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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1686 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BORGOMANERO (NO) il 13/07/1996. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PEDUTO CRISTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO (c.f. ) nt. a COLOMBIA il 12/02/1994 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – CONTUMACE con l'intervento di: col curatore speciale Avv. Michela Berra CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente: dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e porre a carico del convenuto quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di
€400,00 sino alla sua indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente e da corrispondere in via anticipata, nonché porre a carico dell'ex compagno il 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per i minori - Con vittoria di spese, competenze ed onorari Per la minore: - Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1 sulla figlia minore - Disporre un supporto esterno per la minore da parte del
[...] CP_2
Servizio di neuropsichiatria infantile e/o di psicologia dell'età evolutiva territorialmente competente per l'attivazione di ogni opportuno sostegno ritenuto utile, finalizzato al benessere
Pag. 1 psicoevolutivo della minore, modulando gli interventi in base alle esigenze del nucleo e all'evolversi della situazione;
- Dichiarare tenuto il sig. a versare alla madre, a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile che il Tribunale riterrà equo e di giustizia, disponendo altresì che il medesimo concorra per la percentuale ritenuta equa e di giustizia, nelle spese straordinarie.
Per il P.M.: si rimette al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, chiedeva la decadenza dalla patria Parte_1 potestà e condanna al mantenimento della minore nata dalla relazione more uxorio Persona_1 con Controparte_1
La donna esponeva quanto segue:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con da cui nasceva, in Controparte_1 data 7.12.2013 la figlia CP_2
- che la relazione si concludeva nell'anno 2015;
- che la ricorrente in data 20.3.2024 sporgeva denuncia-querela nei confronti del padre della minore, riferendo di aver trovato delle chat intercorrenti tra l'uomo e la figlia nelle quali il padre avanzava esplicite richieste a sfondo sessuale nei confronti della bambina;
- che la figlia le aveva riferito che il in almeno due occasioni, si era toccato i genitali CP_1 in sua presenza;
- che a seguito della querela veniva aperto il procedimento penale RGNR 790/2024, pendente presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Biella a carico di Controparte_1 per il reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.;
- che successivamente si rendeva irreperibile ed interrompeva ogni Controparte_1 contatto con la minore. Rigettata con decreto del 25/09/2024 l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili, il tribunale fissava l'udienza per l'esame delle parti e procedeva alla nomina del curatore speciale della minore attesa la richiesta di decadenza. All'udienza del 22.05.2025, in contumacia del resistente, le parti costituite si richiamavano ai propri atti ed alle prese conclusioni e chiedevano senz'altro la rimessione in decisione con rinuncia ad ulteriori termini.
La domanda principale va senz'altro accolta. Il resistente contumace si ha da tempo interrotto ogni contatto con ricorrente e figlia, ed a suo carico la procura della Repubblica di Biella ha concluso le indagini a carico del AL – che è sottoposto a misura cautelare p.q.c. – per violenza sessuale e altri gravi reati in tesi commessi proprio in danno della giovanissima figlia. Concorrono quindi una causa di indegnità grave e il completo disinteresse per la prole. La minore risulta già seguita da psicoterapeuta privatamente (dott.ssa , onde allo stato Persona_2 non pare necessaria ulteriore presa in carico. La condizione familiare della madre risultante dai documenti prodotti non arriva ad € 15.000 annui mentre i redditi della controparte si sconoscono, ma come risulta alla ricorrente egli svolgerebbe tuttora attività lavorativa come ha sempre fatto in passato e, rimasto volontariamente contumace,
Pag. 2 va comunque condannato al concorso nel mantenimento in misura comparabile alla metà del necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia Controparte_1 minore CP_2
- Dichiara tenuto il sig. a versare alla ricorrente, a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra disponendo altresì che il medesimo Pt_1 concorra per la metà nelle spese straordinarie.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA il giorno 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE REL. Dott. Niccolò Bencini GIUDICE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1686 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a BORGOMANERO (NO) il 13/07/1996. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. PEDUTO CRISTINA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CONTRO (c.f. ) nt. a COLOMBIA il 12/02/1994 Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE – CONTUMACE con l'intervento di: col curatore speciale Avv. Michela Berra CP_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente: dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre e porre a carico del convenuto quale contributo per il mantenimento della figlia minore, la somma mensile di
€400,00 sino alla sua indipendenza economica, da rivalutarsi annualmente e da corrispondere in via anticipata, nonché porre a carico dell'ex compagno il 50% delle spese mediche, scolastiche, ricreative e sportive necessarie per i minori - Con vittoria di spese, competenze ed onorari Per la minore: - Dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1 sulla figlia minore - Disporre un supporto esterno per la minore da parte del
[...] CP_2
Servizio di neuropsichiatria infantile e/o di psicologia dell'età evolutiva territorialmente competente per l'attivazione di ogni opportuno sostegno ritenuto utile, finalizzato al benessere
Pag. 1 psicoevolutivo della minore, modulando gli interventi in base alle esigenze del nucleo e all'evolversi della situazione;
- Dichiarare tenuto il sig. a versare alla madre, a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile che il Tribunale riterrà equo e di giustizia, disponendo altresì che il medesimo concorra per la percentuale ritenuta equa e di giustizia, nelle spese straordinarie.
Per il P.M.: si rimette al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, chiedeva la decadenza dalla patria Parte_1 potestà e condanna al mantenimento della minore nata dalla relazione more uxorio Persona_1 con Controparte_1
La donna esponeva quanto segue:
- di aver intrattenuto una relazione sentimentale con da cui nasceva, in Controparte_1 data 7.12.2013 la figlia CP_2
- che la relazione si concludeva nell'anno 2015;
- che la ricorrente in data 20.3.2024 sporgeva denuncia-querela nei confronti del padre della minore, riferendo di aver trovato delle chat intercorrenti tra l'uomo e la figlia nelle quali il padre avanzava esplicite richieste a sfondo sessuale nei confronti della bambina;
- che la figlia le aveva riferito che il in almeno due occasioni, si era toccato i genitali CP_1 in sua presenza;
- che a seguito della querela veniva aperto il procedimento penale RGNR 790/2024, pendente presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Biella a carico di Controparte_1 per il reato di cui all'art. 609 quinquies c.p.;
- che successivamente si rendeva irreperibile ed interrompeva ogni Controparte_1 contatto con la minore. Rigettata con decreto del 25/09/2024 l'istanza di adozione di provvedimenti indifferibili, il tribunale fissava l'udienza per l'esame delle parti e procedeva alla nomina del curatore speciale della minore attesa la richiesta di decadenza. All'udienza del 22.05.2025, in contumacia del resistente, le parti costituite si richiamavano ai propri atti ed alle prese conclusioni e chiedevano senz'altro la rimessione in decisione con rinuncia ad ulteriori termini.
La domanda principale va senz'altro accolta. Il resistente contumace si ha da tempo interrotto ogni contatto con ricorrente e figlia, ed a suo carico la procura della Repubblica di Biella ha concluso le indagini a carico del AL – che è sottoposto a misura cautelare p.q.c. – per violenza sessuale e altri gravi reati in tesi commessi proprio in danno della giovanissima figlia. Concorrono quindi una causa di indegnità grave e il completo disinteresse per la prole. La minore risulta già seguita da psicoterapeuta privatamente (dott.ssa , onde allo stato Persona_2 non pare necessaria ulteriore presa in carico. La condizione familiare della madre risultante dai documenti prodotti non arriva ad € 15.000 annui mentre i redditi della controparte si sconoscono, ma come risulta alla ricorrente egli svolgerebbe tuttora attività lavorativa come ha sempre fatto in passato e, rimasto volontariamente contumace,
Pag. 2 va comunque condannato al concorso nel mantenimento in misura comparabile alla metà del necessario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
- Dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sulla figlia Controparte_1 minore CP_2
- Dichiara tenuto il sig. a versare alla ricorrente, a titolo di concorso nel Controparte_1 mantenimento delle figlie minori, l'importo mensile di € 300, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra disponendo altresì che il medesimo Pt_1 concorra per la metà nelle spese straordinarie.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA il giorno 30/05/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3