al fidanzato di quest'ultima; nello specifico, il 07.07.2021 io e la mia compagna eravamo in villeggiatura al mare in San Pietro in Bevagna, allorchè nella mattinata abbiamo ricevuto la visita della Sig.ra la quale ci informava che durante il tragitto si era accorta di essere T_ seguita dalla figlia e si è lasciata superare dall'auto di quest'ultima per appurare che si Testimone_2 trattasse effettivamente di sua figlia. Dopo averci raggiunto alla villa al mare ed averci raccontato tale ennesimo episodio, io facevo presente alla Sig.ra che sicuramente sulla sua auto era stato montato T_ un GPS per rilevare la sua posizione;
infatti, dopo aver preso un cartone ed averlo collocato sotto l'auto, invitavo la ad ispezionare l'auto su mia indicazione ed effettivamente rinveniva un GPS che era T_ stato attaccato vicino alla marmitta, sul telaio, mediante nastro isolante nero e delle fascette di plastica nere da elettricista. Dopo aver fornito le forbici per tagliare il predetto materiale, la smontava tale T_ apparato e così aveva modo di poterlo visionare;
si trattava effettivamente di un apparecchio GPS con all'interno una sim card telefonica perfettamente funzionante. La invitavo pertanto a sporgere o integrare denuncia per i fatti rilevati. Ovviamente in detta occasione provvedevo a spegnere il dispositivo. Nostra cugina si è poi soffermata presso di noi per qualche ora, fino al primo pomeriggio, poiché era molto scossa
e provata dall'accaduto. Dopo che la è andata via ricevevamo una ulteriore visita da parte della T_ figlia , la quale ci parlava della conflittualità familiare in atto e, a proposito del GPS, Testimone_2
12 rivendicava il fatto di averlo messo lei;
io personalmente le dissi che mi appariva poco credibile che lo avesse messo lei, trattandosi di un'operazione tecnica che richiedeva competenze specifiche.
A domanda della difesa del il teste ha aggiunto: in merito al tale domanda, posso CP_1 Tes_5 confermare che in quell'occasione aveva attribuito la conflittualità esistente in famiglia Testimone_2 alla presunta relazione extraconiugale della madre;
nell'occasione, sia io che la mia compagna invitammo PE_
a riflettere sul fatto che la madre aveva negato tale circostanza, di cui ero stato precedentemente edotto, e comunque che anche qualora ci fosse stata una infedeltà coniugale ciò non doveva ripercuotersi sul rapporto tra madre e figli.
Ha infine dichiarato che già da qualche settimana prima del 07.09.2021 io e la mia compagna avevamo avuto modo di vedere ed ascoltare centinaia di messaggi whatsapp, sia vocali che scritti, dal contenuto minatorio ed offensivo che il aveva inviato alla nel giro di pochissimi giorni;
si Controparte_1 T_ trattava di messaggi molto gravi, con minacce pesanti, anche che l'avrebbe fatta a pezzi ricorrendo a soggetti malavitosi che il asseriva conoscere, oltre a messaggi in cui minacciava che l'avrebbe CP_1 fatta impazzire.
Orbene, dalla ricostruzione della istruttoria emerge con evidenza come l'infedeltà della moglie sia stata la reale ed esclusiva causa del fallimento dell'unione coniugale, in precedenza salda e basta sull'armonia dei coniugi;
in tal senso depongono in modo inconfutabile la vicinanza temporale tra la crisi coniugale iniziata già nell'agosto dell'anno 2021, manifestandosi con un comportamento sospetto della moglie nei confronti del marito e dei figli, e la scoperta della relazione extraconiugale con l' da parte del figlio , PE_4 PE_1 definitivamente acclarata dagli accertamenti operati dall'investigatore privato incaricato dal coniuge (con sentenza n. 11516/2014 i giudici della S.C. di Cassazione hanno affermato che il ricorso all'investigazione privata è del tutto legittimo in caso di separazione), e il successivo allontanamento dalla casa familiare, avvenuto nell'ottobre dello stesso anno.
E' invece inverosimile la dichiarazione del teste , il quale, pur ammettendo la relazione affettiva con PE_4 la tuttora in essere, ha collocato temporalmente l'inizio della stessa nell'autunno del 2022. T_
Né è possibile ritenere che la presentazione della domanda di separazione da parte dello stesso coniuge a cui è ricondotta la condotta violativa degli obblighi coniugali escluda il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della convivenza (e, piuttosto, non dimostri invece tale connessione), come evidenziato dalla perspicua Cass. Civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11394.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente per presunte violenze subite ad opera del marito, le parti hanno concordemente rilevato che il è stato assolto dalle imputazioni Controparte_1 elevate a suo carico in sede penale (seppure la sentenza non è stata rinvenuta nella produzione documentale del fascicolo processuale telematico e neppure in quello cartaceo), per effetto delle denunce presentate dalla moglie, e che pende attualmente l'appello avverso la sentenza di assoluzione.
Alcun ulteriore elemento di valutazione può pertanto essere allo stato desunto dal procedimento penale, se non il dato pacifico della pronuncia di assoluzione.
13 In ogni caso, nell'ambito del presente giudizio è emerso che in effetti la fu vittima di ingiurie e T_ minacce da parte del coniuge e che subì un vero e proprio mobbing familiare, essendo stata estromessa dalla abitazione coniugale e relegata in mansarda (sul punto è determinante l'attendibile deposizione del teste , tuttavia non vi sono prove, che siano rilevanti agli effetti del giudizio sull'addebito della Tes_3 separazione e in ogni caso senza nulla sottrarre al disvalore morale e giuridico dei comportamenti vessatori assunti in danno della attrice da marito e figli dopo la scoperta del tradimento, che tali comportamenti possano essere temporalmente collocati in un momento anteriore alla violazione degli obblighi scaturenti dal matrimonio da parte della moglie, con l'ulteriore corollario che alcuna influenza causale tali condotta possono avere esercitato sull'insorgenza della crisi familiare, che è da attribuirsi in via esclusiva all'accertata violazione del dovere di fedeltà.
PEtanto, la separazione dei coniugi va pronunciata con addebito alla moglie, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Non è fondata, invece, e deve essere respinta, la domanda di addebito al coniuge spiegata dalla attrice.
La domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente non può trovare accoglimento, atteso l'addebito alla stessa della separazione e non ricorrendone inoltre i presupposti, in quanto la stessa gode di redditi adeguati a consentirle di preservare un discreto tenore di vita, in mancanza di elementi di valutazione circa quello serbato in costanza di convivenza coniugale.
Residuano, infine, da delibare le questioni accessorie afferenti la prole e segnatamente i provvedimenti relativi all'assegnazione della casa coniugale sita in Sava alla Via Toscana, 29, nonché quelli relativi al mantenimento per il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente (quanto PE_1 PE_ all'altra figlia , alcuna domanda è stata proposta dalle parti, per cui deve presumersi che la stessa sia nelle more divenuta autonoma).
Relativamente al contributo al mantenimento del predetto figlio, va dato invero atto del mutamento della situazione rispetto al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, atteso che all'epoca il padre era sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'abitazione coniugale e alla moglie, mentre allo stato è incontestato che il figlio conviva con il padre presso l'immobile già adibito a casa familiare.
Dalla convivenza con il figlio, che non ha ancora conseguito l'autonomia economica, deriva in primo luogo che deve disporsi l'assegnazione in godimento al SI. della casa familiare, con tutti gli Controparte_1 arredi.
Anche quanto al mantenimento del ragazzo, sono divenuti inattuali i provvedimenti assunti all'esito dell'udienza presidenziale.
Risulta che il sia tuttora titolare di esercizio di bar-ricevitoria dalla quale è verosimile Controparte_1 tragga discreti redditi, mentre la lavora stabilmente come operatrice scolastica e percepisce una T_ retribuzione lorda di 8.000,00 euro circa all'anno (v. dichiarazione redditi 2021 allegata al ricorso introduttivo del giudizio).
14 Tenuto conto del godimento della casa coniugale da parte del , si reputa equo stabilire che la CP_1 madre contribuisca al mantenimento del figlio, attualmente di anni 21 e sino al conseguimento dell'autonomia economica, mediante il versamento, da eseguirsi direttamente allo stesso in accoglimento della specifica domanda in tal senso formulata dal convenuto, della somma di € 100,00 mensili, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, e inoltre che partecipi alle spese straordinarie nella misura del 20%, con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza.
Le spese.
Le spese e competenze del presente giudizio vanno poste a carico della attrice, che ha dato causa alla separazione, e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del convenuto dichiaratasi antistataria.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di , con ricorso depositato in data 30.05.2022, così provvede: Controparte_1
1. pronunzia la separazione giudiziale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Sava (TA) il 09.10.2000, Controparte_1 con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Sava (TA) Atto N. 64 p. 2 s. A, anno
2000, e la addebita alla moglie;
2. ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. assegna in godimento al SI. la SI.ra , nato a [...] il [...], il domicilio Controparte_1 coniugale, sito in Sava (TA) alla Via Toscana, 29, con tutti gli arredi;
4. pone a carico della SI.ra , nata a [...] il [...], l'obbligo di corrispondere, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio e con versamento diretto allo stesso figlio PE_1 maggiorenne, la somma mensile di euro 100,00, a scadenza anticipata al giorno 1 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat che misurano le variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai a decorrere dalla domanda, oltre al 20% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, come da protocollo in uso presso questo tribunale, con decorrenza dalla data di deposito del presente provvedimento;
5. rigetta ogni altra domanda;
6. condanna la SI.ra nata a [...] il [...], al pagamento delle spese del Parte_1 presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, comprensivi di spese borsuali, da aumentarsi nella misura di legge per IVA e CPA, in favore del procuratore del convenuto, antistatario.
Così deciso in Taranto, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile in data 15.04.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Stefania D'ERRICO
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