Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3057
TAR
Decreto cautelare 1 agosto 2025
>
TAR
Sentenza breve 5 settembre 2025
>
CS
Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità dell'art. 33, comma 4, DAC n. 109/2023 per assenza di norma primaria

    Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo insussistente il potere dell'Amministrazione di introdurre una sanzione di sospensione dell'attività in assenza di una pertinente norma primaria.

  • Accolto
    Eccesso di potere

    Non specificato nel dettaglio, ma assorbito dall'accoglimento del motivo principale.

  • Accolto
    Error in iudicando – violazione di norme primarie sull'introduzione di disciplina sanzionatoria locale

    Il Consiglio di Stato afferma che la potestà regolamentare conferita ai Comuni per l'assetto e l'utilizzazione del territorio comprende anche la potestà sanzionatoria, in quanto teleologicamente necessaria all'attuazione delle finalità di tutela del decoro e della vivibilità urbana.

  • Accolto
    Error in iudicando – violazione del principio di personalità della sanzione

    Il Consiglio di Stato ritiene che la sanzione sia legittimamente prevista dal regolamento comunale, derivando la propria fonte attributiva dalla legge statale.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3057
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3057
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo