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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3372/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OL CA
elettivamente domiciliato presso Comune Di OL CA Comune 92010 OL CA
AG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2021001160 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1380/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3372/2024 depositato il 18/10/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n.2021001160 del 27/05/2024, emessa dal Comune di OL CA, a titolo di IMU anno d'imposta 2014.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-omessa notifica dell'atto presupposto;
2- intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
Il Comune di OL CA non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia fondato.
In particolare, appare fondata la censura di prescrizione della pretesa impositiva, stante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.1403 del 16/11/2019, in quanto atto prodromico dell'ingiunzione impugnata.
Parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto l'ingiunzione di pagamento in data 27/06/2024 e di non aver ricevuto, medio tempore, nessun atto prodromico, avente anche valore interruttivo della prescrizione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia l'ingiunzione di pagamento, per prescrizione della pretesa impositiva.
Orbene, il Comune di OL CA chiamato in giudizio, anche per dare prova della notificazione dell'atto presupposto, è rimasto contumace e, quindi, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, circa la prova documentale della notifica di tale atto prodromico.
Sicchè, la mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, anche quale atto interruttivo, comporta l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale, che trova applicazione ai tributi locali di specie (IMU), per l'anno d'imposta 2014, senza idonei atti interruttivi sino alla notifica dell'ingiunzione di pagamento impugnata (27/06/2024).
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
IU EG
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3372/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di OL CA
elettivamente domiciliato presso Comune Di OL CA Comune 92010 OL CA
AG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2021001160 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1380/2025 depositato il
30/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3372/2024 depositato il 18/10/2024, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n.2021001160 del 27/05/2024, emessa dal Comune di OL CA, a titolo di IMU anno d'imposta 2014.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato:
1-omessa notifica dell'atto presupposto;
2- intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
Il Comune di OL CA non si costituiva in giudizio.
La Corte all'udienza del 24/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene che il ricorso sia fondato.
In particolare, appare fondata la censura di prescrizione della pretesa impositiva, stante l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n.1403 del 16/11/2019, in quanto atto prodromico dell'ingiunzione impugnata.
Parte ricorrente ha dedotto di avere ricevuto l'ingiunzione di pagamento in data 27/06/2024 e di non aver ricevuto, medio tempore, nessun atto prodromico, avente anche valore interruttivo della prescrizione.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia l'ingiunzione di pagamento, per prescrizione della pretesa impositiva.
Orbene, il Comune di OL CA chiamato in giudizio, anche per dare prova della notificazione dell'atto presupposto, è rimasto contumace e, quindi, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, circa la prova documentale della notifica di tale atto prodromico.
Sicchè, la mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, anche quale atto interruttivo, comporta l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale, che trova applicazione ai tributi locali di specie (IMU), per l'anno d'imposta 2014, senza idonei atti interruttivi sino alla notifica dell'ingiunzione di pagamento impugnata (27/06/2024).
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Considerata la peculiarità della controversia, sussistono i presupposti di legge per compensare spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata;
Spese compensate.
Agrigento, 24/10/2025
Il Giudice Monocratico
IU EG