Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.17019 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Manuela Montuori , all' udienza di T.S. del Par 20.11.2024, lette le note di ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa tra rappresentato e difeso come da Parte_2 C.F._1 procura in atti dall'Avv. CARRO SALVATORE, presso cui domicilia, contro rappresentato e difeso come da procura in atti dall'Avv. LIZZI CP_1
MARIA SOFIA presso cui domicilia in VIA DE GASPERI, 55 C/C AVVOCATURA COMPARIMENTALE NAPOLI
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rapp.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Cappabianca giusta procura in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 26.09.2023 parte ricorrente deduceva di aver ricevuto nel corso dell'anno 2021 diverse comunicazione da parte dell' e CP_1 della Cassa Edile della Provincia di AP, aventi ad oggetto una richiesta di regolarizzazione contributiva, per gli anni 2001/2004, per un importo complessivo di circa € 30.446,75; che, tuttavia, tali importi non erano dalla stessa dovuti ai predetti Enti previdenziali, poiché ella è titolare di un'impresa individuale avente ad oggetto la vendita di calzature su area pubblica e non di un'impresa svolgente attività edile;
a dire della ricorrente, infatti, nel periodo in oggetto (2001-2004), l'attività edile era esercitata dal di lei padre e solo formalmente intestata a proprio nome, ma che in ogni caso tali crediti sarebbero ormai prescritti, poiché decorso oltre un decennio dalla propria maturazione e non essendo intervenuto nelle more alcun atto interruttivo dei termini di prescrizione. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all (c.f. ) per i crediti di cui CP_1 P.IVA_1 all'estratto di ruolo 1031/2007, e/o per i contributi, con relative sanzioni ed interessi, di cui all'invito alla regolarizzazione di cui in premessa;
2) dichiarare
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Provincia di AP (c.f. ); 3) condannare i convenuti in solido e/o P.IVA_2 alternativamente al pagamento di spese ed onorari di lite con attribuzione al sottoscritto difensore». Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso. All'udienza del 20.11.2024, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Il ricorso è fondato. “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
(17) b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. (20) (44)
Nel caso in esame a seguito della richiesta del Durc da parte della ricorrente che esercita attività di commercio su strada pubblica sia l' che la CP_1 CP_2 della Provincia di AP hanno inoltrato un invito a regolarizzare relativo a contributi gestione Aziende con lavoratori dipendenti anni 2001-2004 per i quali sono state emesse due cartelle di pagamento ovvero la nr. 071 2005 0379715415 asseritamente notificata in data 18.1.2006 (per insoluto 2004) e la nr. 071 2007 0087152741 asseritamente notificata in data 19.06.2007 (tributi previdenziali
Aziende dell'importo di € 29.184,89 preceduta da verbale ispettivo del 25.7.2006, notificato in data 8.8.2006). Non vi è prova della notifica delle cartelle. In ogni modo, anche a voler ritenere valide le asserzioni fatte dall' è ampiamente CP_1 decorso il termine di prescrizione previsto dalla citata norma di legge. I contributi richiesti dall' con invito a regolarizzare del 26.3.2001 sono prescritti e non CP_1 dovuti. Il ricorso va, pertanto, accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e l' mentre si compensano integralmente tra la ricorrente e la CP_1
Cassa edile della Provincia di AP.
P.Q.M.
Il Tribunale di AP- in funzione di giudice del Lavoro- nella persona della Dr.ssa Manuela Montuori così provvede: dichiara che nulla è dovuto alla gestione Datori di Lavoro con dipendenti per la cartella nr. 3797154, anno 2005, importo debito 1261,87 e per la cartella nr. 871527 , anno 2007, importo debito 29184,88 di cui all'invito a regolarizzare inviato dall' alla parte ricorrente in data 26.03.2021; dichiara che la CP_1 ricorrente non è tenuta all'iscrizione alla della provincia di AP;
CP_2
2 condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di € CP_1
2000,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Carro Salvatore dichiaratosi anticipatario;
compensa le spese di lite tra parte ricorrente e Provincia Controparte_2 CP_2
Si comunichi. AP, 20.11.2024
Il Giudice del lavoro Dott. Manuela Montuori
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