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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/09/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 205 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Perruzza Parte_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
e, per essa, a sua volta Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Benedetto Gargani e Guido Gargani.
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 30/12/2020 dalla con cui le era stato intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 145.488,40, sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario del 30 luglio
2007, rep. 20414, racc. 10105, originariamente stipulato con la Banca Popolare di Novara S.p.A.
A sostegno dell'opposizione ha, difatti, eccepito e dedotto l'inesigibilità del credito, in ragione della illegittima condotta della banca cedente che avrebbe “arbitrariamente bloccato” la concessa rinegoziazione della durata del piano di ammortamento, nonostante il pagamento delle rate del mutuo, così come rinegoziato ai sensi e per gli effetti della L. n. 40/2007, risolvendo senza alcun preavviso il contratto e cedendo poi la posizione debitoria. Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. - Nel merito: dichiarare che l'opponente oggi nulla deve a in forza del precetto azionato in quanto il credito è Controparte_1
1 inesigibile e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 30.12.2020; - condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione proposta da controparte.
In particolare, parte opposta, premesso di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla
Banca Popolare di Novara S.p.a. (poi divenuta e, successivamente, Controparte_4 [...]
a seguito della fusione tra il e la CP_5 CP_4 Controparte_6 Controparte_7
, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, deducendo:
[...]
- la non contestazione dell'esistenza del finanziamento, della sua erogazione, nonché della sua rinegoziazione, ai sensi e per gli effetti della L. n. 40/2007;
- la mancanza di prova fornita da parte opponente in ordine al regolare pagamento di tutte le rate mensili del mutuo (come ridotte a seguito della rinegoziazione) e in ordine alla asserita illegittima risoluzione del contratto di mutuo da parte della banca cedente.
Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: - dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie;
- con il favore delle spese di lite”.
3. All'esito dell'udienza del 25/06/2021, il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata chiamata all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto proposta da non è fondata e non può trovare accoglimento. Parte_1
In primo luogo si osserva che, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell''altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
Ebbene, nel caso di specie, si evidenzia che l'esistenza del finanziamento, l'erogazione dello stesso, nonché la sua rinegoziazione risultano pacifici tra le parti. Parte opponente ha difatti confermato, al punto 1) della propria opposizione, l'intervenuta erogazione del mutuo, mentre non ha fornito alcuna prova né in ordine all'asserito regolare pagamento di tutte le rate mensili del mutuo - come ridotte a seguito dell'intervenuta rinegoziazione - né in ordine alla illegittimità della risoluzione del contratto da parte della banca cedente, solo genericamente prospettata.
2 Costituisce circostanza altrettanto pacifica che il contratto di mutuo (cfr. doc. 08 parte opposta) all'art. 9 del “Capitolato delle condizioni generali di contratto di finanziamento ipotecario” prevedesse specificamente la
“Decadenza dal beneficio del termine – Risoluzione del contratto” nell'ipotesi prevista dall'art. 40 comma 2
T.U.B.
Non avendo parte opponente fornito la prova del regolare pagamento delle rate del mutuo, ma avendo fornito esclusivamente la prova di alcuni pagamenti, in particolare limitati al periodo compreso fra gennaio e marzo 2016 (cfr. all. 5 parte opponente), devono quindi ritenersi integrate tanto le condizioni per la risoluzione del contratto, che per la cessione del credito residuo derivante dal finanziamento.
Alla luce delle svolte considerazioni l'opposizione va integralmente rigettata. Ogni altra questione assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'opposta, liquidate in €
7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Addì, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 205 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Perruzza Parte_1
ATTRICE - OPPONENTE contro
e, per essa, a sua volta Controparte_1 Controparte_2 rappresentata da rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Benedetto Gargani e Guido Gargani.
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto (art. 615, I comma, c.p.c.)
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 precetto notificato in data 30/12/2020 dalla con cui le era stato intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo di € 145.488,40, sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario del 30 luglio
2007, rep. 20414, racc. 10105, originariamente stipulato con la Banca Popolare di Novara S.p.A.
A sostegno dell'opposizione ha, difatti, eccepito e dedotto l'inesigibilità del credito, in ragione della illegittima condotta della banca cedente che avrebbe “arbitrariamente bloccato” la concessa rinegoziazione della durata del piano di ammortamento, nonostante il pagamento delle rate del mutuo, così come rinegoziato ai sensi e per gli effetti della L. n. 40/2007, risolvendo senza alcun preavviso il contratto e cedendo poi la posizione debitoria. Ha formulato, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. - Nel merito: dichiarare che l'opponente oggi nulla deve a in forza del precetto azionato in quanto il credito è Controparte_1
1 inesigibile e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 30.12.2020; - condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.A.”.
2. Si è costituita in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'opposizione proposta da controparte.
In particolare, parte opposta, premesso di essere cessionaria del credito originariamente vantato dalla
Banca Popolare di Novara S.p.a. (poi divenuta e, successivamente, Controparte_4 [...]
a seguito della fusione tra il e la CP_5 CP_4 Controparte_6 Controparte_7
, ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, deducendo:
[...]
- la non contestazione dell'esistenza del finanziamento, della sua erogazione, nonché della sua rinegoziazione, ai sensi e per gli effetti della L. n. 40/2007;
- la mancanza di prova fornita da parte opponente in ordine al regolare pagamento di tutte le rate mensili del mutuo (come ridotte a seguito della rinegoziazione) e in ordine alla asserita illegittima risoluzione del contratto di mutuo da parte della banca cedente.
Ha formulato, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo: - dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande avversarie;
- con il favore delle spese di lite”.
3. All'esito dell'udienza del 25/06/2021, il Giudice, rigettata l'istanza di sospensione, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata chiamata all'udienza del 20/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
4. L'opposizione a precetto proposta da non è fondata e non può trovare accoglimento. Parte_1
In primo luogo si osserva che, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell''altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. S.U. n. 13533 del 2001).
Ebbene, nel caso di specie, si evidenzia che l'esistenza del finanziamento, l'erogazione dello stesso, nonché la sua rinegoziazione risultano pacifici tra le parti. Parte opponente ha difatti confermato, al punto 1) della propria opposizione, l'intervenuta erogazione del mutuo, mentre non ha fornito alcuna prova né in ordine all'asserito regolare pagamento di tutte le rate mensili del mutuo - come ridotte a seguito dell'intervenuta rinegoziazione - né in ordine alla illegittimità della risoluzione del contratto da parte della banca cedente, solo genericamente prospettata.
2 Costituisce circostanza altrettanto pacifica che il contratto di mutuo (cfr. doc. 08 parte opposta) all'art. 9 del “Capitolato delle condizioni generali di contratto di finanziamento ipotecario” prevedesse specificamente la
“Decadenza dal beneficio del termine – Risoluzione del contratto” nell'ipotesi prevista dall'art. 40 comma 2
T.U.B.
Non avendo parte opponente fornito la prova del regolare pagamento delle rate del mutuo, ma avendo fornito esclusivamente la prova di alcuni pagamenti, in particolare limitati al periodo compreso fra gennaio e marzo 2016 (cfr. all. 5 parte opponente), devono quindi ritenersi integrate tanto le condizioni per la risoluzione del contratto, che per la cessione del credito residuo derivante dal finanziamento.
Alla luce delle svolte considerazioni l'opposizione va integralmente rigettata. Ogni altra questione assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 agg. D.M. 147/2022, valori minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'opposta, liquidate in €
7.052,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
Addì, 2 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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