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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7023/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7023/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. MASSIMO PAGNIN
ATTORE
contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
contumace
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 19.9.2024.
Conclusioni : Parte_1
“Accertarsi e dichiararsi l'invalidità (nullità e/o annullabilità) delle delibere assunte dal condominio di Vicenza in data 24.06.2021, per i motivi e nei limiti esposti in causa;
CP_1 spese e competenze di causa rifuse, con accessori, da addebitarsi al convenuto. CP_1
In via istruttoria, per mero scrupolo, si chiede prova per testimoni ed interrogatorio formale dell'amministratore sui seguenti capitoli:
1. vero che, dopo numerosi inviti del dr nei due anni precedenti, per la data 24.06.2021, viene Pt_1 convocata assemblea e vengono presentati i bilanci di n. 3 gestioni;
2. vero che il dr. effettua i pagamenti al condominio con bonifici che contengono una specifica Pt_1 imputazione, come da appunti ed estratto bonifici di cui al doc. 2 attoreo, che mi si mostra;
3. vero che l'amministratore, pur sollecitato ad eseguire il contrario, utilizza un conto corrente c/o
, con spese fisse trimestrali e spese per bonifici consistenti, esattamente quelle che Controparte_2 risultano dai bilanci che mi si mostrano;
4. vero che l'amministratore, pur sollecitato a dare spiegazioni nonché a predisporre per le opportune, preventive e specifiche, approvazioni da parte dell'assemblea, ha inserito nei bilanci voci generiche come
“varie patrimoniali”, ” manut. varie generali”, ” manut. varie luci scala 741” per scala B;
5. vero che le voci di cui al sup. cap. sono state ripetute, con addebiti anche molto più elevati, nel bilancio preventivo 2021, in atti;
6. vero che sulla SCALA B del FABBRICATO (riferimento voce PUL. MANUT. SCALA B - scala 741, in bilanci) non sono state eseguite “manutenzioni” di alcun tipo negli ultimi anni;
7. vero che il convenuto utilizza un impianto di riscaldamento centralizzato e che negli ultimi CP_1 anni non sono state eseguite manutenzioni dell'impianto o “manutenzione straordinaria C.T.”;
8. vero che il condominio ha stipulato un contratto con la ditta al fine di definire in CP_3 modo forfettario con la citata ditta ogni onere connesso alla manutenzione della centrale termica centralizzata.
Si indica a teste: dr. da Vicenza. Testimone_1
Occorrendo, potrà pure essere disposta CTU tecnico contabile per far emergere le anomalie dei bilanci approvati con la delibera impugnata”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 2.12.2021, conveniva in Parte_1 giudizio il corrente in Vicenza, Contrà Cantarane n. 8, proponendo impugnazione Controparte_1 della delibera condominiale del 24.6.2021, cui egli aveva presenziato tramite delegata.
L'attore assumeva fossero invalide, annullabili e/o nulle, le delibere di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 5 dell'ordine del giorno, con cui l'assemblea aveva approvato tardivamente i bilanci consuntivi relativi agli anni 2018,
2019, 2020 e il bilancio preventivo relativo all'anno 2021 - bilanci comunque contenenti addebiti non dovuti. In particolare, l'attore allegava che i pagamenti effettuati il 28.1.2021 e 26.2.2021 erano stati erroneamente imputati al preventivo del 2021 anziché a quello scaduto, mentre il bilancio del 2020 conteneva voci non dovute e ingiustificate - “oneri banca, varie patrimoniali e manut. varie generali, manut. varie luci scala 741 per scala B, manut. impianto e manut. straordinaria C.T. riscaldamento”-, voci peraltro ingiustificatamente inserite anche nel preventivo del 2021.
Dato atto di aver attivato la procedura di mediazione n. 230/2021 avanti all'Organismo di Mediazione Made in Vicenza, che si era conclusa con esito negativo in data 4.11.2021 stante la mancata partecipazione del convenuto, instava per la declaratoria di invalidità della delibera impugnata, previa Parte_1 sospensione cautelare dell'efficacia, secondo le conclusioni come sopra rassegnate.
2. Con decreto del 23.12.2021 il G.I. rigettava l'istanza di sospensiva;
con ordinanza del 6.4.2022, emessa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 5.4.2022, il G.I., verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, dichiarava la contumacia del convenuto assegnava i termini di cui Controparte_1 all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava per l'ulteriore trattazione all'udienza del 6.10.2022, svoltasi con modalità cartolare. Indi la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024. In tale udienza, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., l'attore precisava le conclusioni come da note depositate telematicamente e il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Tanto premesso, la domanda non merita accoglimento.
In primo luogo, l'impugnazione è tardiva.
E' documentale che fosse presente all'assemblea condominiale del 24.6.2021 (nel verbale si dà Parte_1 atto che “alle ore 15.30 entra con delega ”), dissenziente rispetto alla Parte_1 Persona_1 votazione di cui ai punti n. 1, 2, 3 dell'o.d.g., non partecipante alla votazione sul punto n. 5 per scelta volontaria di allontanarsi dalla riunione (come annotato nel verbale). La domanda di mediazione (doc. 3) – pacificamente avente efficacia interruttiva del termine di decadenza di cui all'art. 1137, co. 2, c.c. (trenta giorni decorrenti, per i condomini presenti e dissenzienti, dalla data della deliberazione) – risulta infatti depositata innanzi all'organismo di mediazione made in Vicenza solo in data 2.9.2021, e quindi ben oltre il termine fissato dalla legge.
Ad ogni modo, l'impugnazione è infondata anche nel merito. In diritto si osserva che l'approvazione tardiva di un bilancio di esercizio, se può rilevare astrattamente ai fini della valutazione della correttezza e diligenza dell'operato dell'amministratore, laddove contestata, non vale di per sé ad inficiare la validità della delibera di approvazione medesima.
A ciò si aggiunga che “in tema di condominio, la validità dell'approvazione, da parte dell'assemblea dei condomini, del rendiconto di un determinato esercizio e del bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché dei relativi riparti, non postula che la predetta contabilità sia stata redatta dall'amministratore in osservanza di forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, essendo, a tal fine, sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibili ai condomini medesimi le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione. Né è richiesto che queste voci siano trascritte nel verbale assembleare ovvero siano oggetto di analitico dibattito ed esame, alla stregua della documentazione giustificativa, in quanto rientra nei poteri di quell'organo deliberativo la facoltà di procedere sinteticamente all'approvazione stessa, prestando fede ai dati forniti dall'amministratore” (Cassazione civile, sez. II ,27/12/2022, n. 37820).
Il rilievo secondo cui “i pagamenti 28.1.2021 e 26.2.2021 sono stati imputati al preventivo 2021 e non sullo
“scaduto” come per legge” non attiene invero alla intellegibilità del documento contabile;
in ogni caso, trattasi di somme che, secondo le stesse allegazioni dell'opponente, sono dovute, e non sono contestate nell'esistenza e nell'ammontare.
Il rilievo secondo cui “il bilancio 2020 contiene voci non dovute e non giustificate (oneri banca, varie patrimoniali e manut. varie generali, manut. varie luci scala 741 per scala B, manut. impianto e manut straordinaria c.t. riscaldamento” in primis è connotato da genericità, anche in relazione al conteggio nel bilancio dell'anno successivo;
in ogni caso tali voci di spesa risultano dettagliatamente indicate nel rendiconto consuntivo dettagliato anno 2020 con riferimento a soggetto creditore, tipologia e tempo dell'intervento, importo della spesa, riferimenti fiscali, risultando intellegibile e comprensibile la ragione sottesa a ciascuna delle dette voci di spesa.
Da ultimo, l'impugnazione appare carente anche sotto il profilo dell'interesse in quanto, per le censure delle delibere assembleari relative all'approvazione del bilancio, il condomino ha l'onere di allegare e dimostrare di avere interesse all'impugnazione stessa, rappresentando e provando che l'errore contabile ha inciso negativamente sulla sua sfera giuridico-patrimoniale. Tanto non è stato allegato negli atti di causa entro lo spirare dei termini preclusivi: si ribadisce che quanto alle somme versate a inizio anno 2021, in sé il debito non è contestato;
quanto alle restanti doglianze, non è indicato in atti il maggior addebito che risulterebbe indebito e/o non dovuto, in pregiudizio dell'attore.
Per tutti questi motivi, in definitiva, l'impugnazione non merita accoglimento e va rigettata.
Non ha luogo pronuncia sulle spese di lite stante la mancata costituzione del resistente;
le spese CP_1 sostenute da parte ricorrente vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale monocratico, assorbita o rigettata ogni ulteriore questione, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta le domande attoree;
2) dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente.
Vicenza, 23.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo