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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/10/2025, n. 5121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5121 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1125/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 7801/2019 pubblicata il 4.9.2019, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...]. (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f. ), e presso C.F._2 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 3 della Via M. Morgantini, il quale avvocato dichiara di voler ricevere gli avvisi e le eventuali notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante principale
CONTRO
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, avente capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno: costituita ai sensi della legge 130/1999, iscritta al n. P.IVA_1 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , rappresentata, in CP_2
forza di procura a rogito notaio Dott. del 30 novembre 2018 rep. 300077 Persona_1 fasc. 32828 registrato Pordenone presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Pordenone in data
3 Dicembre 2018 al n. 16538 serie 1T (all.1) da (già Controparte_3 CP_4 giusto atto di variazione di denominazione sociale del 14.12.2018 a rogito Notaio
[...]
rep. 14763 Racc. 7869 (all.2), con sede legale in Milano alla via Galileo Galilei n. Per_2
7, oggi , capitale sociale €. 600.000,00 i.v., codice fiscale e Controparte_5
numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro- tempore della Questura di Milano Ctg. 13/D-Div. P.A.S. n. 20/2019 di Reg., in persona del dott. nella sua qualità di procuratore (giusta procura conferita dal Persona_3
Consigliere Delegato con atto per Notaio dott. di Persona_4 Persona_5
Milano del 5 novembre 2020 rep. 5775, racc. 1576 (all.3)- registrata presso Ufficio
Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II in data 12 novembre 2020 al n.88715 serie 1T) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera del Foro di Napoli (c.f.
) giusta procura allegata alla presente comparsa di costituzione e C.F._3 risposta, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6 elegge domicilio.
L'avv. Francesca Strazzera dichiara di volere ricevere gli avvisi di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o di posta Email_2 ordinaria: Email_3
appellata
NONCHE'
nato a [...] il [...] C.F. , residente in CP_6 C.F._4
San Giorgio a Cremano alla via Gennaro Capuozzo n. 6 rappresentato e dall'avv. Carmela
OM C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C.F._5
Piave n. 7 presso lo studio dell'avv. Carmela OM.(e mail
– fax 0818993148) Email_4
appellante incidentale E
Controparte_7
appellato contumace:
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da atti, verbali e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.7801/2019 pubblicata il 4.9.2019 il Tribunale di Napoli, decidendo sulle domande proposte dal nei confronti di e Controparte_7 Parte_1 CP_6
, con cui, sulla premessa di un credito vantato nei confronti del in forza del
[...] CP_6 decreto ingiuntivo n. 6204/2016 emesso dal tribunale partenopeo in data 13.9.2016 con cui quest'ultimo era stato condannato, in solido con la nonché Controparte_8 CP_9
al pagamento dell'importo di € 919.321,58, oltre accessori e spese, aveva
[...]
chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto per notaio del 5.2.2016 di trasferimento di una serie di beni immobili in favore di Persona_6
, effettuato dal in esecuzione del decreto di omologa della Parte_1 CP_6
separazione personale consensuale dei coniugi , e, in via subordinata , la dichiarazione di inefficacia del trasferimento ex art. 2901 c.c, accoglieva la domanda subordinata, con condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della banca attrice e ordine al Conservatore dei RRII di annotazione della sentenza.
1.1. A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado esaminava in via prioritaria la domanda subordinata ritenendo dirimente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., con assorbimento di quella principale di simulazione.
1.2. Nello specifico, affermava che: il era legittimato ad agire in Controparte_7 revocatoria anche se il decreto ingiuntivo era stato opposto, essendo invocabile la tutela revocatoria anche per un credito litigioso;
il contratto del 5.2.2016 recava pregiudizio alle ragioni creditorie dell'istituto di credito, non avendo il dimostrato di possedere altri CP_6
beni oltre quelli trasferiti alla;
l'atto del 5.2.2016 era successivo al sorgere del Pt_1 credito azionato con il ricorso monitorio, essendo sorto in seguito ad una serie di fideiussioni prestate da per le obbligazioni della nei CP_6 Controparte_8
confronti del l'ultima delle quali risalente al 22.7.2014, e le Controparte_7 obbligazioni della debitrice principale derivavano da una serie di linee di credito concesse dalla banca tra il 2012 e il 2015; il trasferimento immobiliare attuato dal in favore CP_6 della moglie separata in esecuzione dell'accordo di separazione non aveva natura solutoria e come tale era revocabile, mancando la prova che la avesse titolo al mantenimento Pt_1
(per mancanza di adeguati redditi propri) e che il trasferimento, quindi, avesse la funzione di assolvere a detto obbligo;
quand'anche l'atto fosse da considerarsi a titolo oneroso, lo stesso era revocabile, dovendo ritenersi la moglie del a conoscenza della situazione CP_6 debitoria del coniuge;
l'interventrice società era legittimata ad agire avendo CP_1
documentato di aver acquistato dal tutti i crediti derivanti dai contratti Controparte_7 di mutuo, di apertura di credito o finanziamenti erogati in alte forme tecniche, sorti tra l'1.1.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, nel cui ambito non vi era dubbio rientrasse il credito di causa, azionato con decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello principale la sig.ra , affidato Parte_1
a tre ragioni:1) difetto di prova della legittimazione ad agire di 2) natura Controparte_1 onerosa del trasferimento e conseguente inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 comma 3 cpc;
3) in subordine, assenza di scientia fraudis in capo alla . Pt_1
3. Ha resistito al gravame la che ha contestato le ragioni del gravame e ne Controparte_1
ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante alle spese del grado. A supporto della sua legittimazione attiva ha depositato dichiarazione di cessione dell'Intesa San Paolo
(incorporante il ) datata 10.12.2020. Controparte_7
4. Si è costituito in data 27.7.2020 anche che ha proposto appello incidentale CP_6 con cui, sulla base di ragioni analoghe a quelle poste a fondamento dell'appello principale, ha chiesto la riforma della gravata sentenza e il rigetto della domanda revocatoria, vinte le spese.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 30.4.2025, in esito all'udienza di pari data di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
7. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione, principale ed incidentale, siano state proposte tempestivamente.
7.1 Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4.9.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
4.3.2020.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per il periodo di sospensione feriale ( dall'1 al 31 agosto).
7.2. Risulta tempestivo anche l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione in appello depositata in data 27.7.2020, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc, di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione per il giorno 24.9.2020.
8.Venendo al merito, l'appello principale è infondato e va respinto.
8.1. Segnatamente, con il primo motivo, si contesta, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la nel costituirsi in giudizio con comparsa di Controparte_1 intervento del 26.10.2018 non avrebbe dimostrato di essere cessionaria del credito oggetto della domanda revocatoria azionata dal in quanto: non aveva prodotto Controparte_7 il contratto di cessione e neanche la Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione, in quanto in atti risultava versato solo un estratto di una GU, costituito da una stampata di pagina internet senza alcuna attestazione di conformità e indicazione della fonte;
il credito del nei confronti del non derivava da mutuo, apertura di Controparte_7 CP_6 credito o finanziamento ma si riferiva ad una garanzia personale fideiussoria, come tale non compreso tra i crediti ceduti;
la documentazione prodotta- consistente in un atto denominato
“scheda di cessione del credito”, “lettera del 12.3.2018 e 20.4.2018”, “lettera accompagnatoria alla fideiussione 29.1.202013” e lettera accompagnatoria alla fideiussione
22.07.2014”, era inidonea a provare la cessione;
il aveva tenuto un Controparte_7
comportamento processuale implicante abbandono del giudizio, in quanto non aveva depositato alcun atto né aveva contestato la fondatezza delle difese di essa impugnante.
8.2. Con il secondo mezzo si sostiene che il trasferimento immobiliare avrebbe carattere oneroso perché costituente adempimento di un debito scaduto, come dimostrato dal decreto di omologa della separazione, che prevedeva proprio l'obbligo in capo al di CP_6
trasferire alla moglie separata il bene quale modo diverso di ottemperare al versamento dell'assegno di mantenimento. Si protesta, altresì, che il tribunale avrebbe illegittimamente rilevato d'ufficio la gratuità dell'atto che mai controparte aveva eccepito;
in ogni caso, essendo, di regola, i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, sarebbe stato onere dell'attore in revocatoria dimostrare che la avesse redditi proprio adeguati e che, Pt_1
quindi, l'accordo di separazione non rispondesse ad una ragione solutoria dell'assegno di mantenimento. Essendo, invece, la cessione adempimento di un debito scaduto, l'atto non era revocabile.
8.3. Con la terza ragione, l'impugnante contesta, altresì, per il caso di conferma della natura gratuita dell'atto, la ricorrenza in capo a sé della scientia fraudis, che a suo dire non potrebbe desumersi, come opinato dal tribunale, dall'essere essa ex moglie del disponente, negando di essersi mai occupata delle questioni finanziarie del marito e/o di aver avuto conoscenza delle vicissitudini giudiziarie dello stesso,, atteso che il ricorso congiunto per separazione era stato depositato il 19.5.2015, il verbale di omologa reso il 29.10.2015 e l'atto rogato il 5.2.2016, tutte attività anteriori alla data del 26.9.2016.
8.4. Nessuno dei motivi merita condivisione.
8.4.1. In particolare, in risposta alla prima censura, basti osservare che, ai fini della prova della cessione del credito azionato in revocatoria dal con l'atto Controparte_7
introduttivo del primo grado, è sufficiente che nel giudizio siano contestualmente presenti cedente e cessionario, com'è accaduto in questa lite, ove le diverse società (l'appellante e quella di cartolarizzazione) si sono avvicendate nel giudizio in ragione dell'intervento non espromissorio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. avvenuto nel precedente grado, senza che mai la società cessionaria sia stata smentita nelle sue affermazioni da quella cedente, che neanche si è mai opposta alle ragioni della cessionaria, per altro solo ad adiuvandum.
Inoltre, l'inclusione del debito di causa, individuato per tipologia di operazione, oltre ad essere condivisa da cedente e cessionaria nel corso del giudizio cui partecipano entrambe, è stata notiziata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dalla comunicazione documentata denominata “dichiarazione di cessione”.
Non volendo ritenere tempestiva quest'ultima, è noto che se la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale non assolve alla prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto, essa vale sicuramente a esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto (Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 22151 del 5 settembre
2019; Cassazione civile sez. I, sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006).
Tanto detto, alquanto generica è l'obiezione dell'appellante principale (analoga a quella svolta dall'appellante incidentale) quanto al fatto che nella vicenda traslativa non sarebbe esistente la prova dell'inclusione del credito oggetto per cui vi è azione revocatoria.
Esso, invero, rientra per tipologia (il debito principale deriva da linee di credito a garanzia del quale risponde quale fideiussore ) e per epoca di sottoscrizione (linee di CP_6 credito concesse dal 2012 al 2015 e prima fideiussione del 2012), nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Sul punto preme ricordare che quando non sia contestata, o, come nella specie, sia addirittura dimostrata l'esistenza del contratto di cessione in sé, per provare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari è sufficiente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023). Ne consegue il rigetto del primo mezzo dell'appello principale nonché dello speculare motivo del gravame incidentale.
8.4. 2. Del pari va disatteso il secondo mezzo, volto a sostenere l'onerosità del trasferimento immobiliare e l'inammissibilità dell'azione revocatoria.
Al riguardo, soccorre la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza qui impugnata che, a conferma dell'orientamento cui si è uniformato il primo giudice, ha sostenuto che l'atto di trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benchè sia stato impugnato il solo contratto di cessione (Cass. Ordinanza n. 28558/2024).
Ciò anche al fine procedere alla qualificazione della cessione, se onerosa o gratuita
(operazione officiosa del giudice, non vincolata dall'eccezione di parte) sulla base delle pattuizioni desumibili dall'accordo di separazione.
In particolare, la Corte di legittimità, nel ribadire la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., 15/05/1997, n. 4306; Cass., 11/11/1992,
n. 12110), sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (Cass., 02/12/1991, n. 12897), ha riaffermato trattarsi di veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., rispondendo di regola ad uno specifico e originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale” ed alla finalità di una sistemazione “solutorio- compensativa”, comprensiva di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 5741/2004; Cass., 11342/2004; Cass., n.
11914/2008; Cass., n. 15603/2005). Si è, però, anche osservato come detti accordi e le operazioni ad esse correlate possono rivelarsi in concreto lesive dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente e, che, in tal caso, non vi è alcun ostacolo testuale o logico-giuridico alla relativa impugnazione -ricorrendone i presupposti- mediante l'esperimento dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass., 23/3/2004, n. 5741).
In particolare, si è detto che l'esperimento dell'azione revocatoria non potrebbe ritenersi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale" (Cass. 12/04/2006, n. 8516).
In ogni caso, come già sostenuto dal primo giudice, perché possa stabilirsi se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (Cass. Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019)
Nella specie, si conviene con il tribunale che manchi la prova che la avesse titolo Pt_1
per il mantenimento, mancando riferimenti alla situazione reddituale dei coniugi separandi nel corpo dell'accordo. In senso contrario, poi, depone la circostanza che la era Pt_1
già comproprietaria al 50% con il di alcuni locali terranei oggetto della cessione e CP_6 che a seguito della stessa il disponente risulta essersi spogliato di tutti i cespiti in sua titolarità, venendo a trovarsi, quanto a consistenza immobiliare, in una condizione deteriore rispetto al coniuge beneficiato.
Pertanto, sebbene nell'accordo di separazione la cessione immobiliare sia prevista in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della , tanto non è sufficiente per far Pt_1 ritenere la sussistenza, in concreto, in capo alla predetta delle condizioni per aver titolo al mantenimento, così da poter ritenere che la cessione abbia effettiva funzione solutoria.
Tale conclusione consente di ritenere, in sintonia con il primo giudice, che ricorra l'ipotesi contemplata dall'art. 2901 comma 1 n. 1) che richiede, ai fini della revocatoria, la sola consapevolezza del disponente di arrecare pregiudizio ai creditori e la ricorrenza di detto pregiudizio.
Entrambe condizioni la cui sussistenza, affermata dal tribunale, non è stata contestata dall'appellante principale e che va confermata, dovendosi, sul punto respingere l'appello incidentale in punto di eventus damni, come di seguito si dirà.
8.5. La soluzione che precede rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame principale, riguardante la diversa ipotesi, esclusa nella specie, di natura onerosa del trasferimento, che deve, pertanto, ritenersi assorbito.
9. Può, quindi esaminarsi l'appello incidentale.
9.1.Di esso, il primo motivo, volto a contestare la legittimazione attiva della CP_1
[...
è infondato per le medesime ragioni già spiegate nel respingere l'analoga doglianza dell'appello principale.
9.2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta la ricorrenza del consilium fraudis in capo alla , è superato da quanto sopra detto a proposito della natura non onerosa del Pt_1 contratto di trasferimento immobiliare, che esime dal valutare la sussistenza di tale condizione.
9.3. Resta da esaminare il terzo mezzo con cui il protesta l'assenza di eventus CP_6 damni, profilo non investito dall'appello principale.
9.3.1. Lo stesso è infondato.
Invero, si conviene con il primo giudice che la cessione del 5.2.2016 costituisca atto pregiudizievole per le ragioni creditorie del e del suo successore a Controparte_7 titolo particolare in quanto è indubbio che con tale atto sia stata ridotto Controparte_1
quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore , che, a seguito di CP_6 detto trasferimento, non risulta avere in titolarità altri beni immobili. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, l'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo del debitore disponente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore in revocazione grava non su quest'ultimo, bensì sul convenuto, in quanto tendente a paralizzare la domanda avversaria, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dal . CP_6
Né alcuna valenza ha la considerazione svolta dal che vi siano altri fideiussori a CP_6 garantire il debito del debitore principale, posto che per ciascuno di essi deve rimanere integra la garanzia patrimoniale a tutela dell'unico creditore.
Va, pertanto, respinto anche l'appello incidentale e la sentenza gravata integralmente confermata.
10. Il rigetto di entrambe le impugnazioni comporta la condanna degli appellanti, principale ed incidentale, alle spese del presente grado in favore dell'appellata Controparte_1
mentre non è luogo a provvedere quanto alla posizione dell'appellato contumace.
10.1. La liquidazione viene operata come in dispositivo, sulla base degli importi minimi di cui al Dm 55/14 e succ. mod. stante la ripetitività delle questioni controverse, tenuto conto del valore della causa (determinato sulla base del valore del credito per cui si agisce in revocatoria: scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva svolta
(manca in appello la fase istruttoria)
11. Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione a carico, ciascuno, di Parte_1
e , in ragione del rigetto delle impugnazioni da essi proposte, dell'art.
[...] CP_6
13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da , Parte_1 CP_6
così provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- condanna e , in solido, alle spese del presente grado Parte_1 CP_6
in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 7.831,00, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
4- nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
5- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 1.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello -Presidente rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato -Consigliere
dott.ssa Paola Martorana -Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1125/2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. 7801/2019 pubblicata il 4.9.2019, non notificata, vertente
TRA
, nata a [...] il [...]. (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f. ), e presso C.F._2 quest'ultimo elettivamente domiciliata in Napoli, al n° 3 della Via M. Morgantini, il quale avvocato dichiara di voler ricevere gli avvisi e le eventuali notifiche all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
appellante principale
CONTRO
società unipersonale a responsabilità limitata, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, avente capitale sociale di Euro 10.000 (diecimila) interamente versato , codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso-Belluno: costituita ai sensi della legge 130/1999, iscritta al n. P.IVA_1 35449.8 dell'elenco delle società veicolo istituito presso la , rappresentata, in CP_2
forza di procura a rogito notaio Dott. del 30 novembre 2018 rep. 300077 Persona_1 fasc. 32828 registrato Pordenone presso l'Agenzia delle Entrate ufficio di Pordenone in data
3 Dicembre 2018 al n. 16538 serie 1T (all.1) da (già Controparte_3 CP_4 giusto atto di variazione di denominazione sociale del 14.12.2018 a rogito Notaio
[...]
rep. 14763 Racc. 7869 (all.2), con sede legale in Milano alla via Galileo Galilei n. Per_2
7, oggi , capitale sociale €. 600.000,00 i.v., codice fiscale e Controparte_5
numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art.115 del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro- tempore della Questura di Milano Ctg. 13/D-Div. P.A.S. n. 20/2019 di Reg., in persona del dott. nella sua qualità di procuratore (giusta procura conferita dal Persona_3
Consigliere Delegato con atto per Notaio dott. di Persona_4 Persona_5
Milano del 5 novembre 2020 rep. 5775, racc. 1576 (all.3)- registrata presso Ufficio
Territoriale Atti Pubblici di Milano DP II in data 12 novembre 2020 al n.88715 serie 1T) rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Strazzera del Foro di Napoli (c.f.
) giusta procura allegata alla presente comparsa di costituzione e C.F._3 risposta, presso il cui studio in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 6 elegge domicilio.
L'avv. Francesca Strazzera dichiara di volere ricevere gli avvisi di legge all'indirizzo di posta elettronica certificata: e/o di posta Email_2 ordinaria: Email_3
appellata
NONCHE'
nato a [...] il [...] C.F. , residente in CP_6 C.F._4
San Giorgio a Cremano alla via Gennaro Capuozzo n. 6 rappresentato e dall'avv. Carmela
OM C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via C.F._5
Piave n. 7 presso lo studio dell'avv. Carmela OM.(e mail
– fax 0818993148) Email_4
appellante incidentale E
Controparte_7
appellato contumace:
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: come da atti, verbali e note di trattazione scritta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n.7801/2019 pubblicata il 4.9.2019 il Tribunale di Napoli, decidendo sulle domande proposte dal nei confronti di e Controparte_7 Parte_1 CP_6
, con cui, sulla premessa di un credito vantato nei confronti del in forza del
[...] CP_6 decreto ingiuntivo n. 6204/2016 emesso dal tribunale partenopeo in data 13.9.2016 con cui quest'ultimo era stato condannato, in solido con la nonché Controparte_8 CP_9
al pagamento dell'importo di € 919.321,58, oltre accessori e spese, aveva
[...]
chiesto, in via principale, la dichiarazione di nullità per simulazione dell'atto per notaio del 5.2.2016 di trasferimento di una serie di beni immobili in favore di Persona_6
, effettuato dal in esecuzione del decreto di omologa della Parte_1 CP_6
separazione personale consensuale dei coniugi , e, in via subordinata , la dichiarazione di inefficacia del trasferimento ex art. 2901 c.c, accoglieva la domanda subordinata, con condanna solidale dei convenuti al pagamento delle spese processuali in favore della banca attrice e ordine al Conservatore dei RRII di annotazione della sentenza.
1.1. A fondamento della decisione, il Giudice di primo grado esaminava in via prioritaria la domanda subordinata ritenendo dirimente la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., con assorbimento di quella principale di simulazione.
1.2. Nello specifico, affermava che: il era legittimato ad agire in Controparte_7 revocatoria anche se il decreto ingiuntivo era stato opposto, essendo invocabile la tutela revocatoria anche per un credito litigioso;
il contratto del 5.2.2016 recava pregiudizio alle ragioni creditorie dell'istituto di credito, non avendo il dimostrato di possedere altri CP_6
beni oltre quelli trasferiti alla;
l'atto del 5.2.2016 era successivo al sorgere del Pt_1 credito azionato con il ricorso monitorio, essendo sorto in seguito ad una serie di fideiussioni prestate da per le obbligazioni della nei CP_6 Controparte_8
confronti del l'ultima delle quali risalente al 22.7.2014, e le Controparte_7 obbligazioni della debitrice principale derivavano da una serie di linee di credito concesse dalla banca tra il 2012 e il 2015; il trasferimento immobiliare attuato dal in favore CP_6 della moglie separata in esecuzione dell'accordo di separazione non aveva natura solutoria e come tale era revocabile, mancando la prova che la avesse titolo al mantenimento Pt_1
(per mancanza di adeguati redditi propri) e che il trasferimento, quindi, avesse la funzione di assolvere a detto obbligo;
quand'anche l'atto fosse da considerarsi a titolo oneroso, lo stesso era revocabile, dovendo ritenersi la moglie del a conoscenza della situazione CP_6 debitoria del coniuge;
l'interventrice società era legittimata ad agire avendo CP_1
documentato di aver acquistato dal tutti i crediti derivanti dai contratti Controparte_7 di mutuo, di apertura di credito o finanziamenti erogati in alte forme tecniche, sorti tra l'1.1.1955 e il 31.12.2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate, nel cui ambito non vi era dubbio rientrasse il credito di causa, azionato con decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello principale la sig.ra , affidato Parte_1
a tre ragioni:1) difetto di prova della legittimazione ad agire di 2) natura Controparte_1 onerosa del trasferimento e conseguente inammissibilità dell'azione revocatoria ex art. 2901 comma 3 cpc;
3) in subordine, assenza di scientia fraudis in capo alla . Pt_1
3. Ha resistito al gravame la che ha contestato le ragioni del gravame e ne Controparte_1
ha chiesto il rigetto con condanna dell'appellante alle spese del grado. A supporto della sua legittimazione attiva ha depositato dichiarazione di cessione dell'Intesa San Paolo
(incorporante il ) datata 10.12.2020. Controparte_7
4. Si è costituito in data 27.7.2020 anche che ha proposto appello incidentale CP_6 con cui, sulla base di ragioni analoghe a quelle poste a fondamento dell'appello principale, ha chiesto la riforma della gravata sentenza e il rigetto della domanda revocatoria, vinte le spese.
5. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del giudizio di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
6. Indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 30.4.2025, in esito all'udienza di pari data di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc
7. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione, principale ed incidentale, siano state proposte tempestivamente.
7.1 Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4.9.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
4.3.2020.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un di sei mesi dovendosi applicare nella formulazione successiva alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n. 69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca successiva al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) – da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum con l'aggiunta di 31 giorni per il periodo di sospensione feriale ( dall'1 al 31 agosto).
7.2. Risulta tempestivo anche l'appello incidentale, proposto con la comparsa di costituzione in appello depositata in data 27.7.2020, nel rispetto del termine decadenziale ex art. 343 cpc, di venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione fissata nell'atto di citazione per il giorno 24.9.2020.
8.Venendo al merito, l'appello principale è infondato e va respinto.
8.1. Segnatamente, con il primo motivo, si contesta, in sintesi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, la nel costituirsi in giudizio con comparsa di Controparte_1 intervento del 26.10.2018 non avrebbe dimostrato di essere cessionaria del credito oggetto della domanda revocatoria azionata dal in quanto: non aveva prodotto Controparte_7 il contratto di cessione e neanche la Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione, in quanto in atti risultava versato solo un estratto di una GU, costituito da una stampata di pagina internet senza alcuna attestazione di conformità e indicazione della fonte;
il credito del nei confronti del non derivava da mutuo, apertura di Controparte_7 CP_6 credito o finanziamento ma si riferiva ad una garanzia personale fideiussoria, come tale non compreso tra i crediti ceduti;
la documentazione prodotta- consistente in un atto denominato
“scheda di cessione del credito”, “lettera del 12.3.2018 e 20.4.2018”, “lettera accompagnatoria alla fideiussione 29.1.202013” e lettera accompagnatoria alla fideiussione
22.07.2014”, era inidonea a provare la cessione;
il aveva tenuto un Controparte_7
comportamento processuale implicante abbandono del giudizio, in quanto non aveva depositato alcun atto né aveva contestato la fondatezza delle difese di essa impugnante.
8.2. Con il secondo mezzo si sostiene che il trasferimento immobiliare avrebbe carattere oneroso perché costituente adempimento di un debito scaduto, come dimostrato dal decreto di omologa della separazione, che prevedeva proprio l'obbligo in capo al di CP_6
trasferire alla moglie separata il bene quale modo diverso di ottemperare al versamento dell'assegno di mantenimento. Si protesta, altresì, che il tribunale avrebbe illegittimamente rilevato d'ufficio la gratuità dell'atto che mai controparte aveva eccepito;
in ogni caso, essendo, di regola, i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, sarebbe stato onere dell'attore in revocatoria dimostrare che la avesse redditi proprio adeguati e che, Pt_1
quindi, l'accordo di separazione non rispondesse ad una ragione solutoria dell'assegno di mantenimento. Essendo, invece, la cessione adempimento di un debito scaduto, l'atto non era revocabile.
8.3. Con la terza ragione, l'impugnante contesta, altresì, per il caso di conferma della natura gratuita dell'atto, la ricorrenza in capo a sé della scientia fraudis, che a suo dire non potrebbe desumersi, come opinato dal tribunale, dall'essere essa ex moglie del disponente, negando di essersi mai occupata delle questioni finanziarie del marito e/o di aver avuto conoscenza delle vicissitudini giudiziarie dello stesso,, atteso che il ricorso congiunto per separazione era stato depositato il 19.5.2015, il verbale di omologa reso il 29.10.2015 e l'atto rogato il 5.2.2016, tutte attività anteriori alla data del 26.9.2016.
8.4. Nessuno dei motivi merita condivisione.
8.4.1. In particolare, in risposta alla prima censura, basti osservare che, ai fini della prova della cessione del credito azionato in revocatoria dal con l'atto Controparte_7
introduttivo del primo grado, è sufficiente che nel giudizio siano contestualmente presenti cedente e cessionario, com'è accaduto in questa lite, ove le diverse società (l'appellante e quella di cartolarizzazione) si sono avvicendate nel giudizio in ragione dell'intervento non espromissorio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. avvenuto nel precedente grado, senza che mai la società cessionaria sia stata smentita nelle sue affermazioni da quella cedente, che neanche si è mai opposta alle ragioni della cessionaria, per altro solo ad adiuvandum.
Inoltre, l'inclusione del debito di causa, individuato per tipologia di operazione, oltre ad essere condivisa da cedente e cessionaria nel corso del giudizio cui partecipano entrambe, è stata notiziata mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e dalla comunicazione documentata denominata “dichiarazione di cessione”.
Non volendo ritenere tempestiva quest'ultima, è noto che se la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale non assolve alla prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto, essa vale sicuramente a esonerare la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto (Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 22151 del 5 settembre
2019; Cassazione civile sez. I, sentenza n. 5997 del 17 marzo 2006).
Tanto detto, alquanto generica è l'obiezione dell'appellante principale (analoga a quella svolta dall'appellante incidentale) quanto al fatto che nella vicenda traslativa non sarebbe esistente la prova dell'inclusione del credito oggetto per cui vi è azione revocatoria.
Esso, invero, rientra per tipologia (il debito principale deriva da linee di credito a garanzia del quale risponde quale fideiussore ) e per epoca di sottoscrizione (linee di CP_6 credito concesse dal 2012 al 2015 e prima fideiussione del 2012), nel novero di quelli oggetto delle operazioni di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58
T.U.B.
Sul punto preme ricordare che quando non sia contestata, o, come nella specie, sia addirittura dimostrata l'esistenza del contratto di cessione in sé, per provare l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari è sufficiente l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale (Cassazione civile sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cassazione civile sez. III, ordinanza n. 9412 del 5 aprile 2023). Ne consegue il rigetto del primo mezzo dell'appello principale nonché dello speculare motivo del gravame incidentale.
8.4. 2. Del pari va disatteso il secondo mezzo, volto a sostenere l'onerosità del trasferimento immobiliare e l'inammissibilità dell'azione revocatoria.
Al riguardo, soccorre la giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza qui impugnata che, a conferma dell'orientamento cui si è uniformato il primo giudice, ha sostenuto che l'atto di trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell'altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria nell'ambito della quale la cognizione del giudice si estende anche al contenuto obbligatorio di tali accordi, benchè sia stato impugnato il solo contratto di cessione (Cass. Ordinanza n. 28558/2024).
Ciò anche al fine procedere alla qualificazione della cessione, se onerosa o gratuita
(operazione officiosa del giudice, non vincolata dall'eccezione di parte) sulla base delle pattuizioni desumibili dall'accordo di separazione.
In particolare, la Corte di legittimità, nel ribadire la validità delle clausole dell'accordo di separazione che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei rapporti fra i coniugi, prevedano il trasferimento di beni immobili (Cass., 15/05/1997, n. 4306; Cass., 11/11/1992,
n. 12110), sul rilievo che dette clausole costituiscono espressioni di libera autonomia contrattuale delle parti interessate (Cass., 02/12/1991, n. 12897), ha riaffermato trattarsi di veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., rispondendo di regola ad uno specifico e originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di “separazione consensuale” ed alla finalità di una sistemazione “solutorio- compensativa”, comprensiva di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti, anche del tutto frammentari, aventi significati, o eventualmente solo riflessi, patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cass., 5741/2004; Cass., 11342/2004; Cass., n.
11914/2008; Cass., n. 15603/2005). Si è, però, anche osservato come detti accordi e le operazioni ad esse correlate possono rivelarsi in concreto lesive dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente e, che, in tal caso, non vi è alcun ostacolo testuale o logico-giuridico alla relativa impugnazione -ricorrendone i presupposti- mediante l'esperimento dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare (cfr. Cass., 23/3/2004, n. 5741).
In particolare, si è detto che l'esperimento dell'azione revocatoria non potrebbe ritenersi precluso in ragione della circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore risultino essere stati concretamente pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, obbligo di fonte legale, rientrante come tale nel c.d. contenuto necessario dell'accordo di separazione, dato che l'azione revocatoria non pone in discussione la sussistenza dell'obbligo in sé, quanto piuttosto le modalità di assolvimento del medesimo, quali stabilite dalle parti nell'ambito di un regolamento, per questo verso, di matrice spiccatamente "convenzionale" (Cass. 12/04/2006, n. 8516).
In ogni caso, come già sostenuto dal primo giudice, perché possa stabilirsi se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell'altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell'obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti (Cass. Ordinanza n. 17908 del 04/07/2019)
Nella specie, si conviene con il tribunale che manchi la prova che la avesse titolo Pt_1
per il mantenimento, mancando riferimenti alla situazione reddituale dei coniugi separandi nel corpo dell'accordo. In senso contrario, poi, depone la circostanza che la era Pt_1
già comproprietaria al 50% con il di alcuni locali terranei oggetto della cessione e CP_6 che a seguito della stessa il disponente risulta essersi spogliato di tutti i cespiti in sua titolarità, venendo a trovarsi, quanto a consistenza immobiliare, in una condizione deteriore rispetto al coniuge beneficiato.
Pertanto, sebbene nell'accordo di separazione la cessione immobiliare sia prevista in luogo dell'assegno di mantenimento in favore della , tanto non è sufficiente per far Pt_1 ritenere la sussistenza, in concreto, in capo alla predetta delle condizioni per aver titolo al mantenimento, così da poter ritenere che la cessione abbia effettiva funzione solutoria.
Tale conclusione consente di ritenere, in sintonia con il primo giudice, che ricorra l'ipotesi contemplata dall'art. 2901 comma 1 n. 1) che richiede, ai fini della revocatoria, la sola consapevolezza del disponente di arrecare pregiudizio ai creditori e la ricorrenza di detto pregiudizio.
Entrambe condizioni la cui sussistenza, affermata dal tribunale, non è stata contestata dall'appellante principale e che va confermata, dovendosi, sul punto respingere l'appello incidentale in punto di eventus damni, come di seguito si dirà.
8.5. La soluzione che precede rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame principale, riguardante la diversa ipotesi, esclusa nella specie, di natura onerosa del trasferimento, che deve, pertanto, ritenersi assorbito.
9. Può, quindi esaminarsi l'appello incidentale.
9.1.Di esso, il primo motivo, volto a contestare la legittimazione attiva della CP_1
[...
è infondato per le medesime ragioni già spiegate nel respingere l'analoga doglianza dell'appello principale.
9.2. Anche il secondo motivo, con cui si contesta la ricorrenza del consilium fraudis in capo alla , è superato da quanto sopra detto a proposito della natura non onerosa del Pt_1 contratto di trasferimento immobiliare, che esime dal valutare la sussistenza di tale condizione.
9.3. Resta da esaminare il terzo mezzo con cui il protesta l'assenza di eventus CP_6 damni, profilo non investito dall'appello principale.
9.3.1. Lo stesso è infondato.
Invero, si conviene con il primo giudice che la cessione del 5.2.2016 costituisca atto pregiudizievole per le ragioni creditorie del e del suo successore a Controparte_7 titolo particolare in quanto è indubbio che con tale atto sia stata ridotto Controparte_1
quantitativamente e qualitativamente il patrimonio del debitore , che, a seguito di CP_6 detto trasferimento, non risulta avere in titolarità altri beni immobili. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'impugnante, l'onere di dimostrare la sufficienza del patrimonio residuo del debitore disponente a soddisfare le ragioni creditorie dell'attore in revocazione grava non su quest'ultimo, bensì sul convenuto, in quanto tendente a paralizzare la domanda avversaria, onere che, nel caso di specie, non risulta assolto dal . CP_6
Né alcuna valenza ha la considerazione svolta dal che vi siano altri fideiussori a CP_6 garantire il debito del debitore principale, posto che per ciascuno di essi deve rimanere integra la garanzia patrimoniale a tutela dell'unico creditore.
Va, pertanto, respinto anche l'appello incidentale e la sentenza gravata integralmente confermata.
10. Il rigetto di entrambe le impugnazioni comporta la condanna degli appellanti, principale ed incidentale, alle spese del presente grado in favore dell'appellata Controparte_1
mentre non è luogo a provvedere quanto alla posizione dell'appellato contumace.
10.1. La liquidazione viene operata come in dispositivo, sulla base degli importi minimi di cui al Dm 55/14 e succ. mod. stante la ripetitività delle questioni controverse, tenuto conto del valore della causa (determinato sulla base del valore del credito per cui si agisce in revocatoria: scaglione da € 520.001,00 ad € 1.000.000,00) e dell'attività difensiva svolta
(manca in appello la fase istruttoria)
11. Ricorrono, altresì, i presupposti per l'applicazione a carico, ciascuno, di Parte_1
e , in ragione del rigetto delle impugnazioni da essi proposte, dell'art.
[...] CP_6
13 comma 1 quater DPR 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da e su quello incidentale proposto da , Parte_1 CP_6
così provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- condanna e , in solido, alle spese del presente grado Parte_1 CP_6
in favore dell'appellata che liquida in complessivi € 7.831,00, oltre spese Controparte_1 generali, IVA e CPA come per legge;
4- nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace;
5- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 1.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Alessandra Piscitiello