CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 282/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE LE, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4286/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 CU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 REGISTRO LOCAZI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 REGISTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7531/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
le parti presenti si riportano alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 071 2024 9012481813 000, notificatale il 9 maggio 2024, fondata sulle seguenti undici cartelle:
071 2018 0016115300 000, asseritamente notificata il 5 aprile 2018;
071 2018 0034593584 000, asseritamente notificata l'8 agosto 2018;
071 2018 0084676213 000, asseritamente notificata il 2 febbraio 2019;
071 2019 0016062008 000, asseritamente notificata il 25 marzo 2019;
071 2019 0030169502 000, asseritamente notificata il 21 marzo 2019;
071 2019 0127776638 000, asseritamente notificata il 14 dicembre 2019;
071 2020 0013028668 000, asseritamente notificata il 28 aprile 2022;
071 20200082852361 000, asseritamente notificata il 28 aprile 2022;
071 2020 0107986221 000, asseritamente notificata il 28 aprile 2022;
071 20210068197867 000, asseritamente notificata il 19 ottobre 2022;
071 2021 0068197968 000, asseritamente notificata il 19 ottobre 2022, deducendone la nullità per: omessa, irregolare o invalida notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e degli atti presupposti;
decadenza e prescrizione;
violazione dell'art 7 comma 1 L. n. 212/2000; vizio di motivazione per omessa allegazione.
Si costituirono in giudizio l'DE, l'ufficio di segreteria della CGT di secondo grado della Campania e la
Camera di commercio di Napoli producendo documentazione e concludendo per la conferma dell'atto impugnato.
La CGT con sentenza n. 18353 emessa all'udienza del 12.11.2024 e depositata il 13.12.2024 annullò
l'intimazione con riferimento alle cartelle
1- 07120180016115300000
2- 07120180034593584000,
3- 07120180084676213000
4- 07120190016062008000
5- 07120190030169502000
6- 07120190127776638000
confermandola nel resto.
La decisione è stata impugnata dall'DE che ne ha chiesto la riforma parziale con riferimento alle cartelle da 1 a 6.
Sono intervenute:
la Camera di commercio la quale ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in quanto della cartella sub
8 era stata riconosciuta la regolarità della notifica e che, comunque, l'eccezione di omessa notifica doveva essere contestata all'DE;
l'Agenzia delle entrate che, in relazione alla cartella sub 2 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo operato lo sgravio dei ruoli;
la segreteria della CGT di secondo grado della Campania.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle cartelle da 1) a 6) i primi giudici hanno accolto l'eccezione di irregolarità della notifica.
Osserva il collegio che in relazione alle cartelle annullate, tranne quella n. 07120190016062008000, sub 4, la Resistente_2 promosse altro giudizio eccependone la irregolarità della notifica e la CGT di primo con sentenza n. 18103/24, passata in giudicato in quanto non impugnata, rigettò il ricorso, riconoscendo che la procedura seguita per la notifica era regolare. Ne consegue che, essendo intervenuta decisione irrevocabile, non poteva essere rimessa in discussione la regolarità della notifica, per cui il ricorso doveva essere respinto.
La contribuente aveva anche eccepito la nullità della intimazione per difetto di motivazione, non essendo state ad essa allegate le cartelle, eccezione che va respinta in quanto, alla luce della decisione nell'altro giudizio, si trattava di atti conosciuti o conoscibili dalla contribuente che, come tali, non dovevano essere allegati.
Per la cartella 07120180034593584000, sub 2) va rilevata la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso dall'agenzia provvedimento di sgravio.
In relazione alla cartella n. 07120190016062008000, non impugnata nell'altro giudizio, essa era stata notificata in data 26 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs.
n. 159/2015; la notifica a mezzo pec non era andata a buon fine, avendo il sistema inviato al mittente il seguente messaggio di errore: “ Avviso di mancata consegna Notifica cartella di pagamento …… Codice Fiscale PRSP= LA59L45F839M" proveniente da Email_6"=20 e destinato all'utente "Email_7=20 =E' stato rilevato un errore 5.1.1 - Società_1 S.p.A. - indirizzo non valido=”. Successivamente l'DE procedette al deposito telematico presso il sito di Infocamere, inviando con lettera raccomandata l'avviso di deposito
I primi giudici hanno ritenuto non corretta la notifica:
per non essere stata prodotta la prova dell'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
non vi è prova che l'indirizzo pec utilizzato dal riscossore ( lei@legalmail. it ) sia da riferirsi alla ricorrente o lo fosse comunque ancora all'epoca dei fatti;
non è superata in ogni caso la risolutiva questione che le notificazioni de quibus sono state ( infruttuosamente) tentate sinanco dieci anni dopo la cessazione delle attività della società della Parasole in ciò rendendo del tutto illegittima la procedura scelta per tali notificazioni vieppiù essendo stata, con negligente insistenza, reiterata negli anni, nonostante le pec di notifica, come il Collegio ha potuto rilevare dai documenti versati in atti, venissero tutte restituite inevase con lo medesimo messaggio di mancata consegna per indirizzo inesistente.
La decisione va riformata.
L'indirizzo pec al quale sono state inviate le comunicazioni è stato dall'DE ricavato dall'indice nazionale degli indirizzi Ini pec sicché sono irrilevanti le perplessità del primo giudice sulla riferibilità all'appellato degli indirizzi pec.
In relazione al perfezionamento della notifica presso la camera di commercio per essere l'indirizzo del destinatario “non valido”, dalla documentazione prodotta risulta che, dopo il deposito, fu inviata al destinatario una lettera raccomandata.
L'appellante DE sostiene, contestando quanto deciso in primo grado, che non fosse necessario l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, invocando l'applicazione dell'articolo 26 del dpr 602/73, nel testo modificato dall'articolo 7 quater c. 6 del dl 22.10.2016 nr 193.
Il collegio rileva che le modalità di notifica sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 159/2015, che prevede l'invio della raccomandata informativa, e dall'articolo 26 del dpr 602/73 che non prevede l'invio della raccomandata informativa, per cui va risolto l'apparente contrasto tra le due disposizioni.
Essendo state unificate le modalità di notifica degli atti di accertamento e degli atti della riscossione – cfr art. 26 dpr 602/73 c.
2 - ne deriva, ad avviso del collegio, che a decorrere dall'entrata in vigore del dl 193/2016 si applicano alla notifica anche degli atti della riscossione le modalità previste dall'articolo 60, per cui è sufficiente l'invio della sola raccomandata informativa, senza avviso di ricevimento ( cfr. Cass. Sez. Trib.
Sentenza n. 3703 del 22 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025).
Quindi la notifica della cartella, effettuata nel 2019, è regolare anche se non è stata inviata al contribuente raccomandata con avviso di ricevimento.
Pertanto l'appello va accolto.
La complessità della vicenda, le incertezze giurisprudenziali, il susseguirsi di norme che disciplinano la notifica a mezzo pec ed il parziale accoglimento del ricorso originario giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZE LE, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4286/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_4 Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18353/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 13/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 CU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 REGISTRO LOCAZI 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 REGISTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249012481813000 REGISTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7531/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
le parti presenti si riportano alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_2 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Napoli chiedendo l'annullamento della intimazione di pagamento n. 071 2024 9012481813 000, notificatale il 9 maggio 2024, fondata sulle seguenti undici cartelle:
071 2018 0016115300 000, asseritamente notificata il 5 aprile 2018;
071 2018 0034593584 000, asseritamente notificata l'8 agosto 2018;
071 2018 0084676213 000, asseritamente notificata il 2 febbraio 2019;
071 2019 0016062008 000, asseritamente notificata il 25 marzo 2019;
071 2019 0030169502 000, asseritamente notificata il 21 marzo 2019;
071 2019 0127776638 000, asseritamente notificata il 14 dicembre 2019;
071 2020 0013028668 000, asseritamente notificata il 28 aprile 2022;
071 20200082852361 000, asseritamente notificata il 28 aprile 2022;
071 2020 0107986221 000, asseritamente notificata il 28 aprile 2022;
071 20210068197867 000, asseritamente notificata il 19 ottobre 2022;
071 2021 0068197968 000, asseritamente notificata il 19 ottobre 2022, deducendone la nullità per: omessa, irregolare o invalida notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e degli atti presupposti;
decadenza e prescrizione;
violazione dell'art 7 comma 1 L. n. 212/2000; vizio di motivazione per omessa allegazione.
Si costituirono in giudizio l'DE, l'ufficio di segreteria della CGT di secondo grado della Campania e la
Camera di commercio di Napoli producendo documentazione e concludendo per la conferma dell'atto impugnato.
La CGT con sentenza n. 18353 emessa all'udienza del 12.11.2024 e depositata il 13.12.2024 annullò
l'intimazione con riferimento alle cartelle
1- 07120180016115300000
2- 07120180034593584000,
3- 07120180084676213000
4- 07120190016062008000
5- 07120190030169502000
6- 07120190127776638000
confermandola nel resto.
La decisione è stata impugnata dall'DE che ne ha chiesto la riforma parziale con riferimento alle cartelle da 1 a 6.
Sono intervenute:
la Camera di commercio la quale ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in quanto della cartella sub
8 era stata riconosciuta la regolarità della notifica e che, comunque, l'eccezione di omessa notifica doveva essere contestata all'DE;
l'Agenzia delle entrate che, in relazione alla cartella sub 2 chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo operato lo sgravio dei ruoli;
la segreteria della CGT di secondo grado della Campania.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la Corte, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione alle cartelle da 1) a 6) i primi giudici hanno accolto l'eccezione di irregolarità della notifica.
Osserva il collegio che in relazione alle cartelle annullate, tranne quella n. 07120190016062008000, sub 4, la Resistente_2 promosse altro giudizio eccependone la irregolarità della notifica e la CGT di primo con sentenza n. 18103/24, passata in giudicato in quanto non impugnata, rigettò il ricorso, riconoscendo che la procedura seguita per la notifica era regolare. Ne consegue che, essendo intervenuta decisione irrevocabile, non poteva essere rimessa in discussione la regolarità della notifica, per cui il ricorso doveva essere respinto.
La contribuente aveva anche eccepito la nullità della intimazione per difetto di motivazione, non essendo state ad essa allegate le cartelle, eccezione che va respinta in quanto, alla luce della decisione nell'altro giudizio, si trattava di atti conosciuti o conoscibili dalla contribuente che, come tali, non dovevano essere allegati.
Per la cartella 07120180034593584000, sub 2) va rilevata la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso dall'agenzia provvedimento di sgravio.
In relazione alla cartella n. 07120190016062008000, non impugnata nell'altro giudizio, essa era stata notificata in data 26 marzo 2019 ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs.
n. 159/2015; la notifica a mezzo pec non era andata a buon fine, avendo il sistema inviato al mittente il seguente messaggio di errore: “ Avviso di mancata consegna Notifica cartella di pagamento …… Codice Fiscale PRSP= LA59L45F839M" proveniente da Email_6"=20 e destinato all'utente "Email_7=20 =E' stato rilevato un errore 5.1.1 - Società_1 S.p.A. - indirizzo non valido=”. Successivamente l'DE procedette al deposito telematico presso il sito di Infocamere, inviando con lettera raccomandata l'avviso di deposito
I primi giudici hanno ritenuto non corretta la notifica:
per non essere stata prodotta la prova dell'invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
non vi è prova che l'indirizzo pec utilizzato dal riscossore ( lei@legalmail. it ) sia da riferirsi alla ricorrente o lo fosse comunque ancora all'epoca dei fatti;
non è superata in ogni caso la risolutiva questione che le notificazioni de quibus sono state ( infruttuosamente) tentate sinanco dieci anni dopo la cessazione delle attività della società della Parasole in ciò rendendo del tutto illegittima la procedura scelta per tali notificazioni vieppiù essendo stata, con negligente insistenza, reiterata negli anni, nonostante le pec di notifica, come il Collegio ha potuto rilevare dai documenti versati in atti, venissero tutte restituite inevase con lo medesimo messaggio di mancata consegna per indirizzo inesistente.
La decisione va riformata.
L'indirizzo pec al quale sono state inviate le comunicazioni è stato dall'DE ricavato dall'indice nazionale degli indirizzi Ini pec sicché sono irrilevanti le perplessità del primo giudice sulla riferibilità all'appellato degli indirizzi pec.
In relazione al perfezionamento della notifica presso la camera di commercio per essere l'indirizzo del destinatario “non valido”, dalla documentazione prodotta risulta che, dopo il deposito, fu inviata al destinatario una lettera raccomandata.
L'appellante DE sostiene, contestando quanto deciso in primo grado, che non fosse necessario l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, invocando l'applicazione dell'articolo 26 del dpr 602/73, nel testo modificato dall'articolo 7 quater c. 6 del dl 22.10.2016 nr 193.
Il collegio rileva che le modalità di notifica sono disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 159/2015, che prevede l'invio della raccomandata informativa, e dall'articolo 26 del dpr 602/73 che non prevede l'invio della raccomandata informativa, per cui va risolto l'apparente contrasto tra le due disposizioni.
Essendo state unificate le modalità di notifica degli atti di accertamento e degli atti della riscossione – cfr art. 26 dpr 602/73 c.
2 - ne deriva, ad avviso del collegio, che a decorrere dall'entrata in vigore del dl 193/2016 si applicano alla notifica anche degli atti della riscossione le modalità previste dall'articolo 60, per cui è sufficiente l'invio della sola raccomandata informativa, senza avviso di ricevimento ( cfr. Cass. Sez. Trib.
Sentenza n. 3703 del 22 gennaio 2025, dep. 13 febbraio 2025).
Quindi la notifica della cartella, effettuata nel 2019, è regolare anche se non è stata inviata al contribuente raccomandata con avviso di ricevimento.
Pertanto l'appello va accolto.
La complessità della vicenda, le incertezze giurisprudenziali, il susseguirsi di norme che disciplinano la notifica a mezzo pec ed il parziale accoglimento del ricorso originario giustificano la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Spese del doppio grado di giudizio compensate.