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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 48477del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.02.2025, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma Via XX Settembre 4, presso e nello Parte_1
studio dell'Avv. Stefano Galeani, che la rappresenta e difende per delegata in atti;
- ATTORE -
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
), in persona del Direttore Generale pro tempore, Avv. Edmonda
[...]
Rolli, elettivamente domiciliata in Roma in via F. Paulucci dè Calboli, 20/E, presso l'Avv.
Stefania Troiani dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di Procura Generale alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertarsi e dichiararsi inesistente il credito chiesto Controparte_3 dall' di Roma con la comunicazione datata 19/07/21 prot. 0040301 della somma di euro CP_3
13.993,46 (comprensiva di interessi per euro 133,43) per rate di ammortamento e/o oneri accessori sin dal marzo 2006,; accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi credito vantato dall' a titolo di spese di riscaldamento stante l'avvenuto distacco dall'impianto CP_3
centralizzato sin dall'agosto 2014 e/o per intervenuta prescrizione;
accertare e dichiarare il diritto della a vedersi restituire dall' di Roma la somma di euro 9.615,90 Pt_1 CP_3
versata a titolo di spese per manutenzione straordinaria mai effettuata.
A sostegno della domanda ha invocato l'inesistenza del titolo su cui l' fonda la richiesta CP_3
di pagamento sull'immobile acquistato dall' . di Roma in Roma V. Rodolfo Valentino 19 CP_3
scala 3 Fabbricato B int. 10 e relative pertinenze, con prezzo d'acquisto versato in data antecedente al rogito come risulta dall'art. 6; la prescrizione del credito a titolo di oneri accessori avendo provveduto al loro pagamento, come risulta dai bollettini di pagamento;
che
, inoltre, risulta essere creditrice dell'odierna convenuta della somma di euro 9.615,90 (euro
45,79 mensili da aprile2006 a settembre 2023) quali somme versate a fronte di servizi non erogati (manutenzione straordinaria) come risultanti dalle fatture mensili inviate dall' . CP_3
del nel costituirsi in giudizio, ha escluso che la somma richiesta si CP_3 CP_1
riferisca a rate di ammortamento;
ha invocato la legittimità del credito chiesto per oneri accessori calcolato secondo il criterio di ripartizione nativamente definiti, dall'art. 17bis
della L.R. n. 12/'99 e l'art. 49 bis della L.R. n. 27/'06, come modificato, nello stabilire l'obbligatorietà del pagamento delle quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, richiamano, specificandole ed integrandole, le modalità di esazione delle suddette somme.
2 – In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Secondo l'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza la pronuncia della cessata materia del contendere costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda, escludendo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto inizialmente dedotto in causa.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato istanza congiunta del 4.12.2024 di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, ribadita nelle note in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 27.01.2025.
L'intervenuto accordo in via stragiudiziale tra le parti ha determinato il venir meno della posizione di contrasto in ordine alla pretesa creditoria riportata nell'avviso e la necessità di una pronuncia giudiziale sulla pretesa sostanziale, con compensazione delle spese di lite come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 21.02.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 48477del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuto in decisione all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.02.2025, e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma Via XX Settembre 4, presso e nello Parte_1
studio dell'Avv. Stefano Galeani, che la rappresenta e difende per delegata in atti;
- ATTORE -
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
), in persona del Direttore Generale pro tempore, Avv. Edmonda
[...]
Rolli, elettivamente domiciliata in Roma in via F. Paulucci dè Calboli, 20/E, presso l'Avv.
Stefania Troiani dalla quale è rappresentato e difeso, in virtù di Procura Generale alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come da atti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendo di accertarsi e dichiararsi inesistente il credito chiesto Controparte_3 dall' di Roma con la comunicazione datata 19/07/21 prot. 0040301 della somma di euro CP_3
13.993,46 (comprensiva di interessi per euro 133,43) per rate di ammortamento e/o oneri accessori sin dal marzo 2006,; accertarsi e dichiararsi l'inesistenza di qualsiasi credito vantato dall' a titolo di spese di riscaldamento stante l'avvenuto distacco dall'impianto CP_3
centralizzato sin dall'agosto 2014 e/o per intervenuta prescrizione;
accertare e dichiarare il diritto della a vedersi restituire dall' di Roma la somma di euro 9.615,90 Pt_1 CP_3
versata a titolo di spese per manutenzione straordinaria mai effettuata.
A sostegno della domanda ha invocato l'inesistenza del titolo su cui l' fonda la richiesta CP_3
di pagamento sull'immobile acquistato dall' . di Roma in Roma V. Rodolfo Valentino 19 CP_3
scala 3 Fabbricato B int. 10 e relative pertinenze, con prezzo d'acquisto versato in data antecedente al rogito come risulta dall'art. 6; la prescrizione del credito a titolo di oneri accessori avendo provveduto al loro pagamento, come risulta dai bollettini di pagamento;
che
, inoltre, risulta essere creditrice dell'odierna convenuta della somma di euro 9.615,90 (euro
45,79 mensili da aprile2006 a settembre 2023) quali somme versate a fronte di servizi non erogati (manutenzione straordinaria) come risultanti dalle fatture mensili inviate dall' . CP_3
del nel costituirsi in giudizio, ha escluso che la somma richiesta si CP_3 CP_1
riferisca a rate di ammortamento;
ha invocato la legittimità del credito chiesto per oneri accessori calcolato secondo il criterio di ripartizione nativamente definiti, dall'art. 17bis
della L.R. n. 12/'99 e l'art. 49 bis della L.R. n. 27/'06, come modificato, nello stabilire l'obbligatorietà del pagamento delle quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, richiamano, specificandole ed integrandole, le modalità di esazione delle suddette somme.
2 – In via preliminare deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Secondo l'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza la pronuncia della cessata materia del contendere costituisce una fattispecie della prassi giurisprudenziale applicabile ad una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno la necessità di una decisione sulla domanda, escludendo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto inizialmente dedotto in causa.
Nelle more del giudizio le parti hanno depositato istanza congiunta del 4.12.2024 di cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite, ribadita nelle note in sostituzione dell'udienza del 6.02.2025 disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 27.01.2025.
L'intervenuto accordo in via stragiudiziale tra le parti ha determinato il venir meno della posizione di contrasto in ordine alla pretesa creditoria riportata nell'avviso e la necessità di una pronuncia giudiziale sulla pretesa sostanziale, con compensazione delle spese di lite come chiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Dichiara la cessata materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma, il 21.02.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano