Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 282
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Altro
    Omessa, irregolare o invalida notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che per alcune cartelle la notifica fosse da considerarsi regolare in base a precedenti giudizi passati in giudicato. Per altre cartelle, la notifica a mezzo PEC è stata ritenuta valida nonostante l'indirizzo non fosse più valido, in quanto l'indirizzo era stato reperito dall'indice nazionale degli indirizzi Ini PEC e la notifica era stata perfezionata con deposito telematico e invio di raccomandata informativa.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato per le cartelle la cui notifica è stata ritenuta valida.

  • Rigettato
    Violazione dell'art 7 comma 1 L. n. 212/2000

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato per le cartelle la cui notifica è stata ritenuta valida.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per omessa allegazione

    L'eccezione è stata respinta in quanto, alla luce della decisione nell'altro giudizio, si trattava di atti conosciuti o conoscibili dalla contribuente che, come tali, non dovevano essere allegati.

  • Accolto
    Sgravio dei ruoli

    La Corte ha rilevato la cessazione della materia del contendere per la cartella n. 07120180034593584000, essendo stato emesso dall'agenzia provvedimento di sgravio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 282
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 282
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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