CA
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/10/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1622/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IA TO Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. IA TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1622/2025, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via Boccaccio n. 35, presso lo studio dell'avv. Giulia Leonie Ferrari, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellata
Avente ad oggetto: pagamento somma di denaro pagina 1 di 3 Premesso che:
1. ha proposto appello, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. Parte_1
807/2025 pubblicata in data 17 aprile 2025 dal Tribunale di Monza;
2. in data 12 settembre 2025, l'appellante ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio, dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo;
3. l'appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Ritenuto che:
4. la rinuncia agli atti del giudizio sia stata ritualmente formulata, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritta dal procuratore dell'appellante munito del relativo potere, come da procura alle liti depositata in atti;
5. la rinuncia non debba essere accettata, in quanto l'appellata non si è costituita nella presente fase di gravame - (cfr. art. 306, 1° comma, c.p.c., in base al quale la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle “parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”);
6. ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
7. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1622/2025, promosso da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- nulla sulle spese. pagina 2 di 3 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL RT IA TO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. IA TO Presidente
dr. Beatrice Siccardi Consigliere dr. IA TO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 1622/2025, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Milano, via Boccaccio n. 35, presso lo studio dell'avv. Giulia Leonie Ferrari, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
appellata
Avente ad oggetto: pagamento somma di denaro pagina 1 di 3 Premesso che:
1. ha proposto appello, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. Parte_1
807/2025 pubblicata in data 17 aprile 2025 dal Tribunale di Monza;
2. in data 12 settembre 2025, l'appellante ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio, dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo;
3. l'appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_1
Ritenuto che:
4. la rinuncia agli atti del giudizio sia stata ritualmente formulata, ai sensi dell'art. 306, 2° comma, c.p.c., in quanto sottoscritta dal procuratore dell'appellante munito del relativo potere, come da procura alle liti depositata in atti;
5. la rinuncia non debba essere accettata, in quanto l'appellata non si è costituita nella presente fase di gravame - (cfr. art. 306, 1° comma, c.p.c., in base al quale la rinuncia agli atti del giudizio deve essere accettata dalle “parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”);
6. ricorrano, pertanto, le condizioni di cui all'art. 306 c.p.c. per dichiarare l'estinzione del giudizio;
7. a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, l'adozione di siffatti provvedimenti debba essere adottata dal collegio con sentenza, in quanto definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 11434/2007; Cass.
n.11594/2005; Cass. n.12537/2003).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara l'estinzione del giudizio di appello iscritto al R.G. n. 1622/2025, promosso da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- nulla sulle spese. pagina 2 di 3 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EL RT IA TO
pagina 3 di 3