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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 526/2025 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
NT Mirone;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Abogado RA NA AG NA, la quale esercita la professione forense in Italia ai sensi e per effetto del D.LGS 96/01, di intesa con l'Avv.
Paola Surano del foro di Catania.;
Appellata
e nei confronti di
) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024 innanzi al Tribunale di Catania,
Lo Giudice proponeva opposizione avverso l'intimazione di CP_1
pagamento n. 2932024 9009631519000, notificata dall Parte_1
in data 13 marzo 2024, avente ad oggetto contributi dovuti alla
[...]
derivanti dall'applicazione di Controparte_2
sanzioni per la mancata dichiarazione prevista dall'art. 9 della L. n. 141/1992, relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, per un importo complessivo pari a euro
1.669,96.
La ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
Con sentenza n. 1827/2025 del 24 aprile 2025, il tribunale adito, dichiarata la contumacia della , in parziale Controparte_2
accoglimento del ricorso, dichiarava la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 29320130001250610000 e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29320149009631519000 in riferimento alla cartella suddetta.
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025, l' Parte_2
ha impugnato la citata sentenza.
[...]
Si è costituita Lo Giudice resistendo al gravame. CP_1
La , nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica del gravame, è rimasta contumace.
La causa è stata posta in decisione in data 21 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_2 , non costituitasi neppure nel presente grado nonostante
[...]
la regolarità della notifica dell'atto di appello.
2. Con l'unico motivo di impugnazione, l Parte_3
censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento opposta;
l'appellante deduce l'erroneità del calcolo dei termini di sospensione dettati dalla normativa, relativa all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, di cui al DL 18/2020 (art.68), convertito, con mod., dalla L. n.27/2020. Osserva al riguardo che il giudice di primo grado, pur correttamente accertando che il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato, in assenza di sospensioni, in data 9 agosto 2023, e pur riconoscendo l'applicabilità della sospensione di 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale, ha tuttavia erroneamente individuato il nuovo termine di prescrizione nella data del 1/3/2024, anziché in quella esatta del
1/2/2025; l'appellante sostiene che, facendo corretta applicazione del termine di sospensione, il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione.
3. L'appello è inammissibile, risultando preclusiva della disamina del merito la questione della legittimazione di , che ha rilievo assorbente di ogni Pt_2
altra.
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n.
7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore (nella specie ). CP_2
La Cassazione ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno statuito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati da successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Si veda anche Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372: “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812)”. Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto della cartella sottesa alla intimazione opposta (seppur in relazione alla sospensione dei relativi termini dettati in relazione alla pandemia da
COVID 19); le doglianze di , dunque, attengono al merito della Pt_2
pretesa e l'ente non ha legittimazione ad impugnare.
Come sopra esposto, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno. Il giudicato sulla legittimazione non è configurabile nel caso qui in esame (“cd. di assorbimento improprio, dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019; cfr. anche “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”, in tali termini Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221. Si veda altresì, da ultimo, Cass. n.5769/2025).
Per le ragioni sopra indicate l'appello è inammissibile.
4. Le spese processuali del grado tra e la possono tuttavia Pt_2 CP_1
essere compensate atteso il rilievo ufficioso del difetto di legittimazione dell'appellante.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente decidendo, dichiara la contumacia di;
Controparte_2
dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese del grado tra l e Lo Giudice Pt_1 Parte_1
CP_1
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 526/2025 R.G. promossa
DA
), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
NT Mirone;
Appellante
CONTRO
( , rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dall'Abogado RA NA AG NA, la quale esercita la professione forense in Italia ai sensi e per effetto del D.LGS 96/01, di intesa con l'Avv.
Paola Surano del foro di Catania.;
Appellata
e nei confronti di
) Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024 innanzi al Tribunale di Catania,
Lo Giudice proponeva opposizione avverso l'intimazione di CP_1
pagamento n. 2932024 9009631519000, notificata dall Parte_1
in data 13 marzo 2024, avente ad oggetto contributi dovuti alla
[...]
derivanti dall'applicazione di Controparte_2
sanzioni per la mancata dichiarazione prevista dall'art. 9 della L. n. 141/1992, relativi agli anni 2006, 2007 e 2008, per un importo complessivo pari a euro
1.669,96.
La ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento e l'inesistenza delle pretese contributive per intervenuta prescrizione.
Con sentenza n. 1827/2025 del 24 aprile 2025, il tribunale adito, dichiarata la contumacia della , in parziale Controparte_2
accoglimento del ricorso, dichiarava la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 29320130001250610000 e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29320149009631519000 in riferimento alla cartella suddetta.
Con ricorso depositato il 29 luglio 2025, l' Parte_2
ha impugnato la citata sentenza.
[...]
Si è costituita Lo Giudice resistendo al gravame. CP_1
La , nonostante la regolarità della Controparte_2
notifica del gravame, è rimasta contumace.
La causa è stata posta in decisione in data 21 ottobre 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_2 , non costituitasi neppure nel presente grado nonostante
[...]
la regolarità della notifica dell'atto di appello.
2. Con l'unico motivo di impugnazione, l Parte_3
censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la prescrizione dei crediti indicati nell'intimazione di pagamento opposta;
l'appellante deduce l'erroneità del calcolo dei termini di sospensione dettati dalla normativa, relativa all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19, di cui al DL 18/2020 (art.68), convertito, con mod., dalla L. n.27/2020. Osserva al riguardo che il giudice di primo grado, pur correttamente accertando che il termine decennale di prescrizione sarebbe maturato, in assenza di sospensioni, in data 9 agosto 2023, e pur riconoscendo l'applicabilità della sospensione di 542 giorni prevista dalla normativa emergenziale, ha tuttavia erroneamente individuato il nuovo termine di prescrizione nella data del 1/3/2024, anziché in quella esatta del
1/2/2025; l'appellante sostiene che, facendo corretta applicazione del termine di sospensione, il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione di prescrizione.
3. L'appello è inammissibile, risultando preclusiva della disamina del merito la questione della legittimazione di , che ha rilievo assorbente di ogni Pt_2
altra.
Sul punto, il collegio richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n.
7514 del 2022, che ha ritenuto che nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nei quali non si facciano valere vizi della procedura esecutiva la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa esclusivamente all'ente impositore (nella specie ). CP_2
La Cassazione ha, altresì, precisato che non ricorre un'ipotesi di legittimazione concorrente dell'agente della riscossione e l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti dell'agente, soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Inoltre, le Sezioni Unite hanno statuito che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio, in quanto espressione del principio secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno. Tali principi, sono stati confermati da successive pronunce della Cassazione (cfr. ex multis Cass. civ sez. lav. 5/9/2023, n. 25781; Cassazione civile sez. lav. -
15/6/2023, n. 17208 in tema di opposizione a intimazione di pagamento).
Si veda anche Cassazione civile sez. lav. 19/3/2024, n. 7372: “Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna, egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il fatto che i giudici territoriali hanno deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812)”. Nella fattispecie in esame il giudizio riguarda la prescrizione dei contributi oggetto della cartella sottesa alla intimazione opposta (seppur in relazione alla sospensione dei relativi termini dettati in relazione alla pandemia da
COVID 19); le doglianze di , dunque, attengono al merito della Pt_2
pretesa e l'ente non ha legittimazione ad impugnare.
Come sopra esposto, il difetto di legittimazione passiva è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno. Il giudicato sulla legittimazione non è configurabile nel caso qui in esame (“cd. di assorbimento improprio, dovuto alla decisione sulla base di una ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito "per saltum" rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2, c.p.c. (in termini Cassazione civile, sez. lav., 21/12/2021, n. 41019; cfr. anche “La decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio”, in tali termini Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n. 4221. Si veda altresì, da ultimo, Cass. n.5769/2025).
Per le ragioni sopra indicate l'appello è inammissibile.
4. Le spese processuali del grado tra e la possono tuttavia Pt_2 CP_1
essere compensate atteso il rilievo ufficioso del difetto di legittimazione dell'appellante.
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente decidendo, dichiara la contumacia di;
Controparte_2
dichiara inammissibile l'appello; compensa le spese del grado tra l e Lo Giudice Pt_1 Parte_1
CP_1
Nulla sulle spese nei confronti della parte contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 21 ottobre 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese