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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 11/03/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1220/2024 promosso da con sede legale in Napoli Parte_1 alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. , e per essa quale mandataria P.IVA_1
– giusta procura speciale a rogito notaio Dott. di Milano in Persona_1 data 09/08/2022 Rep. 55552 Racc. n. 25806– Controparte_1 società con unico socio, con sede in Roma, Via Curtatone, 3, in persona della sua procuratrice speciale , nata a [...] il [...], Controparte_2
C.F. giusta procura a rogito Notaio C.F._1 Persona_2 in Roma del 19/07/2023, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso - dall'Avv. Gaetano Biocca (cod. fisc.
) con studio in Teramo (TE), Via Stazio n. 22; C.F._2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] il _3 C.F._3
29.2.1984 e residente in [...], int. 2;
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._4
17.11.1956 e residente in [...], int. 2;
pagina 1 di 6
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“1) accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e , ai _3 Parte_2 sensi dell'art. 2648 c.c., la qualità di eredi della de cuius per Persona_3 le ragioni di fatto e di diritto esposte nella superiore narrativa;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 3.7.2024, la società
ha evocato in giudizio e , chiedendo che Pt_1 _3 Parte_2 fosse accertata l'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da R_
[...]
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato:
-che non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_1
è creditrice nei confronti di Parte_1
in qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca, dell'importo _3 di € 133.271,65 alla data del 22.12.2017, oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla L.
108/96 e successivi DD.MM., in forza di contratto di mutuo fondiario, di originari € 160.000,00, sottoscritto in data 19.1.2005, a rogito Notaio
, Notaio in Fano, rep. 15561, racc. 1931, registrato a Persona_4
Fano (PU) in data 24.1.2005 al n. 329 serie 1T, munito di formula esecutiva in data 21.4.2022;
-che il predetto credito è garantito dall'ipoteca volontaria rilasciata da _3
, e iscritta per la somma di €
[...] Parte_2 Persona_3
320.000,00 in data 25.1.2005 presso la Conservatoria di Pesaro al n. reg. gen. 1157, reg. part. 334, sui beni immobili siti in Saltara (PU), frazione
Calcinelli, alla Via Giovanni Verga snc, edificio A [segnatamente, appartamento al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune
pagina 2 di 6 al Foglio 10, Particella 831, Subalterno 2, cat. A/2, cl. 2, cons. 4,5 vani, R.C. euro 336,99, a seguito di variazione catastale (soppressione del
01/01/2017), il bene è oggi censito in NCEU del Comune di Colli al Metauro al Foglio 10, Particella 831, Subalterno 2, cat. A/2, cl. 2, cons. 4,5 vani, R.C. euro 336,99; locale ad uso autorimessa al piano primo sottostrada, censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 10, Particella 831,
Subalterno 1 3, cat. C/6, cl. U, cons. 21 mq, R.C. euro 52,06];
-che (C.F.: ) è deceduta in Ancona Persona_3 C.F._5
(AN) in data 18.5.2013 (doc. n. 5), lasciando quali eredi _3
e ; Parte_2 Persona_5
-che la ricorrente, essendo condizione di procedibilità ai fini della proposizione della presente azione giudiziaria, promuoveva avanti l'Organismo di Conciliazione e Mediazione del foro di Pesaro, procedimento di mediazione n. 306/2023, conclusosi con esito negativo (doc. 7);
(C.F.: , nato a [...] il Parte_3 C.F._6
19.2.1989 e residente in [...], lettera A - int. 3, ha rinunciato all'eredità della madre, come da comunicazione resa dal patrocinatore, Avv. Andrea Guidarelli, nell'ambito del procedimento di mediazione promosso avanti l'Organismo di Conciliazione e Mediazione del foro di Pesaro (doc. n. 7);
-che è interesse della ricorrente vedere accertata, in capo a e _3
, la qualità di eredi della de cuius , non avendo Parte_2 Persona_3
i chiamati compiuto atti dispositivi dei beni ereditari utilmente trascrivibili;
-che dai certificati di residenza dei chiamati e _3 Parte_2
(doc. 8) emerge chiaramente che gli stessi risiedono nell'abitazione familiare, sita nel Comune di Colli al Metauro (PU) alla Via Giovanni Verga n. 11 - interno 2, oggetto di successione dalla de cuius ai chiamati all'eredità, oggi ancora catastalmente intestata a per le quote di spettanza Persona_3
(doc. 9);
-che la relazione giuridico-materiale tra i chiamati ed il bene si protrae ormai da diversi anni dopo la morte della de cuius, avvenuta in data 18.5.2013,
pagina 3 di 6 senza, tuttavia, che sia stato redatto l'inventario, con la conseguenza della produzione degli effetti di cui all'art. 485, comma 2 c.c.
I resistenti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, con ordinanza del 3.3.2025, all'esito di rinnovazione della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata assunta in decisione sulla sola base della documentazione allegata al ricorso introduttivo.
Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la dichiarazione della qualità di eredi in capo ai resistenti relativamente al bene immobile caduto in successione a seguito del decesso di , affinché possa essere Persona_3 trascritta l'accettazione tacita dell'eredità su detto bene immobile, a tutela delle ragioni creditorie vantate dalla società ricorrente.
Come è noto, l'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede e può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, concludenti e significativi della volontà di accettare.
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario.
In particolare, costituisce accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 477
c.c., la vendita di un bene ereditario, trattandosi di un atto che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l'eredità; parimenti, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte,
l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili costituenti l'asse ereditario, trattandosi di un atto rilevante,
pagina 4 di 6 non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, atteso che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso. (v. sul punto, ex plurimis, Cass. Civ. 6.4.2017, n. 8980; Cass. Civ. 11.5.2009, n.
10796; Cass. Civ. 29.3.2005, n. 6574; Cass. Civ. 12.4.2002, n. 5226; Cass.
Civ. 7.7.1999, n. 7075).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti (v. certificato storico di famiglia sub doc. n. 6 e certificato di residenza dei resistenti rilasciato il
19.7.2022, sub doc. n. 8) risulta che i resistenti risiedevano nell'immobile sito in Comune di Colli al Metauro (PU) alla Via Giovanni Verga n. 11 - interno 2, unitamente a (proprietaria pro quota del bene de Persona_3 quo; v. visura sub doc. n. 9) e che hanno continuato ad abitare detto immobile anche dopo il decesso di quest'ultima, accettandone tacitamente l'eredità.
Il fatto che i resistenti, chiamati all'eredità, abbiano posseduto ed abitato l'immobile ove dimorava anche la de cuius e da essa morendo dismesso, conferma l'avvenuto acquisto della qualità di erede, desumendosi chiaramente da tali circostanze la volontà dei resistenti di accettare l'eredità lasciata da . Persona_3
La circostanza (non contestata dai resistenti, rimasti contumaci) della stabile residenza e, dunque, del possesso dei beni facenti parte dell'asse ereditario – ed in particolare del bene oggetto dell'ipoteca volontaria rilasciata a garanzia del credito vantato dall'odierna ricorrente-, unitamente alla mancata Pt_4 redazione dell'inventario entro il termine prescritto, rende applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 485 comma 2 c.c. e, di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di eredi puri e semplici in capo ai resistenti.
In conclusiva sintesi, i resistenti e devono essere _3 Parte_2 qualificati come eredi puri e semplici della de cuius Persona_3
pagina 5 di 6 avendone accettato tacitamente l'eredità, mediante il possesso dei beni ereditari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'oggetto del procedimento, avuto riguardo ai valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione o eccezione disattesa,
1. accerta e dichiara la tacita accettazione dell'eredità morendo dismessa da nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_3
Ancona il 18.5.2013, da parte di (C.F.: , _3 C.F._3 nato a [...] il [...] e residente in [...], int. 2, e di (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in C.F._4
Colli al Metauro (PU) alla Via Giovanni Verga n. 11, int. 2;
2. ordina al Conservatore RR.II. dell'Ufficio delle Entrate competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alle trascrizioni ed alle annotazioni conseguenti alle statuizioni della presente sentenza;
3. condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.090,00 per compenso ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Si comunichi.
Pesaro, 11.3.2025
IL GIUDICE
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1220/2024 promosso da con sede legale in Napoli Parte_1 alla Via Santa Brigida n. 39, C.F. , e per essa quale mandataria P.IVA_1
– giusta procura speciale a rogito notaio Dott. di Milano in Persona_1 data 09/08/2022 Rep. 55552 Racc. n. 25806– Controparte_1 società con unico socio, con sede in Roma, Via Curtatone, 3, in persona della sua procuratrice speciale , nata a [...] il [...], Controparte_2
C.F. giusta procura a rogito Notaio C.F._1 Persona_2 in Roma del 19/07/2023, rappresentata e difesa - giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso - dall'Avv. Gaetano Biocca (cod. fisc.
) con studio in Teramo (TE), Via Stazio n. 22; C.F._2
RICORRENTE nei confronti di
(C.F.: , nato a [...] il _3 C.F._3
29.2.1984 e residente in [...], int. 2;
(C.F.: ) nato a [...] il Parte_2 C.F._4
17.11.1956 e residente in [...], int. 2;
pagina 1 di 6
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per la ricorrente
“1) accertare e dichiarare in capo ai Sig.ri e , ai _3 Parte_2 sensi dell'art. 2648 c.c., la qualità di eredi della de cuius per Persona_3 le ragioni di fatto e di diritto esposte nella superiore narrativa;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 3.7.2024, la società
ha evocato in giudizio e , chiedendo che Pt_1 _3 Parte_2 fosse accertata l'accettazione tacita dell'eredità morendo dismessa da R_
[...]
A fondamento della domanda, la ricorrente ha allegato:
-che non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_1
è creditrice nei confronti di Parte_1
in qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca, dell'importo _3 di € 133.271,65 alla data del 22.12.2017, oltre interessi maturati e maturandi al tasso convenzionale dalla data di scadenza delle singole obbligazioni sino al saldo e comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla L.
108/96 e successivi DD.MM., in forza di contratto di mutuo fondiario, di originari € 160.000,00, sottoscritto in data 19.1.2005, a rogito Notaio
, Notaio in Fano, rep. 15561, racc. 1931, registrato a Persona_4
Fano (PU) in data 24.1.2005 al n. 329 serie 1T, munito di formula esecutiva in data 21.4.2022;
-che il predetto credito è garantito dall'ipoteca volontaria rilasciata da _3
, e iscritta per la somma di €
[...] Parte_2 Persona_3
320.000,00 in data 25.1.2005 presso la Conservatoria di Pesaro al n. reg. gen. 1157, reg. part. 334, sui beni immobili siti in Saltara (PU), frazione
Calcinelli, alla Via Giovanni Verga snc, edificio A [segnatamente, appartamento al piano terra, censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune
pagina 2 di 6 al Foglio 10, Particella 831, Subalterno 2, cat. A/2, cl. 2, cons. 4,5 vani, R.C. euro 336,99, a seguito di variazione catastale (soppressione del
01/01/2017), il bene è oggi censito in NCEU del Comune di Colli al Metauro al Foglio 10, Particella 831, Subalterno 2, cat. A/2, cl. 2, cons. 4,5 vani, R.C. euro 336,99; locale ad uso autorimessa al piano primo sottostrada, censito nel Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 10, Particella 831,
Subalterno 1 3, cat. C/6, cl. U, cons. 21 mq, R.C. euro 52,06];
-che (C.F.: ) è deceduta in Ancona Persona_3 C.F._5
(AN) in data 18.5.2013 (doc. n. 5), lasciando quali eredi _3
e ; Parte_2 Persona_5
-che la ricorrente, essendo condizione di procedibilità ai fini della proposizione della presente azione giudiziaria, promuoveva avanti l'Organismo di Conciliazione e Mediazione del foro di Pesaro, procedimento di mediazione n. 306/2023, conclusosi con esito negativo (doc. 7);
(C.F.: , nato a [...] il Parte_3 C.F._6
19.2.1989 e residente in [...], lettera A - int. 3, ha rinunciato all'eredità della madre, come da comunicazione resa dal patrocinatore, Avv. Andrea Guidarelli, nell'ambito del procedimento di mediazione promosso avanti l'Organismo di Conciliazione e Mediazione del foro di Pesaro (doc. n. 7);
-che è interesse della ricorrente vedere accertata, in capo a e _3
, la qualità di eredi della de cuius , non avendo Parte_2 Persona_3
i chiamati compiuto atti dispositivi dei beni ereditari utilmente trascrivibili;
-che dai certificati di residenza dei chiamati e _3 Parte_2
(doc. 8) emerge chiaramente che gli stessi risiedono nell'abitazione familiare, sita nel Comune di Colli al Metauro (PU) alla Via Giovanni Verga n. 11 - interno 2, oggetto di successione dalla de cuius ai chiamati all'eredità, oggi ancora catastalmente intestata a per le quote di spettanza Persona_3
(doc. 9);
-che la relazione giuridico-materiale tra i chiamati ed il bene si protrae ormai da diversi anni dopo la morte della de cuius, avvenuta in data 18.5.2013,
pagina 3 di 6 senza, tuttavia, che sia stato redatto l'inventario, con la conseguenza della produzione degli effetti di cui all'art. 485, comma 2 c.c.
I resistenti, pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, con ordinanza del 3.3.2025, all'esito di rinnovazione della notifica, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata assunta in decisione sulla sola base della documentazione allegata al ricorso introduttivo.
Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento.
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la dichiarazione della qualità di eredi in capo ai resistenti relativamente al bene immobile caduto in successione a seguito del decesso di , affinché possa essere Persona_3 trascritta l'accettazione tacita dell'eredità su detto bene immobile, a tutela delle ragioni creditorie vantate dalla società ricorrente.
Come è noto, l'accettazione tacita di eredità si ha quando il chiamato compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede e può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o, comunque, concludenti e significativi della volontà di accettare.
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all'eredità, che ponga in essere anche atti che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente all'atto di apertura della successione e la mera gestione conservativa dei beni compresi nell'asse ereditario.
In particolare, costituisce accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 477
c.c., la vendita di un bene ereditario, trattandosi di un atto che il chiamato erede non avrebbe diritto di compiere se non volesse accettare l'eredità; parimenti, secondo la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte,
l'accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla voltura catastale dei beni immobili costituenti l'asse ereditario, trattandosi di un atto rilevante,
pagina 4 di 6 non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, atteso che soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a se stesso. (v. sul punto, ex plurimis, Cass. Civ. 6.4.2017, n. 8980; Cass. Civ. 11.5.2009, n.
10796; Cass. Civ. 29.3.2005, n. 6574; Cass. Civ. 12.4.2002, n. 5226; Cass.
Civ. 7.7.1999, n. 7075).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti (v. certificato storico di famiglia sub doc. n. 6 e certificato di residenza dei resistenti rilasciato il
19.7.2022, sub doc. n. 8) risulta che i resistenti risiedevano nell'immobile sito in Comune di Colli al Metauro (PU) alla Via Giovanni Verga n. 11 - interno 2, unitamente a (proprietaria pro quota del bene de Persona_3 quo; v. visura sub doc. n. 9) e che hanno continuato ad abitare detto immobile anche dopo il decesso di quest'ultima, accettandone tacitamente l'eredità.
Il fatto che i resistenti, chiamati all'eredità, abbiano posseduto ed abitato l'immobile ove dimorava anche la de cuius e da essa morendo dismesso, conferma l'avvenuto acquisto della qualità di erede, desumendosi chiaramente da tali circostanze la volontà dei resistenti di accettare l'eredità lasciata da . Persona_3
La circostanza (non contestata dai resistenti, rimasti contumaci) della stabile residenza e, dunque, del possesso dei beni facenti parte dell'asse ereditario – ed in particolare del bene oggetto dell'ipoteca volontaria rilasciata a garanzia del credito vantato dall'odierna ricorrente-, unitamente alla mancata Pt_4 redazione dell'inventario entro il termine prescritto, rende applicabile al caso di specie il disposto di cui all'art. 485 comma 2 c.c. e, di conseguenza, il riconoscimento della qualifica di eredi puri e semplici in capo ai resistenti.
In conclusiva sintesi, i resistenti e devono essere _3 Parte_2 qualificati come eredi puri e semplici della de cuius Persona_3
pagina 5 di 6 avendone accettato tacitamente l'eredità, mediante il possesso dei beni ereditari.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della natura e dell'oggetto del procedimento, avuto riguardo ai valori minimi per le sole fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione o eccezione disattesa,
1. accerta e dichiara la tacita accettazione dell'eredità morendo dismessa da nata a [...] il [...] e deceduta in Persona_3
Ancona il 18.5.2013, da parte di (C.F.: , _3 C.F._3 nato a [...] il [...] e residente in [...], int. 2, e di (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...] e residente in C.F._4
Colli al Metauro (PU) alla Via Giovanni Verga n. 11, int. 2;
2. ordina al Conservatore RR.II. dell'Ufficio delle Entrate competente, con esonero da ogni responsabilità, di procedere alle trascrizioni ed alle annotazioni conseguenti alle statuizioni della presente sentenza;
3. condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
2.090,00 per compenso ed € 545,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge.
Si comunichi.
Pesaro, 11.3.2025
IL GIUDICE
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 6 di 6