Art. 5. 1. Le spese occorrenti per il funzionamento, rispettivamente, degli uffici e dei posti di polizia ferroviaria e di polizia postale, nonche' quelle per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono iscritte nei bilanci delle Aziende medesime. ((3)) 2. Per il triennio 1985-1987 le dette spese sono valutate in annue lire sei miliardi per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed in annue lire diciannove miliardi per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che il comma 1 del presente articolo, va inteso nel senso che "per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa e' autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorche' destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39 , ed a sostenere tutti gli oneri connessi."
------------ AGGIORNAMENTO (3)
La L. 25 ottobre 1989, n. 355 , ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che il comma 1 del presente articolo, va inteso nel senso che "per il funzionamento degli uffici e dei posti di polizia postale e per l'effettuazione dei servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Amministrazione stessa e' autorizzata a cedere in uso gratuito al Ministero dell'interno locali, ancorche' destinati a case-albergo ai sensi delle leggi 7 giugno 1975, n. 227, e 10 febbraio 1982, n. 39 , ed a sostenere tutti gli oneri connessi."